Sentenza 22 dicembre 2004
Massime • 1
Nel caso di annullamento senza rinvio di una sentenza di patteggiamento, il giudice deve instaurare il processo "ex novo" sulla base della originaria citazione a giudizio, sicchè sono privi di effetti giuridici gli atti presupposti quali la richiesta di patteggiamento e il consenso prestato dall'altra parte e non si può provvedere secondo il rito speciale senza il rinnovo della procedura sin dall'inizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2004, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2004 |
Testo completo
168 /05
REPUBBLICA. ITALIANA Udienza pubblica del 22.12.2004 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N.
1.698 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camposta
Dott. SIRENA Pietro A. Presidente
1. Dott. De Chiara Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
» ex N. 25147/02 2. >>> Conzatti Alessandro 3. Podo Carla
Macchia Alberto 4. >>
23 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO AL su ricorso proposto da سات Bisceglie - nato il 15. 11. 1936
27.02.2002 avverso la sentenza del Tribunale di Larins.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi s.r.l.- Roma
Udito il Pubblico Ministero, in persona del SPG. dottor Antonio Gialanella, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza
Ritenuto, in fatto e in diritto.
Con sentenza 29.09.99 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Larino applicava a NG Alessandro, imputato del reato di cui all'art. 12 1. 197/91 (capo A, in Termoli, il 19.02.93) e del reato di cui all'art. 648 cod.pen. (accertato nello stesso luogo e data), ritenuta l'ipotesi attenuata della ricettazione, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante comune di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., con la diminuente del rito, la pena concordata fra le parti di mesi due, giorni quattordici di reclusione, sostituiti con £ 1.850.000 di multa, e £ 334.000 di multa.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso impugnava la sentenza per violazione di legge, essendo incorso il Tribunale in errore su un elemento essenziale, la individuazione del reato più grave, ai fini dell'art. 81 cpv. cod.pen. e, con sentenza 2080 del 16.05.01, questa S.Corte annullava senza rinvio la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso. Il Tribunale, fissata l'udienza del 27.02.02, invitava le parti a concludere e pronunciava sentenza dichiarando il non luogo a procedere per il reato sub A perché estinto per prescrizione e, provvedendo ex art. 444 c.p.p., “rideterminava" la pena per il reato residuo, con le già concesse attenuanti e la diminuzione per il rito, in mesi sei di reclusione ed € 516,46 di multa.
Ricorre il difensore per l'annullamento della sentenza e, in subordine, per la declaratoria di estinzione per prescrizione anche del reato di cui al capo B, deducendo la violazione dell'art. 444
c.p.p.
Il motivo è fondato.
Ed invero, a seguito dell'annullamento senza rinvio di una sentenza applicativa della pena, un nuovo giudizio è strutturalmente superfluo, perché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum” (Cass. 550/99 rv 214056). Ne consegue che sono privi di effetti giuridici gli atti presupposti, "in primis" la richiesta di patteggiamento e il consenso prestato dalla parte che non ha formulato la richiesta.
Non era quindi consentito al Tribunale, il quale giudicava non già come giudice di rinvio, ma “ex novo" sulla base della originaria citazione a giudizio, provvedere secondo il rito speciale senza che le parti avessero rinnovato un patteggiamento sulla pena, come in effetti non si è verificato nel caso in esame.
La sentenza viene quindi annullata nella sua interezza, anche per la parte in cui il Tribunale ha di fatto separato il procedimento in ordine al reato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. 47/98 rv 209664), in quanto le parti sono tuttora nella condizione di optare per il rito ordinario o per il rito speciale (art. 446 c.p.p.), nè si potrebbe ritenere che l'accordo originario fosse tuttora “in fieri” ai fini della prescrizione, se maturata successivamente (Cass. 1241/98 rv 210961), in quanto al giudice è unicamente consentito ratificare l'accordo intervenuto fra le parti oppure rigettare "in toto” la richiesta di patteggiamento (Cass. 6580/00 rv 217103).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 22.12.2004.
Il Consigliere estensore.
Il PRESIDENTE. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Cancelliere. Pietro Q ue IL 20 GEN. 2005
IL CANCELLERE Angelo Maria Cangami