Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna.
Commentario • 1
- 1. Condizioni carcerarie da verificare d'ufficio in procedimento MAE (Cass. 30578/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2023
La tematica della violazione dell'art. 3 CEDU deve essere affrontata di ufficio dalla Corte territoriale in quanto afferente alla tutela dei diritti fondamentali del consegnando come riconosciuti dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, anche in difetto di specifica deduzione nel giudizio di merito: è quindi necessario acquisire le necessarie indicazioni specifiche sullo spazio riservato a ciascun detenuto e sul regime applicabile all'odierno ricorrente in caso di consegna. Va estesa, per ragioni sistematiche e di coerenza, l'applicabilità anche ai MAE processuali dell'art. 18-bis, comma 2 legge 69/2005, che prevede il rifiuto di consegna di cittadino …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2016, n. 12559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12559 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
1255 9/ 1 6 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. VINCENZO ROTUNDO - m - Rel. Consigliere - N. 380 Dott. MAURIZIO GIANESINI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO N. 8823/2016 - Consigliere - Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC OS DA N. IL 24/07/1984 avverso la sentenza n. 103/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Udit i difensor Avv.; ĥ. BENVENUTI che insiste fer l'accogl mento del vicorso RITENUTO IN FATTO 1. NT AN NC ha proposto personalmente ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ha disposto, ex art. 17 I. 69/2005, la sua consegna alla autorità della Romania in forza di mandato di arresto europeo emesso dalla Sezione distaccata del Tribunale Ordinario di Roman sulla base dell'ordine di carcerazione del 18/1/2008 e delle sentenze penali irrevocabili 20/12/2007, 14/4/2007 e 16/3/2006, tutte pronunciate dalla citata sezione distaccata.
1.1 La Corte di Appello ha rilevato che il NC, provvisoriamente arrestato in esecuzione del mandato di arresto europeo il 15 novembre 2015, era stato condannato per fatti che, per come evidenziati, costituivano reato anche per la legge italiana (furto aggravato e percosse) e che la pena da scontare, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, era stata determinata dalla Sezione distaccata del Tribunale Ordinario di ROMAN con sentenza irrevocabile con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena suddetta;
la Corte ha poi concluso che non era provato alcuno stabile radicamento del NC in Italia.
2. II NC ha dedotto quattro motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato il superamento del limite temporale previsto dagli artt. 21 e 17 della legge 69/2005; tra la data di arresto, il 15 novembre 2015, e la data in cui era stata emessa la sentenza impugnata, il 26/1/2016, erano trascorsi i sessanta giorni previsti dall'art. 17, comma 2, così che la sentenza impugnata doveva essere annullata e il ricorrente doveva essere scarcerato.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato di essere stato processato "in absentia" in Romania e ha chiesto conseguentemente che venisse attivato il meccanismo della purgazione previsto dall'ordinamento processuale romeno con celebrazione di un nuovo processo in Romania.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha rilevato di avere stabilito la propria dimora in Italia fin dal 2007 e di avere sempre convissuto con la sorella e il cognato in Ferentino, svolgendo attività di muratore e tagliaboschi.. 2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di specialità e doppia punibilità dato che le fattispecie per le quali era 2 stata pronunciata condanna dalla autorità giudiziaria rumena non potevano essere considerate come reato dal vigente ordinamento penale italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 Risulta dagli atti di causa che la prima udienza della Corte di Appello di Roma per decidere sulla consegna del NC è stata fissata il giorno 7 gennaio 2016 e che la stessa è stata rinviata ad altra data, quella del 26 gennaio 2016, per acquisire informazioni dai CC di Ferentino circa lo svolgimento da parte del NC di attuale e/o pregressa attività lavorativa e circa la sussistenza di uno stabile domicilio e di effettivi contatti familiari;
risulta ancora che del provvedimento di rinvio è stata data notizia al Ministero della Giustizia con nota dello stesso giorno 7 gennaio, come richiesto dall'art. 17,comma 2 1. 69/2005. 1.2 In ogni caso va decisivamente e risolutivamente osservato che la giurisprudenza della Corte di legittimità ha più volte avuto modo di chiarire (si veda da ultimo Cass. Sez. 6 n. 28140 del 16/7/2010, Ros., Rv 247831 che fa seguito a Cass. , Sez. F, n. 35290 del 11/9/2008, Tudor, Rv 240721) che il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo I. 69/2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale ma non determina alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna, che rimane quindi esente da vizi di legittimità.
2. Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.
2.1 Premesso che sono stati celebrati "in absentia" solo i processi di cui alle sentenze 619/2007 e 221/2007 ma non quello relativo alla sentenza 206/2006 in cui si dà atto specificamente che l'imputato è presente, resta la decisiva osservazione che, come riconosciuto dallo stesso NC nel suo ricorso, l'ordinamento rumeno prevede un meccanismo di purgazione della contumacia che consente di celebrare nuovamente il processo in Romania;
la decisione impugnata, pertanto, è esente dai vizi denunciati dal ricorrente, come del resto ha sempre affermato la Corte di Cassazione sostenendo la piena legittimità della consegna ai fini della esecuzione di una pena irrogata mediante decisione pronunciata "in absentia" quando nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti (si veda in tal senso Cass. Sez. 6, n. 25303 del 21/6/2012, Mitrea, Rv 252724). 3 3. Anche il terzo motivo è infondato.
3.1 Va chiarito in linea generale che la nozione di dimora rilevante ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell' Unione, ai sensi dell'art. 18 lett. R I. 69/2005, si identifica con un soggiorno nello Stato italiano stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato stesso quali la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi e l'eventuale pagamento di oneri contributivi e fiscali ( si veda da ultimo Cass. Sez. 6 n. 9767 del 26/2/2014, Echim, Rv 259118 che fa seguito ad altre di identico tenore quali Cass., Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, Rv 258414).
3.2 Nel caso all'esame della Corte, il NC, come risulta dall'esito degli accertamenti effettuati, non risulta essere mai stato iscritto nell' Ufficio Anagrafe del Comune di Ferentino e non ha mai avuto una occupazione lavorativa stabile, circostanze tutte che escludono in radice l'acquisizione di quei legami personali e lavorativi che costituiscono la sostanza dello stabile radicamento in Italia secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
4. Anche il quarto motivo di ricorso risulta infondato;
premesso che l'ambito oggettivo del motivo riguarda solo il reato di furto di cui alla sentenza 619/2007 e il reato di percosse di cui alla sentenza 206/2006 e non l'altro reato di furto di cui alla sentenza 221/2007, va rilevato, quanto al primo fatto, che esso è previsto come reato anche dalla legge nazionale (artt. 624, 625 n. 6 cod. pen.) trattandosi di furto di un borsellino commesso all'interno di un bar e, quanto al secondo, che il principio di doppia punibilità di cui all'art. 7, comma 1 della 1.69/2005 trova applicazione in riferimento alla condotta costituente reato in sé e per sé considerata nella sua oggettività e materialità e non certo sulla base delle prassi processuali effettive che, nello Stato italiano, ne possano determinare la effettiva punibilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5 L.n. 69 del 2005. Così deciso il 17 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio GIANESINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Vincenzo ROTUNDO Vinceus. Rhe L 24 MAR 2016 4 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dottssa Silver DI PUCCHIBUCCHI