Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2016, n. 12559
CASS
Sentenza 17 marzo 2016

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna.

Commentario1

  • 1Condizioni carcerarie da verificare d'ufficio in procedimento MAE (Cass. 30578/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2023

    La tematica della violazione dell'art. 3 CEDU deve essere affrontata di ufficio dalla Corte territoriale in quanto afferente alla tutela dei diritti fondamentali del consegnando come riconosciuti dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, anche in difetto di specifica deduzione nel giudizio di merito: è quindi necessario acquisire le necessarie indicazioni specifiche sullo spazio riservato a ciascun detenuto e sul regime applicabile all'odierno ricorrente in caso di consegna. Va estesa, per ragioni sistematiche e di coerenza, l'applicabilità anche ai MAE processuali dell'art. 18-bis, comma 2 legge 69/2005, che prevede il rifiuto di consegna di cittadino …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2016, n. 12559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12559
Data del deposito : 17 marzo 2016

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