Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo, il reato di cui all'art. 127 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, pur costituendo un'ipotesi sussidiaria rispetto a quelle previste dagli artt. 473, 474 e 517 cod. pen., tutela esclusivamente il patrimonio privato, con la conseguenza che il relativo accertamento è legato a parametri diversi da quelli richiesti dalle citate norme codicistiche, le quali assorbono lo specifico interesse patrimoniale in altro collettivo di maggior rilievo (fede pubblica e mercato). Ne consegue che, non trattandosi di un'ipotesi minore di imitazione del marchio, ai fini della sua configurabilità, non rileva la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione, ma è necessario ravvisare un carattere del prodotto industriale, relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione od altro che, al di là del marchio, ne renda esclusiva la fabbricazione ed il commercio (fattispecie relativa a sequestro di articoli di pelletteria importati dall'estero motivato dalla loro somiglianza con i prodotti originali recanti il marchio "Louis Vuitton", idonea a generare confusione). .
Nelle ipotesi di sequestro preventivo, avente per oggetto prodotti recanti marchi contraffatti ai sensi degli artt. 473, 474 e 517 cod. pen., non compete al giudice del riesame, bensì a quello del merito, stabilire il livello della capacità imitativa del marchio, ovvero se si sia in presenza di un falso punibile o grossolano o comunque se sussista pericolo di confusione per l'acquirente.
Commentari • 4
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Tribunale Nola, 21/05/2020, (ud. 21/05/2020, dep. 21/05/2020), n.781 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 81 co. 2, 473 co. 1 - 2,474 ter c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE PENALE Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/5/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) Mu.Al., nato (...), residente ed elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli alla Via (...) - libero, presente Difeso di fiducia dall'avv. Al.Va. IMPUTATO a) Del delitto p.p. dagli artt. 81 co. 2, 473 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 19512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19512 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 26/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 644
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 007767/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZHU MEYING N. IL 18/08/1965;
avverso ORDINANZA del 02/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO V., di rigetto. RITENUTO IN FATTO
1 - Il GIP di Genova, cui il P.M. aveva chiesto sequestro preventivo ai sensi degli artt. 474 (marchio contraffatto "Louis Vuitton") e 648 c.p. di oggetti di pelletteria, importati dalla ditta di Zhu Meiyng,
lo ha disposto ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, per la somiglianza con il prodotto originale, idonea ad ingenerare confusione.
Il Tribunale di riesame ha annullato il decreto del GIP perché, pur ricorrendone gli estremi, la norma non era stata ancora introdotta al momento dell'importazione, ed è stata applicata retroattivamente. Ma ha mantenuto il sequestro ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, secondo il quale è sempre disposta la confisca (e non può essere revocato il sequestro, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7, u.p.) di cose la cui alienazione costituisce reato, ritenendo il pericolo di futura commissione del reato di cui all'art. 127 cit.. Il ricorso denuncia violazione di legge (art. 324 c.p.p., comma 7 - art. 240 c.p., comma 2), per erronea qualificazione delle cose sequestrate come corpo di reato che, a sensi dell'art. 127, comma 5, D.Lgs. cit. è perseguibile a querela, e per omessa menzione del titolo che giustifica il mantenimento del vincolo a fini di confisca obbligatoria.
2 - Il ricorso è fondato.
Va premesso che il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, comma 1 prevede, a tutela della proprietà industriale, reati punibili a querela di parte, fuori di quelli di falso di cui agli artt. 473 e 474 c.p., o di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ai sensi dell'art. 517 c.p.. Si tratta perciò di ipotesi sussidiarie espressamente limitate alla tutela del patrimonio privato, il cui accertamento è legato a parametri diversi, se si vuole residui rispetto ai parametri richiesti dalle norme incriminatici del Codice, le quali assorbono lo specifico interesse patrimoniale in altro collettivo di maggior rilievo (fede pubblica e mercato).
La norma difatti tutela il prodotto industriale solo e proprio in quanto coperto da titolo di proprietà (per es. un brevetto) relativo a progetto, struttura, componenti, assemblaggio, confezione o altro che, al di là del marchio, ne renda esclusiva la fabbricazione ed il commercio. E non configura una ipotesi minore di Imitazione del marchio, o di confondibilità degli acquirenti circa l'origine o la qualità di una merce (artt. 473 o 517 c.p.), per quanto tali aspetti possano essere sintomi di lesione di un diritto altrui di proprietà industriale.
Fatta questa premessa di diritto sostanziale, va affermato che non compete al Tribunale di riesame del sequestro, non solo probatorio (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 7228/01 e 29909/02), ma anche preventivo, la verifica di procedibilità riservata al Giudice del merito. Ma è evidente che il tenore della querela offre elementi di fatto per l'identificazione di un diritto industriale violato, per nulla semplice da ravvisare, se si è a fronte di un prodotto di consumo ordinario. Ed è questo, in effetti, il senso della doglianza sotto tale profilo.
Nella specie il Tribunale, fa propria la giustificazione resa dal GIP circa l'apparente somiglianza dei prodotti. E mantiene il sequestro per il pericolo che le cose restituite potrebbero essere messe in vendita, ritenendo la merce confiscabile ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, ex art. 324 c.p.p., comma 7. Sennonché la sostenuta somiglianza del prodotto con altri, non consente di ritenerne un vizio intrinseco, al punto di renderla sottratta a commercio. Pertanto risulta necessario nuovo esame, che abbia per fermi i seguenti punti di principio: a) va innanzitutto verificato se, al momento del sequestro, la merce era posta in vendita;
b) in ipotesi di cui agli artt. 473, 474 e 517 c.p., non compete al Giudice di riesame, bensì a quello di merito stabilire il livello della capacità imitativa di un marchio, e cioè se si sia in presenza di un falso punibile o grossolano, o comunque sussista pericolo di confusione per l'acquirente; c) ai fini di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, la mera somiglianza dei prodotti è un indice insufficiente se non incongruo;
mentre è necessario che si ravvisi un carattere del prodotto relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione o altro, che ne renda esclusiva la fabbricazione ed il commercio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006