Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale risponde all'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2008, n. 36016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36016 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2569
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 040080/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NF SS N. IL 15/11/1952;
avverso SENTENZA del 04/04/2007 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Ceci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NF LE, imputato di violazione dell'art. 474 c.p. per la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società calcistiche e squadre nazionali oggetto di contraffazione, è stato condannato alle pene ritenute di giustizia dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, la cui sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello, che l'ha assolto con riguardo alla detenzione per la vendita delle merci riferibili a società di calcio, che non risultava avessero registrato i marchi, ed aveva conseguentemente ridotto la pena. Ricorre per cassazione il NF chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di sette motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale in quanto la Corte territoriale ha ritenuto il ricorrere del delitto di commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 c.p., mentre al più si sarebbe trattato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p.. Con il secondo motivo lamenta che il giudice del merito era pervenuto alla condanna senza aver accertato, al di la delle informative assunte tramite la Guardia di Finanza, se i marchi delle società calcistiche fossero stati o meno registrati.
Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge in quanto le falsificazioni comunque si sarebbero dovute ritenere innocue perché grossolane.
Con il quarto motivo deduce che in relazione a quei marchi, da sempre rappresentativi delle società di calcio, si sarebbe verificato un preuso generalizzato rispetto alla loro registrazione. Con il quinto motivo deduce che il NF comunque aveva posto in commercio sui mercati abbigliamento sportivo portante quei marchi così che a suo favore militerebbe un preuso particolare, significativo della carenza del dolo richiesto.
Con il sesto motivo si deduce che il logo della squadra di calcio non individua la provenienza del prodotto come i marchi distintivi dei produttori ad es. delle magliette, ma identifica la squadra di calcio, fornitore di uno spettacolo sportivo, e non quindi il produttore o il prodotto.
Con il settimo motivo si deduce mancanza di motivazione sulla comparazione fra marchi originali e quelli contraffatti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe stabilito il livello di corrispondenza del marchio presuntivamente contraffatto con quello registrato, la capacità imitativa del marchio, la non esistenza di un falso grossolano o comunque la sussistenza di un pericolo di confusione per l'acquirente. In sostanza secondo il ricorrente non si sarebbe trattato di violazione dell'art. 474 c.p. posto a tutela della pubblica fede, del pubblico affidamento dei consumatori sui marchi quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in vendita, quanto al più di violazione del disposto dell'art. 517 c.p. relativo alla messa in vendita di prodotti con segni mendaci.
La giurisprudenza di legittimità al proposito ha chiarito che (Cass. Sent. n. 31451 del 5/7/2006 Rv. 235214 Imp.: Gningue) integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto;
ne', a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, e non può ravvisarsi l'ipotesi di reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Ed ancora (cfr. Sez. 2, sent. n. 518 del 15/11/2005 Rv. 233168 Imp.: Seye) che il reato è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (anche Sez. 5, sent. n. 3336 del 26/1/2000 Rv. 215583 Imp.: Dame). Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto il ricorrere nel caso dell'ipotesi di reato di cui all'art. 474 c.p. e non quella di cui all'art. 517 c.p., in quanto (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 3040 del 27/11/1986 Rv. 175321 Imp.: Canfora) il reato di cui all'art. 517 c.p. ("vendita di prodotti industriali con segni mendaci") è
sussidiario rispetto al primo ed ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché esso sia idonea a trarre in inganno l'acquirente. Il primo motivo di ricorso è pertanto privo di fondamento. Ugualmente non fondato è il secondo motivo di ricorso.
