Sentenza 7 giugno 2005
Massime • 2
In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 cod. pen.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata.
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 cod. pen.), il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il "cuore" degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (fattispecie relativa alla riproduzione di un dispositivo di filtraggio).
Commentario • 1
- 1. Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industrialihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato (Sez. 5, 39656/2010). In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 CC, della scoperta o dell'applicazione rivelata (Sez. 5, 25174/2005). In tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2005, n. 25174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25174 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 07/06/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1334
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 44085/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO IG nato l'[...];
avverso la sentenza emessa il 12-3-04 dalla Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e le memoria della difesa nonché della parte civile.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Marinella Blengini in sostituzione dell'avv. Antonio Viglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Letizia Giovanetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 9-10-01 il Tribunale di Saluzzo assolveva ON LU dall'imputazione ascrittagli ex art. 623 c.p. (perché, in qualità di legale rappresentante della s.n.c. Termoigienica" ed essendo venuto a conoscenza per ragioni di collaborazione con la s.r.l. "3 Effegi" di notizie destinate a rimanere segrete sul prototipo di un dispositivo di filtraggio, oggetto di domanda di brevetto da parte di quest'ultima, impiegava tali notizie a profitto della Eco Project di cui era amministratore unico, costruendo il dispositivo e vendendolo a terzi (Impex s.n.c.) perché il fatto non sussiste. Con decisione 12-3-04, a seguito di gravame della parte civile, la Corte di appello di Torino dichiarava l'imputato responsabile agli effetti civili del reato ascrittogli e lo condannava al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore di detta parte. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il ON in base ai seguenti motivi.
1 - Violazione dell'art. 623 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dato materiale del reato contestato. Le censure sono manifestamente infondate.
Invero - contrariamente all'assunto dell'impugnante - la Corte territoriale ha correttamente riportato la condotta accertata all'ipotesi di violazione di notizie concernenti un applicazione industriale e non sussiste motivo alcuno per escludere che la tutela penale di cui al citato articolo non possa riguardare anche i prototipi di un determinato impianto ed in particolare le operazioni fondamentali che nella loro combinazione costituiscono il "cuore" degli stessi, operazioni che sono frutto della cognizione e dell'organizzazione o dell'impresa.
D'altro canto in tema di rilevazioni o impiego di segreti industriali la sussistenza dei presupposti per ottenere la brevettabilità ex art. 2585 c.c. dell'applicazione non costituisce condizione ai fini della sussistenza del reato e nella fattispecie in esame è stato posto in evidenza, alla luce delle verifiche peritali, che il modello prodotto dalla Eco Projiet era praticamente identico al prototipo realizzato dalla 3 Effegi ed al contempo che era stato utilizzato un sistema applicativo che non era noto nell'ambito ove operavano le imprese, destinato pertanto a rimanere segreto, quale patrimonio della citata 3 Effegi.
Inconferente è poi la denuncia secondo cui nel capo di imputazione si faceva riferimento ad un dispositivo costruito dalla Eco Projet e venduto alla RE, mentre l'accertamento operato dal giudice di secondo grado era relativo ad un impianto esposto in fiera. Al proposito basti osservare che nell'imputazione si è contestato l'utilizzo delle notizie a profitto della Eco Projet, siccome effettuato tramite la costruzione del dispositivo e la sua vendita a terzi, mentre il richiamo, posto tra parentesi, alla RE quale terzo, si palesa puramente esemplificativo: ne consegue che l'accertata esposizione del manufatto in fiera era idonea a dimostrare l'utilizzo contestato, non potendosi parlare di fatto diverso in relazione ad offerta o destinazione alla vendita rispetto a vendita effettuata;
a ciò aggiungasi che nella gravata sentenza è stato precipuamente puntualizzato come, a detta delle stesse parti, l'impianto Impex fosse identico ad uno dei prototipi della 3 Effegi esaminato dal perito.
2 - Violazione art. 518, 521 c.p.p. per essere stato il ON condannato per fatto nuovo, ossia con riguardo alla realizzazione di un macchinario esposto in fiera a fronte di contestazione per vendita alle RE.
Sul punto vale quanto già detto sub 1.
3 - Violazione di legge per omessa valutazIone di una prova decisiva atta ad escludere un dato costitutivo della fattispecie, ossia "l'apprendimento per ragioni di stato, ufficio, professione o arte, delle notizie".
La censura è stata proposta in termini apodittici e genericamente contrapposti alla individuazione operata dal giudice di secondo grado, di partecipazione dell'imputato non già alla fase ideativa, ma alla mera realizzazione delle invenzioni predisposte dai tecnici della parte lesa.
In conclusione s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro;
il predetto deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile liquidate come in dispositivo, in assenza di apposita nota.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.200,00.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2005