Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2008, n. 36016
CASS
Sentenza 4 giugno 2008

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Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale risponde all'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2008, n. 36016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36016
    Data del deposito : 4 giugno 2008

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