Sentenza 15 settembre 2017
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, è legittima la decisione di consegna in relazione ad un M.A.E. processuale al quale non sia stata allegata la traduzione in lingua italiana della sentenza non definitiva di condanna a pena detentiva, posta a fondamento della richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 8, par.1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, è irrilevante la circostanza della impugnabilità della sentenza nei casi in cui la stessa sia dotata di forza esecutiva).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 gennaio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 2 luglio 2020 dalla Westminster Magistrates' Court, autorità giudiziaria della Gran Bretagna, nei confronti del cittadino iraniano Stefano T., in relazione a plurimi reati di truffa commessi in Londra e altrove tra l'aprile e il settembre del 2016: T. che era stato tratto in arresto in Italia il 28 luglio 2020 e, dopo la convalida, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere (più di recente sostituita con quella degli arresti domiciliari). Rilevava la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2017, n. 43136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43136 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
Testo completo
43 136- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1685 - Presidente - Giovanni Conti Giorgio Fidelbo Relatore - CC 15/09/2017 Anna Criscuolo R.G.N. 37644/17 Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da PO IO, a Monterotondo (RM) il 14/11/1961 avverso la sentenza del 17/07/2017 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inefficacia della misura cautelare disposta e il rigetto del ricorso nel resto;
udito l'avvocato Salvatore Sciullo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di IO PO all'autorità giudiziaria francese, che lo ha richiesto con mandato d'arresto europeo del 27 marzo 2017. Il mandato d'arresto si basa su una sentenza di primo grado, non definitiva, emessa dal Tribunale di Nanterre il 3 febbraio 2012, con cui PO è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per i reati di abuso dei beni di una società per azioni da parte di un dirigente a fini personali (art. 242 cod. di commercio francese), nonché per alterazione fraudolenta della verità in atti e uso di falso in scrittura (art. 441 cod. pen. francese). La Corte d'appello ha ritenuto la natura processuale del mandato d'arresto europeo, in quanto secondo il sistema francese la sentenza di primo grado non ancora irrevocabile costituisce titolo per disporre l'arresto dell'imputato, ferma restando la possibilità di poter richiedere un nuovo processo in cui far riesaminare la causa nel merito. Trattandosi di un cittadino italiano, la consegna è stata subordinata alla condizione che l'imputato, dopo essere stato ascoltato, venga rinviato in Italia per scontarvi la eventuale pena (la Corte d'appello ha precisato che si tratterebbe di un residuo pena di un anno, otto mesi e due giorni di reclusione).
2. Il difensore del PO ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta che la sentenza francese è stata trasmessa senza la necessaria traduzione, sebbene la Corte d'appello di Firenze ne abbia fatto espressa richiesta all'autorità giudiziaria francese.
2.2. Con il secondo motivo assume che, erroneamente, la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta di consegna fondata su un mandato d'arresto processuale. Invero, secondo il ricorrente, mancherebbe di fatto una base legale alla richiesta, in quanto il mandato non può essere ritenuto esecutivo perché basato su una sentenza non irrevocabile, ma non può considerarsi neppure processuale, dal momento che non risulta che la sentenza in questione sia esecutiva.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il mancato rispetto dei diritti della difesa.
2.4. Con il quarto motivo sostiene che la sentenza francese è stata emessa nell'ambito di un procedimento non equo, perché PO non avrebbe avuto alcuna possibilità di difendersi partecipando al dibattimento, dal momento che era detenuto in Italia. 2 2.5. Con il quinto motivo richiede di poter scontare la pena in Italia.
2.6. Con il sesto motivo eccepisce che per gli stessi fatti contenuti nel mandato d'arresto europeo PO ha subito un processo in Italia, attualmente pendente in Corte di cassazione.
2.7. Con l'ultimo motivo sostiene che i termini per la decisione sarebbero stati prorogati in assenza di una causa di forza maggiore. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente rifiuto della consegna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato la legittimità della sentenza di consegna in relazione ad un mandato d'arresto europeo al quale siano allegati documenti non tradotti in italiano, qualora dagli atti emergano tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per l'adozione della decisione (Sez. 6, n. 41631 del 22/10/2009, M., Rv. 245289). Nel caso di specie, la Corte d'appello fiorentina, dopo aver richiesto un supplemento di documentazione, ha ritenuto di poter decidere sulla domanda di consegna, evidenziando espressamente che dal mandato d'arresto e dalla documentazione acquista emergessero «tutti gli elementi conoscitivi necessari ai fini della decisione». Peraltro, la mancata traduzione della sentenza non può aver condizionato i diritti della difesa, dal momento che, come risulta dallo stesso ricorso, contro tale sentenza l'imputato ha proposto appello dinanzi all'autorità giudiziaria francese, dimostrando così di averne compreso pienamente il contenuto.
