Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
Nel contratto di affitto agrario il riconoscimento del diritto dell'affittuario alla proroga di anni sedici è subordinato all'effettiva ultimazione dei lavori di miglioramento del fondo eseguiti con il contributo dello Stato, giusto il disposto dell'art. 5, comma terzo, D.L. n.474 del 1987 (convertito in legge n. 12 del 1988)che stabilisce che i contratti in corso di affitto sono prorogati per anni sedici, ivi compresa la proroga di cui alla legge n.203 del 1982, a far data dall'ultimazione dei lavori. (Nella specie, la S.C., nel formulare il principio sopracitato, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato cessato il contratto di affitto, negando il diritto alla proroga per l'affittuario, che, pur avendo chiesto ed ottenuto il provvedimento per il contributo per la ristrutturazione della casa rurale ed annessi, non aveva iniziato i lavori, non essendogli stato erogata la somma per mancanza di fondi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
I D A , S G S I A 0 L T obresp 1 3 O , . 3 B A T 5 I S R I D 'A P S A L T T L N S 3 E G O 7 D - Col O P I 8 A CO TE S6 379 0.1 - S M A I 1 M N D PUBBLICA ITALIANA, 1 E A E S , D E I O E G A R T T G N O IN NOME DEL POPOL IT S E E I T S L T G I E E R R I A ASSAZIONE L D L Oggetto E O D Cessazione affitto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 18818/98 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 14234 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 06/12/00 Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EP, ST RO LO, LO NN, RO PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBISINNI, difesi dall'avvocato ANTONIO JOSSA, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MA OL, MA CO, MA LL CAPECE SC FELICE, MA LL CAPECE GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 2000 TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 1991 CAFFARELLI , che li difende anche disgiuntamente 1 all'avvocato RAIMONDO CROCE, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 1539/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 29/06/98 (R.G. 1203/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30.3.1992 NE IR e RA, NE IR CA LL Felice e AC, premesso che AL PE conduceva in affitto, per l'estensione di ha 8.95.68, il loro fondo alla località "Saliera" di Cellole e deteneva anche tre fabbricati, in ordine alla cui riparazione aveva chie- Hen sto al Sindaco di Cellole un contributo ai sensi delle leggi n. 219/1981 e n. 12/1988, onde ottenere la proro- ga di sedici anni in base alla 1. 12/88, adivano la Se- S. Mariazione specializzata agraria del Tribunale di Capua Vetere per sentir dichiarare cessato il contratto al 6.5.1996, con la condanna del conduttore al rilascio del fondo. Si costituivano in giudizio AL PE, Rago- 2 sta SA, AL AR e AL IN, che impugnavano la domanda chiedendone il rigetto. Svolge- vano altresì domanda riconvenzionale per la declarato- e per ilria di proroga del contratto per sedici anni pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo. Con sentenza emessa 1'11.1.1996 l'adita Sezione premesso che il contratto era iniziato il 4.10.1956 e rilevato che i resistenti non avevano ancora ottenuto il contributo di cui alla 1. n. 219/81, nonostante il parere favorevole della Commissione comunale, per cui non poteva essere riconosciuta la proroga di sedici anni- dichiarava cessato il contratto al 6.5.1996 e condannava i resistenti al rilascio del fondo. Dichiarava improponibile la domanda di indennizzo. fly Gravata la pronuncia dai soccombenti, la Corte d'appello di Napoli Sezione specializzata agraria con sentenza depositata il 29.6.1998 rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza AL Giusep- pe, TA SA, AL AR e AL Giuseppi- na hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso NE IR e RA, NE IR CA LL Fe- lice e AC, che hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Previamente deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso (e della conseguen- te memoria) in quanto non proposto tempestivamente (ex art. 370 c.p.c.). Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione applicazione dell'art. 5 1. n. 12/1988 e falsa e dell'art. 5 1. n. 2248/1865 all. E, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché incompetenza del- la Sezione specializzata agraria e giudicato ultra pe- tita. Deducono che i giudici di merito hanno deciso ultra petita, in quanto, avendo i concedenti chiesto la cessazione del rapporto di affitto previa disapplica- zione del provvedimento di concessione del contributo di cui alla l.n. 219/81 e successive proroghe e dispo- fen sizioni, gli stessi concedenti avevano in altre parole condizionato la loro domanda al riconoscimento dell'illegittimità del "buon⑩contributo" approvato dal Comune di Cellole e che, di conseguenza, non essendo della Sezione specializzata agraria la competenza fun- zionale a conoscere circa la legittimità о meno del detto contributo, in quanto rimessa alla cognizione del TAR, la relativa questione non poteva essere esaminata dal giudice adito. Col secondo motivo si denuncia omessa declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, assumendosi che il 4 ricorso dei NE poteva essere esaminato solo nel caso in cui fosse stata dichiarata illegittima la con- cessione del contributo e che pertanto, essendo la di- chiarazione di illegittimità della concessione del buo- no contributo preliminare rispetto alla dichiarazione di cessazione del rapporto di affitto, ne scaturisce l'incompetenza del giudice specializzato agrario adito, competente essendo il TAR di Napoli. I due motivi, da esaminare, per le loro connessio- ni, in un unico contesto, vanno disattesi. dey La Corte d'appello ha rilevato che i concedenti Ma- glione in primo grado chiesero dichiararsi cessato il contratto di affittanza agraria al 6.5.1996 о a quell'altra data ritenuta giusta, previa disapplicazio- ne, ove necessario, del provvedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla l.n. 219/1981 e successive proroghe ed ha quindi osservato che a segui- to della espletata istruttoria l'adito Tribunale si re- se conto che non era necessario disapplicare il detto provvedimento, dichiarando così cessato il contratto alla data indicata. E' stato dunque escluso dalla Corte, con apprezza- mento di fatto incensurabile, che i predetti concedenti avessero proposto domanda di declaratoria di cessazione dl contratto di affitto in questione sotto condizione 5 che venisse preliminarmente dichiarata l'illegittimità del provvedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla 1. 219/81 e successive proroghe in favore dell'affittuario, ritenendosi invero la di- sapplicazione del suddetto provvedimento amministrativo richiesta in via meramente eventuale e per il solo caso in cui ciò fosse stato reputato necessario dal giudice adito. Una tale disapplicazione era tuttavia consentita a virtù dell'art. 5 della legge n.detto giudice in 2248/1865 all. E, che abilita -appunto- l'autorità giu- diziaria ordinaria a disapplicare un provvedimento am- Hm ministrativo illegittimo previa valutazione incidenta- le della legittimità o meno del provvedimento stesso, ai fini della decisione della controversia al suo esa- me. Il giudice adito aveva, perciò, competenza e giuri- sdizione rispetto alla controversia de qua. La ritenuta non necessità di disapplicare nel caso in esame il provvedimento amministrativo in parola tro- vava d'altronde ragione, secondo la Corte territoriale, nel non essersi verificata la condizione prevista dalla norma dell'art. 5 comma 3 d.l. n. 474/1987, come modi- ficato dalla legge di conversione n. 12/1988, che sta- bilisce che i contratti in corso di affitto [ed anche 6 altri] sono prorogati di sedici anni, compresa laibi proroga di cui alla legge n. 203 del 1982, a far data dalla ultimazione dei lavori. Deducendone, dunque, la Corte, che per avere diritto alla proroga occorre avere ultimato i lavori di riparazione e di ricostruzione de- gli immobili, rilevando quindi in fatto che gli AL non avevano neppure iniziato i lavori in quanto i con- tributi non erano stati erogati per mancanza di fondi. Anche sotto questo profilo la decisione dei giudici di merito è per sé [non essendo infatti in discussione il significato dell'espressione "ivi compresa la proro- ga di cui alla 1.n. 203/1982 (cioè quella fissata dall'art. 2 della stessa)] corretta, posto che il rico- noscimento del diritto alla proroga di sedici anni è Hen subordinato alla effettiva ultimazione dei lavori, de- correndo la proroga medesima da tale ultimazione. La espressione "a far data dalla ultimazione dei lavori" va interpretata, infatti, come "condizione" che perché operi il beneficio della proroga, ciò impedisce, pertanto, con riferimento al caso di specie, di ritenere all'uopo sufficiente la richiesta del contributo per la ricostruzione e ristrutturazione della ca sa rurale ed annessi e l'avvenuta approvazione del relativo contri- buto e di ritenere, di converso, ininfluente il mancato inizio e completamento di tali lavori in quanto dovuto 7 alla mancanza di fondi per la concreta erogazione del contributo accordato. Non vale, d'altro canto, ad esimerli dalla decaden- za dal beneficio della proroga il fatto che i condutto- ri si siano, nella specie, sostituiti ai concedenti proprietari nella esecuzione delle opere, dato che in realtà non vi era alcun "obbligo" per i conduttori di sostituirsi alla inerzia dei concedenti, sicchè era lo- ro calcolo valutare se era per essi conveniente, о me- no, sobbarcarsi l'onere [in previsione del resto dell'assegnazione del contributo finanziario] del rifa- cimento delle costruzioni presenti nel fondo, di fronte An al disinteresse dei concedenti. Col terzo motivo si denuncia la mancata sospensione del giudizio, lamentandosi che, avendo essi ricorrenti chiesto di sospendere il procedimento, in attesa che venisse deciso il finanziamento del "buono contributo" о una decisione dei giudici amministrativi in ordine alla legittimità del provvedimento sindacale che aveva assegnato il suddetto buono, il procedimento andava SO- speso. Il motivo va del pari disatteso, non prevedendosi sospensione del giudizio [e, di riflesso, del decorso del termine di proroga in relazione all'esecuzione dei lavori ai fini del materiale conseguimento del contri- 8 buto, assegnato ma non ancora corrisposto per mancanza di fondi, né risultando [nell'assenza dei relativi estremi] la pendenza di controversia amministrativa (come sostanzialmente ritenuto dalla Corte territoria- le). Col quarto, ed ultimo, motivo si denuncia omessa motivazione in ordine alla compensazione delle spese, senso che la Corte d'appello ha omesso di motivare nel mancata compensazione delle spese di lite, la di cui l'odierna parte ricorrente si era doluta e che ben po- teva essere dichiarata in considerazione delle circo- stanze di specie. com-Anche questo motivo va disatteso, giacchè la pensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale, nella specie, si è attenuto al principio della SoCCom- benza. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Non v'è materia per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo con- troparte svolto rituali difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, il 6.12.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. donato Calabrese Vition's towa 9 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 8 MAG. 2001. IL CANCELLIERE Giovanni Gambettiste R P U E S T R O C * I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L . T R L , A N ' O A B L S 3 E L I 7 E P D - S D 8 I - I A N T 1 S I S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A E , O D L O T R T E I T T A S R L I I N L G E D E S E E R O D