Sentenza 18 febbraio 2008
Massime • 1
In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate, deve escludersi che la norma di cui all'art. 276, comma primo-ter, cod. proc. pen. imponga automaticamente l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere, dovendosi ritenere che essa richieda comunque al giudice una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione. (Fattispecie in cui la persona sottoposta agli arresti domiciliari era stata autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione per partecipare all'udienza dinanzi al Tribunale, e al termine dell'udienza, anzichè fare rientro nell'abitazione, si era recata presso un ufficio postale ove era stata tratta in arresto dalla P.G. per il reato di evasione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2008, n. 21487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21487 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/02/2008
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 496
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 037540/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA BR AR, N. IL 10/12/1970;
avverso ORDINANZA del 01/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore Avv. SENESE Saverio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, Sezione del Riesame, a seguito di appello proposto dal P.M., in riforma dell'ordinanza emessa il 17-7-2007 dalla 6^ Sezione dello stesso Tribunale, ha applicato a OC RU GE, ai sensi dell'art.276 c.p.p., comma 1 ter, la misura della custodia in carcere in sostituzione della misura degli arresti domiciliari alla quale il predetto era stato sottoposto con ordinanza del GIP in data 22-2- 2006.
Il Tribunale ha dato atto, in punto di fatto, che il OC, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione sita in Casoria per partecipare in data 4-7-2007 all'udienza dinanzi al Tribunale, al termine di detta udienza, invece di fare immediatamente ritorno a casa, si recava presso l'ufficio postale di Afragola, dove veniva sorpreso dalla P.G., tratto in arresto per il reato di evasione e condotto dinanzi al G.M., il quale, all'esito dell'udienza di convalida, gli applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi tre di reclusione per il reato di evasione. Secondo il giudice del riesame, siffatta pronuncia, equiparata ad una sentenza di condanna, implicando l'accertamento della trasgressione, impone l'aggravamento della pena, precludendo al Tribunale adito ogni valutazione sull'esistenza del presupposto di fatto di cui all'art.276 c.p., comma 1. Avverso tale ordinanza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione i difensori del OC, avv. Claudio Davino e Saverio Senese.
In particolare, l'avv. Davino lamenta in primo luogo la mancanza di motivazione in ordine all'aggravamento delle esigenze cautelari e alla conseguente necessità di aggravamento della misura in atto. Deduce che il Tribunale del Riesame, pur non potendo svolgere alcuna valutazione in ordine all'esistenza del fatto-evasione di cui all'art. 385 c.p., ai fini della sostituzione della misura non poteva esimersi da una verifica della concreta valenza della condotta di trasgressione. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di valutare la consulenza psichiatrica esibita dalla difesa e non ha in alcun modo motivato tale omissione.
L'avv. Senese deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, essendo invece configurabile la diversa ipotesi di cui al comma 1 del cit. art., in quanto il OC non sì è
arbitrariamente allontanato dal luogo dove si trovava agli arresti domiciliari, ma, autorizzato espressamente a farlo dall'autorità giudiziaria, non ha puntualmente rispettato la prescrizione di rientro tempestivo, fermandosi lungo il tragitto di rientro in un ufficio postale. Sostiene che, pertanto, il giudice del riesame avrebbe dovuto condividere il ragionamento del Tribunale, il quale aveva rigettato la richiesta di aggravamento automatico della misura cautelare, ritenendo che l'art. 276 c.p.p. attribuisce al giudice una valutazione discrezionale che tenga conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.
DIRITTO
Le doglianze mosse dai difensori del OC appaiono fondate. È vero che l'art. 276 c.p.p., comma 1 ter sembra far ridiscendere automaticamente la sostituzione della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari nel caso di trasgressione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora;
ipotesi alla quale va equiparata quella in cui l'allontanamento temporaneo sia stato autorizzato per far fronte a determinate esigenze, ma sia avvenuto al di fuori di esse (Cass. Sez. 6, 17-1-2005 n. 9245). Con sentenza n. 40/2002, peraltro, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità del citato art. 276 c.p.p., comma 1 ter, pur rilevando che la norma in esame integra "un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno affittiva misura degli arresti domiciliari si sia rilevata insufficiente allo scopo, per la trasgressione del suo contenuto essenziale", e che "non appare irragionevole ritenere che il volontario allontanamento dalla propria abitazione costituisca pertanto l'indice di una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere sulla valutazione circa l'adeguatezza di questa specifica misura cautelare", ha evidenziato che "peraltro, una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca tale valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetto formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione". In adesione a tale autorevole opzione interpretativa, deve escludersi che la norma posta dal citato art. 276 c.p.p., comma 1 ter imponga come una sorta di meccanismo automatico l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari in conseguenza dell'allontanamento dell'imputato dalla sua abitazione o da altro luogo di privata dimora, dovendosi al contrario ritenere che essa richieda comunque al giudice una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione.
Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tale principio, avendo ritenuto che l'accertamento compiuto nel giudizio di merito - conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p. - in ordine alla sussistenza del fatto-evasione imponesse l'adozione della misura custodiale in carcere, privandolo di ogni margine di discrezionalità in ordine alla scelta se aggravare o meno la misura degli arresti domiciliari in atto. In tal modo, peraltro, il giudice della cautela ha abdicato al dovere, impostogli dalla norma in esame, di esprimere gli apprezzamenti di sua competenza necessari a sorreggere l'imposizione della misura coercitiva più afflittiva. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della richiesta del P.M., dovrà valutare in concreto il disvalore della condotta di trasgressione realizzata dal OC.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008