Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi, perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2006, n. 16303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16303 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 23/03/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00496
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 015858/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE SA, N. IL 20/02/1957;
avverso SENTENZA del 25/11/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per inammissibile il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata del 9 dicembre 2002, che aveva condannato OS GO alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, ritenendola colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. c), L. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 2, 13, 4 e 14, L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 1, 2, 17 e 20 e L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 e art. 734 c.p., accertati in Boscotrecase dal 19 dicembre 2001 al 6 febbraio 2002 nonché del reato di cui all'art. 349 cpv. c.p., in relazione all'art. 59 c.p., accertato nella medesima località l'11 e il 17 gennaio 2002 nonché il 6 febbraio 2002.
La contestazione si riferisce al fatto di avere, in concorso con altri - quale proprietaria committente e poi anche custode - eseguito opere di parziale completamento di un fabbricato di due piani insistente su di una superficie di circa mq. 180, dotandolo di tramezzature in muratura, pavimentazioni esterne (per circa 1000 mq.) e interne, impianti, canalizzazioni esterne, un patio con pilastri in ferro e copertura in legno e tegole lungo i muri perimetrali per una lunghezza di circa 150 mq., un vano interrato delle dimensioni di m. 4 per m. 8 per m. 2,60 di altezza, con rampa di accesso, copertura in tegole del cornicione, muri di contenimento in cemento armato nell'area esterna e parziale intonacatura di rifinitura;
il tutto senza concessione edilizia ne' autorizzazione paesaggistica e in violazione delle norme in materia di costruzioni in zona sismica e in conglomerato cementizio. Inoltre alla ricorrente era stato contestato di avere successivamente proseguito i lavori suddetti nonostante l'apposizione al relativo cantiere dei sigilli in occasione dei sequestri effettuati il 19 dicembre 2001, l'11 e il 17 gennaio 2002. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo:
1 - inosservanza o erronea applicazione della legge e quindi violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per non avere il giudice d'appello sospeso il procedimento per consentire all'imputata di accedere al nuovo condono edilizio di cui alla L. n. 326 del 2003;
2 - ancora, inosservanza o erronea applicazione della legge, per non aver tenuto conto che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 136, di cui al aveva abrogato, al comma 2, una serie di disposizioni di legge tra le quali quelle contestate all'imputata e che l'art. 138 ha fatto entrare in vigore tale disposizione dall'1 al 9 gennaio 2002;
3) violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (rectius e), per la carenza o manifesta illogicità della decisione che non ha risposto all'obiezione che la zona è densamente abitata e che l'immobile era già esistente;
4) ancora violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per la mancata considerazione che per i lavori di ordinaria manutenzione, quali quasi tutti quelli effettuati dall'imputata non è necessaria la concessione ma solo la D.I.A.. Quanto a quelli non qualificabili come di ordinaria manutenzione, la ricorrente deduce che uno di essi non è stato da lei posto in essere e che l'altro consisterebbe in una struttura semimobile.
All'udienza del 23 marzo 2006 avanti a questa Corte, assente l'imputata e il suo difensore, il Procuratore generale ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è inammissibile per la genericità o la manifesta infondatezza dei motivi, le quali impediscono altresì che trovi applicazione al caso in esame la disciplina di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5.
La norma indicata consente infatti alla parte interessata di presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge che la contiene (e quindi tra il 9 marzo e l'8 aprile 2006), i motivi di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4 "nei limiti delle modificazioni apportate dall'art. 8 della presente legge".
Tale art. 8, della legge apporta, a regime, alcune modifiche al primo comma dell'art. 606 c.p.p., sostituendo le lettere d) ed e) di tale norma, sostanzialmente per introdurre al riguardo un ampliamento dei relativi motivi di ricorso per Cassazione.
