Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è illegittima la misura custodiale applicata in relazione al reato di cui all'art. 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), pur quando risulti contestata l'aggravante di cui all'art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, ostandovi il limite edittale, generale ed inderogabile, di cui all'art. 280 cod. proc. pen., dovendo altresì ritenersi irrilevante il fatto che, per i reati aggravati dal citato art. 7 (perciò riconducibili all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.), l'art. 275, comma terzo cod. proc. pen.dello stesso codice pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, in quanto l'applicabilità di tale disposizione soggiace comunque al predetto limite edittale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2017, n. 20291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20291 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
M 2029 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 605 Vincenzo Rotundo - Presidente - Stefano Mogini CC - 07/03/2017 R.G.N. 1089/17 NA Criscuolo Relatore - Ersilia Calvanese Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti di AL LO MA, nato a [...] il [...] e da OS RO, nato a [...] il [...] OS LU, nato Castellammare di Stabia (NA) il 13/02/1986 AL NG NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2016 del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NA Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.m.; per l'annullamento con rinvio per OS LU e OS RO in relazione alla scelta della misura per i fatti del 2013 e rigetto nel resto;
per l'annullamento con rinvio per AL NG NO limitatamente alla scelta della misura;
rigetto nel resto;
uditi i difensori, avv. Dario Vannetiello e avv. Pierluigi Spadafora per OS RO, avv. Spadafora in sostituzione dell'avv. Michele Sarno per OS LU, avv. Agostino De Caro e avv. AN Aricò per AL NG NO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e avv. D'Amaro Antonio e Agostino De Caro per AL LO MA, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del P.m. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, decidendo sull'appello proposto dal P.m. avverso l'ordinanza del 28 giugno 2016, con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva respinto la domanda cautelare formulata nei confronti di OS RO, OS LU, AL NG NO e AL LO MA, ha rigettato l'appello nei confronti di quest'ultimo; ha rigettato l'appello nei confronti di OS RO in relazione al reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. commesso nel 2015, accogliendolo nei confronti di detto indagato, limitatamente al delitto di cui agli artt. 86 d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e 7 legge 203/91, così riqualificato il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. commesso nel 2013; ha, inoltre, accolto l'appello nei confronti di OS LU e AL NG NO in ordine ad entrambi i delitti suindicati, applicando la misura custodiale agli indagati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Dopo aver premesso che la domanda cautelare aveva ad oggetto il patto di scambio elettorale-mafioso stretto tra OS RO, OS LU e TO ON, quali esponenti di vertice dell'organizzazione di stampo camorristico OS-TO, operante in Scafati, da un lato, e AL NG NO, sindaco di Scafati, ed il fratello AL LO MA, dall'altro, avente ad oggetto procacciamento di voti in favore di AL NG NO per le elezioni comunali del 2013 ed in favore della moglie LI NI per le elezioni regionali del 2015 in cambio di appalti alle ditte controllate dal clan, il Tribunale ha dapprima illustrato le ragioni per le quali il G.i.p. aveva rigettato la domanda cautelare. In particolare, il G.i.p. aveva ritenuto provato il patto elettorale stipulato tra il sindaco ed il clan per le elezioni comunali del 2013, ma non per le regionali del 2015, sia perché il collaboratore TO ON non ne aveva fatto menzione, sia perché, sul piano logico, risultava scarsamente credibile che il clan avesse rinnovato il patto con il sindaco inadempiente, dovendo collegarsi l'affidamento del servizio di pulizia dell'ACSE al patto elettorale precedente, in quanto la 2 delibera era stata adottata dal Cda presieduto da ET IR, nominato in ossequio agli accordi stipulati per la tornata elettorale del 2013. Esclusa, pertanto, la gravità indiziaria per il reato commesso nel 2015, il G.i.p. aveva ritenuto che l'accordo elettorale del 2013 non potesse inquadrarsi nella fattispecie contestata, atteso che la precedente formulazione dell'art. 416 ter cod. pen. non contemplava quale utilità, promessa in cambio dell'appoggio elettorale, l'affidamento di appalti, ma solo il denaro in senso stretto o, al più, beni immediatamente trasformabili in denaro, con esclusione di ogni altra utilità, monetizzabile in via mediata. Aveva, quindi, ritenuto configurabile il reato di corruzione elettorale previsto dall'art. 96 d.P.R. 361/57, che per limite edittale non consentiva l'applicazione della misura richiesta, ed aveva, altresì, escluso la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva, che potesse giustificare l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. Il Tribunale ha di seguito illustrato il contenuto dell'appello del P.m. e della documentazione integrativa, prodotta dal P.m. all'udienza del 6 ottobre 2016, ha dato atto delle dichiarazioni rese dagli indagati AL NO e AL LO all'udienza del 7 novembre 2016 e del contenuto delle memorie difensive e, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello del P.m., ha ritenuto che gli elementi posti a base della richiesta cautelare, costituiti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed in primo luogo, da quelle di TO ON, coerenti e largamente riscontrate, integrassero la gravità indiziaria. Diversamente dal G.i.p., il Tribunale ritenuto sussistente anche l'accordo elettorale del 2015, quale prosecuzione del precedente patto di scambio, in quanto logicamente compatibile con l'inadempimento del sindaco, il quale, per garantirsi ancora l'appoggio del clan per le elezioni regionali del 2015 aveva offerto in anticipo la controprestazione. In tal senso dovevano leggersi sia l'assunzione di OS ND nel marzo 2015 presso la cooperativa Meridiana, che si aggiudicò la gara di appalto, indetta dal Piano di Zona S1 di Nocera, di cui è capofila il comune di Scafati, sia l'affidamento dell'appalto di pulizie alla Italy SE srl, società del clan, da parte dell'ACSE, azienda municipalizzata di cui il comune di Scafati è socio unico, con delibera del 7 aprile 2015, di un solo mese precedente alla tornata elettorale. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il nuovo patto elettorale del 2015 aveva subito inevitabilmente l'influsso del patto precedente e delle vicende, che ne avevano connotato il percorso: ne ha, pertanto, ricostruito l'origine e l'evoluzione in base alle dichiarazioni di TO ON, individuandone i riscontri acquisiti nell'esistenza dell'associazione, attestata dall'ordinanza cautelare definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., emessa a carico di OS LU, OS 3 RO e TO ON;
nell'interesse del sindaco ad ottenere il loro sostegno elettorale in cambio di appalti, rifiutando la candidatura di OS ND, giovane pulito, ma dal cognome pesante, accettando l'individuazione del loro candidato in HI BE, zio della ex moglie del TO, estraneo al clan ed alla politica, effettivamente eletto con 265 voti come primo della lista civica, che appoggiava l'AL, comprovante la forza ed il potere di influenza del clan;
nelle dichiarazioni dello stesso OS ND;
nel controllo esercitato sugli elettori, provato dalle foto estrapolate dalla memoria del cellulare di OS ND, relative a 5 schede elettorali con espressione di voto a favore del HI, candidato della lista Grande Scafati, che garanti la rielezione dell'AL; nel mancato conferimento degli appalti promessi e nelle pressioni esercitate sul HI per ottenerli, costringendolo a dimettersi dimissioni effettivamente presentate e respinte dal sindaco-; nell'incontro tra OS LU e l'imprenditore LL LO per far nominare un loro uomo all'interno dell'ACSE, individuato in IR ET, amico di LU OS, effettivamente nominato vicepresidente dell'ACSE il 16 settembre 2014, come confermato da ND OS e dai tabulati telefonici, attestanti i numerosi contatti tra i due e con LU OS. Il Tribunale ha, inoltre, dato atto che sia UP FA che LL LO avevano confermato che il HI era espressione del clan;
