Sentenza 16 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
r I ou AZ IN NOME02299 /0 1 C ISTR n $ u G E G R A REPUBBLICA ITALIA D TE EN S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto perdite de portello di SEZIONE SECONDA CIVILE Cautarethink Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteDott. CE BALDASSARRE R.G.N. 20823/98 Cron.4776 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Rep. Consigliere Ud.14/11/00Dott. Olindo SCHETTINO - Dott. NI - Consigliere SETTIMJ - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti10 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NN GIOVANNI, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RASCAZZO OSVALDO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. He per diritti L. 3000 contro 16 FEB. 2001 ST LE, OL RI, DE CA RI IL CANCELLIERE TERESA, AT RI LA, AT OL;
intimati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 1/98 del Giudice conciliatore Richiesta copia studio dal Sig. P 2000 di SAN PIETRO VERNOTICO, depositata il 05/06/98; per diritti L. 3.000 16 FEB 2001 1838 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE -1- udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. t -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26 novembre 1991, LE RA e IN IN convenivano in giudizio, innanzi al giudice conciliatore di San Pietro Vernotico, NI EN per sentire dichiarare che RE IN, loro dante causa iure successionis, aveva perduto dal 3 luglio 1972 il possesso dell'autovettura AN IA tg. BR 85885, avendola venduta in tale data allo stesso NI EN, il quale non aveva provveduto a far annotare t presso l'apposito registro l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene in suo favore. Il convenuto NI EN resisteva alla domanda, eccependo la prescrizione del diritto vantato dagli attori. In subordine, deduceva di aver rivenduto l'autovettura a CE TT, nel frattempo deceduto, e, quindi, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio i di lui eredi al fine di sentire dichiarare l'avvenuto suo trasferimento della proprietà e del possesso del bene. Autorizzato dal giudice, il convenuto chiamava in giudizio gli eredi di CE TT, nelle persone di AR ER De CA, AR AO TT e OL TT, che si costituivano e resistevano alla domanda contro di loro proposta. 3 Con sentenza del 22 aprile/10 giugno 1998, il giudice conciliatore di San Pietro Vernotico accoglieva la domanda degli attori e rigettava invece quella del convenuto. Dichiarava, quindi, che RE IN aveva ceduto la proprietà ed il in favore di NI possesso dell'autovettura EN a far tempo dal 3 luglio 1972 e ordinava al conservatore del pubblico registro automobilistico t di Brindisi di annotare tale perdita di possesso. A motivo della decisione, esponeva che, mentre il trasferimento della proprietà e del possesso dell'autovettura dall'IN al EN era prova- to, il successivo e preteso trasferimento dal EN al TT non era sorretto da prova idonea, tale non potendosi considerare la deposizione di VO IC, unico teste escusso, tanto più che il trasferimento della proprietà di un autoveicolo doveva essere dimostrato mediante dichiarazione di vendita con firma autenticata e l'accertamento della conseguente perdita di possesso del bene doveva essere scrupoloso e puntuale. Rilevava, altresì, che non aveva alcun pregio l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto, in quanto la domanda degli attori tendeva ad ottenere una dichiarativa della perdita di possesso sentenza 4 dell'autovettura. Per la cassazione di tale sentenza, NI EN ha proposto ricorso in forza di tre motivi. Gli intimati LE RA, IN IN, AR ER DE CA, AR AO TT e OL TT, cui il ricorso è stato notificato nel novembre 1998, non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente si duole che il t conciliatore abbia sostanzialmente omesso di motivare il rigetto della sua eccezione di prescri- zione, attesa la genericità dell'argomentazione formalmente esposta al riguardo, e sia poi incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. dal momento che l'azione proposta dalle controparti era tipica azione contrattuale, soggetta alle citate regole dellacosì da essere prescrizione estintiva. Con il secondo motivo, si duole che il conciliatore abbia rigettato la sua domanda con vizio di motiva- zione, per aver appunto travisato la deposizione del teste IC e per aver quindi dato una spiegazione incoerente ed incongrua della inidonei- tà della stessa. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole 5 che il conciliatore, in violazione e falsa applica- zione delle regole sulla forma dei contratti, in particolare degli artt. 1470, 1350 e 1325 C.C., abbia ritenuto che la prova testimoniale assunta non potesse ritenersi idonea a dimostrare il trasferimento di proprietà dell'autovettura in quanto un tal tipo di trasferimento potrebbe solo avvenire tramite dichiarazione di vendita con firma autenticata. Tutte le censure esposte non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero, con riguardo al primo motivo, va osser- vato che il conciliatore non ha affatto omesso la motivazione sulla proposta eccezione di prescrizio- ne, né è incorso nella violazione o falsa applica- zione degli artt. 2934 e 2946 C.C., rectius nell'inosservanza dei principi in esso articoli espressi (trattandosi di sentenza resa secondo equità con osservanza dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 113 comma secondo c.p.c., nel testo modificato dall'art. 3, legge n. 399 del 1984), posto che ha specificamente argomen- tato il rigetto di quella eccezione di prescrizione perché afferente ad un'azione di accertamento, in quanto tale non collegata ad alcun specifico e prescrittibile diritto della parte (v. Cass. n. 2372/63 n. 102/78, n. 3091/83, n. 3743/85 e n. 10570/94). Con riguardo al secondo motivo, va osservato che il preteso travisamento della deposizione del teste IC, cui il ricorrente collega il denunciato vizio di motivazione, non è tale da pregiudicare la decisione impugnata. Ed invero, al di là della mancanza di discordanze gravi tra le dichiarazioni attribuite al teste nella sentenza impugnata e quelle che il ricorrente indica come effettivamente rese, ed al di là di ulteriori osservazioni, pure espresse nella stessa sentenza, il conciliatore ha precisato che quella testimonianza, perché unica e non accompagnata da altre risultanze (: un solo teste non rileva anche ai fini del decidere, è detto in sentenza), non fosse idonea a dimostrare la pretesa e contestata vendita dell'autovettura dal EN al TT, così esprimendo una valutazione della prova, rientrante nei suoi specifici poteri di giudice e sorretta da motivazione non viziata. Con riguardo al terzo motivo, infine, va osservato che, seppure in violazione dei principi in materia di forme dei contratti il conciliatore ha affermato f che il trasferimento della proprietà di un autovei- colo "può avvenire soltanto con dichiarazione di vendita con firma autentica" (l'ordinamento non prevede alcuna forma particolare per la compraven- dita di autoveicoli, V. ex plurimis Cass. n. 5270/97), tale errore non pregiudica la innanzi esposta valutazione della deposizione del teste IC, per quanto è stata ritenuta inidonea a fini del decidere anche e soprattutto in ragione del suo essere unica risultanza probatoria agli atti, che è ragione di per sé decisiva ed autonoma della rispetto all'ulteriore ma erroneo rilievo necessità che il trasferimento di un autoveicolo possa avvenire soltanto con dichiarazione di vendita con firma autentica. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulla spese del giudizio di cassazione, non avendo svolti gli intimati n alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 14.11.2000, in Roma, nella camera di IL CANCELLIERE C1 consiglio della seconda sezione civile. Dott.ssa Donatella D'Anna Il est. Il presidente Viny Baldw DEPOSITATO IN CANCELLERI 16 FEB. 200 Roma AUL CANCELLIERE C