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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7700 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA AV;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2025, il Tribunale di Chieti, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava IL DE colpevole del delitto di furto aggravato, commesso a Chieti il 3 febbraio 2025 in concorso con altro soggetto rimasto non identificato, mediante impossessamento, con mossa repentina, di un borsello contenente denaro (euro 4.160,00) custodito all’interno dell’autovettura di AM RT, approfittando del fatto che la vittima era intenta a scaricare fiori dal mezzo, con le aggravanti della destrezza e della recidiva specifica. In ragione della riduzione per il rito, il primo giudice determinava la pena in anni due di reclusione ed euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo altresì la revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna inflitta a carico dell’imputato con sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 17 ottobre 2023, irrevocabile il 16 marzo 2024. 2. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’imputato, chiedendo in via Penale Sent. Sez. 5 Num. 7700 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 16/12/2025 2 principale l’assoluzione con la formula più ampia;
in via subordinata, sollecitava la riduzione della pena al minimo edittale, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con esclusione della recidiva, la concessione dei benefici di legge e, in particolare, l’applicazione di una pena sostitutiva, segnatamente la detenzione domiciliare. Con sentenza in data 8 luglio 2025, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 800 di multa (muovendo da una pena base ridotta rispetto al primo grado, ma aumentata per la recidiva e diminuita per il rito). La Corte confermava nel resto la sentenza impugnata, escludendo sia la possibilità di disapplicare la recidiva, in ragione dell’epoca ravvicinata dei precedenti penali, sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di secondo grado, pur valorizzando le dichiarazioni di resipiscenza dell’imputato e il parziale ristoro del danno quale indice per un ridimensionamento della pena base ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ritenevano tali elementi non sufficienti per la concessione delle attenuanti generiche e confermavano, altresì, il diniego di applicazione delle pene sostitutive, ritenute non idonee alla rieducazione del condannato alla luce della negativa personalità desunta dal recente precedente penale specifico. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. ed al diniego di applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale che, pur avendo valorizzato il pentimento e il risarcimento per ridurre la pena base, avrebbe omesso di trarne le coerenti conseguenze sul piano delle attenuanti e delle pene sostitutive, definendo la motivazione del diniego generica e apodittica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In via preliminare, quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui la concessione delle stesse rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito. Questi è tenuto a dar conto degli elementi 3 ritenuti preponderanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ma non è necessario che esamini ogni singola argomentazione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni ritenute decisive per il diniego (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01). In tale ambito, non sussiste alcun automatismo tra il riconoscimento di elementi favorevoli all’imputato (quali il pentimento o il parziale risarcimento del danno) e la necessaria concessione delle attenuanti generiche, potendo il giudice legittimamente reputare che tali elementi rilevino soltanto ai fini di una più mite quantificazione della pena base, senza tuttavia integrare quel complessivo quadro di "meritevolezza" necessario per l'applicazione dell'ulteriore beneficio ex art. 62- bis cod. pen. Nel caso di specie, la Corte di appello ha articolato una motivazione che, pur concisa, si sottrae alle censure di illogicità manifeste. Essa, infatti, da un lato, ha valorizzato la resipiscenza e la condotta risarcitoria per contenere la pena base verso il minimo, dall'altro, ha evidenziato la persistente pericolosità sociale desunta dalla ravvicinata epoca di commissione del nuovo reato rispetto a quelli sanzionati in precedenza, elemento ritenuto ostativo sia alla disapplicazione della recidiva, sia al riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale percorso argomentativo è immune da vizi logici e conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte e già sopra brevemente ricordati. Invero, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa. In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato, come detto, sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; così 4 pure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione). La censura difensiva, nel denunciare una pretesa contraddizione, finisce per sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in questa sede. 3. Per analoghe ragioni, il giudice d'appello ha correttamente disatteso anche l'istanza di pena sostitutiva, ritenendo, proprio in considerazione dell’epoca ravvicinata di commissione dei reati per i quali l’imputato ha già riportato condanna irrevocabile, che non vi fossero i presupposti per ritenere la stessa oggettivamente utile alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, secondo quanto dispone l'art. 58 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Anche la sostituzione delle