Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 2
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha avuto un primo periodo di vigenza dal primo al nove gennaio 2002, atteso che l'art. 138 del citato decreto prevedeva la sua entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002, mentre l'art. 5 bis della legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, ha prorogato al 30 giugno 2002 il termine di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 380; tuttavia, stante la entrata in vigore della legge n. 463 il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ovvero il 10 gennaio 2002, si è determinato il precisato periodo di vigenza del Testo Unico dal 1 al 9 gennaio 2002.
In materia urbanistica, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, la entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, risulta differito al 30 giugno 2002 e non prorogato, come testualmente recita il citato art. 5 bis, atteso che non è possibile prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente, quale era dal 1 gennaio 2001 il citato T. U. per effetto del disposto dell'art. 138 dello stesso decreto che per tale data ne prevedeva la entrata in vigore, ne' è possibile ritenere come retroattiva la "proroga" in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 8556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8556 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 23/01/2002
1. Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 126
3. Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 16546/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL AD n. a Pietrasanta il 10 agosto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 12 febbraio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv.to ROMAGNA Egidio (ROMA).
Svolgimento del processo
LL AD ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 12 febbraio 2001, con la quale veniva condannato per il reato di costruzione abusiva, deducendo quali motivi l'omessa considerazione della natura pertinenziale dell'opera, che era di ricovero attrezzi ed oggetti vari e non abitativa, l'illogicità della motivazione in ordine alla concessione edilizia del 28 dicembre 2000, che consente l'ampliamento del fabbricato residenziale fino a 150 mq., e la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell'interrogatorio dell'imputato. Motivi della decisione
Le censure sono l'ultima non dedotta in appello, e le altre non consentite in sede di legittimità, in quanto propongono una differente lettura degli atti processuali, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, determinata in base alla sentenza della Consulta n. 186 del 2000, sicché non rilevano eventuali cause estintive.
Infatti la Corte gigliata ha accertato che al posto del box demolito è stata eseguita una struttura in muratura "avente le dimensioni ... di 11 mt e 50 di lunghezza per 4 mt di larghezza;
al suo interno ... c'era un bagno, c'erano già i servizi per la cucina e c'era un altro vano presumibilmente (da adibire n.d.r.) a camera". Pertanto non si è in presenza di una pertinenza ma di una costruzione abitativa (miniappartamento) di oltre 45 mq., sicché si tratta di una nuova costruzione assentibile con permesso di costruire (art.10 d.lvo n.378 del 2001), alla quale non è applicabile la definizione di cui all'art.10 lettera d) ultima parte, giacché non si tratta di un fabbricato identico per sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali al preesistente, onde non rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, di cui alla disposizione indicata. Infatti, secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza, il box era metallico mentre la struttura è in muratura, è stata occupata area in precedenza non costruita, sicché è stata aumentata la volumetria da mq 20 circa a 46 mq..
Logicamente, esclusa dalla Corte di merito la natura pertinenziale, non occorre discutere della modifica introdotta dall'art. 3 lett. e 6) al fine di porre un discrimine tra interventi pertinenziali assentibili con d.i.a. e quelli per i quali è necessario il permesso di costruire.
Pertanto l'opera necessita di tale ultimo provvedimento pure con la nuova normativa (d.lvo n.378 e d.P.R. nn.379 e 380 del 2001), della quale si discute, in quanto l'art. 13 8 del decreto legislativo citato prevedeva l'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia a decorrere dal 1^ gennaio 2002, mentre l'art.5 bis, introdotto con la legge n.463 di conversione del- decreto legge n. 411 recante proroghe e differimenti di termini, ha "prorogato" al 30 giugno 2002 il termine di entrata in vigore del d. P. R. n. 380 del 2001. Pertanto, poiché l'art.1 della legge di conversione n.463 del 2001 al suo secondo comma ha previsto che "la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale", riferendosi al "decreto - legge 23 novembre 2001 n. 411, recante proroghe e differimenti di termini ... convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge", deve ritenersi che non si tratti di una proroga in senso tecnico, ma di un differimento.
