Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN MI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 179/99 della Commissione Tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2003 21/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/10/03 dal Relatore Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre
contro
IA MI, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
Il Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile. Infatti l'atto di impugnazione risulta notificato a mezzo posta, con raccomandata RR spedita il 4 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; non risulta, invece, che tale raccomanta sia giunta a buon fine. La parte ricorrente, infatti, non risulta che abbia depositato l'avviso di ricevimento. Non v'è traccia nel fascicolo, ne' nelle due note di deposito che sono in atti, in data 19/10/ 2000 (nella quale è fatta riserva di produrre documenti) e 26/10/2000. Come è noto, tale situazione processuale determina l'inammissibilità del ricorso, in forza di un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, condiviso dal Collegio: "La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo" (Cass. n. 70/2002; conf. 4559/2001, 965/1999, 6554/1998, 2419/1995, 1242/1995).
Nulla è dovuto per le spese, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004