Sentenza 17 maggio 2005
Massime • 1
La sospensione condizionata della pena prevista dalla Legge n. 207 del 2003 può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dal comma quinto dell'art. 2, e cioè la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo o la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Pertanto, poichè il richiamo alle disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale è limitato ai commi dal quinto al decimo dell'art. 47 Ord. Pen., le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 comma quinto Legge n. 207 del 2003, non possono essere valutate discrezionalmente dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della sospensione condizionata della pena, per i profili di meritevolezza o compatibilità del beneficio medesimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2005, n. 19053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19053 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 17/05/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2044
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038415/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI MA N. IL 08/12/1956;
avverso ORDINANZA del 31/08/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo: inammissibilità. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza del 31/8/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna disponeva la revoca ex tunc della sospensione condizionata della pena applicata a FR IA in data 17/11/2003, ravvisando l'ipotesi prevista dall'art. 2 comma 5 L. n. 207 del 2003 nel fatto che il condannato era stato arrestato l'1/7/2004 in flagranza di violazione della legge stupefacenti e "condannato" con sentenza di patteggiamento, non ancora definitiva, alla pena di anni 1 di reclusione.
L'FR ha proposto ricorso per Cassazione denunciando l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 2, commi 5 e 7, L. n. 207 del 2003, sul duplice assunto che la revoca non avrebbe potuto essere disposta senza che fosse previamente intervenuta la condanna irrevocabile per il reato successivamente commesso e che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto determinare la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto delle limitazioni patite durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena. 2.- Il primo motivo di gravame è fondato.
Ritiene il Collegio che, alla stregua della chiara formulazione letterale del comma 5 dell'art. 2 L. n. 207 del 2003, sono configurabili, in via tassativa e non meramente esemplificativa, soltanto due cause, specifiche e tipiche, di revoca della sospensione dell'esecuzione della pena: la sopravvenuta "condanna" (tradizionalmente e pacificamente intesa come condanna irrevocabile e definitiva) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo e l'ingiustificata violazione delle "prescrizioni" elencate nell'art.
4. Di talché, contrariamente a quanto assume il P.G. nella requisitoria scritta, non è dato evincere dal dato normativo, neppure nella sua lettura logico-sistematica, l'esistenza di un'ulteriore ragione di revoca, non espressamente prevista ma pure ispirata al generale e astratto principio di "meritevolezza" e di "compatibilità" del beneficio, proprio delle misure alternative. Con il lineare e logico corollario che non risulta attribuita al Tribunale di sorveglianza la potestà di valutare discrezionalmente, ai fini della revoca, le condotte illecite o criminose realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio (conf. Cass., Sez. 1^, 11/11/2004, Berardi, rv. 230396). D'altra parte, non appare condivisibile neppure la tesi interpretativa sostenuta recentemente da questa Corte (Cass., Sez. 1^, 23/11/2004, Guida, rv. 230724), secondo cui l'istituto in esame sarebbe modellato sulla figura dell'affidamento in prova e delle altre misure alternative, di talché inerirebbe alla disciplina dello "indultino" la possibilità di disporne la revoca quando ne risulti incompatibile la prosecuzione, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ed invero, anche il richiamo contenuto nell'art. 4, comma 2, della L. n. 207 del 2003 alle disposizioni regolatoci dell'affidamento in prova al servizio sociale è espressamente limitato, ed "in quanto applicabili", ai soli commi 5-6-7-8-9-10 dell'art. 47 O.P., mentre non risulta affatto richiamato il comma 11 della medesima norma, che consente la revoca dell'affidamento "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova".
Pertanto, poiché è pacifico che la sopravvenuta "condanna" (sembra trattarsi, peraltro, di applicazione concordata della pena e non di condanna in senso stretto) non è ancora diventata definitiva, ne' si afferma che il condannato abbia violato alcuna delle specifiche prescrizioni impartite col provvedimento applicativo della sospensione dell'esecuzione della pena, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto (restando assorbita la doglianza di cui al secondo motivo di gravame) al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2005