Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, non esclude il "fumus commissi delicti" la presenza, su magliette riproducenti i colori e i segni distintivi ufficiali di squadre di calcio, di una etichetta riportante la dicitura "copia non conforme all'originale", essendo riservata al giudizio di merito ogni indagine e valutazione sulla capacità imitativa del marchio, o comunque sull'esistenza di un pericolo di confusione per l'acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2016, n. 47566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47566 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
47 5 6 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 977/2016 MAURIZIO FUMO -· Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N. 15636/2016 Rel. Consigliere - FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA ENRICO RI AN SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ER nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/01/2016 del TRIB. LIBERTA' di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Pasquale Finiani підено ме чісотسلام Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brindisi che, pronunciandosi sulla richiesta di riesame del decreto del Pubblico Ministero del Tribunale di Brindisi del 14.12.15, con cui è stato disposto il sequestro di 1294 magliette "raffiguranti colori e segni identificativi di squadre di calcio italiane" presso la s.a.s. Eurosport di LI Roberto, l'ha confermato.
2. Il ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche sulla motivazione dei provvedimenti cautelari di perquisizione e sequestro. In particolare si evidenzia come il decreto impugnato avanti al Tribunale del Riesame fosse privo di motivazione quanto agli elementi materiali del reato ipotizzato, essendovi soltanto una generica indicazione delle norme violate- artt.474 e 648 c.p.- e come il Tribunale abbia errato nel non dichiararne la nullità, non potendo integrarne la motivazione.
2.1. Si deduce, altresì, il difetto del fumus commissi delicti e del periculum in mora quanto al reato di cui all'art.474 c.p., precisando che le squadre di calcio utilizzano vari tipi di segni distintivi: 1) i colori sociali 2) il nome della squadra 3) il marchio dello sponsor tecnico che produce magliette ed abbigliamento sportivo 4) il cd.marchietto della squadra di calcio, che identifica la società sportiva con il richiamo ad un emblema o ad un simbolo Nè i colori sociali né il nome della squadra di calcio sarebbero, secondo la difesa, oggetto di tutela penale ai sensi degli artt.473 e 474 c.p.; sulle magliette sequestrate non sarebbe presente alcun marchio tecnico, così da ritenere violato il diritto dello sponsor;
quanto al marchietto, non sarebbe ipotizzabile alcuna tutela in difetto di una valida registrazione. Sostiene, il ricorrente, che le maglie sequestrate riportano semplicemente i colori sociali, i nomi di note squadre di calcio e segni di assoluta fantasia, oltre alla dicitura "copia non conforme all'originale". La carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la assoluta genericità su elementi essenziali, quali l'essere o meno registrati i marchietti riprodotti e le peculiari caratteristiche delle magliette, ne determinerebbero, secondo la difesa, la nullità.
3. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel ricorso sono reiterate le medesime censure esaminate dal Tribunale, che vi ha replicato con motivazione immune da vizi logico argomentativi.
2. Il decreto di sequestro è fondato sull'essere, le magliette recanti i colori e i nomi delle squadre di calcio, corpo del reato, in quanto prodotto della condotta di contraffazione. L'assunto è conforme al più recente orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione, da ultimo: Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016 Rv. 266072 "Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa". Si veda, altresì, sul tema specifico, la sentenza della Sez. 5, n. 3600 del 16/12/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 262673 in cui si evidenzia come la più recente giurisprudenza abbia superato una - ormai risalente - pronunzia delle SS.UU. (ric. PC Ferrazzi in proc. Bevilacqua del 2004) che sembrava pretendere che, anche in presenza di sequestro probatorio, venisse indicata la finalità dell'atto di ablazione. Tale finalità, non può che consistere nella necessità di assicurare la prova dell'ipotizzato reato. In particolare, ove si proceda per le ipotesi di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso marchio e di ricettazione degli stessi, è di tutta evidenza che le finalità probatorie non possono che essere perseguite se non tramite il sequestro.
3. In ordine all'esistenza di un fumus commissi delicti, il Tribunale del Riesame ha correttamente sostenuto che il riferimento apparentemente generico alle magliette sequestrate va integrato con il contenuto del fascicolo digitale formato dai verbalizzanti e con la produzione, in allegato alla c.n.r., dei contratti di licenza relativi ai "marchietti" delle società calcistiche, i cui segni distintivi sono riportati su gran parte delle maglie. In tal senso Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007 Rv. 238162 "Per la legittimità del provvedimento di convalida del sequestro, è sufficiente l'affermazione che si tratta di cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria". 2 Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004 Rv. 229595 In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento".
3.1. Il presupposto cautelare del fumus commissi delicti nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale (Sez. 2, n. 4217 del 20/11/2009 dep. 02/02/2010, Rv. 245895) e, in tal senso, appaiono superati gli argomenti sviluppati nel ricorso.
3.2. Quanto alla idoneità decettiva del falso marchio, posta in dubbio, nel ricorso, 11 anche citando la presenza, sulle magliette, di una etichetta con la dicitura copia non conforme all'originale", va evidenziato come, in realtà, l'art. 474 c.p. tuteli, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013 dep. 03/02/2014, Rv. 258722). La giurisprudenza di legittimità è, quindi, orientata nel senso che: "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale risponde all'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva" (Sez. 5, n. 36016 del 04/06/2008 Rv. 241586). "Non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), la presenza su ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se in concreto la 3 dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti e sulla finalità meramente indicativa della loro funzionalità al ricambio dell'uso del marchio che si assume contraffatto. A tal fine assume rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto della dicitura rispetto a quella del marchio altrui nella prospettiva di un'immediata e contestuale - leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto e la sua presentazione grafica in termini tali da evidenziarne la funzione meramente descrittiva della corretta destinazione meccanica del ricambio" (Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011 dep. 15/02/2012, Rv. 252459). Quella evidenziata nell'ultima sentenza citata, richiamata in quanto non esclude la astratta configurabilità del reato in presenza di una etichetta con la dicitura "copia conforme all'originale", è, tuttavia, una problematica non attuale e impropria nella presente sede processuale, in quanto non compete al giudice del riesame, bensì a quello del merito, stabilire il livello della capacità imitativa del marchio, ovvero se si sia in presenza di un falso punibile o grossolano o comunque se sussista pericolo di confusione per l'acquirente (Sez. 5, n. 19512 del 26/04/2006 Rv. 234406).
4. Si può quindi conclusivamente ritenere che: - il decreto sia correttamente motivato con il semplice riferimento al fatto che i beni di cui si dispone il sequestro sono qualificabili come corpo di reato la circostanza che sulle magliette sia apposta una etichetta con la dicitura "copia non conforme all'originale" non escluda, in astratto, la sussistenza de reato. -per una più dettagliata descrizione dei beni e dei contratti di licenza delle società calcistiche interessate vi sia stato un legittimo rinvio agli atti di PG ogni ulteriore indagine e valutazione sulla validità sostanziale dei marchi sia estranea alla fase cautelare.
5. Benchè, nelle premesse del ricorso, si deduca l'insussistenza del periculum in mora, il tema non è stato sviluppato, per cui la relativa doglianza è inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2016 Il Presidente Maurizio Fumo де шё DEFORTATA IN CANCELLERMA Il Consigliere estensore Francesca Morelli adul 10 NOV 2016 4 IL FUNZIONARIO GIUDIZIANO un