che, in particolare, il LO aveva riferito di aver mediato, su richiesta del sindaco, nel settembre 2014 sulla persona da nominare all'ACSE, incontrando OS LU, il quale gli aveva indicato il ET, poi effettivamente nominato non dal sindaco, ma dal vicesindaco, evidentemente attendendo un ritorno in termini di appalti o di affidamento di lavori da tale nomina. Ancora è stato sottolineato che, secondo le dichiarazioni del TO, il clan disponeva di varie ditte di servizi, non intestate direttamente a loro, l'ultima delle quali era la Italy SE, intestata al prestanome SO MA, con sede legale fuori Scafati, secondo il suggerimento del sindaco, che aveva loro prospettato l'affidamento di un appalto ad una ditta pulita;
è stato evidenziato che OS LU in udienza aveva confermato che tale ditta era sua ed aveva sede in Castellammare di Stabia;
che il patto non era stato onorato dal sindaco e la nomina del ET all'ACSE serviva a veicolare l'appalto per il servizio di pulizia, collegato dal dichiarante alle elezioni regionali del 2015 al pari dell'assunzione di OS ND nel Piano di Zona, avvenuta nel marzo 2015. Sono state, inoltre, valorizzate la richiesta del sindaco di un nuovo appoggio elettorale per la candidatura della moglie e l'organizzazione di un comizio elettorale presso l'abitazione della sorella di OS RO, dove fu assicurata la presenza di circa 100-120 persone, accompagnate dal cognato del ET;
la 4 서 conferma dei rapporti tra i OS ed il ET, risultante dai tabulati telefonici, e sottolineata l'anomala vicenda dell'appalto annuale di pulizie, affidato alla Italy SE, inattiva al 30 marzo 2015 e non in regola con i versamenti contributivi per il personale, deliberato dall'ACSE nell'aprile 2015, ma revocato solo dopo 6 mesi. L'anomala tolleranza dell'ente è stata ritenuta indicativa dell'interesse ad affidare l'appalto proprio a quella ditta, trattandosi della contropartita preliminare assicurata dal sindaco al clan per garantirsene nuovamente l'appoggio elettorale per le elezioni regionali. Da ultimo, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni di OL AL, il quale aveva confermato che TO ON gli aveva promesso per le elezioni del 2015 il sostegno elettorale in cambio di favori, pur essendo impegnato a sostenere la LI, e nell'occasione gli aveva riferito di essere ancora in attesa che il sindaco mantenesse i patti stipulati in occasione della precedente campagna elettorale, e ha, pertanto, ritenuto provato che i favori concessi al clan nel 2015 costituissero l'anticipata controprestazione dell'appoggio elettorale richiesto, una volta verificata la capacità del clan di procurare voti e nella consapevolezza di non aver onorato il patto precedente. Ritenuta l'attendibilità dei dichiaranti e la pluralità dei riscontri acquisiti, il Tribunale ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria per AL LO MA, in quanto, pur risultando una sua attiva partecipazione alla campagna elettorale del fratello, l'episodio narrato dal LO, relativo al contrasto sorto tra l'AL, OS LU e TO ON per i lavori presso l'Igiene Urbana, che non erano stati loro affidati, non era direttamente correlabile al patto elettorale del 2013; anche l'episodio narrato dalla giornalista VA OL, secondo la quale l'AL aveva eliminato le locandine di un suo articolo, in cui stigmatizzava i rapporti tra il sindaco ed i OS durante la campagna elettorale del 2013 ed era stata minacciata di morte da OS RO, che si trovava insieme all'AL, non è stato ritenuto gravemente indiziante, potendo spiegarsi con l'intento dell'indagato di tutelare l'onorabilità del fratello e della sua famiglia. Del tutto insufficiente è stata, infine, ritenuta la mera partecipazione dell'AL ai pranzi organizzati durante la campagna elettorale del 2015, ai quali aveva partecipato anche OS LU. Sul piano della qualificazione giuridica il Tribunale ha condiviso l'interpretazione dell'art. 416 ter cod. pen. operata dal G.i.p. in relazione al patto di scambio del 2013, dovendo applicarsi l'originaria formulazione della norma ai sensi dell'art. 2 cod. pen., ma ha ritenuto erroneamente individuata la norma applicabile, avendo il G.i.p. fatto riferimento alla corruzione elettorale per le elezioni politiche per la camera dei deputati e non per quelle amministrative;
ha ritenuto, altresì, sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91 nella forma 5 dell'agevolazione mafiosa, contestata in fatto, in quanto la promessa di appalto al clan era destinata a favorirne gli interessi e ad accrescerne il potere economico. Ritenuta la sussistenza del reato contestato in relazione alla tornata elettorale del 2015, stante il pacifico ricorso al metodo mafioso, ammesso da TO ON per il procacciamento dei voti nel 2013 e proprio della struttura mafiosa, il Tribunale ha ritenuto, altresì, sussistenti le esigenze cautelari, presunte per legge in ragione del titolo di reato, ravvisando il pericolo di recidiva per tutti gli indagati. Quanto ad AL NG NO il Tribunale ha evidenziato che è ancora sindaco di Scafati ed in tale veste può continuare ad elargire benefici illegittimi al clan, ancora attivo sul territorio, essendo OS ND libero, OS LU e OS RO non collaboranti e tenuto, altresì, conto del risalente ricorso dell'AL all'appoggio elettorale della camorra, sin dalle elezioni del 2008 e non solo per elezioni comunali;
quanto a OS RO e OS LU il Tribunale ha sottolineato la propensione a stringere accordi con qualunque esponente politico pur di ottenere appalti per le loro ditte, come dimostrato dal tentativo di approccio con OL AL e, in forza della doppia presunzione relativa, che assiste il reato contestato ed in assenza di elementi di segno contrario, è stata ritenuta esclusivamente adeguata la misura custodiale.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso il P.m. limitatamente alla posizione di AL LO MA ed i difensori degli indagati.
3. Il P.m. censura la mancata valutazione degli elementi offerti, essendosi il Tribunale limitato a considerare solo alcuni verbali di sommarie informazioni, trascurando del tutto i risultati dell'analisi dei tabulati telefonici, dai quali emergono i collegamenti tra il gruppo camorristico ed il gruppo politico riferibile all'AL, in particolare, i contatti con HI BE, UP FA, TE AL, OL AN, OS LU e OS RO, essenziali per valutare il ruolo di mediazione svolto dall'indagato. Il ricorrente evidenzia che è stato omesso ogni riferimento e valutazione del contenuto delle dichiarazioni di OS RO il quale ha riferito della richiesta rivoltagli dall'indagato di impegnarsi nella campagna elettorale del 2013 in sostegno del fratello, rinnovatagli per la campagna elettorale della cognata nel 2015, e del precedente impegno nella campagna elettorale del 2008, ottenuto dalla famiglia SO -; di SC TO la quale ha confermato la richiesta di impegno, rivolta dall'indagato a OS RO per le elezioni del 6 2013, l'apertura di un comitato elettorale per il supporto del candidato prescelto nei pressi dell'abitazione dei OS in Scafati, l'appoggio garantito alla moglie del sindaco per le regionali, anche tramite organizzazioni dell'area casertana- e le dichiarazioni di OL VA in merito alle minacce per gli articoli pubblicati nel maggio 2013 contro il sindaco, rivoltele dall'indagato e da RO OS, che si trovava in sua compagnia;
in ordine alla presenza costante dell'indagato nella sala stampa del Comune, al provvedimento di esclusione emesso nei suoi confronti dal sindaco ed alle minacce ricevute anche dopo il ballottaggio -. Il ricorrente sottolinea la convergenza delle dichiarazioni sul ruolo dell'indagato ed in particolare, sulla disponibilità dell'indagato e del suo nucleo familiare ad avvalersi della forza di intimidazione del gruppo camorristico per minacciare pubblicamente gli avversari politici, rimarcando la convergenza delle dichiarazioni di OS RO e della giornalista sul punto. Segnala l'omessa valutazione delle dichiarazioni di LO LO relativamente all'incontro tra l'indagato, OS LU e TO ON per l'assegnazione di appalti dell'Igiene Urbana srl in esecuzione degli accordi elettorali nonché delle dichiarazioni di UP FA circa il sostegno elettorale della famiglia OS, accettato dal sindaco, ma tramite un candidato diverso da OS ND, individuato nel HI, in cambio del quale ND OS aveva ottenuto l'assunzione presso il Piano di Zona, e dei rapporti tra l'indagato ed il UP confermati dai tabulati telefonici, dai quali risultano contatti nel periodo aprile-maggio 2015 ed ancora in epoca recente.
