Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2005, n. 25174
CASS
Sentenza 7 giugno 2005

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Massime2

In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 cod. pen.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata.

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 cod. pen.), il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il "cuore" degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (fattispecie relativa alla riproduzione di un dispositivo di filtraggio).

Commentario1

  • 1Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industriali
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato (Sez. 5, 39656/2010). In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 CC, della scoperta o dell'applicazione rivelata (Sez. 5, 25174/2005). In tema di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2005, n. 25174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25174
Data del deposito : 7 giugno 2005

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