Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
A CORTE S0495 9 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSAZIONE Oggetto S ONE TRIBUTARIA Tributaria posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tt. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 25264/00 Consigliere Cron..11278 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 FICO Consigliere C.C. Dott. Nino FALCONE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ CAROLINA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MONTE GENNARO 24, presso lo studio dall'avvocatodell'avvocato POMPILIA ROSSI, difeso MARCO LOMBARDI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato - avverso la sentenza n. 289/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il • 580 29/11/99; . -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il W rigetto del ricorso. -2- FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESENTED REGISTRAZIONE muni colpiti Mezza Carolina, resia SENSI DEL D.PR. 26/4/1986 La sig. delladagli eventi sismici del 1984, Na ß TAB LE B beneficiato N. 5 sospensione delle pagamento delle ATERIA TRIBUTARY sto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava alla contribuente la cartella di pagamento per la maggior somma. La contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente in primo grado, ma poi la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio. Ricorre dinanzi a questa Corte la contribuente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, 791, convertito con modificazioni in legge 28 n. febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il principio di diritto affermato implica la illegittimità della iscrizione a ruolo effettuata in violazione di tale principio e, quindi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non occorre procedere ad alcun rinvio per la decisione di merito. Tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi, stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'iscrizione a ruolo effettuata in violazione del principio di diritto affermato. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente POSITATO IN CANCELLERIA (dr. Giulio Graziadei) (dr. Antonio Merone) - 8 APR. 2002 NO TA تسمه DE IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 NZ TAOggi