Infatti è noto che non è possibile prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente, ne' è possibile la proroga di un provvedimento il cui termine sia ormai scaduto, sicché, in considerazione dell'intervenuta pubblicazione della legge di conversione n.463 del 2001 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2002, dell'espressa deroga di cui al secondo comma dell'art. 1 l. ult. cit. e della disposizione della legge n.400 del 1988, il predetto T.U. è rimasto in vigore dal primo al nove gennaio 2002. Tale breve vigenza è rilevante ai fini dell'applicazione dell'art.2 c.p.. Ed invero non è possibile ritenere, come avanzato da qualche isolata voce dottrinale, la "proroga" retroattiva, in quanto, oltre a contrastare con i principi generali sul tema già esposti, una simile argomentazione si pone in contrasto con l'espresso dettato legislativo dell'art.1 secondo comma 1^ n. 463 del 2001, con l'art.15 quinto comma della legge n. 400 del 1988 e con i principi espressi dagli artt. 2 c.p. e 25 Cost.. Non influisce, invece, allo stato, in questo complesso quadro normativo la c.d. legge obbiettivo o NA (21 dicembre 2001 n. 443), pubblicata sulla G.U. del 27 dicembre 2001 ed entrata in vigore in alcune sue parti in data 11 gennaio 2002 sia perché, in ogni caso, successiva all'intervenuto differimento di efficacia del T.U. sia perché il comma dodicesimo dell'art. 1 della legge n.443 del 2001 espressamente stabilisce che "le disposizioni di cui al comma 6 (n.d.r. attinenti all'urbanistica e di possibile interesse per la fattispecie in esame) si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno della data di entrata in vigore della presente legge" cioè dal 12 aprile 2002 sia perché, infine, il comma quattordicesimo del predetto art.1 l. ult. cit. ha delegato il Governo "ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999 n.50 .., (n.d.r. id est d.P.R. n. 380 del 2001) le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13". Pertanto, solo a partire dal 12 aprile 2002 saranno in vigore le norme di cui alla c. d. legge NA afferenti all'urbanistica, al paesaggio ed all'edilizia di cui ai commi da 6 a 13 dell'art.1 nella parte in cui sono di immediata applicazione nel settore penale, anche ai sensi dell'art.2 c.p., mentre il T.U. dell'edilizia (n.380 del 2001), la cui efficacia è stata differita in data 1 luglio 2002, potrà subire eventuali modificazioni di "adattamento" fino al 31 dicembre 2002, sicché detta ultima normativa non interessa nella fattispecie. Infine, indipendentemente dalla problematica corrispondenza e riferibilità della concessione edilizia del 28 dicembre 2000 alla costruzione per cui è processo, accertata ed asserita nell'impugnata sentenza, il predetto provvedimento, per stessa ammissione del ricorrente, non può essere ritenuto in sanatoria ex artt. 13 e 221, n. 47 del 1985, poiché è stato rilasciato in seguito ad una modifica dello strumento urbanistico del Comune di Forte dei Marmi, sicché non è configurabile la c.d. doppia conformità al momento della edificazione ed in quello della presentazione della domanda.
Peraltro, ove detta concessione edilizia (ora permesso di costruire) fosse relativa al manufatto per cui è processo, in sede esecutiva, il P.M. prima di effettuare la demolizione ed eventualmente la parte, mediante un incidente di esecuzione, provvederanno ad accertare o far giudicare la legittimità della concessione e l'esistenza di un provvedimento della P.A. in contrasto con la possibilità di porre in esecuzione la sanzione amministrativa autonoma irrogata dal giudice penale della demolizione.
Tale statuizione deve permanere sia perché non risulta proposto specifico motivo di gravame sia perché la Corte di merito presenta come problematica e non certa la riferibilità dell'atto di assentimento con quanto edificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002