Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
043 1 5 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto APPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 14382/99 Cron. 10098 Dott. Antonio VELLA Consigliere- Rep. 998 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 03/10/01 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA - -per diritti L. 1.55 1 2.6 MAR. 2002 sul ricorso proposto da: IL IE & с SNC, in persona del A IDRAULICA BA RG legale rappresentante pro tempore BA RG, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RAIMONDO MASCALI, giusta delega in atti;
1030304 - ricorrente
contro
AS MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, che la difende unitamente 2001 all'avvocato NICOLETTA SIMONCINI, giusta delega in 1300 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 539/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 06/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Raffaele BONFIGLIO, per delega dell'avv. MASCOLI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Domenico D'AMATO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 22 maggio 1997 AR AS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso col n.47/97 dal Giudice di pace di Bergamo su ricorso della snc RA ET per il pagamento di lire 4.594.558 quale corrispettivo di lavori di appalto. Sosteneva l'opponente che l'opera aveva presentato vizi e non era stata eseguita secondo l'accordo contrattuale, in quanto le tubazioni non erano state interrate ma lasciate a vista. Chiedeva pertanto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna della opposta al risarcimento dei danni. L'opposta, costituitasi, sosteneva che l'opera era conforme alle indicazioni della committente e alle regole dell'arte. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 28 aprile 1998 il Giudice di pace, riconoscendo fondata solo in parte la domanda della ET, revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opponente a pagare la minor somma di lire 2.470.000 oltre che a restituire all'opposta una pompa idrovora o, in alternativa, il suo equivalente pari a lire 230.000. La decisione veniva impugnata dalla ET che insisteva nella domanda di pagamento dell'intera somma richiesta con la procedura monitoria. J La AS proponeva appello incidentale insistendo nella richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento del danno. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 6 maggio 1999, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la AS a pagare alla ET lire 2.480.674, confermando nel resto la sentenza impugnata. La ET ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. L'intimata ha resistito al gravame con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE и I - Col primo motivo si lamenta violazione di legge per avere la sentenza ritenuto applicabile l'art. 1659 c.c. anzichè l'art. 1660 stesso codice non considerando che, in base a quanto era emerso dalla CTU, le variazioni all'originario progetto non erano state unilateralmente apportate dalla ricorrente (appaltatore), ma si erano rese necessarie in quanto la collocazione delle tubazioni a vista, anziché sotto traccia, era l'unica soluzione concretamente praticabile per evitare crepature e possibili cedimenti interni. Col secondo motivo si deducono molteplici vizi di motivazione della sentenza che, secondo la ricorrente, aveva ritenuto provata la esistenza di vizi dell'opera e la difformità di essa rispetto alle indicazioni della committente sulla base soltanto delle apodittiche e generiche affemazioni dei testi SS e GI, trascurando di considerare le dichiarazioni dei testi UA e ZZ, dalle quali risultava che la committente, sempre presente ai lavori, nulla aveva eccepito sulla loro esecuzione. La sentenza, inoltre, aveva erroneamente detratto dalla somma dovuta alla ricorrente la spesa sostenuta dalla AS per un altro idraulico e per mascherare i tubi. Né aveva considerato che in base allart. 1660 c.c. l'appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto quando l'importo della variazione supera il sesto del prezzo complessivo convenuto. Aveva, altresì, liquidato alla ricorrente un compenso ridotto senza riscontro probatorio. Infine aveva errato nel regolare le spese del doppio grado di giudizio. Le censure, che ben possono essere esaminate congiuntamente essendo tra loro interdipendenti, non meritano accoglimento. Risulta dall'impugnata sentenza che l'importo richiesto dalla ET con la procedura monitoria a titolo di corrispettivo dei lavori d'appalto è stato dal giudice d'appello ridotto perché il contratto non era stato adempiuto esattamente, essendo risultato che i lavori concordati erano stati eseguiti non a regola d'arte e in difformità 5 dal contratto. Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente in base ad una lettura della sentenza che non trova riscontro nè nella lettera né nella logica della decisione, il giudice non ha affatto ravvisato un'ipotesi di lavori extracontratto eseguiti unilateralmente dall'appaltatore Non ricorre, pertanto, la lamentata violazione v dell'art. 1660 c.c. (relativa alle variazioni in corso d'opera) ně dell'art. 1559 c.c. (che appare richiamato dalla sentenza soltanto “ad abundantiam" e perciò senza alcun valore decisivo). La sentenza ha anche diffusamente indicato le ragioni per le quali il giudice d'appello è pervenuto al suddetto convincimento, indicandole in due lettere di contestazione inviate dalla AS (punto, questo, non contestato dalla ricorrente), nelle dichiarazioni del teste SS sulla sospensione dei lavori a seguito delle contestazioni mosse dala AS (criticate dalla ricorrente solo genericamente) e nella condotta processuale tenuta dalla ET che mai, nel corso dei due gradi di giudizio, aveva eccepito la decadenza o la prescrizione dell'altrui azione (punto, anche questo, non contestato). Contrariamente a quanto si afferma col ricorso la sentenza ha preso in considerazione anche le deposizioni dei testi ZZ e UAs, ma le ha ritenute ininfluenti osservando che essi nulla avevano riferito in ordine all'accettazione dell'opera senza contestazioni da parte della AS. L'ampia motivazione costituisce più che sufficiente spiegazione della riduzione del corrispettivo spettante alla ET, i cui rilievi si risolvono in inammissibili censure alle ragioni di merito che sorreggono la decisione. Inammissibile è anche la doglianza relativa al regolamento delle spese, che attiene a potere che è proprio del giudice di merito il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità se non nel caso, che nella specie non ricorre, di violazione del principio della soccombenza. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, (PARI AD 1146,791 (PARIAD €1032,91) di cui lire 2.000.000 per onorari. liquidate in complessive lire 2220500 v " Roma, 3 ottobre 2001 Il presidente L'estensore sou th IL IE ( Paolo Talarico Lalazico DEPOSITATO INDEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 MAR. 2002 Roma 10PT 109.11 IL IE CL 455T 21,66 TOR. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE OMA 2. Registrato in data 46111.7002 4 Serie 149.77 alnih 107. versate €.. CENTOQUARANTANOVE/77.) p. 11 Dirigente Atzepzi (euro (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari Dr. M. BACCICHINI)