Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11918
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

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Il cosiddetto obbligo di contrarre - stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico - comporta che l'imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali allo uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall'atto di concessione ovvero (come accade per l'e.n.e.l.) dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., onde è necessario che la richiesta dell'utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso.

In tema di cessione del contratto, la mera comunicazione del trasferimento dell'azienda, oltre a non implicare di per sè l'intervenuta cessione anche del contratto di fornitura (nel caso, di energia elettrica), non integra il requisito del consenso del contraente ceduto richiesto dall'art. 1406 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11918
    Data del deposito : 7 agosto 2002

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