Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
S1292288 REPU BLICA SU1 6 8 0 1 S IN NO E DEL POPOLO ITALIANO 3817 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DR VELA - Primo Presidente R.G.N. 16571/99 Cron. 12929 AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Francesco - - Rep. 2172 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- - Rel. Consigliere Dott. Rafaele CORONA Ud. 17/11/00 - Dott. AN VELLA · Consigliere - Dott. OV PRESTIPINO Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere- Richiesta copia studio dal SigIL SOLE 24 ORE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - per diritti L. 3000 Dott. IO Rosario MORELLI Consigliere- CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SE N TENZA LIRE 1500 sul ricorso proposto da: SM TA, OR BE, ON AZ, AT MA, ON IO, ZORDAN TARCISIO, D523798 NE IRENE, OT ALFREDO, TRIVELLINI 0523733 VITTORIO, FAVERO SANTE, FAVERO ANTONIO, SI BE, CO MA CA, GN EP, NE DON IO IG, IO SC, BENATO R. 2000 MA, CH RE, CH IO, CH exccotti 3.000 1038 LIVIO, CH ADO, CH MILVA, elettivamente P # 27 060 2001 E -1- domiciliati in ROMA, LARGO ORESTE GIORGI 10, presso lo COM U studio dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che li Richiesta APPELLA rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENNIQ 3.007 RAFFAELE BUCCI, giusta delega in calce af ANTONUCCI, 2001 il 27 . ricorso;
- ricorrenti
contro
LIRE 1500 COMUNE DI MUSSOLENTE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato 0406799 SC CICCOTTI, rappresentato e difeso dagli LINE 1500 avvocati EMMA BERGAMIN, DIEGO FAVERO, giusta delega in calce al ricorso notificato;
- controricorrente 0406800 avversO la sentenza n. 1167/98 della Corte d'Appello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di VENEZIA, depositata il 29/06/98; UFFICIO COPIE Rilasciata copia legate udita la relazione della causa svolta nella pubblica APPELLA al Sig. per diritti 2000+3 Consigliere Dott. Rafaele udienza del 17/11/00 dal A AGO. 2001. CORONA;
IL CANCELLERS udito l'Avvocato AN APPELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 5000 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per CANCELLERIA il rigetto del primo motivo;
giurisdizione del giudice ordinario. DIRITTI AQ350378 AQ350377 -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di citazione notificati dal 23 ottobre al 1 novembre 1989, il Comune di Mussolente convenne, davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, TT NI, AL OR, ZI CI, AR TO, IO BO, IS OR, NE AC, RE ZO, IT TR, SA ER, AN ER, BE Ales- sio, RI IC CO, PP LO, IO IG Facchi- nello, Francesco SI, RI TO, AR ET, OV Zan- chetta, IO ET, LD ET e MI ET. Espose che il piano di lottizzazione "Cimberle”, approvato dalla am- ministrazione comunale nel 1970, prevedeva la cessione gratuita al Comu- ne di alcune aree destinate a spazi pubblici;
che l'obbligazione era stata ri- portata negli atti di compravendita dei singoli acquirenti e assunta e- spressamente dai compratori;
che i convenuti, acquirenti di alcuni lotti, si erano rifiutati di adempiere le obbligazioni. Domandò l'accertamento della sussistenza degli obblighi e la pro- nunzia, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., di una sentenza produttiva degli ef- fetti dei contratti non conclusi relativi alle aree suddette, nei limiti delle quote di proprietà appartenenti a ciascuno dei convenuti. TT NI, AL OR, ZI CI, AR Fatina- to, IO BO, IS OR, NE AC, RE ZO, IT TR, SA ER, AN ER, BE ES, RI IC CO, PP LO, IO IG AC, France- sco SI, RI TO, AR ET, OV ET, IO 2 ET, LD ET e MI ET si costituirono e risposero che il piano di lottizzazione era stato predisposto dal Comune di Mussolen- te e non da loro dante causa ing. Cimberle;
che detto piano era stato suc- cessivamente disatteso dallo stesso Comune, il quale aveva adottato un nuovo piano regolatore generale, che prevedeva l'edificabilità delle aree che avrebbero dovuto destinarsi a strade e verde primario;
che, non es- sendo stata conclusa la convenzione di cui all'art. 8 della legge n. 765 del 1967, il piano di lottizzazione era divenuto inefficace;
che pertanto l'impegno di cessione gratuita delle aree ed il pagamento delle opere di ur- banizzazione (pari a lire 40.000.000) erano nulli per mancanza di causa e che, comunque, le obbligazioni dovevano considerarsi inesigibili per il so- pravvenuto venire meno della controprestazione e della realizzazione delle opere da parte del Comune. Domandarono che, rigettate le istanze dell'attore, venisse dichiarata lo nullità dell'obbligazione assunta con i contratti di compravendita sopra ricordati e, in subordine, che venisse accertato l'arricchimento senza cau- sa del Comune, derivante dalla cessione gratuita delle quote in compro- prietà delle aree. Il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza n. 333 del 1994, ac- colse le domande e, per l'effetto, dichiarò trasferite al Comune di Musso- lente le aree di cui sopra. Pronunziando sul gravame proposto dai privati soccombenti, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 27 gennaio – 29 giugno 1998, respinse l'impugnazione. 3 Ricorrono per cassazione TT NI, AL OR, ZI CI, AR TO, IO BO, IS OR, NE Fac- chinello, RE ZO, IT TR, SA ER, AN Fa- vero, BE ES, RI IC CO, PP LO, IO IG AC, Francesco SI, RI TO, AR Zan- chetta, OV ET, IO ET, LD ET e MI Zan- chetta. Resiste con controricorso il Comune di Mussolente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. A fondamento del primo motivo di ricorso, che in questa sede inte- ressa, i ricorrenti deducono violazione di legge (artt. 16 legge n. 10 del 1988 e 11 della legge n. 241 del 1990), per carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita: in relazione all'art. 360 n. 1 cod. proc. civ. Al di là dell'errore di diritto commesso dalla Corte d'Appello di Vene- zia nel ritenere che l'obbligo di cessione delle aree ed il versamento della somma di 40.000.000 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del territorio costituissero un obbligo urbanistico gravante su tutti i privati, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 ed in difetto di una attività lottizzatoria, la decisione circa l'esistenza o no di una obbliga- zione di tipo urbanistico nei confronti del Comune rientra tra le
contro
- versie, per le quali l'art. 16 della legge n. 10 del 1977 o, eventualmentel l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabiliscono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, la sentenza impugnata è stata pronunziata in carenza di giurisdizione. 4 2. Il ricorso deve essere accolto.