pene detentive brevi, infatti, è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice – non sindacabile in sede di legittimità, se motivata in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso di specie (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716-01) – sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, considerando, in primis, le modalità e la gravità delle violazioni commesse e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031-01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558-01) o anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro puntuale e concreta valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva e, per converso, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658- 01). Dunque, in seguito alla “riforma Cartabia” (come già sostenuto da Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090-01, in motivazione), il richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, determinanti il rigetto dell’istanza ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 689/1981, impone di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, portando all'adozione di forme sanzionatorie più consone alle finalità rieducativa e preventiva di altri reati, nonché all'obiettivo di assicurare effettività alla pena, non certo ad escludere che si effettui la detta prognosi in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.: considerando, dunque, la personalità dell’istante, come emergente anche dai suoi precedenti (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062-01) e la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna e le modalità di sua commissione (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449-01, in motivazione). Nella specie, la decisione della Corte territoriale di ritenere non idonee le 5 misure sostitutive alla rieducazione del condannato è ancorata a un dato fattuale oggettivo, ovvero il "recente precedente penale specifico", che, peraltro, riguarda plurimi furti aggravati. Pertanto, la valorizzazione di precedenti penali specifici e ravvicinati con quello oggetto di valutazione in questa sede (che aveva portato, peraltro, il Tribunale a revocare la pregressa sospensione condizionale della pena) costituisce idonea, seppur sintetica, valutazione di inidoneità delle misure non detentive a contenere la spinta criminale e a soddisfare le esigenze di prevenzione ad esse sottese. Il ricorso, nel prospettare l'assenza di violazioni formali (“non potendosi fondare” – si assume – il rigetto “sulla violazione delle prescrizioni in assenza di un vero e proprio reato di evasione”), oppone, a ben vedere, una diversa – e, per vero, anche generica – valutazione di merito rispetto a quella, logica e motivata, operata dal giudice di appello. 4. Alla declaratoria di rigetto segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA AV UC RE
udita la relazione svolta dal Consigliere IA AV;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2025, il Tribunale di Chieti, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava IL DE colpevole del delitto di furto aggravato, commesso a Chieti il 3 febbraio 2025 in concorso con altro soggetto rimasto non identificato, mediante impossessamento, con mossa repentina, di un borsello contenente denaro (euro 4.160,00) custodito all’interno dell’autovettura di AM RT, approfittando del fatto che la vittima era intenta a scaricare fiori dal mezzo, con le aggravanti della destrezza e della recidiva specifica. In ragione della riduzione per il rito, il primo giudice determinava la pena in anni due di reclusione ed euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo altresì la revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna inflitta a carico dell’imputato con sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 17 ottobre 2023, irrevocabile il 16 marzo 2024. 2. Avverso detta pronuncia proponeva appello l’imputato, chiedendo in via Penale Sent. Sez. 5 Num. 7700 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 16/12/2025 2 principale l’assoluzione con la formula più ampia;
in via subordinata, sollecitava la riduzione della pena al minimo edittale, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con esclusione della recidiva, la concessione dei benefici di legge e, in particolare, l’applicazione di una pena sostitutiva, segnatamente la detenzione domiciliare. Con sentenza in data 8 luglio 2025, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 800 di multa (muovendo da una pena base ridotta rispetto al primo grado, ma aumentata per la recidiva e diminuita per il rito). La Corte confermava nel resto la sentenza impugnata, escludendo sia la possibilità di disapplicare la recidiva, in ragione dell’epoca ravvicinata dei precedenti penali, sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di secondo grado, pur valorizzando le dichiarazioni di resipiscenza dell’imputato e il parziale ristoro del danno quale indice per un ridimensionamento della pena base ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ritenevano tali elementi non sufficienti per la concessione delle attenuanti generiche e confermavano, altresì, il diniego di applicazione delle pene sostitutive, ritenute non idonee alla rieducazione del condannato alla luce della negativa personalità desunta dal recente precedente penale specifico. