Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
In tema di rapina impropria, sussiste l'ipotesi del tentativo, e non il diverso reato di tentato furto seguito da minacce o percosse, allorché l'agente tiene a fini d'impunità una condotta minacciosa o violenta immediatamente dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui, che non sia però riuscito a sottrarre.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2001, n. 32445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32445 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Presidente - del 30/05/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 968
3. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 02624/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.G c/o C.A. di Venezia, nel proc.
contro
RI ON, n. Belgrado l'1.6.80;
avverso sentenza C.A. di Venezia 8.11.00;
- udita la relazione del consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udita la richiesta di annullamento con rinvio del p.m., il s.P.G. Dott. A. MURA;
ritenuto
1 - Il Tribunale di Padova ha prosciolto IS ON, dal reato di a) violazione di domicilio in danno di HI RE per mancanza di querela, e lo ha condannato per b) tentata rapina impropria aggravata (così qualificato il fatto di violenza usata per fuggire dopo il tentativo di impossessamento di cose altrui, in origine imputato quale rapina propria) in danno dello stesso HI ed altri, e) lesioni personali in danno di HI, d) resistenza a pubblici ufficiali, e) lesioni ad uno dei medesimi, applicando la continuazione separatamente per i reati B e C, ad a. 3 rec. e L.
1.600.000 di multa, e D ed E, complessivamente alla pena di a. 7 e m. 3 rec..
La C.A. di Venezia ha invece definito il fatto sub b, ai sensi degli artt. 56, 624, 625 n. 1 e 2 CP, riducendo la pena ad a. 2, m. 1 rec. e L. 600.000 di multa, motivando che la lettera dell'art. 628/2 CP prevede la rapina impropria quando la violenza o la minaccia siano commesse subito dopo la sottrazione, onde vi è un nesso teleologico tra l'offesa al patrimonio e quella alla persona. Ma se la sottrazione non avviene, come nel caso, allora l'azione va scissa in due episodi autonomi, l'uno di tentato furto e l'altro caratterizzato dalla violenza, ove ne ricorrano gli estremi punibile a titolo di lesioni, adottata solo per assicurarsi la fuga (così in termini il tribunale di Napoli, il 20.9.96).
Propone ricorso il P.G., denunciando violazione di legge (e segnala quale giurisprudenza contraria Cass., sez. 2^, 1291/91 CED rv. 186419).
2 - Il ricorso è fondato. Questa Corte ha, in effetti di recente stabilito (n. 3796/99, P.G. in proc. C. Jovanovic) quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in contrasto con il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale. E ha ritenuto che la previsione dell'art. 629/2 CP presume l'avvenuta sottrazione della cosa, da cui l'inferenza.
Ma la decisione non può condividersi, perché travisa il dettato dell'art. 629/2 e trascura quello dell'art. 56 CP, con cui si combina.
La lettera della norma incriminatrice reca: "alla stessa pena (prevista per la rapina, cd. propria) soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè od altri l'impunità". Pertanto significa che la condotta complessiva incriminata è composta di due azioni, la seconda delle quali deve essere commessa in alternativa per assicurare l'evento patrimoniale cui è diretta la prima, o per procurare l'impunità per quanto già commesso. Tanto implica che la consecuzione di immediatezza dell'azione violenta è connessa all'azione sottrattiva per se stessa, non all'evento patrimoniale da essa cagionato dell'impossessamento, che ne è in alternativa un fine. Implica inoltre che l'unico evento giuridico del reato complesso è sempre di natura patrimoniale, e che l'azione violenta o minacciosa, che può avere un fine specifico conseguente, ed è altrimenti autonomamente punita a titolo di dolo generico, è strumentale, il che implica l'assorbimento dell'offesa alla persona da essa direttamente cagionato, esattamente come nel caso della rapina propria (e perciò anche l'autonoma punibilità di un evento più grave o progressivo di lesioni).
Per parte sua l'art. 56 CP tutela, con la previsione del tentativo, maggiormente quando incompiuto, la messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, e cioè presume necessariamente non realizzato l'evento materiale del reato. Combinando a questo punto la norma incriminatrice dell'art. 628/2, con l'art. 56 CP, se ne trae che se si tenta un furto senza conseguire il possesso della cosa, e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata, e pertanto assorbita. In conclusione, se l'agente compie a fine d'impunità un'azione violenta o minacciosa contro la persona, immediatamente dopo l'azione diretta all'impossessamento della cosa altrui, che non sia riuscito a sottrarre, commette tentativo di reato di rapina impropria di cui all'art. 628/2 CPP e non tentato furto in concorso con il reato di percosse o minaccia.
A questo principio si atterrà il giudice di rinvio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2001