Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6379
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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Nel contratto di affitto agrario il riconoscimento del diritto dell'affittuario alla proroga di anni sedici è subordinato all'effettiva ultimazione dei lavori di miglioramento del fondo eseguiti con il contributo dello Stato, giusto il disposto dell'art. 5, comma terzo, D.L. n.474 del 1987 (convertito in legge n. 12 del 1988)che stabilisce che i contratti in corso di affitto sono prorogati per anni sedici, ivi compresa la proroga di cui alla legge n.203 del 1982, a far data dall'ultimazione dei lavori. (Nella specie, la S.C., nel formulare il principio sopracitato, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato cessato il contratto di affitto, negando il diritto alla proroga per l'affittuario, che, pur avendo chiesto ed ottenuto il provvedimento per il contributo per la ristrutturazione della casa rurale ed annessi, non aveva iniziato i lavori, non essendogli stato erogata la somma per mancanza di fondi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6379
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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