Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
Per la legittimità del provvedimento di convalida del sequestro, è sufficiente l'affermazione che si tratta di cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38603 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/09/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 1157
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 15756/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS DI;
avverso l'ordinanza con la quale, in data 16 marzo 2007, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani in data 13 gennaio 2007;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio in data 20 settembre 2007, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata in data 16 marzo 2007, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NS DI, avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani in data 13 gennaio 2007. Rilevava il Tribunale che il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro di numerosi divani e poltrone operato dalla polizia giudiziaria ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'art.648 c.p.: in particolare, infatti, le indagini effettuate avevano evidenziato la sicura provenienza illecita della merce sequestrata e rinvenuta nella disponibilità dell'indagato.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore dell'indagato deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e, comunque, la violazione del diritto di difesa. Osserva il ricorrente che la genericità del capo di imputazione avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa in quanto a carico dell'indagato era stato ipotizzato il reato di ricettazione con la sola indicazione della norma di legge violata senza nulla specificare in ordine alla condotta illecita che sarebbe stata posta in essere dall'indagato.
Con memoria in data 5 settembre 2007 il ricorrente ripropone le censure relative alla genericità dell'imputazione osservando, peraltro, che, nonostante il tempo decorso, nessun capo di imputazione era stato contestato all'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che, per giurisprudenza consolidata, in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro preventivo, non è consentito in sede di legittimità verificare in concreto la sussistenza del fatto-reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato nei termini di sommarietà tipici della fase delle indagini preliminari, e che nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione, a mente dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (cfr. Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Terrazzi, ced 226710), nella specie si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal concretare i vizi denunciati (mancanza o mera apparenza) è del tutto completa, avendo esaurientemente, e in modo analitico, preso in considerazione gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al vaglio del Tribunale. Il provvedimento impugnato ha, in particolare, dopo una compiuta analisi in fatto della fattispecie portata al suo esame, ritenuto sussistente la notitia criminis ipotizzata dal pubblico ministero, in considerazione delle indicazioni contenute nelle informative di polizia giudiziaria richiamate, e, segnatamente, di quelle concernenti la provenienza illecita del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'indagato e posto sotto sequestro dalla polizia giudiziaria.
Le asserite carenze motivazionali di cui si duole il ricorrente, in realtà sono del tutto inesistenti perché, ai fini della legittimità del provvedimento di convalida del sequestro, è sufficiente l'affermazione che si tratta di cose pertinenti al reato, anche senza la formulazione completa di un capo di imputazione che, attesa la fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo di reato per cui si procede e agli atti redatti dalla polizia giudiziaria.
E, nella specie, il richiamo integrale a tale atti ha ben consentito alla parte di esercitare compiutamente il diritto di difesa essendo stata la stessa adeguatamente posta in grado di interloquire e di conoscere non solo la fattispecie di reato per la quale veniva disposto il sequestro ma anche i parametri in base ai quali si era ritenuta la provenienza illecita della merce e si era risaliti alla responsabilità dell'indagato.
In conclusione, quindi, le considerazioni sottoposte al vaglio di questa Corte con il ricorso, tendono a censurare il provvedimento impugnato, formalmente adducendo una pretesa, omessa (o apparente) motivazione - in realtà, viceversa, come si è visto, sussistente, tenuto conto dei limiti di sindacato evidenziati in premessa - ma sostanzialmente censurando la motivazione del Tribunale con osservazioni non solo di fatto ma che, sostanzialmente, non hanno tenuto nel debito conto, le osservazioni precise e puntuali del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007