CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24510 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di AL AW AN nato il [...] UL CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG ANDREA VENEGONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell'avv. CLAUDIO NADALIN, per le parti civili costituite Anita WA NO e ZE AW EK, che conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, depositando conclusioni scritte, conferma della procura speciale nel giudizio di legittimità, memoria ex art. 121 c.p.p. e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
sentite le conclusioni dell'avv. GIANFRANCO GIUNTA, per il ricorrente IA LL, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento; sentite le conclusioni dell'avv. MARCO SIZZI, per il ricorrente AN ZI WA, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24510 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 24 giugno 2021, il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti di AN ZI WA, IA LL e RI OT, per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110 e 640 cod. pen., ha dichiarato WA colpevole del delitto a lui ascritto, con le conseguenti statuizioni, assolvendo LL e OT, per non avere commesso il fatto. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della suddetta decisione, in accoglimento del gravame presentato dal Pubblico ministero, ha dichiarato la penale responsabilità anche di LL, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN ZI WA e IA LL, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso di AN ZI WA 3.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione. Risulterebbe meramente apparente la motivazione fornita dalla Corte di appello, che si sarebbe limitata a ritrascrivere le doglianze della difesa e - utilizzando differenti espressioni lessicali - il contenuto della sentenza di primo grado, senza dar conto di un proprio adeguato percorso logico. 3.2. Violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al travisamento della prova in cui asseritamente sarebbe incorsa la Corte di merito nella lettura delle prove dichiarative in atti (nessuna delle quali lascia desumere che il ricorrente abbia indotto in errore le persone offese, anche con artifici documentali, prospettando loro la lucrosa possibilità di riparazioni meccaniche in Polonia). In ogni caso, WA si sarebbe limitato a presentare LL alle persone offese, senza entrare nel merito delle trattative. 3.3. Violazione di legge (in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.) e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un ulteriore travisamento della prova. 4. Ricorso di IA LL 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 640 cod. pen., nonché vizi c:ongiunti di motivazione, a fronte del difetto di motivazione cosiddetta rafforzata e in genere dell'inottemperanza alla regola dell'Oltre ogni ragionevole dubbio, essendosi ribaltato l'esito assolutorio del primo grado. 4.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e al diniego delle 2 circostanze attenuanti generiche, a detta della difesa incoerenti con la piattaforma probatoria, nonché all'importo liquidato a titolo di provvisionale. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Posizione di WA 2.1. Ai fini del controllo di legittimità, quando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme"), la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico- giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595). D'altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935). I giudici di appello, condividendo le riflessioni poste a fondamento della condanna pronunciata in primo grado, hanno comunque ampiamente evidenziato, da parte loro, come il ricorrente non fosse autore di un mero inadempimento contrattuale, avendo convinto i coniugi EK ad acquistare le vetture, facendo loro credere che le somme versate per l'acquisto sarebbero state recuperate in seguito con ampi margini di guadagno, rivendendo i veicoli in Polonia. Queste mendaci prospettazioni, effettuate nella piena consapevolezza della loro falsità, costituiscono dunque gli artifici e i raggiri alla base della condotta, declinata su base concorsuale, causalmente ricollegabile all'induzione in errore delle persone offese e ai successivi atti di disposizione patrimoniale. Peraltro, sottolinea ancora la sentenza impugnata, WA si sarebbe fatto personalmente consegnare diverse somme di denaro, trattenendo anche alcune autovetture, di cui curò poi la vendita. 3 L'iter logico-giuridico seguito dalla Corte milanese è stato dunque esplicitato ampiamente, in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali, risultando pertanto insuscettibile di censure in questa sede di legittimità. Il motivo è dunque manifestamente infondato e diretto a sollecitare un'irrituale nuova ponderazione degli elementi istruttori. 2.2. Analogamente, a fronte della lineare argomentazione appena sinteticamente accennata, anche con il secondo motivo, il ricorrente invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merto preclusa alla competenza di questa Corte. Peraltro, la sentenza del Tribunale ripercorre nel dettaglio il contenuto delle deposizioni testimoniali, ricostruendo adeguatamente la vicenda con particolare attenzione alla truffaldina attività di persuasione operata da WA nei confronti dei propri connazionali, che ne hanno riferito in giudizio (pp. 1-6). 2.3. Il terzo motivo (contenuto nel quarto paragrafo dell'atto di ricorso) si limita a richiamare alcuni principi di diritto, senza il minimo specifico riferimento a concrete circostanze rilevanti ai fini del giudizio., L'assoluta carenza di rilievi critici rispetto a specifici punti del provvedimento impugnato rende la doglianza insuperabilmente generica. 