Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Il pubblico ministero presso il giudice competente, cui sono stati trasmessi gli atti a seguito della dichiarata incompetenza, può compiere nuovi accertamenti, emettere una richiesta di rinvio a giudizio anche con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata dal primo inquirente e chiedere la archiviazione per alcune o per tutte le ipotesi di reato già contestate; egualmente nella suddetta fase di nuove indagini preliminari, emergendo altri fatti idonei a giustificazione della richiesta, può essere emessa un'altra ordinanza di custodia cautelare. Con la conseguenza che rispetto ad essa, fino a quando non intervenga altro rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, non sussiste al momento alcun limite cronologico impeditivo degli effetti ex art. 297 terzo comma, cod. proc. pen., ove ne ricorrano le altre condizioni, dato che la regressione "ex lege" del processo a procedimento ha tolto ogni valenza attuale al rinvio a giudizio innanzi al giudice incompetente. (Fattispecie in cui al P.M. competente gli atti erano stati trasmessi, relativamente ad alcuni reati, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen. come risultante dalla sentenza n. 70 del 1996 della Corte Costituzionale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/1999, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 17/3/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " TE Ciampa " N. 925
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " IC LO " N. 48929/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NZ US, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo in data 14.10.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. G. Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
udito il difensore Avv. Fiammetta Luly, in sostituzione dell'Avv.to Roberto Lamacchia, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 8.6.1998 il GIP del tribunale di Palermo disponeva la custodia cautelare in carcere di EP ZE, persona sottoposta ad indagini in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991 (capi 3 e 7), di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 8), di corruzione (capo 11), di turbata libertà degli incauti (capi 13 e 14), di peculato (capo 15), di truffa ex artt. 640 e 640 bis c.p. (capi 16 e 17), di turbata libertà dell'industria e del commercio con l'appoggio di "cosa nostra" (capo 18).
Sulla istanza di riesame dell'indagato il tribunale di Palermo, con ordinanza del 10.7.1998, confermava il provvedimento custodiale per tutti i reati, ad eccezione di quello di cui al capo 8 di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quale la ordinanza del GIP 8.6.1998 veniva annullata. Con precedente ordinanza del 20.3.1995 lo stesso GIP del tribunale di Palermo aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il ZE in ordine, tra l'altro, al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", per il quale l'imputato, con decreto del 20.11.1995, veniva rinviato al giudizio della Corte di assise di Palermo.
La Corte di Assise di Palermo in data 12.2.1996 dichiarava la sua incompetenza per materia relativamente alla posizione di EP ZE, per il quale il tribunale di Palermo in data 21.4.1997, ritenuta la competenza territoriale del tribunale di Termini Imerese, disponeva trasmettersi gli atti alla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, sulla cui istanza con decreto in data 2.10.1997, l'imputato era rinviato al giudizio del suddetto tribunale di Termini Imerese.
In pendenza del predetto giudizio, intanto, la difesa di EP ZE, con istanza depositata il 31.7.1998, rappresentava al GIP del tribunale di Palermo che i delitti di cui alla ordinanza custodiale in data 8.6.1998 erano strettamente connessi con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., formante oggetto del provvedimento coercitivo del 20.3.1995, e che essi erano stati realizzati anteriormente alla emissione della prima ordinanza custodiale. Precisava, altresì, che le accuse relative ai reati- scopo, provenienti principalmente dalle propalazioni dei collaboranti, erano desumibili dagli atti al momento del rinvio al giudizio davanti al tribunale di Termini Imerese. Chiedeva, pertanto, la liberazione di esso ZE per superamento dei termini massimi di custodia cautelare, previo riconoscimento dell'inizio della custodia medesima dal 20.3.1995.