Nella fase transitoria, peraltro, in considerazione della connessione dei motivi nuovi di cui al richiamato art. 585 c.p.p., comma 4, rispetto al contenuto del ricorso, generalmente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 4^, 2 febbraio 2005 n. 3453), per cui i primi non possono proporre ex novo questioni non indicate nell'originario atto di impugnazione, il problema dell'applicazione della norma medesima ai procedimenti pendenti avanti a questa Corte si pone unicamente nel caso in cui il ricorso originario investa il provvedimento impugnato con una delle censure di cui ai motivi indicati all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e/o e), le quali peraltro devono altresì superare il vaglio della ammissibilità.
Ove infatti manchino nel testo dell'originario ricorso ovvero siano inammissibili e pertanto tamquam non essent, censure del tipo di quelle cui si riferisce l'ampliamento della possibilità di impugnazione per Cassazione, il richiamo operato dalla norma citata ai motivi di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, e pertanto alla necessaria accessorietà di questi rispetto ai motivi di ricorso, ne impedisce a priori una qualunque considerazione e pertanto rende inutile il rinvio della causa per consentire la loro integrazione. A maggior ragione l'integrazione del ricorso con i motivi nuovi di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, non appare possibile nell'ipotesi di ritenuta inammissibilità dell'intero ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi, come anticipato con riguardo al caso in esame, in cui peraltro uno dei motivi originari denuncia la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ritenere diversamente comporterebbe infatti la conseguenza abnorme di rendere tuttora attive e sub indice situazioni ormai esaurite in quanto coperte dal giudicato, con grave alterazione della struttura e dell'ordinato svolgimento del processo;
conseguenza che il legislatore ha voluto evidentemente evitare attraverso il richiamo alla norma di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in senso analogo, Cass. sez. 6^, ud. 13 marzo 2006, ric. Foresta).
2 - Col primo motivo di ricorso, l'imputata lamenta la violazione della L. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, per non avere il giudice di appello, come sarebbe imposto dal combinato disposto dell'art. 32, comma 25 di tale legge e la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44, sospeso il processo per consentire alla ricorrente di accedere al condono edilizio ivi previsto.
Tale censura trascura di rilevare che nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici (come nel caso di specie) la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a), ammette la possibilità di ottenere il condono unicamente per gli interventi edilizi di minore rilevanza relativi alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (sull'argomento, cfr. la recente sentenza n. 33297/05 di questa sezione della Corte). Orbene, poiché nel caso in esame le opere compiute non sono state ricondotte ad una delle tipologie minori indicate e la zona su cui insistono è interessata da un vincolo paesaggistico, tali opere non sono condonabili alla stregua della legge indicata e pertanto correttamente la Corte territoriale ha negato la sospensione del processo.
Il motivo è quindi manifestamente infondato.
3 - Il secondo motivo di ricorso fonda sul rilievo che la D.L. 23 novembre 2001, n. 411, art. 5 bis, che proroga al 30 giugno 2002 la data di entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - contenente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia -, originariamente prevista al 1 gennaio 2002, è stato introdotto, in sede di conversione di tale decreto, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, la quale, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 5, è entrata in vigore solo il 10 gennaio 2002,
con la conseguenza che, nei nove giorni precedenti, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, comma 2, lett. f) del avrebbe definitivamente abrogato la L. n. 47 del 1985, art. 20, nonché le altre norme contestate al ricorrente e relative alla disciplina delle costruzioni in conglomerato cementizio e di quelle in zona sismica, a nulla rilevando il fatto che poi, dopo nove giorni, il vigore del testo unico sia stato sospeso o differito, giacché questo differimento o sospensione non potrebbe far rivivere la norma abrogata. Orbene, poiché ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 2, l'abrogazione di una norma penale incriminatrice produce i suoi effetti demolitori anche per il passato, la circostanza evidenziata sarebbe nel caso di specie decisiva ai fini dell'annullamento della sentenza di condanna della ricorrente per gli abusi in parola contestati come commessi prima del 1 gennaio 2002.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo questa sezione della Corte (ampiamente richiamata dai giudici di merito) chiarito in maniera uniforme, almeno a partire dal gennaio 2002 (cfr., tra le altre, le sentenze 23 gennaio 2002 n. 8556; 15 marzo 2002 n. 19378;
14 novembre 2002 n. 38182, 3 marzo 2003 n. 9534, 6 marzo 2003 n. 10274, 26 maggio 2003 n. 22943 e molte altre) che l'abrogazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, ad opera del D.P.R. n. 380 del 2001 coincide temporalmente con l'introduzione in quest'ultimo atto normativo di una nuova fattispecie incriminatrice, disciplinata appunto dall'art. 44 del Testo Unico, sostanzialmente identica alla precedente, con la conseguenza che l'operazione disposta dal citato art. 136, comma 2, lett. f) di questo T.U. non concreta una ipotesi di abolitio criminis, come tale disciplinata dall'art. 2 c.p., comma 2, ma una semplice abrogatio legis sine abolitione. Altrettanto deve poi dirsi con riguardo alle altre norme incriminatrici contestate alla ricorrente, così come dettagliatamente indicato nella sentenza della Corte territoriale.