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. ed al diniego di applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale che, pur avendo valorizzato il pentimento e il risarcimento per ridurre la pena base, avrebbe omesso di trarne le coerenti conseguenze sul piano delle attenuanti e delle pene sostitutive, definendo la motivazione del diniego generica e apodittica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In via preliminare, quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui la concessione delle stesse rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito. Questi è tenuto a dar conto degli elementi 3 ritenuti preponderanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ma non è necessario che esamini ogni singola argomentazione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni ritenute decisive per il diniego (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01). In tale ambito, non sussiste alcun automatismo tra il riconoscimento di elementi favorevoli all’imputato (quali il pentimento o il parziale risarcimento del danno) e la necessaria concessione delle attenuanti generiche, potendo il giudice legittimamente reputare che tali elementi rilevino soltanto ai fini di una più mite quantificazione della pena base, senza tuttavia integrare quel complessivo quadro di "meritevolezza" necessario per l'applicazione dell'ulteriore beneficio ex art. 62- bis cod. pen. Nel caso di specie, la Corte di appello ha articolato una motivazione che, pur concisa, si sottrae alle censure di illogicità manifeste. Essa, infatti, da un lato, ha valorizzato la resipiscenza e la condotta risarcitoria per contenere la pena base verso il minimo, dall'altro, ha evidenziato la persistente pericolosità sociale desunta dalla ravvicinata epoca di commissione del nuovo reato rispetto a quelli sanzionati in precedenza, elemento ritenuto ostativo sia alla disapplicazione della recidiva, sia al riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale percorso argomentativo è immune da vizi logici e conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte e già sopra brevemente ricordati. Invero, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa. In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato, come detto, sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; così 4 pure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione). La censura difensiva, nel denunciare una pretesa contraddizione, finisce per sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in questa sede. 3. Per analoghe ragioni, il giudice d'appello ha correttamente disatteso anche l'istanza di pena sostitutiva, ritenendo, proprio in considerazione dell’epoca ravvicinata di commissione dei reati per i quali l’imputato ha già riportato condanna irrevocabile, che non vi fossero i presupposti per ritenere la stessa oggettivamente utile alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, secondo quanto dispone l'art. 58 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Anche la sostituzione delle pene detentive brevi, infatti, è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice – non sindacabile in sede di legittimità, se motivata in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso di specie (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716-01) – sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, dunque, considerando, in primis, le modalità e la gravità delle violazioni commesse e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031-01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558-01) o anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro puntuale e concreta valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva e, per converso, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01; Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658- 01). Dunque, in seguito alla “riforma Cartabia” (come già sostenuto da Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090-01, in motivazione), il richiamo ai «fondati motivi» di omesso adempimento, determinanti il rigetto dell’istanza ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 689/1981, impone di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, portando all'adozione di forme sanzionatorie più consone alle finalità rieducativa e preventiva di altri reati, nonché all'obiettivo di assicurare effettività alla pena, non certo ad escludere che si effettui la detta prognosi in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.: considerando, dunque, la personalità dell’istante, come emergente anche dai suoi precedenti (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062-01) e la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna e le modalità di sua commissione (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449-01, in motivazione). Nella specie, la decisione della Corte territoriale di ritenere non idonee le 5 misure sostitutive alla rieducazione del condannato è ancorata a un dato fattuale oggettivo, ovvero il "recente precedente penale specifico", che, peraltro, riguarda plurimi furti aggravati. Pertanto, la valorizzazione di precedenti penali specifici e ravvicinati con quello oggetto di valutazione in questa sede (che aveva portato, peraltro, il Tribunale a revocare la pregressa sospensione condizionale della pena) costituisce idonea, seppur sintetica, valutazione di inidoneità delle misure non detentive a contenere la spinta criminale e a soddisfare le esigenze di prevenzione ad esse sottese. Il ricorso, nel prospettare l'assenza di violazioni formali (“non potendosi fondare” – si assume – il rigetto “sulla violazione delle prescrizioni in assenza di un vero e proprio reato di evasione”), oppone, a ben vedere, una diversa – e, per vero, anche generica – valutazione di merito rispetto a quella, logica e motivata, operata dal giudice di appello. 4. Alla declaratoria di rigetto segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA AV UC RE