Il GIP del tribunale di Palermo, con ordinanza del 3.9.1998, rigettava la richiesta escludendo la sussistenza della connessione prevista dall'art. 297, 3^ comma, c.p.p., in quanto le dichiarazioni di accusa, poste a fondamento della misura cautelare disposta in data 8.6.1998, risalivano ad epoca successiva al decreto 20.11.1995, che aveva disposto il giudizio nei confronti del ZE, specificando chela validità di tale decreto non era rimasta inficiata dalla successiva declaratoria di incompetenza del giudice palermitano e che risultava irrilevante la emissione dell'altro decreto 2.10.1997 di rinvio al giudizio del tribunale di Termini Imerese. Sull'appello del ZE il tribunale di Palermo con ordinanza del 14.10.1998 - premesso che il compendio indiziario, posto alla base della misura coercitiva applicata con l'ordinanza dell'8.6.1998, si era formato, prevalentemente, in epoca successiva al rinvio a giudizio disposto con decreto del 22.11.1995 dal GIP presso il tribunale di Palermo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - rigettava la impugnazione non sussistendo, nella specie, i presupposti cui è subordinata la applicabilità della disciplina prevista dall'art. 297, 3^ comma, c.p.p. Il tribunale del riesame considerava, a riguardo, che, ai fini della individuazione del limite temporale entro cui deve realizzarsi la desumibilità dagli atti dei reati presi in considerazione della seconda ordinanza coercitiva, doveva farsi riferimento all'originario decreto, che aveva disposto il giudizio per il fatto connesso, e non al provvedimento di analogo contenuto successivamente emesso. Detta soluzione - precisava il tribunale - risulta conforme alla "ratio" della norma dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p. (che mira a delimitare il termine di durata massima delle misure cautelari entro un ambito temporale individuabile con certezza sulla base di dati oggettivi e predeterminati), la cui finalità resterebbe irrealizzata qualora il limite cronologico, entro cui deve acquisirsi un quadro probatorio legittimante l'adozione della misura cautelare, fosse suscettibile di modificarsi in dipendenza di eventi futuri ed incerti, potenzialmente verificabili in ogni fase del procedimento. Aggiungeva ancora il tribunale che alla soluzione esposta si perviene sulla base del parallelismo - enunciato dalla sentenza n. 89 del 28 marzo 1996 della Corte costituzionale e dalla sentenza di questa Suprema Corte, Sez. Un. 25.6.1997, ric. Atene - tra l'art. 297, 3^ comma, e l'art. 303 c.p.p., nel senso che come, ai sensi del disposto dell'art. 303, 2^ comma, il regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, per effetto dell'annullamento del decreto di rinvio a giudizio, non comporta il superamento del termine di durata massima della custodia cautelare stabilito con riguardo alla stessa fase;
analogamente deve escludersi che, ai fini del disposto dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p., la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari possa determinare la perdita di efficacia della misura coercitiva qualora i connessi reati, in relazione ai quali essa era stata applicata, non fossero desumibili dagli atti al momento dell'originario decreto che disponeva il giudizio.
In ogni caso - concludeva il tribunale - ove anche si fosse dovuto escludere che il rinvio a giudizio, preclusivo della retrodatazione della seconda ordinanza custodiale, era quello disposto con decreto del 22.11.1995, la inapplicabilità, nella specie, della norma dell'art.297, 3^ comma, c.p.p. alla ordinanza emessa in data 8.6.1998 era giustificata, comunque, dal fatto che, rispetto a decreto dispositivo del giudizio emesso in data 2.10.1997 per i fatti offerto della precedente ordinanza custodiale del 20.3.1995, il quadro indiziario assunto a base della seconda ordinanza era emerso compiutamente solo in virtù delle altre indagini, il cui risultato era stato acquisito agli atti del procedimento nel periodo dal 26.9.1997 al 17.3.1998 e, perciò, in epoca posteriore al disposto rinvio a giudizio.
Avverso la ordinanza 14.10.1998 del tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di EP ZE, il suo difensore Avvocato R. Lamacchia, il quale, in unico motivo, denuncia la erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p., per avere il giudice di merito ritenuto che il momento a cui fare riferimento per escludere l'operatività della norma fosse quello del 20.11.1995 (in cui era stato disposto il primo rinvio a giudizio) e non quello successivo del 2.10.1997 (di emissione di altro decreto di rinvio a giudizio) e per avere lo stesso giudice omesso di valutare che gli elementi di accusa, raccolti nei confronti del ZE e confluiti nella ordinanza di custodia cautelare in data 8.6.1998, erano stati acquisiti, in buona parte, prima del 17.7.1996, data della richiesta del P.M. di nuovo rinvio a giudizio per i fatti di cui alla ordinanza custodiale 20.3.1995.
Circa il primo profilo della dedotta impugnazione e con riferimento alla ipotesi di specie del tutto particolare - in cui, essendo stato disposto per un fatto oggetto di originaria ordinanza cautelare coercitiva il rinvio a giudizio innanzi a giudice dichiaratosi incompetente, nei confronti dello stesso soggetto, nella fase delle indagini preliminari conseguente alla regressione del procedimento, è stata emessa una seconda ordinanza custodiale per fatti che si assumono connessi alla vicenda del primo provvedimento cautelare - la questione che questo giudice di legittimità deve preliminarmente affrontare è quella di stabilire se, agli effetti della cd. retrodatazione dei termini della seconda ordinanza, la preclusione ex art. 297, 3^ comma, ult. parte, c.p.p., derivante dal già disposto rinvio a giudizio, sia da collegare a quello effettuato innanzi al giudice incompetente ovvero all'altro disposto, all'esito della nuova fase delle indagini preliminari conseguente alla verificatasi regressione, successivamente innanzi al giudice competente. È, tuttavia, opportuno precisare che la questione si pone, in quanto, nella fattispecie in esame, la dichiarazione di incompetenza del giudice del dibattimento non ha comportato anche la caducazione automatica, ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare disposta con la prima ordinanza custodiale, stante la unicità dell'organo giurisdizionale distrettuale della fase delle indagini preliminari, in tema di reati di criminalità mafiosa, per i procedimenti di competenza del tribunale e della corte di assise (Cass. pen., Sez. Un., 12 aprile 1996, n. 1, ric. Fazio, m. CED 204.163). Sicché, non dovendo essere emesso altro provvedimento custodiale del tutto autonomo e sostitutivo del precedente, è sempre rispetto al fatto, di cui alla ordinanza in data 20.3.1995, che occorre verificare la sussistenza della prevista e necessaria connessione dei fatti oggetto della seconda ordinanza, la anteriorità degli stessi alla vicenda considerata nella prima ordinanza nonché la desumibilità di essi dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto connesso.