Del resto, la normativa contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha la natura di Testo Unico, che raccoglie sulla base di delega legislativa le disposizioni vigenti nella materia, delega che la legge limita al mero "coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportandovi, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo" (L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, comma 2). Ne consegue che la sospensione dell'efficacia, anche abrogativa, del Testo Unico del 2001 ad opera della L. 31 dicembre 2001, n. 463 non "fa rivivere" una norma penale incriminatrice, ma muta unicamente la fonte della stessa, rimasta sostanzialmente identica nel contenuto (trattasi del resto di una vicenda normale in materia di testi unici, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 10274/03, cit).
4 - Altrettanto inammissibile per la manifesta infondatezza dello stesso va valutato il terzo motivo di ricorso, col quale viene denunciato il vizio di carenza o manifesta illogicità della decisione impugnata con riferimento all'art. 734 c.p., in quanto la Corte avrebbe omesso di rispondere all'obiezione secondo cui l'immobile interessato dai lavori contestati "così come esteriormente si presenta, era già esistente" e la "zona in cui l'edificio insiste era densamente abitata". Al riguardo la sentenza di merito ha correttamente ritenuto del tutto irrilevanti tali deduzioni a fronte della radicale trasformazione del territorio realizzata con le opere contestate.
5 - Infine, col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge da parte dei giudici di merito per non avere gli stessi adeguatamente considerato che i lavori compiuti sono di ordinaria amministrazione, come tali non necessitanti di concessione edilizia e che gli unici due lavori eccedenti tale ambito sarebbero l'uno realizzato da persona diversa dalla ricorrente e l'altro consistente in una struttura semimobile.
Le censure così proposte appaiono del tutto generiche con riguardo alla deduzione relativa alla estraneità della ricorrente rispetto ad una delle opere contestate e alla natura non stabile di un'altra e sono state comunque correttamente contrastate nel resto dai giudici di merito col richiamo, in via di principio, alla giurisprudenza di questa Corte in materia di riconducibilità all'ipotesi di abuso edilizio di ogni intervento edilizio, anche solo di rifinitura, attuato, come nel caso in esame, in prosecuzione di una pregressa condotta illecita (cfr. Cass. 17 maggio 2005 n. 18199), qui rappresentata dalla abusiva costruzione del rustico. In ogni caso poi la sentenza valuta che le opere eseguite, descritte nel capo di imputazione, necessitavano, per le accertate qualità e consistenza, della concessione edilizia ed erano soggette agli adempimenti delle legge in materia di costruzioni in cemento armato e in zone sismiche, attuando una profonda trasformazione del territorio.
In mancanza di specifici rilievi critici mossi a tali accertamenti e valutazioni, anche quest'ultimo motivo appare manifestamente infondato.
6 - Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali nonché di una somma, che si determina in Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006