Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 1
In tema di assunzione di sommarie informazioni, non sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'esame separato degli informatori, essendo rimessa alla sua libera iniziativa la scelta del "modus operandi", per il buon esito delle indagini, ferma l'osservanza dei limiti e delle modalità stabilite dagli artt. 197 ss. cod. proc. pen. e l'obbligo della verbalizzazione di cui all'art. 357, comma 2 del codice di rito.
Commentario • 1
- 1. Art. 351 c.p.p. - Altre sommarie informazionihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2002, n. 26714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26714 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Presidente - del
1. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SECONDO CARMENINI - Consigliere - N.
3. Dott. CARLA PAOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PE GI, nato il [...] a [...], e da RO RI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza della corte di appello di Palermo in data 8.11.2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore di SE ES, avv. Antonino Agnello del foro di Palermo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
La Corte di appello di Palermo confermava, quanto alla responsabilità, la sentenza del tribunale in data 6.3.2001, con la quale SE ES e RI AF erano stati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 644 c.p. - vecchio testo -, in quanto accusati di avere approfittato dello stato di bisogno di GA UE facendosi dare o promettere, in corrispettivo di somme di danaro prestategli, interessi o altri vantaggi usurari. La corte territoriale condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado a sostegno della responsabilità degli imputati contestando la fondatezza, al riguardo, dei rilievi difensivi sia in ordine alla ricorrenza dello stato di bisogno, sia con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa, sia, infine, relativamente ad ogni altro profilo posto a fondamento del gravame.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Per SE ES si deduce: A) violazione dell'art. 644 c.p., vecchio testo, perché la corte di merito avrebbe erroneamente configurato lo stato di bisogno nelle esigenze della parte offesa e della di lui moglie di soddisfare altri precedenti prestiti e di far fronte alle spese del matrimonio delle proprie figlie, esigenze non integranti necessità socialmente apprezzabili ai fini della effettiva configurazione dello stato di bisogni, che costituisce il presupposto dalla norma incriminatrice;
inoltre il debito sarebbe stato contratto con la riserva mentale di non restituire la somma ottenuta in prestito, il che vizierebbe il consenso costitutivo della pattuizione di interessi usurari;
B) violazione dell'art. 191 e dell'art. 178, lett. c, in relazione all'art. 500 c.p.p., perché le dichiarazioni rese dalle persone offese in sede di indagini preliminari sarebbero state illegittimamente utilizzate per le contestazioni, attesa l'incertezza del soggetto cui esse erano effettivamente riferibili e stante "l'inevitabile inquinamento probatorio verificatosi" per la contestuale assunzione dei due futuri testimoni.
Il ricorso nell'interesse di RI AF è articolato in quattro distinte censure: a) con la prima si denunziano le stesse violazioni dedotte per il ES sub b), che implicherebbero le inutilizzabili ex art. 500 c.p.p. delle dichiarazioni rese dalla p.o. alla polizia giudiziaria in presenza della moglie e da costei confermate;
2) anche il secondo motivo contiene rilievi analoghi a quelli prospettati dal difensore del ES nella prima parte del ricorso;
3) con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 426, lett. c. e 546, lett. c, c.p.p. perché il fatto sarebbe stato qualificato erroneamente, avendo escluso la corte di merito che il prestito fosse correlato all'attività imprenditoriale esercitata dalla p.o. come panificatore con ditta individuale, sarebbe la norma incriminatrice (all'epoca costituita dall'art. 644 - bis c.p.) non esigesse l'effettivo impiego del prestito nell'attività produttiva, bensì il mero stato difficoltà economiche del soggetto passivo, di cui avrebbe approfittato l'agente per farsi dare o promettere tassi usurari;
4) il quarto motivo investe il trattamento sanzionatorio, deducendosi l'accessività della pena rispetto all'entità non grave del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sub a) del primo ricorso e sub 2) del secondo, implicanti identiche censure in ordine alla configurabilità dello stato di bisogno, sono manifestamente infondati, avendo la corte di merito fatto corretta applicazione dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di questa Corte suprema, secondo cui lo stato di bisogno, richiesto dal previgente art. 444 c.p., rileva essenzialmente per la considerazione psicologica del soggetto passivo, che incide sulla libertà del medesimo inducendolo a promettere o versare gli interessi usurari in cambio del prestito ricevuto, a prescindere dalle ragioni per le quali si è determinato tale "stato di bisogno". Irrilevanza è, dunque, per la sussistenza di detto requisito il fatto che il prestito sia stato richiesto per far fronte a debiti precedentemente contratti e ad esigenze, peraltro socialmente apprezzabili, connesse agli oneri economici del matrimonio delle figlie: tali causali non sono incompatibili con l'interesse tutelato dalla norma, che non solo è costituito dal patrimonio e dalla libertà psichica della persona offesa, ma anche dall'esigenza di impedire la attività socialmente nociva dell'agente.