2. E' infondato anche il secondo motivo, in quanto è del tutto privo di pregio l'assunto secondo cui la sentenza di condanna non potrebbe costituire titolo per la consegna ai sensi dell'art. 1 legge n. 69 del 2005, perché non ancora irrevocabile. La Corte di appello ha dato atto della peculiarità del sistema processuale francese che prevede che con la sentenza di condanna di primo grado, ancora appellabile, possa essere disposto l'arresto dell'imputato. ва 3 Ne consegue che la natura esecutiva della sentenza in esame rende irrilevante che la stessa sia ancora impugnabile, posto che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, conferisce rilevanza alla sola esecutività, e non alla "irrevocabilità" della sentenza (cfr., Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, Pistoia, Rv. 251787). In considerazione dell'interesse del consegnando a non rinunciare ad un nuovo grado di merito nello Stato membro emittente, il mandato è stato, correttamente, parificato ad un mandato di arresto europeo processuale, con l'apposizione della speciale condizione prevista a favore del cittadino e del residente dall'art. 19, lett. c), della legge n. 69 del 2005. 3. Il terzo motivo è da ritenere inammissibile, in quanto la pretesa violazione del diritto difensivo è del tutto immotivata, non contenendo l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
4. Infondato è il quarto motivo. Questa Corte ha, infatti, già affermato che rispetta la condizione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005 la consegna per una condanna in absentia qualora l'ordinamento dello Stato di emissione preveda la possibilità di proporvi opposizione entro un termine che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione (cfr., Sez. 6, n. 17643 del 28/04/2008, Chaloppe, Rv. 239650; Sez. 6, n. 39152 del 16/10/2008, Mironica, Rv. 242232). Inoltre la suindicata disposizione si limita a stabilire che in caso di decisione pronunciata in absentia la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio, senza richiedere che in sentenza la consegna sia esplicitamente subordinata a tale condizione. Nella fattispecie, in esame, l'ordinamento francese prevede espressamente la richiesta garanzia, sicché sussistono i requisiti fissati dalla legge. 4 5. Il quinto motivo è inconferente, in quanto la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. c) legge n. 69 del 2005, ha disposto la consegna subordinandola alla condizione che l'eventuale pena venga scontata in Italia.
6. Il sesto motivo è pure infondato. Il ricorrente ha sostenuto che per gli stessi fatti sarebbe imputato in un procedimento in corso in Italia, attualmente pendente presso questa Corte di cassazione. Tuttavia, dall'esame degli atti indicati (ricorso per cassazione e sentenza dei giudici italiani) non risulta una coincidenza dei fatti per i quali è stata richiesta la sua consegna dall'autorità giudiziaria francese. Si tratta, infatti, di reati diversi commessi in Italia in tempi diversi, sicché deve escludersi ogni ipotesi di bis in idem.
7. Con riferimento all'ultimo motivo, si osserva, preliminarmente, che la proroga è stata richiesta per l'acquisizione di ulteriore documentazione, circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce una causa di forza maggiore in ordine all'impossibilità di rispettare il termine per la decisione cui si riferisce l'art. 17, comma 2, legge n. 69 del 2005. Peraltro, l'inosservanza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 69 del 2005, non determina alcun effetto sulla domanda di consegna e, in ogni caso, deve escludersi che tale inosservanza determini la nullità della decisione, come ha sostenuto il ricorrente (sul punto v., Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016, Bohancanu, Rv. 267421; Sez. 6, n. 28140 del 16/07/2010, Ros, Rv. 247831). Il ritardo nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo rileva semmai sotto il profilo della responsabilità dello Stato, tanto è vero che l'art. 17, comma 7 della decisione quadro 13 giugno 2002 prevede una procedura informativa, diretta ad Eurojust, per segnalare i casi in cui circostanze eccezionali determinano l'inosservanza dei termini stabiliti per l'esecuzione dei mandati di arresto europei ed a tale tipo di responsabilità, che è di natura politica, è funzionale lo stesso sistema di proroga previsto dall'art. 17 della legge n. 69/2005, secondo cui la Corte d'appello deve dare notizia al Ministero della giustizia del ritardo della decisione. 5 Lo stesso termine ha invece natura perentoria ai fini degli effetti sulle misure coercitive adottate;
infatti, l'art. 21 legge cit. prevede che quando la decisione giorni non interviene nei sessanta indicati dall'art. 17 ovvero nel maggior termine prorogato, la persona da consegnare deve essere posta immediatamente in libertà. Il decorso del termine incide sulla efficacia della misura cautelare. Tuttavia, nel presente caso il ricorrente non ha impugnato la misura cautelare, né la sentenza contiene alcuna statuizione in materia cautelare, avendo ad oggetto solo ed esclusivamente la domanda di consegna, con la conseguenza che il decorso del termine non rileva sull'efficacia della misura. Si osserva, infine, che nella presente fattispecie è intervenuta una proroga del termine originario, determinato dalla ritenuta necessità di acquisire ulteriore documentazione, con il che è stato osservato il disposto dell'art. 17 cit.. 8. L'infondatezza di tutti i motivi determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 15/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti J ute DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposto 6