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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3022/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5544/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Morlupo - P.za Municipio 1 00067 Morlupo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2214/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.01.2025 il contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019, deducendo il difetto di soggettività passiva per carenza del presupposto del possesso, in quanto l'immobile sarebbe stato occupato da terzi. Si costituiva il Comune di Morlupo chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile, che la normativa ricollega alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Nel caso di specie
è pacifico che il ricorrente sia rimasto proprietario del bene per tutto l'anno 2019. La detenzione dell'immobile da parte della società promissaria acquirente, originata da un contratto preliminare di compravendita, non ha comportato il trasferimento del possesso in senso rilevante ai fini tributari, permanendo in capo al ricorrente un possesso mediato. Non risultano provati i presupposti dell'occupazione abusiva in senso tecnico né la presentazione di denuncia penale idonea a fondare un'esenzione dall'imposta.
Come noto l'art.1, comma 81, della L. n. 197 del 2022 (la "Legge di Bilancio 2023") ha introdotto una significativa modifica alla disciplina dell'IMU.
La norma ha introdotto la nuova lettera g-bis) dell'art. 1, comma 759, della L. n. 160 del 2019 (recante la nuova disciplina dell'IMU), che prevede l'esonero dall'imposta per" gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale ".
In senso conforme, sempre in materia di I.M.U., la Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, pubblicata il 18 aprile 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 9, comma 1, del D.
Lgs. n. 23 del 2011, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che non sono soggetti all'I.M.U. gli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di un'occupazione abusiva.
La Corte costituzionale, richiamato il proprio costante orientamento secondo cui "ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza" (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976, n. 10 del 2023, e che "la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria … dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)" (sentenza n. 120 del 2020), ha ritenuto "irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'I.M.U. per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
Pertanto il ricorrente deve essere considerato soggetto passivo IMU per l'anno 2019. Le spese di lite si compensano integralmente alla luce della obiettiva controvertibilità delle questioni sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5544/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Morlupo - P.za Municipio 1 00067 Morlupo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2214/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.01.2025 il contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019, deducendo il difetto di soggettività passiva per carenza del presupposto del possesso, in quanto l'immobile sarebbe stato occupato da terzi. Si costituiva il Comune di Morlupo chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile, che la normativa ricollega alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Nel caso di specie
è pacifico che il ricorrente sia rimasto proprietario del bene per tutto l'anno 2019. La detenzione dell'immobile da parte della società promissaria acquirente, originata da un contratto preliminare di compravendita, non ha comportato il trasferimento del possesso in senso rilevante ai fini tributari, permanendo in capo al ricorrente un possesso mediato. Non risultano provati i presupposti dell'occupazione abusiva in senso tecnico né la presentazione di denuncia penale idonea a fondare un'esenzione dall'imposta.
Come noto l'art.1, comma 81, della L. n. 197 del 2022 (la "Legge di Bilancio 2023") ha introdotto una significativa modifica alla disciplina dell'IMU.
La norma ha introdotto la nuova lettera g-bis) dell'art. 1, comma 759, della L. n. 160 del 2019 (recante la nuova disciplina dell'IMU), che prevede l'esonero dall'imposta per" gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale ".
In senso conforme, sempre in materia di I.M.U., la Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, pubblicata il 18 aprile 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 9, comma 1, del D.
Lgs. n. 23 del 2011, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che non sono soggetti all'I.M.U. gli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di un'occupazione abusiva.
La Corte costituzionale, richiamato il proprio costante orientamento secondo cui "ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza" (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976, n. 10 del 2023, e che "la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria … dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)" (sentenza n. 120 del 2020), ha ritenuto "irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'I.M.U. per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
Pertanto il ricorrente deve essere considerato soggetto passivo IMU per l'anno 2019. Le spese di lite si compensano integralmente alla luce della obiettiva controvertibilità delle questioni sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.