3. Posizione di LL 3.1. In tema di giudizio di appello, la cosiddetta motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria conseguente a una diversa interpretazione della norma incriminatrice, consiste in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056, che ha precisato come l'obbligo di motivazione rafforzata trovi fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). La Corte di appello, previa rinnovazione dell'attività istruttoria (nuova deposizione delle persone offese EK e LA all'udienza del 10 maggio 2022, non essendosi sottoposto all'esame l'imputato), non si è poi sottratta all'onere motivazionale, evidenziando ampiamente le ragioni che imponevano di superare il precedente giudizio assolutorio del Tribunale (pp. 3-5). In particolare, in primo grado si era dubitato - soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo LL - di un suo effettivo contributo causale alle condotte truffaldine di WA e dell'assenza di solide prove di eventuali legami con quest'ultimo. La Corte lombarda richiama le nuove dichiarazioni di EK, secondo cui WA 4 non solo lo avrebbe indirizzato verso la carrozzeria di LL, ma ve lo avrebbe accompagnato e la trattativa si sarebbe svolta alla presenza di entrambi gli odierni ricorrenti, i quali, senza diversità di approccio, gli fecero credere che i veicoli incidentati sarebbero stati esportati, riparati e rivenduti in Polonia, promettendo (falsamente) di corrispondere i futuri lauti guadagni. LL, ha riferito ancora il teste, lo assicurò mendacemente di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria, di avere la piena proprietà di un veicolo di proprietà di terzi (tacendo anche il fermo amministrativo a cui era sottoposta un'altra vettura) e che tutta l'operazione si sarebbe conclusa positivamente. NO, dal canto suo, ha ricordato l'insistenza di LL nel voler vendere loro l'intero "pacchetto" di automobili. In ogni caso, una buona parte dei contanti versati dalle persone offese erano stati incamerati direttamente dal medesimo LL. La Corte di appello, dopo questa lunga disamina, ha ritenutc, con motivazione congrua, che il più ampio e completo materiale probatorio sottoposto alla sua valutazione fosse idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità anche dell'imputato originariamente assolto;
emergevano, infatti, in maniera inequivoca, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, elementi rivelatori della volontà di dissimulare la realtà: le vendite senza fattura e senza rilascio della documentazione di pertinenza, aventi ad ogge:to anche veicoli sottoposti a vincoli amministrativi o di altrui proprietà; la percezione di ingenti somme costituenti la maggior parte del profitto illecito;
la compravendita di veicoli destinati formalmente alla rottamazione senza il consenso dei proprietari;
il collegamento con l'iniziale attività truffaldina di WA. Queste circostanze, approfondite maggiormente rispetto al primo giudizio, hanno imposto di considerarne non corrette le conclusioni e di procedere ritualmente a una pronuncia di condanna. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3.2. Il secondo motivo censura l'irrogazione di una pena base di gran lunga superiore ai minimi edittali, dolendosi della assimilazione del trattamento sanzionatorio a quello riservato al coimputato e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività della provvisionale. 3.2.1. È opportuno sottolineare come la pena base di un anno, rispetto alla forbice edittale (da sei mesi a tre anni, per quanto attiene alla pena detentiva), seppure non si sia precisamente appiattita sul minimo, non se ne è neppure allontanata in maniera rilevante. La congruità della sanzione concretamente inflitta appare dunque illustrata in maniera logica e aderente al dato processuale mediante i riferimenti alla sostanziale uniformità degli apporti offerti dai due concorrenti sul piano dell'incidenza della condotta e dell'intensità del dolo, alla gravità del fatto, al pregiudizio non modesto arrecato alle persone offese e 5 all'assenza di iniziative riparatorie (elementi che valgono anche a negare la concedibilità delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale peraltro si attenua: è già sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua", 'pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere;
resta, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Del pari, anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è così giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la relativa statuizione insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale va utazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.2.2. La censura attinente alla eccessività dell'importo liquidato a titolo di provvisionale non è consentita in questa sede. Non è infatti impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 4. Entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. In considerazione di tale declaratoria, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di , 6 7. 7' Lj , inammissibilità emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura di euro tremila. Consegue altresì la condanna degli imputati, risultati soccombenti nei confronti delle parti civili WA AR e ZE AW EK, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da costoro nel presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro tremilasettecentocinquanta, oltre accessori di legge. Così deciso il 27/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG ANDREA VENEGONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell'avv. CLAUDIO NADALIN, per le parti civili costituite Anita WA NO e ZE AW EK, che conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, depositando conclusioni scritte, conferma della procura speciale nel giudizio di legittimità, memoria ex art. 121 c.p.p. e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
