Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
L'imputato sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione.
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
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La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2014, n. 30825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30825 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2206
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 41441/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO IO N. IL 14/01/1959;
avverso la sentenza n. 12/2012 TRIBUNALE di VARESE, del 04/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen.le Dott. SELVAGGI E., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito ilo difensore, avv. STELLARI S., che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale ON IL fu condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di ingiuria, minaccia e lesioni in danno di AT SC.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge processuale, atteso che erroneamente fu dichiarata la contumacia dell'imputato, il quale si trovava agli arresti domiciliari per altra causa. Invero, dopo le prime due udienze, in cui la trattazione del processo fu rinviata perché il giudice di pace aveva appreso che il ON si trovava, appunto, agli arresti domiciliari, alla terza udienza, il predetto fu incongruamente dichiarato contumace. Il processo poi si snodò attraverso numerose ulteriori udienze, vedendo la comparsa del ON nelle ultime, essendo stato revocato il provvedimento restrittivo imposto da altro giudice.
2.1. L'imputato, che comunque si sottopose a interrogatorio, presentò memoria con la quale lamentava la erroneità della dichiarazione di contumacia;
il giudice di pace, tuttavia, non volle ricevere detta memoria, dichiarandola "illegittima" perché "non autorizzata". Ebbene, da un lato, si ricorda che la memoria ex art. 121 c.p.p., può essere sempre depositata e che non occorre alcuna autorizzazione da parte del giudice, dall'altro, si afferma nel ricorso che la dichiarazione di contumacia fu pronunziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto:
a) il giudicate era perfettamente a conoscenza dell'impedimento assoluto dell'imputato a comparire in udienza;
b) il ON non aveva, come viceversa erroneamente sostiene la corte d'appello, alcun obbligo di manifestare l'intenzione di partecipare al dibattimento, incombendo, viceversa, sul giudice l'obbligo di disporre che lo stesso fosse autorizzato ad allontanarsi dagli arresti domiciliari, allo scopo, appunto, di comparire in udienza. Erroneamente, pertanto, il tribunale, condividendo l'operato del giudice di pace, ha ritenuto che quella del ON fosse una libera scelta, espressione della sua volontà di non partecipare al dibattimento. Peraltro la successiva comparsa dell'imputato in udienza, una volta cessata l'efficacia della misura restrittiva, sta a provare, se ancora ve ne fosse bisogno, che lo stesso aveva intenzione -sin dal principio- di partecipare al dibattimento. La decisione assunta dal primo e dal secondo giudice di merito contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale, consacrato anche a livello di sezioni unite e congruente con la giurisprudenza costituzionale ed europea, le quali hanno -con forza- propugnato il diritto dell'imputato di partecipare all'udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che, effettivamente, la presentazione di memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p., non necessita di autorizzazione alcuna.
1.1. Nondimeno, il ricorso merita rigetto.
1.2. Per quel che è dato intendere, con la memoria in questione, la difesa del ON aveva illustrato le ragioni per le quali la contumacia sarebbe stata erroneamente dichiarata. Poiché, come subito si chiarirà, così non è, l'error judicis (che non ha ammesso la memoria) è irrilevante.
2. La decisione delle sezioni unite cui si fa riferimento nel ricorso è quella recante in n. 37483 del 2006 (ric. Arena, RV 234599), in base alla quale, la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi.
2.1. Si tratta, tuttavia, di un principio di carattere generale, che non è -senza ulteriore sviluppo di riflessione- applicabile al regime di arresti domiciliari, con riferimento ai quali successiva giurisprudenza (ASN 200821529-RV 240107; ASN 200744922-RV 238505) ha ritenuto che l'imputato, sottoposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, abbia l'onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo dell'AG procedente di disporne la traduzione.
2.2. Esiste, per altro, anche diverso orientamento (che, per vero, è relativo al caso specifico che si verifica quando gli arresti domiciliari -per altra causa- siano disposti nel corso del procedimento che interessa). In tal caso, si è sostenuto (ASN 200241252-RV 223498) che l'imputato sia legittimamente impedito a comparire, con la conseguenza che dovrebbe essere considerata nulla (ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), la dichiarazione di contumacia pronunciata sul presupposto della mancata, tempestiva comunicazione al giudice procedente della situazione detentiva, in quanto l'art. 420 ter c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 484 c.p.p., non impone all'imputato un onere di pronta comunicazione dell'impedimento, previsto, invece, solo per il difensore.
2.3. Orbene, il primo (e più recente) orientamento è certamente da condividere, atteso che la situazione dell'imputato in custodia intramuraria è radicalmente differente da quella dell'imputato agli arresti domiciliari. Per la comparsa in udienza del primo, infatti, incombe al giudice procedente emettere l'ordine di traduzione, essendo, tuttavia, facoltà dell'imputato rinunziare ad essere presente in udienza;
per l'intervento del secondo, è sufficiente l'autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento (che, nei casi esaminati, non è il giudice che procede), autorizzazione che (benché dovuta) non potrà intervenire in assenza di una manifestazione di volontà (vale a dire di un atto di impulso) da parte dell'interessato.
3. Al rigetto consegue condanna alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014