4. I difensori di OS RO articolano i seguenti motivi:
4.1 erronea applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si deduce che il P.m. nell'atto di appello ha censurato unicamente la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria senza affrontare il tema delle esigenze cautelari e per tale ragione era stata eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione della specificità dei motivi sul punto. Si segnala che nel respingere l'eccezione il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima ritiene che il P.m. non doveva contestare la decisione del G.i.p. sul punto perché non affrontata, mentre poi richiama la motivazione del G.i.p. relativamente alle esigenze cautelari per il reato commesso nel 2013 per confutarla, rilevando che, sebbene, come ritenuto dal G.i.p., non vi siano imminenti elezioni elettorali in Scafati, il pericolo di reiterazione sussiste in quanto l'appoggio della camorra è stato richiesto per altro tipo di competizioni;
7 ふ 4.2 erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. e pen. e vizio di motivazione: si deduce che la motivazione in punto di gravità indiziaria è lacunosa e apparente, essendosi il Tribunale limitato a fondare la decisione sulla partecipazione dell'indagato alla scelta del candidato HI BE per sostenere la candidatura del sindaco;
4.3 erronea applicazione dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha disposto la misura custodiale in relazione ad un reato che non la consente, atteso che il reato ritenuto è punito con la pena della reclusione sino a 3 anni, aumentata fino a 4 anni e 6 mesi per l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91; 4.4 erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari per mancanza di concretezza e attualità: si deduce che la condotta risale al 2013 e l'estraneità dell'indagato alle vicende relative alle più recenti elezioni del 2015 dimostra l'assenza del pericolo di recidiva, specie in ragione dello scioglimento del clan. Si censura la motivazione del Tribunale sia per il richiamo alla figura di ND OS, non indagato nel presente procedimento e pacificamente non intraneo al clan, sia per il riferimento alla tendenza dell'AL a rapportarsi anche con altri clan, con conseguente esclusione di un legame esclusivo con il clan OS-TO, sia per l'estraneità dell'indagato alla vicenda OL con conseguente non pertinenza del riferimento operato dal Tribunale;
4.5 inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha impropriamente assimilato la posizione dell'indagato a quella degli altri, trascurando che il reato contestato all'indagato non è assistito dalla doppia presunzione, cosicché non ha valutato l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari con procedure di controllo né ha tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato.
5. I difensori di OS LU enunciano i seguenti motivi:
5.1 erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Si censura la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori, senza alcun vaglio di attendibilità e senza valutazione dell'interesse che le ispira, in quanto TO ON ha iniziato a collaborare dopo la definitività dell'ordinanza cautelare, che gli attribuiva il ruolo apicale nell'associazione di stampo camorristico, e ha ottenuto il beneficio di non essere destinatario della richiesta cautelare, mentre il padre, TO AL, si è nuovamente pentito, dopo aver commesso reati. Si evidenzia che le dichiarazioni sono prive di attendibilità, in quanto i dichiaranti riferiscono circostanze non direttamente percepite;
che la candidatura del HI non prova alcunché, atteso che lo stesso ottenne pochissimi voti ed il risultato non ebbe esito determinante per l'elezione del sindaco;
che è illogica la motivazione relativa all'assunzione di OS ND, in quanto già dipendente nel 2013 di una società privata e poi assunto nel Piano di zona in base al suo curriculum e non per accordo criminale. Si deduce che l'appoggio alla candidatura del HI fu iniziativa autonoma di OS ND e non del clan, definito dagli stessi collaboratori una persona per bene, e che OS LU non ha mai influito sulla determinazione dei voti e della campagna elettorale del 2013 e del 2015, essendosi limitato a sostenere le indicazioni del fratello, appassionato di politica e non per ragioni legate agli obiettivi del clan. Si contesta la qualificazione del reato, a fronte della diversa ipotesi ravvisata dal G.i.p., e la sussistenza dell'aggravante ravvisata in assenza di prova di un accordo con l'indagato e di alcuna agevolazione mafiosa;
si segnala che il OS non ha mai partecipato ad alcuna gara pubblica con la sua società, che non vi è prova dell'accordo con il sodalizio criminale né vi è prova di qualsiasi forma di intimidazione mafiosa esercitata, essenziale per integrare il reato;
5.2 erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si deduce che la motivazione è illogica, stante l'insussistenza di esigenze cautelari a fronte di fatti risalenti, del venir meno dell'associazione per effetto dello stato di detenzione dei componenti e della collaborazione di soggetti apicali oltre alla circostanza che non sono previste imminenti tornate elettorali. Si evidenzia inoltre, la mancata valutazione dell'idoneità della misura degli arresti domiciliari e dell'attualità delle esigenze, essendo il OS detenuto da quasi due anni.
