TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11438 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. APREA CONCETTA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: rappresentata e CP_2 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ACONE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il presso il Tribunale di Napoli Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/06/2025 e premesso: Controparte_1 CP_2
di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nata a [...] il [...] la figlia Per_1 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis n.51 e ss. c.p.c. All'udienza cartolare del 28.10.2025 dinanzi al giudice relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“a) l'affidamento della piccola sarà condiviso tra entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sita in Pozzuoli in Via
Campi Flegrei;
b) le decisioni più importanti, nell'interesse della figlia, e quindi relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, inoltre, sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
c) entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
d) il padre avrà la possibilità di trascorrere con la figlia minore due pomeriggi a settimana, con prelevamento diretto dalla scuola e fino alle ore 21:30 conciliando tale tempo con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della piccola e Per_1 soprattutto nel rispetto delle sue esigenze. Il padre nei pomeriggi in cui la figlia sarà al medesimo affidata aiuterà la piccola nello svolgimento dei compiti e per le altre necessità scolastiche per il Per_1 giorno successivo, inoltre provvederà alla sua cena.
Al solo fine di meglio regolare l'organizzazione familiare tali giorni vengono indicati nel martedì
e nel giovedì. Qualora il padre non riuscisse a conciliare tale tempo con le proprie esigenze lavorative e la madre, anch'essa occupata lavorativamente, non potesse direttamente o tramite i propri familiari sopperire alle diverse necessità del padre, quest'ultimo avrà onere di informare tempestivamente la sig.ra per le opportune organizzazioni. Il padre avrà con sè la figlia, prelevando e CP_2 riaccompagnando la piccola presso il domicilio materno, a fine settimana alternati dalle ore Per_1
10,00 del sabato mattina e fino alle ore 18,30 della domenica senza cena;
e) Il padre qualora non potrà tenere con sé la piccola , nei giorni e per il tempo al Per_1 medesimo riservato, e la sig.ra non abbia modo di sopperire personalmente ovvero con CP_2
l'aiuto dei propri familiari, sarà tenuto a rimborsare il costo per una baby-sitter a seguito della presentazione della relativa ricevuta informale del pagamento effettuato alla baby-sitter;
f) per quanto concerne le festività natalizie la piccola trascorrerà in modo alternato di Per_1 anno in anno la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale e di Santo Stefano con il padre, e successivamente al contrario, la Vigilia di Natale con il padre ed i giorni di Natale e Santo Stefano con la madre, e così via;
g) allo stesso modo per la festività della befana ad anni alterni con la madre e l'anno successivo con il padre;
h) alla stessa maniera la minore trascorrerà le festività pasquali, alternando nel corso degli anni il giorno di Pasqua con l'uno ed il lunedì di Pasquetta con l'altra, e viceversa negli anni successivi;
i) in ordine alle vacanze estive, il signor trascorrerà con la figlia 7 (sette) Controparte_1 giorni consecutivi nel mese di luglio, e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto di ogni anno solare, salvo diverso accordo tra le parti. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi e della circostanza che normalmente come in passato la piccola in tale periodo è ospite insieme alla Per_1 madre dei nonni materni. I genitori, comunque, dovranno fornirsi reciprocamente l'esatto indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia;
j) la minore trascorrerà la Festa del Papà e il compleanno del papà sempre con il signor
[...]
e viceversa la Festa della Mamma e il compleanno di quest'ultima sempre con la NO CP_1
; CP_2
k) il giorno del compleanno della piccola sarà trascorso con entrambi salvo diverso Per_1 accordo;
l) il signor si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia che sarà versato in favore della NO , la somma di €.500,00 CP_2 da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, nonché si impegna a corrispondere mensilmente la somma di €. 150,00 per la retta scolastica della scuola privata presso la quale la minore è attualmente iscritta. il predetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto alla NO mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla stessa, CP_2 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
m) saranno a carico di entrambi i genitori al 50%, tutte le spese straordinarie, come da protocollo di intesa del Tribunale di Napoli che i genitori si impegnano a rispettare;
n) spetterà alla NO 'assegno unico per i figli a carico nonché tutti gli eventuali bonus CP_2 predisposti per i figli minori dallo Stato e/o dal Comune e/o dall'Inps;
o) Il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse CP_1 della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
p) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia;
q) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
r) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino