Sentenza 25 ottobre 1995
Massime • 1
Il rinvio a giudizio dell'imputato disposto a conclusione dell'udienza preliminare, implicando un accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare quella qualificata probabilità di affermazione della responsabilità che è richiesta perché si possa configurare il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 cod. proc. pen., preclude, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti - la cui idoneità a fondare la revoca della misura cautelare rimane affidata al giudice del dibattimento - la possibilità di rimettere in discussione il requisito medesimo. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che analoga preclusione sussiste tutte le volte in cui la rivalutazione della gravità degli indizi si risolva in un contrasto con altre statuizioni, adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo, a fondamento delle quali sia posta, in modo esplicito o implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; ed ha indicato, fra queste, la sentenza di condanna, il decreto che dispone il giudizio immediato, che è basato sull'"evidenza della prova" riscontrata dal giudice per le indagini preliminari, e l'instaurazione del giudizio direttissimo, il quale si fonda sull'arresto in flagranza convalidato dal giudice o sulla confessione, anch'essa verificata dal giudice).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/1995, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 38
Dott. Aldo VESSIA Presidente
1.Dott. Bruno SATTA FLORES Componente
2. " SQ NO " REGISTRO GENERALE
3. " NC EN " N. 15235/95
4. " ER IA "
5. " OV ET "
6. " Bruno FOSCARINI (Rel.) "
7. " CE LI "
8. " RG TT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT OG nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 27-2-1995. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini;
Sentiti in Camera di Consiglio il P.G., nella persona dell'avvocato generale dr. Claudio Aponte, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché il difensore Caroleo Grimaldi.
RITENUTO IN FATTO
Con Ordinanza in data 22 Agosto 1994 il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposta da OG OT avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta il 25.10.1993 nei confronti del OT per associazioni di tipo mafioso e reati sulle armi.
Con sentenza in dati 20 Dicembre 1994 la Corte di Cassazione annullava per violazione di Legge la menzionata ordinanza e rinviava al medesimo Giudice per nuovo esame.
Con ordinanza del 27 Febbraio 1995 il Tribunale di Palermo in sede di rinvio, premesso che l'impugnazione proposta si basava sulla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che il difensore, allo scopo di dimostrare quanto sostenuto aveva prodotto diversi documenti ed una memoria nella quale si evidenziavano gli elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di custodia cautelare emersi nel corso delle indagini, rigettava l'appello rilevando che con decreto del 21 Ottobre 1994 il G.I.P. aveva disposto il rinvio a giudizio del OT in ordine ai resti per i quali era stata applicata la custodia cautelare e quindi era preclusa al Tribunale della Libertà qualsiasi valutazione sulla gravità degli indizi di colpevolezza, ogni accertamento al riguardo essendo riservato al (Tribunale di Sciacca) Giudice della fase del giudizio.
Avverso tale decisione il OT ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia:
1) inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 I comma, 279, 299, 310 C.P.P., per avere il Tribunale escluso che, dopo il rinvio giudizio, fosse possibile rimettere in discussione il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza;
2) inosservanza o erronea applicazione dell'art.623, lett. a) C.P.P. per non essersi il Tribunale uniformato alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione;
3) difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza del quadro indiziario secondo la prospettata diversa valutazione degli originari elementi, anche alla luce di quelli, ulteriori, emersi nel corso delle indagini.
La VI Sezione penale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, rilevando un contrasto di giurisprudenza sulla questione se dopo il rinvio a giudizio dell'imputato sia o meno preclusa valutazione ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in tema di misure cautelari personali, con ordinanza in data 13 Luglio 1995 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Questione come sopra devoluta alle Sezioni Unite ha visito un contrasto di giurisprudenza che, se pur molto attenuato dopo la modifica dell'art.425 c.p.p. (operata dall'art.1 l.
8.4.1993 n.105 che ha soppresso l'aggettivo "evidente"), tuttora permane. Ed infatti parte della giurisprudenza, maggioritaria anche prima della menzionata modifica, sulla scia di un indirizzo che era assolutamente costante sotto l'impero dell'abrogato C.P.P., ha affermato il principio secondo il quale in tema di misure cautelari personali una volta intervenuto il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, al Giudice chiamato a pronunciarsi sulla materia anzidetta è preclusa ogni valutazione in ordine alla sussistenza o Pieno dei "gravi indizi di colpevolezza" dovendosi questa dare ormai per acquisiti proprio per il fatto che vi sia stato il rinvio a giudizio (Cass. Sez. I n. 2145, Di Salvo;
Cass. Sez. I, 28 Gennaio 1993, Russo;
Cass. Sez. I, 21 Aprile 1993, Raciti;
e, tra le più recenti: Cass. Sez. V 21 marzo 1994, Bonifati;
Cass. Sez. V 16 Febbraio 1994, Marando;
Cass. Sez. I 12 Febbraio 1994 n. 5196, Russo). Tale principio è stato cosi puntualizzato da Cass. Sez. I 24 Novembre 1994 n. 4588, Modeo: "la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sempreché non si alleghino fatti sopravvenuti idonei a modificare il contesto probatorio anteatto, costituisce un limite alla rivalutabilità, in sede incidentale, del requisito della, gravità degli indizi di colpevolezza;
la decisione di rinvio a giudizio, infatti, specie dopo la modifica dell'art.425 C.P.P. che ha notevolmente ampliato la sfera cognitiva e valutativa del giudice dell'udienza preliminare, implica un apprezzamento in termini di elevata serietà e fondatezza della proposizione accusatoria e di prevedibilità di una futura affermazione di condanna, che è del tutto assimilabile a quello della gravità del quadro indiziario necessario a fondare una misura cautelare e che esclude, conseguentemente, la possibilità di regressione a fasi di delibazione meramente incidentale della questione, rimanendo comunque impregiudicate le altre valutazioni del giudice circa la permanenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza e proporzionalità della misura disposta" Altra parte della giurisprudenza, soprattutto anteriormente alla menzionata modifica dell'art. 425 C.P.P., ha affermato il principio opposto e cioè "la possibilità di rivalutare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza" anche dopo il rinvio a giudizio, in quanto il giudice competente il merito, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revoca o di sostituzione di una misura coercitiva personale, applicata nel corso delle indagini preliminari, è tenuto a valutare, tra l'altro, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a base della misura stessa, non costituendo alcuna preclusione al riguardo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio. Invero in tema di misure coercitive personali il giudice, secondo il disposto dell'art.299, C.P.P., anche di ufficio deve immediatamente provvedere, alla revoca o alla sostituzione delle stesse quando, accerti la mancanza, sia originaria sia per fatti sopravvenuti, di una delle condizioni di applicabilità ovvero il mutamento delle esigenze cautelari. D'altro canto, la pronuncia del decreto - come si ricava "a contrariis" dal tenore dell'art.429 C.P.P. - non assume in materia valore decisivo poiché non contiene .un accertamento positivo in ordine agli indizi di reità i quali possono essere, si, sufficienti per il rinvio a giudizio ma non rivestire quella gravità richiesta dall'art.273 C.P.P. essendo bastevole per la stessa la non evidenza della non colpevolezza" (Cass. Sez. VI, 8-3-93 n. 3900; De Maria;
Cass. Sez. VI, 20-8-92, n, 2991, De Chirico). Le sentenze testa citate, ed. oltre dello stesso tenore, sono anteriori alla modifica dell'art.425 C.P.P. ma anche successivamente a detta modifica che sembrava avere fatto venir meno il contrasto vi sono state alcune pronunce secondo le quali il, decreto che dispone il giudizio, emesso ai sensi dell'art.429 C.P.P., non contiene un accertamento, implicito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
In particolare Cass. Sez. VI 23-11-93 n. 3516, Morabito, afferma che, pur dopo la modifica dell'art.425 C.P.P., ".....il rinvio a giudizio presuppone, sotto l'aspetto negativo, l'assenza di una situazione istruttoria, anche non evidente, da cui emerga l'innocenza dell'imputato o l'assenza di prove a carico ed imponga, quindi, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere e, sotto il profilo positivo, la presenza di indizi a carico che rendano prevedibile la condanna dell'imputato. Tali indizi devono essere sufficienti e tali da rendere prevedibile, se integrati da altre possibili prove da assumersi nel dibattimento, la condanna dell'imputato, ma non rivestire quella gravità richiesta dall'art.273 C.P.P. per l'adozione della misura cautelare"; gravità che,
secondo la consolidata, giurisprudenza di, questa Corte, si risolve nella "qualificata probabilità" che il reato sia stato realmente commesso dall'imputato.
Queste Sezioni Unite condividono il primo degli orientamenti di cui sopra.
Comune ad entrambi è il principio secondo, cui in materia di libertà anche dopo il rinvio a giudizio dell'indagato è possibile rimettere in discussione il requisito della gravità degli indizi di responsabilità purché ciò non si risolva in un contrasto con altre statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo, a fondamento delle quali sia posta, in modo esplicito o implicito, la sussistenze di gravi indizi di colpevolezza.
E quindi, in mancanza di "fatti sopravvenuti" idonei a modificare le valutazioni già effettuate, si ritiene che la possibilità di rimettere in discussione i "gravi indizi" sia esclusa quando vi sia stata già pronuncia di condanna ovvero, mancando questa, qualora la fase del giudizio sia stata instaurata nelle fonte del giudizio immediato (che, presuppone "l'evidenza della prova" verificata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 453 e 455 C.P.P.), come dare nelle forme del giudizio direttissimo (fondato sull'arresto in flagranza convalidato dal giudice o sulla confessione, verificato anch'essi dal giudice).
Tanto si premette in quanto una concezione rigorosa (ed astratta) dell'autonomia del procedimento libertà rispetto a quello di merito, al limite potrebbe indurre a ritenere le possibilità di rivalutare la sussistenza dei "gravi indizi" e di revocare la misura cautelare ai sensi dell'art. 299 C.P.P. in qualsiasi momento del processo anche successivamente alla sentenza di condanna, addirittura confermata in appello, e questo pur in mancanza di fatti sopravvenuti.
Si tratta quindi di vedere se il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art.429 c.p.p. faccia parte di quelle "altre statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo ..." cui si è testé accennato.
E la Corte lo ritiene.
Già prima della modifica dell'art. 425 C.P.P. soltanto una interpretazione esclusivamente letterale poteva indurre a ritenere che il rinvio a giudizio ex art. 429 C.P.P. dovesse essere disposto» anche nella quasi totale mancanza di elementi a carico, tanto desumendosi dalla formula dell'.art.425 C.P.P. che prevedeva la sentenza di non luogo procedere soltanto nel caso in cui fosse risultato evidente l'innocenza dell'imputato.
In realtà tale formula andava interpretata avendosi presente che in tutto il G.I.P. può procedere all'archiviazione (artt. 408 e sgg. C.P.P. 125 Disp. Att.) in quanto gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
se quindi il G.I.P. restituisce gli atti al P.M. per la formulazione della imputazione (art. 409, V comma, C.P.P.) ciò significa che secondo la sua valutazione gli elementi acquisiti sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Ed allora essendo ragionevole escludere che in sede di udienza preliminare fosse imposto il rinvio anche in quei casi nei quali, se fosse stato richiesto, il giudice avrebbe emesso decreto di archiviazione, evidente :dell'imputato si aveva quando non vi erano elementi idonei, a sostenere l'accusa in giudizio.
E tale era l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale (Sent. 28-1/15-2-91 n. 88) secondo la quale non può non riconoscersi un certo accostamento, anche se in prospettive diverse, tra insostenibilità dell'accusa ed evidenza dell'innocenza. Con la conseguenza che l'emissione del decreto che dispone il giudizio "accertava" la sussistenza di elementi idonei n. sostenere l'accusa in giudizio il che, nella sostanza, stava a significare la concreta prevedibilità della condanna dell'imputato e cioè una situazione non dissimile da quella "qualificata probabilità di colpevolezza" che integra i "gravi indizi" necessari per l'applicazione di misura cautelare personale;
non essendo determinante in senso, contrario il riferimento ad altre possibili prove da assumersi nel dibattimento, situazione tra l'altro comune ai "gravi indizi" che sono tali in quanto " ..... consentono, in ragione della loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità ...." (S.U. 21.4.95, n. 11, Costantino). E a seguito della modifica 425 C.P.P. operata dalla L. 105/93 con la soppressione dell'aggettivo "evidente" modifica che, come risulta anche dai lavori preparatori è stata posta in essere allo scopo di ampliare, la valutazione del merito da parte del giudice dell'udienza preliminare risulta sicuramente confermato che il rinvio a giudizio emesso a conclusione dell'udienza preliminare implica un accertamento positivo della sussistenza di elementi - quelli cui fanno riferimento le "fonti di prova" che debbono essere, ancorché sommariamente indicate nel decreto in relazione ai fatti cui esse si riferiscono (art. 429 lett. d C.P.P.) tali da integrare la probabilità dell'affermazione di responsabilità e quindi la "qualificata probabilità di colpevolezza" richiesta perché si possa parlare di "gravi indizi" di cui all'art.273 C.P.P.. In conclusione anche "l'ordinario" rinvio a giudizio, e cioè quello disposto ai sensi dell'art.429 .C.P.P., "fa parte" di quelle "statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stessa processo a fondamento delle quali è posta in modo esplicito od implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza", che per ormai costante giurisprudenza precludono, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti, la rivalutazione del requisito della gravità degli indizi.