sentite le conclusioni dell'avv. GIANFRANCO GIUNTA, per il ricorrente IA LL, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento; sentite le conclusioni dell'avv. MARCO SIZZI, per il ricorrente AN ZI WA, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24510 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 24 giugno 2021, il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti di AN ZI WA, IA LL e RI OT, per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110 e 640 cod. pen., ha dichiarato WA colpevole del delitto a lui ascritto, con le conseguenti statuizioni, assolvendo LL e OT, per non avere commesso il fatto. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della suddetta decisione, in accoglimento del gravame presentato dal Pubblico ministero, ha dichiarato la penale responsabilità anche di LL, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN ZI WA e IA LL, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso di AN ZI WA 3.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione. Risulterebbe meramente apparente la motivazione fornita dalla Corte di appello, che si sarebbe limitata a ritrascrivere le doglianze della difesa e - utilizzando differenti espressioni lessicali - il contenuto della sentenza di primo grado, senza dar conto di un proprio adeguato percorso logico. 3.2. Violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al travisamento della prova in cui asseritamente sarebbe incorsa la Corte di merito nella lettura delle prove dichiarative in atti (nessuna delle quali lascia desumere che il ricorrente abbia indotto in errore le persone offese, anche con artifici documentali, prospettando loro la lucrosa possibilità di riparazioni meccaniche in Polonia). In ogni caso, WA si sarebbe limitato a presentare LL alle persone offese, senza entrare nel merito delle trattative. 3.3. Violazione di legge (in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.) e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un ulteriore travisamento della prova. 4. Ricorso di IA LL 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 640 cod. pen., nonché vizi c:ongiunti di motivazione, a fronte del difetto di motivazione cosiddetta rafforzata e in genere dell'inottemperanza alla regola dell'Oltre ogni ragionevole dubbio, essendosi ribaltato l'esito assolutorio del primo grado. 4.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e al diniego delle 2 circostanze attenuanti generiche, a detta della difesa incoerenti con la piattaforma probatoria, nonché all'importo liquidato a titolo di provvisionale. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Posizione di WA 2.1. Ai fini del controllo di legittimità, quando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in tribunale (cosiddetta "doppia conforme"), la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico- giuridici della prima sentenza e concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595). D'altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935). I giudici di appello, condividendo le riflessioni poste a fondamento della condanna pronunciata in primo grado, hanno comunque ampiamente evidenziato, da parte loro, come il ricorrente non fosse autore di un mero inadempimento contrattuale, avendo convinto i coniugi EK ad acquistare le vetture, facendo loro credere che le somme versate per l'acquisto sarebbero state recuperate in seguito con ampi margini di guadagno, rivendendo i veicoli in Polonia. Queste mendaci prospettazioni, effettuate nella piena consapevolezza della loro falsità, costituiscono dunque gli artifici e i raggiri alla base della condotta, declinata su base concorsuale, causalmente ricollegabile all'induzione in errore delle persone offese e ai successivi atti di disposizione patrimoniale. Peraltro, sottolinea ancora la sentenza impugnata, WA si sarebbe fatto personalmente consegnare diverse somme di denaro, trattenendo anche alcune autovetture, di cui curò poi la vendita. 3 L'iter logico-giuridico seguito dalla Corte milanese è stato dunque esplicitato ampiamente, in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali, risultando pertanto insuscettibile di censure in questa sede di legittimità. Il motivo è dunque manifestamente infondato e diretto a sollecitare un'irrituale nuova ponderazione degli elementi istruttori. 2.2. Analogamente, a fronte della lineare argomentazione appena sinteticamente accennata, anche con il secondo motivo, il ricorrente invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merto preclusa alla competenza di questa Corte. Peraltro, la sentenza del Tribunale ripercorre nel dettaglio il contenuto delle deposizioni testimoniali, ricostruendo adeguatamente la vicenda con particolare attenzione alla truffaldina attività di persuasione operata da WA nei confronti dei propri connazionali, che ne hanno riferito in giudizio (pp. 1-6). 2.3. Il terzo motivo (contenuto nel quarto paragrafo dell'atto di ricorso) si limita a richiamare alcuni principi di diritto, senza il minimo specifico riferimento a concrete circostanze rilevanti ai fini del giudizio., L'assoluta carenza di rilievi critici rispetto a specifici punti del provvedimento impugnato rende la doglianza insuperabilmente generica. 