Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è ammessa l'autodifesa dell'avvocato che abbia proposto opposizione contro il provvedimento di liquidazione delle proprie competenze professionali, a condizione che sia in possesso della qualità necessaria ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, e spenda formalmente tale qualità, affinché sia il giudice che la controparte siano informati della scelta effettuata in tal senso dall'opponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2008, n. 36314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36314 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 01/04/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 811
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 9591/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI GI;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA emessa in data 25.01.2006 dalla CORTE ASSISE di MESSINA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH. Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale Dr. Angelo DI POPOLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti allo stesso giudice per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
1. - L'avvocato GI FI ha presentato opposizione avverso il provvedimento col quale la Seconda Sezione della Corte di assise di Messina gli ha liquidato i compensi per la difesa di AT AI, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento cd. Mare Nostrum n. 19/98 R.G. Assise. Il giudice designato, nell'ordinanza in epigrafe indicata, ha dichiarato improcedibile tale gravame atteso che alla fissata udienza in data 11.01.2006 compariva l'avv. Maria Rita CICERO in sostituzione dell'avvocato FI.
La pronunzia rileva che nell'opposizione manca alcuna espressione di volontà di volersi avvalete della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. e ne inferisce che il ricorrente si sia avvalso della facoltà di intervenire personalmente;
che, di conseguenza, la comparizione dell'avvocato Cicero deve reputarsi tamquam non esset. Per l'effetto, conclude la Prima Sezione della Corte di Assise di Messina, il ricorso deve dichiararsi improcedibile in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 348 c.p.c., comma 2, senza necessità di fissare nuova udienza, attesa la sommarietà del rito. 2. - Ricorre per cassazione il FI tramite il proprio difensore, deducendo l'illegittimità dei provvedimento per violazione dell'art. 111 Cost. ed erronea applicazione dell'art. 86 c.p.c. e L. n. 794 del 1942, art. 29.
Lamenta, in sostanza, che erroneamente si sia ritenuto che il legale non abbia inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 86 c.p.c. richiamato, che consente all'avvocato di rappresentarsi da solo senza altro ministero nei giudizi civili per i quali sia in possesso della qualità. Al contrario l'espressione risultante dal tenore del ricorso "in proprio e nella qualità di difensore di fiducia di AI AT giusta procura in calce" rende chiaro che l'avv. FI agiva non solo quale avvocato di sè stesso ma altresì quale procuratore ad litem della parte legittimata AI, giusta procura in calce all'atto di reclamo. In conseguenza, la presenza del legale delegato costituisce corretta espressione della generale facoltà del dell'avvocato di delegare, per il compimento di singoli atti altro collega.
3. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. Un. 30.01.2007, Inzerillo, rv. 235344), ha recentemente affermato il condiviso principio che nella materia in esame trova applicazione il citato art. 86 c.p.c. che consente al difensore la difesa personale. La giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. 1, 09.07.2004, rv. 574385) ha avuto modo di affermare che nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale è onere della stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, di specificare a che titolo intenda partecipare al processo. L'avvocato, si è enunciato, deve chiarire che intende fruire della difesa personale, secondo le previsioni dell'art. 86 c.p.c.. In sintesi, la difesa personale della parte, ai sensi dell'art. 86 c.p.p. comporta: 1) il possesso della qualità necessaria ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito;
2) la spendita di tale qualità, affinché giudice e controparte siano informati della scelta effettuata in tal senso dall'opponente. La differente veste ha differenti ricadute non solo sulla disciplina processuale perché, ad esempio, agli effetti dell'art. 170 c.p.c. in relazione all'art. 58 disp. att. c.p.c. ed al R.D. n. 37 del 1934, art. 82, la parte che si difende personalmente deve dichiarare od eleggere il proprio domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, mentre il legale che effettua la difesa personale è tenuto a farlo solo se opera al di fuori della circoscrizione di appartenenza mentre è sufficiente, altrimenti, il suo domicilio professionale;
non solo sul piano fiscale, ma anche sulla disciplina delle spese processuali, perché mentre la parte che sta in giudizio di persona non può richiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
La compiuta e condivisa analisi della materia esplicitata in tale pronunzia rende chiaro che, per le rilevanti, plurime conseguenze che ne derivano, la scelta del legale deve trarsi o da una enunciazione esplicita o da alcuna caratteristica dell'atto compiuto, che implichi la possibilità di desumere senza incertezze l'opzione per una delle possibilità di cui si discute. Nel caso in esame occorre ritenere che, come dedotto, il ricorrente abbia chiaramente manifestato, anche se non in modo sacramentale, la volontà di partecipare alla procedura nella qualità di difensore di sè medesimo e dello AI che gli aveva conferito espressa procura ad litem. Infatti, proprio tale ultima procura non rendeva sufficiente difendersi personalmente, ma imponeva di agire nella veste di legale, oltre che per sè stesso, anche per la parte AI che gli aveva conferito mandato. Pertanto, non appare censurabile l'esercizio della delega ad altro difensore.
4. Il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Messina, per l'esame dell'opposizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2008