Fatti nuovi sopravvenuti al rinvio a giudizio che (indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art.129 I comma C.P.P.) dovranno essere valutati, nella loro idoneità a far venire meno il requisito dei "gravi indizi", dal giudice del giudizio, e che comunque nella fattispecie non sussistono in quanto con la richiesta di revoca e con l'appello erano stati dedotti elementi, asseritamente nuovi, emersi nel corso delle indagini preliminari.
Il I° motivo di ricorso è quindi infondato.
Ma infondato è anche il II° motivo con il quale si sostiene la violazione dell'art.623 lett. a C.P.P. per non essersi il Tribunale uniformato alla sentenza di annullamento con rinvio "... ove era esplicitamente statuito che, in materia di custodia cautelare, non può mai sussistere una preclusione assoluta e in astratto, ma che, senza alcuna limitazione temporale, quindi sia nel corso delle indagini preliminari come anche nella fase processuale, spetta sempre al Giudice adito in materia di libertà personale verificare la esistenza o meno di tutte le condizioni di applicabilità necessarie per potersi far luogo ad una misura cautelare". La sentenza di annullamento con rinvio, uniformandosi ai principi stabiliti da queste Sezioni Unite (sent. 8-7-94 n. 12, Palumbo, testualmente riportata) in tema di revoca della misura cautelare, di fronte all'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello in quanto il OT aveva proposto all'esame prima del G.I.P. poi del Tribunale nulla più di una diversa valutazione dei medesimi indizi ..., aveva affermato la possibilità di verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità della misura prescritta dagli artt.273 e 274 C.P.P. ... avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che aveva applicato la misura, e questo sia nella fase delle indagini preliminari che in quella, del processo.
Ma la sentenza non aveva certo inteso fare, e non ha fatto, ulteriori affermazioni di principio (tra l'altro in nessun modo necessarie considerata la questione ad essa devoluta) in contrasto con la menzionata sentenza delle Sezioni Unite la quale ave va escluso qualsiasi preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare, non certamente altre preclusioni come quella, esplicitamente richiamata, "... suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale, in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari personali", o quella derivante "... da altre statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo, a fondamento delle quali sia posta in modo esplicito o implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza".
Né, infine, può essere valorizzata la circostanza che la sentenza di annullamento venne emessa il 20-12-94, e quindi successivamente al decreto di rinvio a giudizio emesso in data 21-10-94; con la conseguenza che comunque dovrebbe essere rispettato il dictum della pronuncia di annullamento, e che potrebbe trovare applicazione, il disposto dell'art.627 IV comma C.P.P.. Ed infatti il provvedimento di rinvio a giudizio emesso nel processo "principale" in nessun modo è entrato nel procedimento incidentale da libertate e quindi non è stato neppure implicitamente valutato dalla sentenza di annullamento, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio non sussisteva alcuna preclusione alla rilevazione dell'intervenuto decreto ex art. 429 e dei particolari suoi effetti preclusivi alla rivalutazione dei "gravi indizi di colpevolezza". Il III° motivo di ricorso è, all'evidenza, assorbito. La Cancelleria provvederà ai sensi dell'art.94 1 comma C.P.P..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 25 ottobre 1995.