Del pari manifestamente infondati sono i motivi sub b) del primo ricorso e sub 1 del secondo, con cui si denuncia l'inutilizzabilità, ai fini delle contestazioni ex art. 500 c.p.p., delle dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di indagini preliminari, atteso che furono assunte dalla P.G. in presenza della moglie, la quale fu anche sentita al riguardo dandone delle sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, prescrive che la polizia giudiziaria deve osservare le disposizioni di cui agli artt. 197, 198 e segg. sulle modalità e limiti dell'assunzione della prova testimoniale: ulteriori regole sono state introdotte dall'art. 197 bis aggiunto dalla legge n. 63 del 2001. La norma però non richiama l'art. 149 disp. att. c.p.p., dettata espressamente per l'assunzione dei testimoni alla udienza dibattimentale, il quale dispone, fra l'altro, che il teste, prima di deporre non può assistere agli esami degli altri, ne' vedere o udire o essere altrimenti informato di ciò che si fa nell'aula di udienza. Orbene, a prescindere dal rilievo che la inosservanza di detta disposizione non si risolve nella illegittimità, e conseguente inutilizzabilità, della prova assunta in violazione di un divieto ai sensi dell'art. 191 c.p.p., bensì in mera irregolarità non collegata ad alcuna sanzione sul piano processuale (cfr. Cass.4.9.1998, n. 9628), in tema di assunzione di sommarie informazioni,
da parte della P.G., nessuna norma obbliga quest'ultima di procedere all'esame separato degli informatori, essendo lasciata alla sua libera iniziativa - ferma l'osservanza del disposto di cui ai citati articoli 197 ss. - la scelta del "modus operandi", per il buon esito delle indagini, nell'assunzione delle persone informate, salvo l'obbligo della verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, cm 2, c.p.p.. pertanto del tutto legittimamente sono state utilizzate ai fini delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. le dichiarazioni precedentemente rese dalla parte offesa e dal coniuge in sede di indagini preliminari.
Infine, pure chiaramente infondato è il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del AF, secondo cui per il solo fatto che GA UE, parte offesa, esercitasse l'attività imprenditoriale di panificatore i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare il fatto come ipotesi di usura impropria riconducibile alla fattispecie del previgente art. 644 bis c.p., il quale sanzionava il comportamento specifico dell'agente che si faceva dare o promettere un corrispettivo interessi o altri vantaggi usurari "approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona" esercente attività imprenditoriale o professionale;
per il che risulta evidente il nesso tra dette attività ed il ricorso al credito del soggetto passivo con accettazione delle condizioni usurarie, a nulla rilevando, perciò, in mancanza di tale nesso, la mera qualifica di imprenditore e professionista rivestita dalla vittima.
L'ultimo motivo nell'udienza dello stesso AF implica considerazioni di merito nel trattamento sanzionatorio, che esulano del tutto dai poteri cognitivi della cassazione.
In definitiva, poi le considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuno al versamento ex art. 616 c.p.p. anche di una somma alla Cassa delle ammende nella congrua misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002