6. I difensori di AL NG NO, articolano i seguenti motivi:
6.1 violazione di legge e radicale carenza di motivazione in punto di gravità indiziaria: si deduce che il Tribunale ha omesso di valutare gli elementi forniti dalla difesa, puntualmente illustrati nella memoria depositata, corredata da numerosi allegati, così sottraendosi all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. a pena di nullità. In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto delle deduzioni difensive in ordine alla campagna elettorale del 2015, rispetto alla quale era stata evidenziata la non unità di intenti all'interno del clan, atteso che lo stesso TO ON aveva ammesso di voler appoggiare AL OL, mentre la LI era stata sponsorizzata da OS LU e OS ND e quest'ultimo aveva dichiarato di essersi impegnato in prima 9 persona su input di IR ET, cosicché non vi era stato alcun coinvolgimento del clan. Si contesta la valutazione del ruolo di OS ND, ritenuto dal Tribunale elemento di collegamento tra l'AL ed il clan in entrambe le tornate elettorali, senza tener conto delle dichiarazioni del OS, che smentivano quelle del TO, in quanto il ragazzo, appassionato di politica, aveva proposto, personalmente e non tramite UP FA, la propria candidatura al sindaco AL, il quale l'aveva ritenuta inopportuna a causa del suo cognome, ma lo aveva sollecitato a lavorare al suo fianco ed a sostenerlo, con la conseguenza che l'impegno nella campagna elettorale fu una iniziativa del ragazzo, che non coinvolgeva il clan né contemplava alcun appalto, ma solo la prospettiva di una crescita politica. L'incontro tra l'AL, OS ND ed il UP vi era stato, ma non per proporre la candidatura del OS né per scegliere il sostituto, in quanto, secondo OS ND, la scelta dei candidati della lista Grande Scafati era prerogativa del sindaco e non del UP ed il sostegno del OS al HI, già inserito in lista, fu circostanza che il sindaco apprese in quella occasione. Analogamente, per le elezioni del 2015 il OS ND ha dichiarato di essersi impegnato personalmente a sostenere la LI su indicazione di IR ET ed a tal fine avevano organizzato due riunioni elettorali, la seconda delle quali tenuta presso l'abitazione della zia solo per dimostrare le loro capacità. Si segnala che anche l'assunzione di OS ND, ritenuta un'anticipazione del corrispettivo del patto elettorale del 2015, è stata trattata con superficialità, in quanto il ragazzo era stato assunto presso una cooperativa, che si era aggiudicata la fornitura di servizi presso Piano di Zona, senza alcun intervento del sindaco, stante la natura privatistica del rapporto e l'aggiudicazione della gara dopo la partecipazione alla stessa. Del tutto trascurate risultano le deduzioni difensive, tese a dimostrare: l'impegno per la legalità dell'AL e le documentate iniziative assunte per acquisire i beni confiscati a camorristi;
l'erronea individuazione della Italy SE come società costituita su suggerimento del sindaco secondo le dichiarazioni del TO, il quale, invece, si riferiva al suggerimento ricevuto in occasione dell'unico contatto con l'AL, risalente al 2004, epoca di costituzione della Delta SE;
le incongruenze rilevabili nelle dichiarazioni del TO relativamente alla nomina del ET nel Cda dell'ACSE; l'impossibilità per il sindaco di incidere sulla concessione di appalti di servizi di pulizia presso l'area Copmes, in quanto area privata, gestita da un consorzio, al pari della gestione del verde pubblico di cui aveva riferito il TO, ma risultata priva di riscontro anche in ordine all'importo dell'appalto, essendo documentalmente dimostrato che l'importo del servizio era notevolmente superiore a quello indicato dal 10 dichiarante;
le contraddizioni tra le dichiarazioni del TO e quelle di OL AL;
le incongruenze riscontrabili nelle dichiarazioni di SC TO, sia quanto al tipo di appalti promessi come contropartita, sia quanto alle circostanze riferite al 2015, atteso che la moglie dell'AL era candidata al Consiglio regionale e pertanto, avrebbe potuto raccogliere voti solo nella provincia di Salerno e non in quella di Caserta, a differenza di quanto riferito dalla SC;
6.2 violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria: si deduce che il quadro indiziario si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni di TO ON, la cui attendibilità intrinseca non è stata vagliata dal Tribunale, che non ha tenuto conto che le dichiarazioni sono de relato e presentano numerose contraddizioni sia con riferimento alla posizione di OS ND, sia a quella del fratello dell'indagato, sia all'esistenza del patto politico-mafioso, oltre ad essere in contrasto con le dichiarazioni di UP FA in merito alla scelta dell'altro candidato HI BE, con quelle del LO, quanto alla nomina del ET nel Cda dell'ACSE, e con quelle del OL quanto alla richiesta del sostegno elettorale. Si segnala che le dichiarazioni del TO circa le utilità anticipate ricevute dal clan riguardano circostanze di fatto già avvenute e note, sicché mancano dell'aspetto individualizzante a carico dell'indagato;
6.3 erronea applicazione della legge in relazione all'art. 416 ter cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione per avere il Tribunale ritenuto configurabile il reato, nonostante la mancanza dei requisiti tipici della fattispecie, quali il patto politico-mafioso e l'utilizzazione del metodo mafioso. Si evidenzia che, come ritenuto dal G.i.p., lo stesso collaboratore non riferisce dell'esistenza del patto del 2015 se non in termini vaghi e risulta improbabile la ripetizione del patto, nonostante il mancato rispetto di quello precedente;
quanto al patto del 2013, la riqualificazione operata dal Tribunale ed il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, implicitamente esclude il metodo mafioso, con la conseguenza che, essendo il patto del 2015 la prosecuzione del precedente, secondo il Tribunale, mancherebbe un elemento tipico della fattispecie;
peraltro, il presunto utilizzo del metodo mafioso non risulta provato né è conciliabile con la impostazione del Tribunale né risulta provata la contropartita, neanche sotto forma di promessa: ne discende che la tesi del Tribunale è congetturale ed è indimostrato che l'AL avesse consapevolezza di interfacciarsi con un soggetto, OS ND, pacificamente estraneo al clan, che avrebbe potuto utilizzare il metodo mafioso per procacciare voti. La tesi del Tribunale, che connette le due vicende elettorali e legge come anticipazione, rispetto alle elezioni del 2015, le utilità indicate nell'ordinanza, è eccentrica, stante la separazione temporale tra le due vicende, la circostanza che nessuno dei 11 dichiaranti ha collegato tali utilità alle elezioni regionali del 2015 e l'assoluta impossibilità per il ricorrente di assicurarle;
6.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91, per avere il Tribunale desunto la sussistenza dell'aggravante dal presunto invito rivolto a OS ND di costituire una società per ricevere gli appalti promessi in assenza di ogni riscontro probatorio, specie in ragione della non appartenenza del OS al clan, ammessa dallo stesso TO. Manca anche la prova del dolo specifico, in quanto è lo stesso TO ad ammettere che il sindaco si era solo servito di loro e non aveva mantenuto le promesse e lo stesso Tribunale, nel confermarlo, afferma un dato inconciliabile con la qualificazione giuridica del fatto;
6.5 violazione dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 86 d.P.R. 570/60 e 7 1.203/91, che non la consente in ragione del limite edittale previsto;