Sulla questione, la interpretazione offerta dalla impugnata ordinanza del giudice palermitano - secondo cui il limite temporale, entro cui deve realizzarsi la desumibilità dagli atti dei reati presi in considerazione dalla seconda ordinanza cautelare, va individuato nell'originario decreto, che aveva disposto il giudizio - si basa su due argomenti: il primo, che considera irrealizzata la finalità della norma qualora detto limite cronologico di acquisizione del dato probatorio fosse suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventi futuri ed incerti, solo potenzialmente verificabili successivamente;
il secondo, che - nel parallelismo tra la norma dell'art. 297, 3^ comma, e quella dell'art. 303, 2^ comma c.p.p. - esclude che la regressione del procedimento possa determinare la perdita di efficacia della misura cautelare disposta con la seconda ordinanza ovvero possa, comunque, influenzarne i termini di decorrenza, quali previsti e determinati prima della regressione medesima.
La suddetta interpretazione del giudice di merito, tuttavia, non può valere nella ipotesi di specie, potendo gli argomenti esposti a sostegno di essa essere validi nella sola diversa ipotesi in cui, al momento de rinvio a giudizio innanzi al giudice incompetente, risulti già emessa la seconda ordinanza custodiale. La quale, perciò, in tal caso, è logico che non potrà subire modificazioni di sorta in virtù della successiva regressione, alla fase delle indagini preliminari, del procedimento relativo al fatto di cui alla prima ordinanza custodiale;
così come è anche evidente che i termini per la seconda ordinanza continueranno a decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, ancorché questa, per gli effetti di cui all'art. 303, 2^ comma, c.p.p., verà di nuovo decorrere dalla regressione i termini di durata massima della custodia cautelare.
Se, invece, al momento del rinvio a giudizio innanzi a giudice competente non ancora coesistono le due ordinanze cautelari per fatti diversi connessi ai sensi dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p., detto rinvio a giudizio non individua il limite temporale entro cui deve realizzarsi la desumibilità dagli atti dei reati presi in considerazione da altra ordinanza coercitiva adottata successivamente nella fase delle indagini preliminari, alla quale è avvenuta la regressione del procedimento a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice del dibattimento.
Se, infatti, è consentito al pubblico ministero presso il giudice competente, cui sono stati trasmessi gli atti a seguito della dichiarata incompetenza, di compiere nuovi accertamenti, di emettere una richiesta di rinvio a giudizio anche con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata dal primo inquirente e, addirittura (siccome pure si ammette in dottrina) di instare per la archiviazione di alcune o di tutte le ipotesi di reato già contestate, deve necessariamente ammettersi anche la possibilità che nella suddetta fase di nuove indagini preliminari, emergendo altri fatti idonei a giustificarne la richiesta, sia emessa un'altra ordinanza di custodia cautelare. Con la conseguenza che rispetto ad essa, fino a quando non intervenga altro rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, non sussiste al momento alcun limite cronologico impeditivo degli effetti ex art. 297, 3^ comma, c.p.p., ove ne ricorrano le altre condizioni, dato che la regressione "ex lege" del processo a procedimento ha tolto ogni valenza attuale al rinvio a giudizio innanzi al giudice incompetente. In base alla esatta esegesi della norma, quale innanzi esposta, risulta fondato il primo profilo della proposta impugnazione, nel senso che, per escludere la operatività della norma di cui all'art.297, 3^ comma, c.p.p., il giudice di merito non poteva fare riferimento al rinvio a giudizio disposto con il decreto del 20.11.1995; ma doveva, invece, prendere in esame il rinvio a giudizio disposto successivamente con decreto del 2.10.1997. Ciò, però, non è sufficiente per l'accoglimento della impugnazione, poiché, pur eliminata la errata interpretazione di legge preliminarmente assunta dal tribunale di Palermo a base della decisione di rigetto, detta decisione è del tutto legittima. Il giudice di merito ha, infatti, evidenziato anche che per la ordinanza custodiale emessa in data 8.6.1998 il quadro indiziario complessivo era emerso compiutamente solo in virtù di accertamenti il cui risultato era stato acquisito agli atti del procedimento nel periodo dal 26.9.1997 al 17.3.1998 e, quindi, successivamente al disposto rinvio a giudizio del 2.10.1997, per cui alla seconda ordinanza custodiale comunque non poteva essere applicata la disciplina della retrodatazione degli effetti ex art. 297, 3^ comma, c.p.p. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese.
Poiché dal presente provvedimento non deriva la liberazione del ZE dovrà la cancelleria curare gli adempimenti ex art. 94, 1 ter delle disp. att. del c.p.p.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999