In merito all'avvenuta registrazione dei marchi delle società EN, ER, MI, PA, TE TE, con riguardo ai cd. logo-tipi - i marchi contenenti generalmente il simbolo della società, che vengono apposti dai produttori autorizzati dalle citate società di calcio sugli indumenti sportivi originali, oggetto di un'attività commerciale collaterale a quella dell'erogazione del pubblico spettacolo consistente negli incontri calcistici, proprio per lo sfruttamento commerciale (immediato o mediato) nel settore dell'abbigliamento sportivo della notorietà acquisita con l'attività sportiva principale - la Corte di merito ha ritenuto sufficiente l'accertamento del primo giudice basato sulle risultanze delle dirette indagini della Guardia di Finanza, quanto a EN, ER, MI, e sui dati, anche relativi agli estremi di registrazione, emergenti da sentenze prodotte dalla difesa quanto ai marchi delle restanti squadre. In proposito non ritiene il Collegio censurabile in questa sede la decisione della Corte territoriale, posto che la prova dell'esistenza della registrazione del marchio può essere desunta da qualsiasi fonte di cui sia valutabile e valutata l'attendibilità.
Collegato al secondo motivo è poi il sesto motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge perché il logo della squadra di calcio non individuerebbe la provenienza del prodotto, come i marchi distintivi dei produttori ad es. delle magliette, ma identifica, assieme all'uso dei colori sociali, la squadra di calcio, cioè la sola società di pubblico spettacolo e quindi ne' il produttore ne' il prodotto. Ad avviso del Collegio anche un tale motivo non ha fondamento ed i giudici del merito hanno chiarito come l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale rispondesse ad un'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e dell'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attività tipica della società sportiva.
In relazione ai motivi terzo e settimo di impugnazione occorre osservare che la Corte di merito, ha fatto corretta applicazione dei principi desumibili dalla consolidata giurisprudenza in proposito in merito all'oggetto giuridico del delitto di cui all'art. 474 c.p. considerando irrilevante la possibile grossolanità del falso o la circostanza che in parti poco visibili dei capi di abbigliamento sequestrati vi fosse l'indicazione che si trattava di prodotti non originali, quando, come era stato accertato dalla Guardia di Finanza i medesimi erano difformi dai marchi oggetto di registrazione, come meglio indicato nella motivazione della sentenza di primo grado che integrandosi con quella di appello costituisce un unico complesso, adeguatamente motivato in merito alla sussistenza del falso. Privo di fondamento anche il rilievo di cui al settimo motivo di ricorso in merito alla circostanza che i giudici del merito non avessero fatto un dettagliato raffronto fra i marchi riscontrati e quelli oggetto di registrazione;
si tratta di un motivo del tutto generico posto che non vengono indicati particolari elementi che avrebbero dovuto formare oggetto di accurato accertamento da parte del giudice quando risulta pacifico che i capi di abbigliamento sequestrati non erano originali e che quindi i marchietti che portavano erano oggetto di abusiva utilizzazione. Il ricorrente ha voluto accreditare come esempio dell'insufficienza della motivazione della Corte l'aver ritenuto fosse marchio dell'ER quello che in ricorso si indica come logo di pura fantasia costituito da un piccolo tirassegno formato da tre cerchi concentrici di diverso colore senza considerare, o voler considerare, che in realtà si tratta, com'è notorio, dello scudetto circolare apposto sulle maglie delle squadre vincitrici della Coppa Italia, presente sulle maglie sequestrate ma, come emerge dalla mera lettura della sentenza di secondo grado, mai indicato come quello identificativo della squadra. Manifestamente infondati infine i motivi di ricorso relativi all'esistenza di un pre-uso generico dei marchi delle società e del pre-uso specifico da parte del NF che da tempo avrebbe sui mercati posto in vendita prodotti che portavano il marchio delle squadre di calcio in questione.
Correttamente la Corte ha rilevato la genericità dei motivi di appello al proposito;
altrettanto generici sono i motivi sottoposti a questa Corte di legittimità, considerato che si basano su generiche affermazioni della preesistenza dell'attività commerciale del prevenuto, che avrebbe commercializzato prodotti portanti il marchio delle squadre in questione, senza alcun tipo di riferimento e men che meno di dimostrazione del preventivo uso proprio di quei logo-tipi, peraltro complessi, che hanno formato oggetto di registrazione quando le società sportive hanno iniziato ad associare alla propria attività sportiva quella collaterale del merchandising direttamente od indirettamente gestito. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008