6.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed al mancato superamento della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non ha considerato che l'AL si è dimesso, le elezioni oggetto di indagine sono diverse tra loro, sono privi di ogni fondamento i ritenuti rapporti dell'indagato con altri clan ed è del tutto astratta la prognosi di recidiva. Si sottolinea la carenza motivazionale in ordine alla idoneità di altre misure cautelari, la mancata valutazione dell'incensuratezza dell'indagato, della disarticolazione del clan TO-OS e della mancanza di imminenti competizioni elettorali. Con memoria depositata il 24 febbraio 2017 i difensori dell'AL censurano l'ordinanza per l'omessa motivazione sulla idoneità degli arresti domiciliari con procedure di controllo, imposta dall'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen. Con memoria, pervenuta il 27 febbraio 2017, i difensori di AL LO MA rilevano con il primo motivo l'inammissibilità del ricorso del P.m. Si deduce che il P.m. propone una censura di merito, relativa alla ricostruzione operata dal Tribunale, alla quale contrappone la propria, contestando l'apprezzamento in fatto, effettuato dai giudici della cautela. Con il secondo motivo contestano nel merito quanto dedotto dal P.m., evidenziando l'estraneità dell'indagato alle vicende in esame per le seguenti ragioni: relativamente ai rapporti con l'Igiene Urbana srl è lo stesso TO ON ad escludere che detta società avesse un collegamento con i patti elettorali del 2013 ed avesse una qualche relazione con il sindaco, cosicché il rifiuto dell'indagato era più che legittimo a fronte di una pretesa estorsiva;
risulta 12 inoltre, che anche cronologicamente la vicenda non si verificò nel periodo preelettorale, ma in epoca precedente, quando il TO era libero ovvero prima del marzo 2012; relativamente alle risultanze dei tabulati telefonici lo stesso TO afferma che i contatti con OS LU avevano ad oggetto i controlli e le visite mediche per i dipendenti della Italy SE srl;
relativamente alle dichiarazioni accusatorie di OS RO e di SC TO si sottolinea che lo stesso Tribunale ha ritenuto il OS inattendibile perché confonde le due tornate elettorali, mentre le dichiarazioni della SC sono smentite dal TO, quanto all'interesse del gruppo alla gestione dei parcheggi di Scafati, e sono de relato quanto alla presunta attività di sostegno elettorale per la LI, svolta in provincia di Caserta;
relativamente al presunto aiuto prestato dal clan SO per la tornata elettorale del 2008 il TO è del tutto inattendibile, in quanto riferisce circostanze apprese da altri e smentite quanto alla frequentazione dell'indagato con SO IA, deceduto nel 2004, nonché dalle iniziative del sindaco AL relativamente ai beni confiscati a camorristi;
relativamente alle dichiarazioni della giornalista OL se ne evidenzia l'inattendibilità, in quanto in relazione alle minacce subite per gli articoli pubblicati contro il Sindaco per i rapporti con i OS-TO, OS RO fa riferimento ad un giornalista cinquantenne e non alla denunciante;
le denunce per le minacce furono sporte contro ignoti, cosicché è singolare che la OL individui con precisione l'indagato e OS RO solo dopo 3 anni dai fatti;
il divieto impostole di accedere alla sala stampa comunale risale al 2012 ed è frutto di una ricostruzione errata, in quanto il comune non dispone di sala stampa, ma di un ufficio stampa non aperto al pubblico;
la possibilità di accedere ad informazioni presso l'ufficio URP e Servizi di Comunicazione fu comunicata alla OL con nota sindacale dell'agosto 2012. Si insiste pertanto, nella richiesta di inammissibilità o, in subordine, di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'appello del P.m. è inammissibile, in quanto la critica del ragionamento del Tribunale in ordine alla posizione di AL LO MA si risolve nella contestazione della valutazione del peso probatorio degli elementi offerti, ritenuta incompleta, alla quale si contrappone quella accusatoria, in tal modo deducendo un non consentito vizio di motivazione. Precisato che in materia cautelare questa Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, in quanto il 13 controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta congrua e non manifestamente illogica. Contrariamente all'assunto del ricorrente, i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni indicate nel ricorso, tant'è che hanno ritenuto accertato l'impegno dell'indagato a sostegno del fratello nella campagna elettorale del 2013, ma le hanno ritenute non decisive, in quanto la condotta non risultava inquadrabile nella fattispecie contestata in mancanza di una diretta partecipazione dell'indagato al patto elettorale, in particolare, per la mancata riconducibilità a detto accordo della rivendicazione di OS LU e TO ON di lavori per la Igiene Urbana srl. La valutazione risulta corretta in base alle stesse dichiarazioni di TO ON, riportate a pagina 26 del ricorso, in quanto il collaboratore colloca tale rivendicazione in epoca precedente alle elezioni del 2013 e ciò ne esclude la correlazione con l'accordo politico-mafioso, oggetto della contestazione. Né elementi di segno contrario provengono dalle dichiarazioni del LO, il quale ha confermato solo l'effettività dell'incontro tra le parti, l'oggetto della rivendicazione, il contrasto derivato dal rifiuto dell'indagato ed il tentativo di composizione seguito suo tramite, senza alcuna precisazione circa l'epoca dell'incontro o la correlazione della richiesta all'impegno elettorale profuso dagli stessi in favore del fratello dell'AL LO. Analoga valutazione va espressa quanto alla valenza non gravemente indiziante dell'episodio riferito dalla giornalista OL, non interpretabile, secondo il Tribunale, in modo univoco ed anche il mancato rilievo attribuito alle minacce profferite da OS RO, di cui il ricorrente rinviene conferma nelle dichiarazioni di OS RO, risulta coerente con la scarsa attendibilità attribuita dal Tribunale alle dichiarazioni di questi per la confusione e sovrapposizione tra le tornate elettorali del 2013 e del 2015, come risulta dalle dichiarazioni, peraltro, generiche del OS, riportate a pagina 8 del ricorso. Uguale coerenza valutativa si riscontra nell'apprezzamento del quadro indiziario relativo alle elezioni del 2015, essendo stata correttamente ritenuta insufficiente la riferita partecipazione dell'indagato alle cene elettorali, alle quali partecipava anche OS LU, non risultando dirimente, in assenza di altri elementi più concreti, l'omessa valutazione dei rapporti con OS LU e RO, risultanti dai tabulati telefonici. 14 2. I ricorsi degli indagati sono solo parzialmente fondati per le ragioni di seguito illustrate. l'infondatezza dell'eccezione di2.1 Preliminarmente va rilevata inammissibilità dell'appello del P.m. avverso il rigetto della domanda cautelare per mancanza di specificità dei motivi in relazione alle esigenze cautelari, formulata dalla difesa di OS RO. Sul punto la decisione del Tribunale risulta corretta, atteso che l'appello del P.m. si concentrava sulla gravità indiziaria, esclusa dal G.i.p., con puntuale censura dei punti contestati, analitica illustrazione degli elementi indiziari, che confutavano la valutazione negativa, e richiamo alle esigenze cautelari indicate nella richiesta e negli atti a sostegno della stessa, mancando sul punto ogni valutazione da sottoporre a critica. Precisato che per le elezioni del 2013 il P.m. contestava la qualificazione giuridica attribuita dal G.i.p. al fatto in termini che escludevano l'applicazione della custodia in carcere e che per le elezioni del 2015 censurava la valutazione negativa del G.i.p. in punto di gravità indiziaria, una volta verificato che il P.m. per argomentarne la sussistenza e ribadire la correttezza della propria impostazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti non si era limitato ad un generico rinvio alla domanda cautelare, ma aveva analiticamente rimarcato i passaggi critici del ragionamento del giudice, correttamente è stato ritenuto che il P.m. non era tenuto a sviluppare una critica puntuale in punto di esigenze cautelari, in quanto profilo non affrontato dal G.i.p. per i fatti del 2015 ed assorbito dalla presunzione legale di adeguatezza della misura custodiale per i fatti del 2013 in relazione al reato così come contestato nell'imputazione. La valutazione è conforme all'orientamento di questa Corte, secondo il quale è inammissibile per difetto di specificità l'appello del P.m. avverso l'ordinanza reiettiva della domanda cautelare motivato con mero richiamo al contenuto dell'originaria richiesta cautelare, tranne nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta, precisandosi, altresì, che la specificità del motivo non va intesa solo con riguardo alla sua grafica riferibilità ad un capo di imputazione, ma va valutata anche alla luce del contenuto dell'intero atto di impugnazione, in quanto da esso possono trarsi elementi di critica relativamente ai vari capi cui si intende riferire l'impugnazione (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276).