2.1 Conviene premettere che, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ. -- sic- come modificato dall'art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 - la giurisdi- zione (e la competenza) si determinano con riferimento allo stato di fatto ed alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, senza tener conto dei successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto 2.2 Secondo l'art. 16 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, vigente al momen- to della proposizione della domanda, sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi giurisdizionali contro il prov- vedimento con il quale la concessione viene data o negata dalla Pubblica Amministrazione, nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18. Si tratta di un preciso orientamento legislativo, confermato in segui- to dall'art. 11 comma 5 della L. 7 agosto 1990, n.241, per cui le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi (con- cernenti la determinazione del contenuto discrezionale dei provvedimenti amministrativi) sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonché dall'art. 34 comma 1 e 2 del D. Lgt. 31 marzo 1998, n. 80, che alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devolve le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comporta- menti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Sul fondamento delle disposizione sopra ricordate, dalla giurispru- denza concorde si riconosce che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che si estende a comprendere l'intera area delle conces- 5 sioni edilizie: area nella quale rientrano anche gli oneri di urbanizzazione posti (sia pure in ragione della quota) a carico del privato destinatario del provvedimento amministrativo e le dedotte violazioni dei diritti soggettivi (Cass., Sez. Un., 11 aprile 1995, n. 4148). Orbene, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo com- prende, altresì, gli eventuali accessori, costituiti dalla rivalutazione mone- taria e dagli interessi (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1997, n. 1533; Cass., Sez. Un., 15 maggio 1990, n. 4178; Cass., Sez. Un., 20 aprile 1990, n. 3309) e sussi- ste anche quando la controversia insorga per effetto di opposizione contro l'ingiunzione del Comune (Cass., Sez. Un., 5 luglio 1991, n. 7436; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 1989, n. 5351). Pertanto, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo la controversia avente ad oggetto il recupero, da parte del comune, delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione della zona nella quale insistono gli immobili edificati in seguito a convenzione di lottizzazione, che imponga al privato gli oneri della realizzazione della stessa (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1993, n. 4995). Pure se la controversia pon- ga questioni sulla regolarità della procedura di esazione (Cass., Sez. Un., 15 maggio 1990, n. 4178; Cass., Sez. Un., 20 aprile 1990, n. 3309; Cass., Sez. Un., dicembre 1989, n. 5351); ovvero sollevi questioni sull'an o sul quantum del- la pretesa creditoria (Cass., Sez. Un., n. 3309 del 1990 cit.). (In ogni caso, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va affermata ogni qual volta ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 11 comma 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una controversia rela- 6 tiva alla esecuzione di un accordo concluso tra la pubblica amministrazio- ne ed un privato, al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento finale. In materia urbanistica: Cass., Sez. Un. 1 febbraio 1999, n. 8 s.u.; Cass., Sez. Un., 29 agosto 1998, n. 8598; Cass., Sez. Un., 11 ago- sto 1997, n. 7452).
2.3 La causa presente riguarda questioni immediatamente afferenti alla concessione in materia urbanistica, rilasciata dal Comune di Musso- lente all'ing. Cimberle, dante causa dei ricorrenti;
concessione concernen- te la disciplina della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria ed il pagamento delle spese per l'esecuzione delle opere previste nel piano di lottizzazione. Sulla base dei principi esposti so- pra, si deve ritenere che la materia sia compresa nella giurisdizione e- sclusiva del giudice amministrativo, ragion per cui le questioni sollevate devono essere decise dal giudice suddetto. 3.- La Corte deve accogliere il ricorso, dichiarare la giurisdizione e- sclusiva del giudice amministrativo, cassare la sentenza impugnata e con- dannare i ricorrenti alla rifusione delle spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
cassa la sentenza impugnata e condanna in solido i ricor- renti a rifondere al Comune di Mussolente le spese dell'intero giudizio, che liquida per i giudizi di merito in complessive lire 1.357.000 per le spese, lire 2.000.000 per i diritti di procuratore e lire 8.000.000 per gli onorari di 7 avvocato e per il giudizio di legittimità in lire $300.00 per le spese vive e in lire 9.000.000 per gli onorari. Roma, 17 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Dott. DR Vela Dott. Rafaele ON DR VO PL Depositato in Cancelleria Collaboratore Cancellerie Collaboratore Roma, lì 23 APR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in za GIU 2001 Serie 4 versate 9. 290.000 28009 DUECENTONOVANTAMILA P. Dirigente Area Cory (D.ssa RI ZI Di udiziari I Responsabile Servizio A (Dr M RAC CHINI) M O A R N