Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. (Conf. Sez. 3, n. 8922 del 31/01/2017, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 8921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8921 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
08921-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n.. sez. GIACOMO FUMU -relatore- C.C. -31/1/2017- ANNA RI DE SANTIS R.G. n. 42198/2016 CO RI AL FA IL ZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA AR n. a S. Cipriano d'Aversa il 27/5/1968 avverso decreto reso il 27/5/2014, depositato il 22/1/2016, dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 31/1/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
'Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto n. 51/12 reso all'udienza del 17/9/2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva l'applicazione nei confronti di AG MI della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e il versamento dell'importo di euro duemila a titolo di cauzione. 1 elle La Corte d'Appello di Napoli a seguito di gravame confermava il decreto impositivo.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione lo AG a mezzo del deducendo:difensore, 2.1 la nullità del decreto per violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. e 1 e segg. L.575/65. Assume il ricorrente che la Corte territoriale, a fronte delle specifiche doglianze difensive, si è limitata a valorizzare il dato storico dell'esistenza di provvedimenti giudiziari emessi a carico del proposto senza analizzare nello specifico la gravità delle singole condotte in contestazione, i ruoli che lo AG avrebbe avuto nelle vicende processuali e soprattutto l'eventuale attualità del suo inserimento nell'organizzazione camorristica con conseguente mancanza di motivazione. In particolare, l'impugnato decreto trascura che la sentenza di patteggiamento emessa nell'ambito del proc. n. 37219/12 rgnr riguarda la mera partecipazione al sodalizio ex art. 416 bis cod.pen., che lo AG è stato mandato assolto dal delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, mentre del tutto superficiale è il richiamo alla sentenza 30/11/20111 del Gip del Tribunale di Napoli. Secondo la difesa del ricorrente risulterebbe, altresì, illegittima la valutazione in punto di attualità della pericolosità del proposto, essendo stata omessa l'indagine sullo specifico profilo anche in relazione ai lunghi periodi di detenzione sofferti dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso è inammissibile per palese insussistenza dei vizi denunziati. Deve previamente rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue- per costante avviso della giurisprudenza di legittimità- che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56 (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246 ; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico e altro, Rv. 266365 ). Né può essere ricompresa nell'alveo della motivazione mancante o apparente la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. A definire il perimetro del giudizio di legittimità nella specifica materia concorrono, inoltre, i limiti tipici del sindacato riservato alla Corte Suprema, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito ma la verifica della struttura logica del provvedimento definitorio e non può, 2 der quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto riservati alla ' competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte adita non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
3.1 Nella specie, la Corte territoriale ha evaso il gravame difensivo in maniera puntuale ed esaustiva, dando conto dei criteri fondanti il giudizio di pericolosità qualificata e della sua attualità ritenendone la persistenza anche alla luce dei rilievi concernenti i periodi di ' detenzione sofferti, reputati inidonei a contrastare la valutazione prognostica di sfavore. Infatti, con riguardo alla verifica della attualità della pericolosità, presupposto della adozione della misura di prevenzione personale, il provvedimento impugnato ha operato correttamente una ricognizione dei dati dimostrativi delle condotte contrarie alle regole di civile convivenza tenute dal soggetto proposto, ad iniziare dai pregiudizi penali a suo carico, pervenendo in maniera logicamente coerente a ritenere la giuridica probabilità della reiterazione di condotte antisociali. In proposito consta che lo AG, imputato ex art. 416 bis cod.pen. di partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan dei casalesi", e in particolare alla consorteria facente capo al fratello AG EL che ne costituisce peculiare articolazione, ha riportato condanna irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., giusta sentenza del Gup del Tribunale di Napoli in data 14/6/2007. Nel marzo 2010 era destinatario di un'ordinanza di custodia in carcere per il delitto di tentata estorsione aggravata dal fine di agevolare il sodalizio camorristico d'appartenenza: nonostante l'intervenuta assoluzione del prevenuto dal reato ascrittogli in grado d'appello la Corte ha ritenuto, in aderenza all'insegnamento giurisprudenziale della Corte Suprema ( ex multis Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico e altro, Rv. 266364), di poter utilizzare gli elementi di fatto costituiti dalle dichiarazioni delle pp.oo. e dagli esiti delle intercettazioni, ritenendoli idonei a dimostrare il coinvolgimento nella vicenda estorsiva. Il 30 novembre 2011 il Gip del Tribunale di Napoli emetteva nei confronti dello AG ordinanza custodiale per il reato di partecipazione ad associazione camorristica e il Gup, in esito a giudizio abbreviato, in data 15.4.2013 lo condannava alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. L'impugnato decreto, muovendo da siffatta piattaforma dimostrativa dell'appartenenza del proposto ad un'associazione di stampo mafioso di conclamata diffusività e spessore criminale, ha reputato perdurante la pericolosità sociale dello AG, tenuto conto del ruolo svolto nella fazione del sodalizio diretta dal fratello, tuttora operante secondo le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, e stimando di scarso rilievo i risultati dell'osservazione penitenziaria attestati sulla regolarità comportamentale, in assenza di evidenze circa una rimeditazione delle scelte e dello stile di vita pregresso. 3 den 4. Nel giudizio di prevenzione la valutazione di pericolosità soggettiva che sostanzia la prognosi costituisce la proiezione di fatti importati nel procedimento attraverso una varietà di fonti di conoscenza, i quali costituiscono indicatori della inclusione del soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge e assumono valore predittivo del comportamento futuro. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (Sez. 2, n. 8106 del 21/01/2016, Pierro, Rv. 266155; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927;Sez. 1, n. 20348 del 10/04/2014, Pitarresi, Rv. 262257). Nella specie, nondimeno, l'impugnato provvedimento dà manifesta adesione all'avviso ermeneutico che contempera il portato sociologico della sostanziale immanenza dell'adesione a sodalizi criminali di stampo mafioso, fatta salva l'evidenza della dissociazione, con il principio dell'attenuazione di siffatta presunzione, con conseguente necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui', Rv. 268215; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, Mannina e altri, Rv. 265863; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104). In presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale e giudizio di pericolosità attuale, la valutazione va operata -alla stregua delle indicazioni della sentenza Mondini-in rapporto a tre indicatori fondamentali: a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto di vertice rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio o di episodica contiguità finalistica;
b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito;
c) la manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. 4 den Alla luce di siffatti rigorosi indicatori la Corte ha concluso con un percorso immune da censure per la conferma del giudizio di attuale e persistente pericolosità del ricorrente, evidenziando la spiccata internità al gruppo criminale denotata dalle funzioni di cassiere, esattore di tangenti e curatore degli interessi economici del clan sia nell'area di appartenenza che nel Nord Italia;
la piena operatività della consorteria criminale alla luce delle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia;
l'assenza di elementi attestanti il recesso dello AG dal sodalizio e dai vincoli e cointeressenze che lo connotano.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 31/1/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Giacomo Fumu Illu Pilay DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 FEB. 2017 IL H Cancelliere MAD CANCELLIERE Claudia Pianeni Tür 5