3. Quanto al profilo della gravità indiziaria i ricorsi sono infondati. Ribadito che in materia cautelare il sindacato di legittimità non può trascendere in una rivalutazione del quadro probatorio o in un diverso 15 ら apprezzamento delle questioni di merito, dovendo essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, l'ordinanza impugnata non incorre nei vizi denunciati, non presentando una motivazione apparente e risultando argomentata in modo coerente e logico con valutazione probatoria rispondente a criteri di completezza, globalità ed unitarietà dell'esame, a differenza della valutazione atomistica e parcellizzata proposta nei ricorsi. Precisato altresì, che non ogni omissione integra il vizio di motivazione, laddove la deduzione difensiva risulti infondata o priva di capacità destrutturante degli indizi, complessivamente valutati, non sussiste la nullità denunciata dalla difesa dell'AL, in quanto il Tribunale ha tenuto conto delle deduzioni difensive, ma le ha motivatamente ritenute inidonee a contrastare la prospettazione accusatoria per quanto si dirà. Analogamente infondata la censurata mancanza di valutazione dell'attendibilità intrinseca di TO ON, fonte chiave d'accusa, in quanto il Tribunale non ha affatto eluso la doverosa verifica sul punto, avendone espressamente valutato il narrato e ritenuto l'affidabilità in ragione dell'autonomia della scelta collaborativa rispetto a quella di altri dichiaranti e della costanza, linearità e chiarezza dichiarativa, mantenuta nei ripetuti interrogatori. Il Tribunale ha sottolineato che il TO aveva riferito fatti dei quali era stato protagonista o che gli erano stati riferiti da coloro che vi avevano preso parte ed aveva dimostrato di non voler assecondare il P.m., in quanto aveva negato la commissione di reati ai quali non aveva partecipato, ammesso le estorsioni commesse ai danni delle imprese conserviere, imponendo le loro ditte di pulizie ed il sistema delle sovrafatturazioni o delle false fatture, confermato dal LO, ed ammesso anche la commissione di altri più gravi reati, non noti agli inquirenti ed estranei al perimetro d'indagine. Tale valutazione non risulta scalfita dalla deduzione della difesa di OS LU circa i vantaggi ottenuti dal TO per effetto della collaborazione, in quanto la logica remunerativa del chiamante non ne inficia l'apporto dichiarativo se rispondente ai canoni di spontaneità, veridicità e coerenza, come ritenuto nel caso di specie. Oltre a valorizzare l'indipendenza della chiamata del TO rispetto a quella del padre, tale da escludere sospetti di contaminazione o di concertazione, specie in ragione del diverso percorso di collaborazione e dei contenuti dichiarativi, tuttavia, coincidenti sulla nuova linea del sodalizio di affrancarsi dalle estorsioni e di penetrare nel sistema degli appalti grazie alle alleanze ed agli appoggi politici- 16 "prospettiva questa confermata anche da OS RO il Tribunale ha attribuito rilievo alla pluralità dei riscontri acquisiti, che confermano l'attendibilità del TO relativamente al patto elettorale politico-mafioso, stipulato tra l'AL ed il gruppo TO-OS per le elezioni del 2013 avente ad oggetto il procacciamento di voti in cambio dell'assegnazione di appalti alle ditte controllate dal clan. Il Tribunale ha evidenziato che l'interesse del sindaco uscente ad ottenere un sostegno elettorale per garantirsi la rielezione trova un primo elemento logico di riscontro nella stessa prospettazione dell'AL circa i contrasti avuti anche con la propria maggioranza durante il primo mandato con conseguente consapevolezza di avere margini ristretti per la conferma. In tale contesto ben si inserisce il patto politico-mafioso connesso alla vicenda della candidatura di OS ND, rifiutata dall'AL a causa del cognome ingombrante, che poteva nuocergli, accettando il sostegno elettorale da un candidato meno compromettente, sconosciuto, "a zero voti", individuato dal TO e dai OS, LU e RO, nel HI, parente della moglie del TO, non legato al clan ed estraneo alla politica, in cambio della promessa di appalti. Il Tribunale ha attribuito rilievo alla circostanza che a veicolare l'offerta del sindaco ed a fungere da elemento di collegamento con il clan fosse lo stesso ND OS, fratello di LU, coerentemente evidenziando che il TO, all'epoca agli arresti domiciliari, ha riferito tali fatti in quanto appresi dai diretti protagonisti dell'accordo, che gliene riferivano in ragione della sua posizione apicale nell'associazione, tant'è che anche a lui spettò la scelta del candidato. E' stato inoltre, evidenziato che di tale accordo aveva riferito anche SC TO, compagna di OS RO, individuando nell'aggiudicazione di appalti pubblici la controprestazione per l'impegno elettorale del clan, mobilitatosi in favore dell'AL. Peraltro, la contestazione dell'attendibilità del TO circa la promessa di affidamento di appalti nell'area ex Compes trova smentita nella stessa prospettazione difensiva, che individua nella riqualificazione di quell'area industriale degradata uno degli obiettivi dell'azione politica dell'AL, che aveva avviato l'effettiva esecuzione dei lavori di trasformazione urbana- v. pag. 80 della memoria allegata al ricorso-. Come sottolineato dal Tribunale, la candidatura del HI nella lista civica Grande Scafati e la sua elezione con 265 voti sono circostanze oggettive, perfettamente in linea con il narrato del TO, logicamente corrispondenti alle esigenze dell'AL ed in grado di smentirne la prospettazione riduttiva, in quanto la circostanza che uno sconosciuto, estraneo alla politica, risultasse il 17 primo della lista, prendendo più voti del candidato sponsorizzato dal UP, in precedenza suo antagonista, è circostanza di non secondario rilievo, specie perché gli consentiva di verificare l'effettiva forza del clan ed il bacino di voti che era in grado di procurargli. Ma, soprattutto, il Tribunale ha dato atto dei riscontri acquisiti, provenienti da numerose fonti dichiarative, in quanto sia UP FA che l'imprenditore LO LO avevano confermato che la candidatura del HI era espressione del gruppo TO-OS; sebbene in modo generico, anche il LO aveva confermato che il sindaco aveva promesso loro qualcosa in cambio dell'appoggio elettorale, avendo percepito il risentimento del TO e di OS LU, attenuatosi dopo la nomina del ET;
il UP aveva confermato l'incontro avvenuto tra lui, il sindaco AL e OS ND nel corso del quale fu richiesta la sostituzione della candidatura ed il successivo incontro con RO e LU OS per individuare nel HI il candidato che avrebbe sostituito OS ND;
anche OL AL ha confermato la circostanza della sostituzione della candidatura di OS ND e l'individuazione di un altro candidato di riferimento su richiesta del sindaco, e lo stesso OS ND, nel suo interrogatorio, ha confermato l'incontro con il sindaco, ammettendo che la scelta del HI fu concordata dal fratello, dal cugino RO e dal TO nonché che della formazione della lista civica apparentata con quella del sindaco e dell'individuazione dei candidati si occupava il UP, contrariamente a quanto dedotto dall'AL, e che sia lui che il fratello si impegnarono molto nella campagna elettorale. Così contestualizzati i fatti, risulta correttamente disattesa sia la tesi dell'iniziativa autonoma di OS LU di appoggiare le legittime aspirazioni politiche del fratello ND e non gli interessi del clan, sia quella dell'AL circa l'inconsapevolezza del ruolo di OS ND, in quanto logicamente smentita proprio dal rifiuto della sua candidatura in ragione del cognome imbarazzante e dell'appartenenza ad una famiglia notoriamente mafiosa nonché circa l'inconsapevolezza del ruolo del HI, in quanto smentita dalle vicende successive e, principalmente, dalle pressioni esercitate dall'AL, tramite l'amico imprenditore LO LO, proprio su OS LU al fine di far mutare idea al HI sulla persona da nominare all'ACSE, in quanto a lui sgradita. E' stato evidenziato che tale episodio, confermato dal LO, attesta la consapevolezza dell'AL del potere di OS LU di influire sul HI così come dimostra che l'AL accettò che