3. Posizione di LL 3.1. In tema di giudizio di appello, la cosiddetta motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria conseguente a una diversa interpretazione della norma incriminatrice, consiste in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056, che ha precisato come l'obbligo di motivazione rafforzata trovi fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). La Corte di appello, previa rinnovazione dell'attività istruttoria (nuova deposizione delle persone offese EK e LA all'udienza del 10 maggio 2022, non essendosi sottoposto all'esame l'imputato), non si è poi sottratta all'onere motivazionale, evidenziando ampiamente le ragioni che imponevano di superare il precedente giudizio assolutorio del Tribunale (pp. 3-5). In particolare, in primo grado si era dubitato - soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo LL - di un suo effettivo contributo causale alle condotte truffaldine di WA e dell'assenza di solide prove di eventuali legami con quest'ultimo. La Corte lombarda richiama le nuove dichiarazioni di EK, secondo cui WA 4 non solo lo avrebbe indirizzato verso la carrozzeria di LL, ma ve lo avrebbe accompagnato e la trattativa si sarebbe svolta alla presenza di entrambi gli odierni ricorrenti, i quali, senza diversità di approccio, gli fecero credere che i veicoli incidentati sarebbero stati esportati, riparati e rivenduti in Polonia, promettendo (falsamente) di corrispondere i futuri lauti guadagni. LL, ha riferito ancora il teste, lo assicurò mendacemente di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria, di avere la piena proprietà di un veicolo di proprietà di terzi (tacendo anche il fermo amministrativo a cui era sottoposta un'altra vettura) e che tutta l'operazione si sarebbe conclusa positivamente. NO, dal canto suo, ha ricordato l'insistenza di LL nel voler vendere loro l'intero "pacchetto" di automobili. In ogni caso, una buona parte dei contanti versati dalle persone offese erano stati incamerati direttamente dal medesimo LL. La Corte di appello, dopo questa lunga disamina, ha ritenutc, con motivazione congrua, che il più ampio e completo materiale probatorio sottoposto alla sua valutazione fosse idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità anche dell'imputato originariamente assolto;
emergevano, infatti, in maniera inequivoca, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, elementi rivelatori della volontà di dissimulare la realtà: le vendite senza fattura e senza rilascio della documentazione di pertinenza, aventi ad ogge:to anche veicoli sottoposti a vincoli amministrativi o di altrui proprietà; la percezione di ingenti somme costituenti la maggior parte del profitto illecito;
la compravendita di veicoli destinati formalmente alla rottamazione senza il consenso dei proprietari;
il collegamento con l'iniziale attività truffaldina di WA. Queste circostanze, approfondite maggiormente rispetto al primo giudizio, hanno imposto di considerarne non corrette le conclusioni e di procedere ritualmente a una pronuncia di condanna. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3.2. Il secondo motivo censura l'irrogazione di una pena base di gran lunga superiore ai minimi edittali, dolendosi della assimilazione del trattamento sanzionatorio a quello riservato al coimputato e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività della provvisionale. 3.2.1. È opportuno sottolineare come la pena base di un anno, rispetto alla forbice edittale (da sei mesi a tre anni, per quanto attiene alla pena detentiva), seppure non si sia precisamente appiattita sul minimo, non se ne è neppure allontanata in maniera rilevante. La congruità della sanzione concretamente inflitta appare dunque illustrata in maniera logica e aderente al dato processuale mediante i riferimenti alla sostanziale uniformità degli apporti offerti dai due concorrenti sul piano dell'incidenza della condotta e dell'intensità del dolo, alla gravità del fatto, al pregiudizio non modesto arrecato alle persone offese e 5 all'assenza di iniziative riparatorie (elementi che valgono anche a negare la concedibilità delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale peraltro si attenua: è già sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua", 'pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere;
resta, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Del pari, anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è così giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la relativa statuizione insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale va utazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.2.2. La censura attinente alla eccessività dell'importo liquidato a titolo di provvisionale non è consentita in questa sede. Non è infatti impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711). 4. Entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. In considerazione di tale declaratoria, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di , 6 7. 7' Lj , inammissibilità emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura di euro tremila. Consegue altresì la condanna degli imputati, risultati soccombenti nei confronti delle parti civili WA AR e ZE AW EK, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da costoro nel presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro tremilasettecentocinquanta, oltre accessori di legge. Così deciso il 27/04/2023