Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 2
Il cosiddetto obbligo di contrarre - stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico - comporta che l'imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali allo uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall'atto di concessione ovvero (come accade per l'e.n.e.l.) dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., onde è necessario che la richiesta dell'utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso.
In tema di cessione del contratto, la mera comunicazione del trasferimento dell'azienda, oltre a non implicare di per sè l'intervenuta cessione anche del contratto di fornitura (nel caso, di energia elettrica), non integra il requisito del consenso del contraente ceduto richiesto dall'art. 1406 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI DI TO AU & C SNC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato TO GAGLIARDO, difesa dall'avvocato BRUNO FLAMMIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona dell'Ing. Vincenzo Franzini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato EMILIO DE SANTIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 114/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 4^ Civile, emessa il 07/01/99 e depositata il 19/01/99 (R.G. 3010/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Gianfranco RUGGIERI (per delega Avv. Giuseppe CONSOLO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^, l'accoglimento p.q.r. del 3^ motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato all'Enel s.p.a. la snc. SA di AT AU proponeva opposizione davanti al tribunale di Napoli avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente di quel Tribunale in favore dell'Enel per la somma complessiva di L. 171.723.436 oltre interessi e spese per forniture di energia elettrica dal luglio 1990 al luglio 1991, assumendo, tra l'altro, la prescrizione dei corrispettivi dovuti fino al 1985 e l'inesistenza del credito nei confronti di essa opponente, avendo la stessa ceduto fin dal 1990, ogni attività alla s.r.l. Vifra, con contratto notarile. Resisteva l'Enel.
Il tribunale, con sentenza depositata il 30.6.1997, rigettava l'opposizione.
Proponeva appello la snc. SA.
Resisteva l'Enel, che proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 19.1.1999, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava prescritto il diritto dell'Enel al corrispettivo delle forniture effettuate fino al marzo 1985, nella misura di L. 19.873.216; in accoglimento dell'appello incidentale condannava l'appellante al pagamento degli interessi convenzionali nonché di quelli anatocistici sulla rimanente somma dovuta.
Riteneva la corte di merito che l'eventuale cessione dell'azienda era irrilevante in merito all'assunta cessione del contratto di fornitura di energia elettrica, sia perché non risultava il consenso dell'Enel a norma dell'art. 1406 c.c., sia perché il contratto di fornitura prevedeva all'art. 4 il divieto di cedere il contratto. Riteneva la corte territoriale che nella specie operava la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., per cui dovevano ritenersi prescritti i canoni fino al marzo 1985, in quanto nell'agosto 1990 l'Enel aveva richiesto il pagamento del canone con l'invio della fattura.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la snc. SA, che ha presentato anche memoria.
Resiste con controricorso l'Enel.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi degli artt. 360 n. 3 e 384 c.p.c., assumendo che nella fattispecie vi era stata cessione del contratto di fornitura, in quanto essa aveva comunicato all'Enel il trasferimento dell'azienda alla srl. Vifra e tanto valeva come notificazione a norma dell'art. 1407 c.c.. Secondo la ricorrente era nulla la clausola contrattuale n. 4 che escludeva la cessione, poiché nella fattispecie si trattava di fornitura in regime di monopolio.
Ritiene poi la ricorrente che dalla fattura dell'agosto 1990 emergeva che la stessa si riferiva a consumi di energia anteriori al marzo 1985 e che pertanto detti crediti erano prescritti.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo, prospettato come falsa applicazione di norme di diritto, sia in parte infondato ed in parte inammissibile.
Esso è infondato allorché sostiene che nella fattispecie vi sarebbe stata una cessione del contratto di fornitura erroneamente non ritenuta dalla corte di merito.
Infatti anzitutto correttamente la sentenza impugnata ha osservato che per aversi cessione del contratto è necessario il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.). Il solo fatto della ricorrente di aver comunicato all'Enel il trasferimento dell'azienda, da una parte non costituiva necessariamente che fosse intervenuta anche una cessione del contratto di fornitura, che la stessa aveva con l'Enel, e dall'altra e soprattutto, non comportava che ciò sostituisse il necessario consenso dell'Enel.
Infatti, a norma dell'art. 1407 c.c., solo nel caso in cui una parte abbia consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui l'ha accettata.
Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato che l'Enel, lungi dal prestare preventivamente detto consenso, con clausola (n. 4) inserita nelle condizioni generali di contratto, aveva escluso detta possibilità di cessione, per cui è irrilevante, ai fini del contratto di fornitura la comunicazione all'Enel dell'avvenuto trasferimento dell'azienda.
2.2. Nè, può ritenersi, come assunto dalla ricorrente, che, poiché la fornitura di energia elettrica, avveniva in regime di monopolio da parte dell'Enel, ciò comportava la nullità della clausola contrattuale, con cui era vietata la cessione del contratto. Osserva preliminarmente questa Corte che in realtà, il monopolio, che costituisce il regime opposto alla libera concorrenza, assicura a determinate imprese o enti pubblici (come l'ENEL), con esclusione delle altre lo svolgimento di una determinata attività. Quando il monopolio e, stabilito dalla legge, (per esempio, nel campo dell'energia elettrica e dei trasporti), come necessario temperamento della soppressione della concorrenza (Rel. min. n. 1046), sono stabiliti a carico dell'imprenditore che si trova in condizioni di monopolio, l'obbligo di contrattare e quello di osservare la parità di trattamento (art. 2597 c.c.) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggettò dell'impresa secondo le condizioni generali all'uopo previste, le quali o sono stabilite direttamente dalla legge, ovvero autorizzate nell'atto di concessione (cfr. l'art. 1679 c.c.) o - come accade per l'ENEL - sono predisposte dall'ente pubblico secondo il meccanismo previsto dagli art. 1341 e 1342 c.c. Le norme che disciplinano l'intervento dello Stato nei rapporti economici non presuppongono, d'altro canto, una modificazione sostanziale degli strumenti tradizionali (contratto, negozio), ne' una significativa alterazione del carattere privatistico dei rapporti che all'uopo si costituiscono con gli utenti del servizio pubblico che rimane sostanzialmente immutato. Le norme di intervento disciplinano tuttavia questi rapporti - come si è osservato in dottrina - incidendo su situazioni soggettive dei singoli in funzione del tutto diversa dalla mera conformazione di un limite (esterno) all'autonomia privata in quanto influiscono sullo stesso contenuto di quei rapporti.
