Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2005, n. 19053
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Sentenza 17 maggio 2005

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La sospensione condizionata della pena prevista dalla Legge n. 207 del 2003 può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dal comma quinto dell'art. 2, e cioè la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo o la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Pertanto, poichè il richiamo alle disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale è limitato ai commi dal quinto al decimo dell'art. 47 Ord. Pen., le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 comma quinto Legge n. 207 del 2003, non possono essere valutate discrezionalmente dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della sospensione condizionata della pena, per i profili di meritevolezza o compatibilità del beneficio medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2005, n. 19053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19053
    Data del deposito : 17 maggio 2005

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