Sentenza 22 febbraio 2013
Massime • 1
La formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2013, n. 22138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22138 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 22/02/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 552
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 33599/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS NC N. IL 02/02/1961;
avverso la sentenza n. 170/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 13/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 13 aprile 2010 la corte d'appello di Trento in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento che in data 15/12/2009 aveva condannato PA RA per ricettazione lo assolveva dal reato di truffa perché il fatto non sussiste e confermava nel resto l'impugnata sentenza e rideterminando la pena inflitta in mesi quattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
1. violazione di legge processuale. Il ricorrente rileva che dalla lettura del verbale dell'udienza del 29 giugno 2009 emerge come il sottoscritto sia stato qualificato contumace in assenza di una valida ordinanza in tal senso. Ritiene che l'omessa pronuncia dell'ordinanza dichiarativa di contumacia abbia dato luogo ad una nullità al regime intermedio. Sostiene che la corte d'appello di fatto non si è pronunciata sulla eccezione in argomento;
2. violazione di legge processuale essendo stato emesso il decreto di irreperibilità solo al termine delle indagini preliminari e non anche per la notificazione della citazione in giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 c.p.p.. Rileva che la corte d'appello ha dato atto della correttezza del rilievo ma rilevando un contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte ha ritenuto di applicare quanto statuito dalla corrente meno favorevole all'imputato;
3. vizio della motivazione in ordine alla assoluta inattendibilità della parte offesa sostiene che le dichiarazioni della parte offesa sono del tutto inattendibile e che l'imputato non ha potuto disattenderle essendosi il processo celebrato in sua assenza. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È giurisprudenza prevalente quella secondo la quale "l'omissione della declaratoria formale di contumacia, in presenza dei presupposti del giudizio contumaciale (assenza di un legittimo impedimento dell'imputato), non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista specificamente dall'ordinamento e non riconducibile al novero delle nullità di ordine generale, considerato che essa non importa alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato" (Cass., 5, n. 46857 del 23/11/2005 Rv. 233045), e "la formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale, ne' rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio al diritto di intervento e assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia" (Cass., 6, n. 19273 del 21/04/2006 Rv. 233973; nello stesso senso 5, n. 6487 del 24/01/2005 Rv. 231421; 4, n. 7656 del 16/12/2004 Rv. 231096; n. 17522 del 23/01/2004 Rv. 229698; 4, n. 39046 del 29/03/2004 Rv. 229664), ed ancora "l'omissione della dichiarazione di contumacia non implica di per sè, nell'assenza di una corrispondente previsione sanzionatola, alcuna nullità dei giudizio, ne' una tale nullità può discendere dall'omessa verifica circa le ragioni dell'assenza dell'imputato, posto che un accertamento in proposito, una volta verificata la ritualità della citazione, deve essere condotto solo quando emerga positivamente l'eventuale impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento (Cass., 4, n. 49334 del 13/10/2004 Rv. 230217). Sono meno frequenti le affermazioni secondo le quali l'omissione di formale pronuncia dell'ordinanza dichiarativa della contumacia costituisce nullità a regime intermedio sanabile ex art.182 c.p.p., comma 2 (Cass., 1, n. 2859 del 01/12/2004 Rv. 230650; 7, n. 31646 1 28/05/2002 Rv. 222840). Anche seguendo tale linea interpretativa, tuttavia, il motivo risulterebbe inammissibile. Si legge infatti, e si condivide, nell'ultima delle sentenze citate che "Secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p. peraltro, le nullità a regime intermedio possono essere dedotte solo dalla parte che vi abbia interesse, altrimenti si sanano se non rilevate d'ufficio entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p.; e non pare possa dubitarsi che l'interesse a dedurre la mancata dichiarazione della contumacia sussista solo per l'imputato che, avendo effettivamente prospettato un impedimento a comparire, possa lamentare la sua mancata valutazione da parte del giudice. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'interesse a dedurre o eccepire una nullità sussiste solo per la parte che abbia subito un concreto pregiudizio dalla violazione della norma invocata (Cass., sez. 1, 17 febbraio 1967, Tomelleri, m. 105527, Cass., sez. 1, 10 giugno 1969, Di Glaudi, m. 113054, Cass., sez. 4, 19 febbraio 1992, Sita, m. 189947)". Nel caso in esame PA RA non ha neppure dedotto di avere giustificato la propria mancata comparizione nel giudizio di merito. Sicché il suo ricorso sarebbe comunque inammissibile per genericità. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24527 del 2012 Rv. 252692) chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale, segnalato anche nella sentenza impugnata, in ordine alla idoneità del decreto di irreperibilità emesso dal p.m. per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, hanno affermato che non sembrano sussistere ragioni ostative a ritenere che il decreto di irreperibilità, emesso dal pubblico ministero ai fini della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dispieghi efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Siffatta soluzione presenta altresì il pregio di assimilare l'efficacia del menzionato decreto di irreperibilità sia ai fini della notifica della richiesta di rinvio a giudizio (unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare) sia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, rendendolo prodromico all'esercizio dell'azione penale.
Diversa soluzione deve essere invece adottata nell'ipotesi in cui il pubblico ministero, dopo la notifica dell'avviso di conclusone delle indagini preliminari, svolga ulteriore attività di indagini. In questo caso si deve ritenere che il decreto di irreperibilità, emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, cessi di avere efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché in tale ipotesi le indagini non sarebbero state in concreto concluse. In secondo luogo perché verrebbe meno l'arco temporale ristretto che rende in concreto superflua l'effettuazione di nuove ricerche e l'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità.
È stato così affermato che "il decreto di irreperibilità emesso dai pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari". Nel caso in esame non risulta che siano state svolte indagini dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, quindi correttamente la Corte territoriale ha ritenuto effettuata la citazione con il rito degli irreperibili.
Il terzo motivo di ricorso inammissibile perché generico e versato in fatto. Il PA, sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita genericamente alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013