Se è vero che il richiedente il pubblico servizio e, titolare di un diritto soggettivo, è altresì indiscusso che per il sorgere dell'obbligo di contrarre, del monopolista legale è necessario che la richiesta dell'utente si adegui a quelle esigenze di programmazione ed economicità, che caratterizzano la posizione del monopolista legale.
Inoltre, l'obbligo di contrarre osservando la parità di trattamento implica che il medesimo si atteggia con eguale contenuto nei confronti di tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei. Qui, cioè, (come già avvertito da questa Corte con la sentenza n. 12196 del 1990) la standardizzazione contrattuale non opera a tutela dell'imprenditore ma a tutela dell'utente garantito dall'uniformità del contenuto delle clausole.
Ove infatti si prescindesse da quel principio la stessa attuazione dell'obbligo di contrarre del monopolista legale diverrebbe meramente illusoria e sarebbe facilmente eludibile dall'ente attraverso l'unilaterale imposizione di clausole discriminatorie che l'utente difficilmente potrebbe essere in condizioni di accettare. Nella fattispecie la ricorrente non assume che detta clausola di divieto di cessione del contratto sia stata apposta esclusivamente al suo contratto di fornitura, anzi dalla sentenza impugnata risulta che essa rientrava tra le condizioni generali dei contratti di fornitura dell'Enel.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola.
3.1. Il motivo di ricorso, prospettato come falsa applicazione di norme di diritto, è inammissibile nella parte in cui censura la non ritenuta prescrizione del diritto al corrispettivo da parte dell'Enel.
Infatti è vero che l'indicazione, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprenscindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma occorre pur sempre che gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme ed i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum. (Cass. 28.9.1994, n. 7886). Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che nella fattispecie la prescrizione operante fosse quella quinquennale, di cui all'art. 2984, n. 4 c.p.c.. 3.2. Il principio di diritto è esatto.
Infatti il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi", di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento al prescrizione breve quinquennale del relativo credito (Cass. 12.3.1994, n. 2429; Cass. 1.8.1990, n. 7658). Applicando tale principio il giudice di appello ha ritenuto prescritto il diritto al corrispettivo per forniture effettuate fino al marzo 1985.
La ricorrente, assumendo che dalla fattura dell'agosto del 1990 emergeva che le forniture erano cessate nel marzo 1985, risultando da essa che era stato rimosso il contatore, non pone una questione attinente ad un'errata applicazione di norma di diritto, ma una questione di merito.
4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul decisivo punto dell'individuazione del periodo e del credito da ritenersi prescritto, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che dalla fattura dell'agosto del 1990, acquisita agli atti, emergeva che gli addebiti erano relativi al periodo fino al marzo 1985, poiché successivamente era stato rimosso il contatore, per cui ritiene che è contraddittoria l'impugnata sentenza, allorché non considera prescritto il credito dell'Enel anteriore a tale data.
3.1. Ritiene questa Corte che il motivo, così come proposto, sia inammissibile.
Infatti la sentenza, impugnata, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non assume assolutamente che il debito della ricorrente per forniture effettuatele dall'Enel e non prescritto, attiene a periodi anteriori al marzo 1985, ma si limita a dire che era prescritto il debito relativo al periodo marzo-luglio 1985. Ne consegue che, implicitamente, la sentenza impugnata ha ritenuto che il credito non prescritto, riportato da detta fattura, fosse relativo ad un periodo successivo e che quindi che la fornitura fosse proseguita anche successivamente.
L'assunto della ricorrente, secondo cui, invece, la fornitura era cessata nel marzo del 1985, come risulterebbe dalla detta fattura, si risolve in una censura di travisamento del fatto da parte del giudice di appello.
3.2. A tal fine osserva questa Corte che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
Ne consegue che il secondo motivo di ricorso, risolvendosi in una censura di travisamento del fatto, quale risultante dalla fattura del 1^ agosto del 1990, è inammissibile.
4.1. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta l'omessa pronunzia e motivazione sul punto della condanna alle spese del giudizio di primo grado, senza tener conto della sola parziale soccombenza della ricorrente nonché sulla parziale compensazione delle spese di secondo grado. Lamenta la ricorrente che, pur essendo stata dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, essa era stata condannata dal primo giudice alle spese processuali e sulla censura avverso dette spese non si era pronunciato il giudice di appello;
che era priva di motivazione, oltre che errata anche la compensazione delle spese di secondo grado.
4.2. Premesso che, quanto alla condanna alle spese del primo grado, la sentenza del tribunale ha condannato la ricorrente solo al pagamento delle spese della fase di cognizione ordinaria e non della fase monitoria, va osservato che la sentenza di appello, non riformando il punto relativo alle spese processuali, ha implicitamente ritenuta esatta la non compensazione delle spese del giudizio di cognizione di primo grado, ritenendo, invece, che esistessero ragioni solo per la compensazione parziale di quelle di secondo grado, espressamente indicandole.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 22.1.1990, n. 320). In definitiva il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla s.p.a. Enel, liquidate in Euro 101,38, oltre Euro duemila per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002