l'indicazione del ET provenisse dallo stesso OS LU, come confermato da OS ND, dai tabulati 18 telefonici, attestanti i rapporti tra il ET e i OS, e dalle intercettazioni in atti, prodotte dal P.m. in udienza. L'episodio è stato ritenuto di centrale rilievo nella ricostruzione del Tribunale, in quanto salda i due patti elettorali e ne attesta la continuità, poiché la nomina del ET nel Cda dell'ACSE, partecipata comunale, nel settembre 2014 costituisce il primo concreto elemento attuativo del nuovo patto stipulato per le elezioni del 2015, dopo l'inadempimento di quello precedente, in quanto avrebbe consentito all'ACSE, presieduta dal ET, di aggiudicare, un mese prima delle elezioni del 2015, l'appalto alla Italy SE, società del gruppo appositamente costituita nel luglio 2014. Secondo la ricostruzione del Tribunale il patto del 2013 era rimasto inevaso, in quanto l'AL non aveva mantenuto la promessa e di ciò forniscono riscontro alle parole del TO le dichiarazioni del OL, così come delle pressioni esercitate sull'AL per costringerlo ad adempiere, imponendo al HI di dimettersi in modo da mettere in crisi la maggioranza, come riferito dal TO, fornisce riscontro la circostanza che le dimissioni erano state effettivamente presentate, ma ritirate su pressione del sindaco, cosicché le sorti del primo patto risultano strettamente collegate al secondo, stipulato per sostenere la candidatura della moglie dell'AL per le elezioni del consiglio regionale nel 2015, e consentono di individuare una continuità di linea nella condotta degli indagati, logicamente fondata per l'AL sulla verificata capacità del clan OS-TO di procurare voti e sull'interesse del clan ad ottenere le utilità promesse. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che il primo patto si fosse perfezionato con la sola promessa, mentre quello del 2015 con la dazione anticipata delle utilità, sostanzianti lo scambio politico-mafioso e consistite nell'assunzione di OS ND nel marzo 2015 alle dipendenze di una cooperativa, che aveva vinto un appalto nel Piano di Zona di Nocera, e nell'assegnazione dell'appalto alla Italy SE nell'aprile 2015 per la pulizia dei locali dell'ACSE, rinvenendone il riscontro nelle dichiarazioni dello stesso ND OS, il quale ha dichiarato di aver consegnato al sindaco il proprio curriculum nel gennaio 2015, ricordandogli l'impegno profuso per le elezioni del 2013, e che l'assunzione avvenne due mesi dopo, contrariamente a quanto sostenuto dall'AL. Ulteriore riscontro è stato individuato nella vicenda dell'appalto assegnato alla Italy SE, connotata da un'anomala tolleranza dell'ente, spiegabile solo in forza dell'impegno assunto di accordare preferenza a tale società, nonostante la mancanza delle condizioni minime per un'assegnazione regolare, nonché nella stessa tempistica e modalità di costituzione della società. 19 La società fu costituita il 17 luglio 2014, intestata ad un prestanome e con sede legale fuori dal comune, della quale risultano dipendenti OS LU e OS RO, il cui rapporto lavorativo risulta ancora attivo e non interrotto neppure a seguito del loro arresto nel settembre 2015- v. appello P.m. -. Coerentemente il Tribunale ha sottolineato che OS LU in udienza aveva rivendicato la titolarità della società, riscontrando le dichiarazioni del TO, riscontrate anche quanto alle caratteristiche formali della società, adottate su indicazione dell'AL, il quale per concedere un appalto aveva chiesto loro la costituzione di una ditta pulita. Proprio la circostanza che l'appalto fosse rimasto ineseguito, tanto da dover essere prorogato l'affidamento del servizio alla ditta decaduta, e che la revoca dell'affidamento alla Italy SE fosse avvenuta a distanza di sei mesi dall'assegnazione e formalizzata solo nell'ottobre 2015, dopo l'arresto del TO, di OS LU e RO, è stata ritenuta confermativa dell'esistenza del patto per il supporto elettorale nuovamente richiesto a OS ND ed al ET, confermato dalle riunioni elettorali organizzate per la candidata, specie quella organizzata presso l'abitazione di OS NA il giorno prima delle elezioni, di cui si ha riscontro nei contatti telefonici con il ET e tra questi e i OS, idonei a dimostrare l'infondatezza della tesi difensiva dell'AL circa l'inconsapevolezza della provenienza dell'appoggio elettorale dal clan. Il comizio elettorale organizzato per la moglie dell'AL all'interno dell'abitazione della sorella di OS RO è episodio confermato dal LO, dai tabulati telefonici e dalle dichiarazioni di OL AL, il quale ha riferito di aver appreso dal TO che loro appoggiavano la moglie del sindaco e che anche a lui aveva proposto sostegno elettorale in cambio dell'affidamento di lavori, in quanto l'AL non aveva ancora onorato il patto stipulato per le elezioni precedenti ("TO mi fece presente che la sua organizzazione voleva sostenere anche la mia candidatura oltre quella della LI. Io fui sorpreso in quanto era fatto notorio e pubblico che i TO- OS stessero appoggiando la LI, moglie di AL. Mi venne proposto che avrebbero potuto appoggiare anche me laddove mi fossi dichiarato disponibile a favorirli non solo presso l'amministrazione comunale, ma anche attraverso imprese private collaterali alla stessa amministrazione comunale. Nel corso di tale incontro ho appreso che i OS-TO erano ancora in attesa che il sindaco rendesse concreti con loro i patti presi in occasione della precedente campagna elettorale per cui necessitavano di estendere la loro influenza anche su altri candidati"). Contrariamente alla deduzione dell'AL, tale circostanza non dimostra affatto che il TO chiedesse lavori nel suo esclusivo interesse e non per il clan, 20 anzi, come ritenuto dal Tribunale, ne conferma l'attendibilità relativamente al patto del 2013, in quanto il TO comunicava l'inadempimento del patto ad un interlocutore, che ben conosceva la vicenda della sostituzione della candidatura di OS ND con altro candidato di riferimento su richiesta del sindaco- v. dichiarazioni del OL-. Con argomentazione logica il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il comizio per la moglie dell'AL fosse stato organizzato da OS ND, OS LU e dal ET, il quale, tramite il cognato, aveva garantito l'accompagnamento dei partecipanti, risultati 100-120, a fronte della scarsa presenza di partecipanti ad una precedente riunione elettorale, organizzata dal solo OS ND, dimostrava, al contempo, lo stretto legame tra i OS ed il ET e la capacità di mobilitazione del clan, in grado di convogliare un gran numero di persone in un luogo emblematico quale la residenza privata della sorella di OS RO. Altrettanto logicamente il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del OL riscontravano quelle del TO e dimostravano che il clan offriva il proprio sostegno elettorale solo in cambio di favori, come contestato dall'accusa, né può porsi in dubbio che il sindaco potesse incidere sulle decisioni di aziende controllate dal comune. La ricostruzione del Tribunale risulta, pertanto, coerente, non manifestamente illogica e completa, essendo state valutate e disattese le obiezioni dell'AL per il singolare contrasto tra la linea politica scelta di avversare l'illegalità e la camorra e le condotte tenute, consistite nell'accettare per le elezioni del 2013 la candidatura del HI e l'indicazione del ET, provenienti dall'associazione mafiosa, e per le elezioni del 2015 che la moglie tenesse un comizio in casa della sorella di un camorrista ucciso in un agguato nel 2001 e di un camorrista ancora attivo come OS RO nonché che OS LU partecipasse alle cene elettorali. Né risulta irrilevante la circostanza che durante la campagna elettorale del 2013 fossero stati pubblicati articoli, che lo associavano al clan OS-TO; che per le elezioni provinciali del 2009 fosse stato trovato un suo manifesto elettorale presso un deposito della famiglia ON, che lo aveva appoggiato, come riferito dal custode, e che all'impresa di tale famiglia fosse stato garantito di operare indisturbata nel settore delle affissioni per espressa indicazione del sindaco, come riferito dal Cacchione.
4. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti del 2013, correttamente inquadrati nella fattispecie indicata dal Tribunale, la contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 è infondata. 21 Precisato che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante nella forma dell'agevolazione, in quanto contestata in fatto per la finalità perseguita dall'associazione di ottenere appalti per consolidare il proprio potere economico- mafioso sul territorio, accettata dall'AL, e posta l'effettiva esistenza dell'associazione, riconosciuta in via definitiva a livello cautelare, si osserva che, contrariamente alle deduzioni dei ricorrenti, per tale tornata elettorale vi è anche riscontro delle modalità mafiose utilizzate per il procacciamento dei voti. Il riscontro è offerto dalle foto delle schede elettorali votate a favore del HI, rinvenute nel cellulare di OS ND, che provano la modalità di controllo esercitata sugli elettori, i quali ne offrivano il riscontro, come dichiarato da TO ON, il quale ha anche riferito di velate minacce e di voti comprati, versando pochissimi soldi alle persone più disagiate, abitanti nei pressi della sua abitazione e di quella dei OS, che ben ne conoscevano e riconoscevano la fama e il potere criminale.
Considerato che
, come ritenuto dal Tribunale, la consapevolezza di agevolare l'associazione non è esclusa dalla coesistenza di un ulteriore fine ulteriore utilitaristico perseguito dall'autore del reato (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania e altri, Rv. 262713), deve ritenersi correttamente ravvisata la sussistenza dell'aggravante. Quanto alle elezioni del 2015 il ricorso al metodo mafioso è stato ritenuto immanente all'organizzazione di stampo camorristico, riguardando l'oggetto dell'accordo proprio l'acquisizione del consenso elettorale con metodo mafioso, in quanto la logica causale della scelta dell'interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla fama criminale dell'associazione e dalla consapevolezza delle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale. La circostanza che la nuova fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen. preveda che il patto illecito debba includere l'acquisizione del consenso elettorale con metodo mafioso è stata ritenuta una mera esplicitazione di un requisito, che la giurisprudenza aveva già ritenuto essenziale per la configurabilità del delitto, risiedendo nelle modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, non solo l'oggetto della promessa, ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito (Sez. 6, n. 25302 del 19/5/2015, P.M., Albero ed altri, Rv. 263845). Peraltro, trattandosi di reato di pericolo astratto, in cui la soglia di punibilità è anticipata al momento dell'accordo, non è necessario il concreto esercizio del metodo mafioso da parte dei membri del sodalizio criminoso ossia il compimento di singoli atti di prepotenza e sopraffazione in danno degli elettori per reperire voti, in quanto non costituiscono una parte della condotta materiale tipica da realizzare in modo concreto, ma un post factum. 22 h Tuttavia, nel caso di specie il ricorso a tale metodo risulta concretamente dimostrato dalle modalità di convocazione degli elettori, addirittura prelevati ed accompagnati fisicamente presso l'abitazione di OS NA, luogo di per sé indicativo della provenienza della richiesta di partecipazione e difficilmente eludibile, per la riunione elettorale della LI, organizzata in luogo privato il giorno prima delle elezioni ovvero in un giorno di sospensione della campagna elettorale per rimediare al comizio organizzato, ma non tenuto il giorno prima a causa della pioggia, come confermato anche dal LO. Né alla configurabilità del reato è di ostacolo la circostanza che il patto fosse stato stipulato con OS ND, estraneo all'associazione mafiosa, emergendo da quanto detto in precedenza, la consapevolezza dell'AL della sua appartenenza ad una famiglia mafiosa, radicata e nota sul territorio, in grado di mobilitarsi e di veicolare voti in suo favore.
Considerato che
il patto di scambio elettorale previsto dall'art. 416- ter c.p., anche se stretto da un soggetto estraneo al gruppo mafioso, per il suo peculiare oggetto, il voto "mafioso", si realizza perché entrambi i contraenti sanno e vogliono avvalersi della forza di intimidazione mafiosa in virtù della quale quel voto è ottenuto e, ritenuta l'ammissibilità del concorso tra il delitto in esame e quello di corruzione elettorale per la diversa latitudine soggettiva delle fattispecie e la diversità dei beni giuridici tutelati, l'ordine pubblico nel primo caso, la libertà elettorale nel secondo (Sez. 5, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv. 266795), la valutazione del Tribunale risulta corretta sul piano della gravità indiziaria e della qualificazione giuridica dei fatti.
5. E', invece, fondata la censura in ordine all'illegittimità della misura custodiale applicata in relazione al reato ritenuto dal Tribunale per le elezioni del 2013 in quanto non consentita dal limite edittale previsto per il delitto di cui all'art. 86 d.P.R. 570/60, aggravato dall'art. 7 1. 203/91. L'art. 280, commi primo e secondo, cod. proc. pen. pone un limite generale per l'applicazione delle misure cautelari (Corte cost. sentenza n. 265 del 2010), inderogabile ed insuperabile, trattandosi della prima condizione posta dalla legge per l'esercizio del potere cautelare in relazione alla gravità in astratto del reato, oggetto del procedimento, per il quale, in presenza di gravi indizi e di esigenze cautelari, potrà applicarsi una misura cautelare. Né tale limite può ritenersi superabile in presenza dell'aggravante speciale, in forza della deroga prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., come sostenuto dal Tribunale, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. regola i criteri di scelta delle misure cautelari ed in tale ambito, per i reati aggravati dall'art. 7 I. 203/91, pone una 23 h presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale, la cui applicazione soggiace al limite generale posto dall'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen. L'inderogabilità del limite di pena di cinque anni per il reato in relazione al quale può applicarsi la custodia in carcere si ricava anche dalla stretta correlazione e consequenzialità esistente tra l'art. 274 lett. c), secondo periodo, e l'art. 275 cod. proc. pen., la cui lettura coordinata consente di rilevare che l'art. 274 lett. c) cit. fissa il presupposto cautelare ed espressamente limita l'applicabilità della custodia in carcere ai delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 legge 2 maggio 1974 n.195 e successive modificazioni, esattamente corrispondente al limite di pena riprodotto nell'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen., mentre l'art. 275 cod. proc. pen. indica al giudice i criteri da seguire nell'individuazione della misura, tra quelle previste secondo un ordine ai afflittività crescente, più adatta al caso concreto per adeguarla al grado delle esigenze cautelari da tutelare. Il terzo comma di detta norma, invece, limita la discrezionalità del giudice nella scelta della misura in ragione della valutazione di proporzionalità e di adeguatezza già compiuta dal legislatore per reati di particolare gravità, imponendogli di motivare solo in negativo su entrambi i profili mancanza di elementi che depongano per - l'insussistenza delle esigenze cautelari e inidoneità di ogni altra misura- dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 57/2013. Ne discende che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con conseguente inapplicabilità di tale misura coercitiva alla condotta delittuosa indicata.
6. Tuttavia, da tale premessa non consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, neppure per la posizione di OS RO, al quale è contestato solo il reato di cui agli artt. 86 d.P.R. 570/60 e 7 l. 203/91, dovendo il Tribunale valutare l'applicabilità di altra misura cautelare anche alla luce delle censure difensive sulla sussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali in relazione all'epoca risalente del fatto. Analoga soluzione si impone anche per gli altri indagati, ai quali sono contestati entrambi i delitti, in quanto il Tribunale dovrà rivalutare il giudizio cautelare sia in punto di sussistenza che di attualità e concretezza delle esigenze cautelari sia di scelta della misura, tenendo conto delle dimissioni nel frattempo rassegnate dall'AL e degli altri elementi indicati dai ricorrenti in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. 24 Per le ragioni illustrate l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari nei confronti di OS RO, OS LU e AL NG NO con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari nei confronti di OS RO, OS LU e AL NG NO e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso, il 07/03/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore VincenzoRotundo NA Criscuolo IncensoRekunds DEPOSITATO IN CANCELLERIA) IL 28 APR 2017 IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO LUPREMA DIE Piera Esposito N 25