Sentenza 4 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter ord. pen., ai fini del computo del periodo di quindici giorni previsto dalla norma quale soglia minima di rilevanza del pregiudizio subito, occorre considerare anche i periodi di detenzione di durata inferiore, qualora gli stessi si inseriscano nel contesto di una detenzione ininterrotta, iniziata o proseguita in altri istituti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2020, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2020 |
Testo completo
02586-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 3342/2020 Giuseppe Santalucia - Presidente - Francesco Centofanti Relatore CC - 04/12/2020 Raffaello Magi R.G.N. 17471/2020 Antonio Cairo Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA RI LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2019 del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio parziale dell'ordinanza impugnata e la reiezione del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze confermava pressoché integralmente quella emessa il 17 aprile 2019 dal Magistrato di sorveglianza di Livorno, che aveva parzialmente rigettato l'istanza presentata dal condannato RI LO CA, volta ad ottenere, ai sensi degli artt. 35-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., la riparazione del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della sua detenzione.
2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico articolato motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione. In rapporto ai periodi di detenzione trascorsi, anche a più riprese, nei penitenziari di Palmi, Benevento, Taranto, Catania Bicocca, Lecce e Castrovillari, l'ordinanza impugnata aveva motivato il diniego con riferimento alla brevità di ciascuno di essi. Il ricorrente riteneva tale criterio non accettabile, perché contrastante con la ratio dello strumento risarcitorio e con la relativa disciplina positiva. In rapporto ai periodi trascorsi, in camera di pernottamento singola, nei penitenziari di Roma Rebibbia e Fossombrone, il ricorrente censurava la decisione di ritenere ininfluente l'acclarata circostanza della mancata separazione tra la camera di pernottamento e il locale adibito a servizio igienico;
in rapporto al periodo ulteriore trascorso nel penitenziario di Rebibbia in camere multiple, censurava la mancata considerazione della condizione di promiscuità e sovraffollamento, pregiudizievole anche a prescindere dal calcolo meramente aritmetico della spazio libero pro-capite fruibile. In rapporto, infine, al periodo trascorso nel penitenziario di Teramo, il ricorrente stigmatizzava il diniego oppostogli, posto che, avendo condiviso la camera di pernottamento con altro detenuto, e avendo avuto a disposizione poco più di tre metri quadri di superficie di libero movimento, egli non avrebbe fruito di adeguate modalità od opportunità compensative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Lo scrutinio del ricorso deve essere preceduto dalla sintetica ricognizione dei principi di diritto applicabili in materia e qui rilevanti. In questa prospettiva, occorre anzitutto precisare che, ai fini del ristoro assicurato dall'art. 35-ter, comma 1, Ord. pen., occorre prendere in considerazione la detenzione eccedente la durata di quindici giorni, che è la 2 soglia di rilevanza della violazione legalmente prefissata;
con la precisazione che periodi di detenzione di durata inferiore, trascorsi in un determinato istituto di pena, devono essere comunque valutati se inseriti nel contesto di una detenzione ininterrotta, iniziata o proseguita anche in altri istituti, che comunque oltrepassi l'anzidetto limite di quindici giorni (Sez. 1, n. 50387 del 18/11/2019, Vitale). ribaditoVa quindi l'orientamento già consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087-01; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514- 01; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Rv. 268231-01), recentemente avallato dalle Sezioni Unite (24/09/2020, Commisso, informaz. provv. n. 17 del 2020), secondo cui ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento, e pertanto dalla superficie lorda della camera di pernottamento devono essere detratte non solo l'area destinata ai servizi igienici, ma anche quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura «a castello», e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini. La considerazione degli ulteriori aspetti che determinano la complessiva offerta del trattamento detentivo, come l'esistenza di aria o di luce, la condizione igienica, l'assistenza sanitaria o le opportunità ricreative o culturali, può rilevare, al fine di stabilire se violazione vi sia, qualora lo spazio individuale minimo intramurario assicurato al detenuto, una volta scomputati gli arredi fissi, sia compreso tra i tre ed i quattro metri quadrati (Sez. 1, n. 5835 del 15/11/2018, dep. 2019, Marsano, Rv. 274874-01; Sez. 1, n. 52992 del 09/09/2016, Gallo, Rv. 268655). Nel caso di detenzione sofferta in condizioni di sovraffollamento, con spazio vitale inferiore ai tre metri quadrati, esiste invece una forte presunzione» di trattamento inumano e degradante, che può essere vinta solo dall'effetto cumulativo della breve durata delle restrizioni al suddetto spazio, unita a sufficiente attività di movimento e a sufficienti attività svolte al di fuori delle celle con assegnazione a struttura detentiva adeguata (Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, Lopane, Rv. 275407-01; Sez. 2, n. 11980 del 10/03/2017, Mocanu, Rv. 269407-01). Quanto al tema specifico del bagno «a vista», tale condizione non può rappresentare, di per sé sola, rispetto alla camera di pernottamento singola, un 3 reale indicatore di trattamento degradante;
la separazione effettiva tra il locale bagno e il restante ambito della camera detentiva è, viceversa, un fattore di grave negazione della riservatezza, come tale potenzialmente rilevante ai sensi del (mancato) rispetto dell'art. 3 CEDU, in cella collettiva (sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi).
2. Alla luce delle indicate coordinate ermeneutiche, le doglianze del ricorrente sono infondate, quanto a periodi detentivi trascorsi presso gli istituti di Rebibbia, Fossombrone e Teramo, avendo il giudice a quo accertato, con motivazione non apparente, né travisante, e sotto ogni altro aspetto incensurabile in questa sede ove il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della Giustizia, Rv. 262356-01), che il detenuto ebbe a disposizione uno spazio pro-capite di libero movimento mai inferiore a tre metri quadrati, al netto della mobilia fissa e dei servizi igienici, questi ultimi collocati (almeno nelle camere multiple di pernottamento) in ambiente convenientemente separato dalla restante superficie della cella, godendo altresì di adeguati tempi di permanenza fuori di quest'ultima e di ulteriori opportunità trattamentali compensative.
3. Il ricorso è viceversa fondato e ciò giustifica l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha deliberata per il relativo rinnovato giudizio - quanto ai periodi detentivi trascorsi presso gli istituti di pena ulteriori, non fatti oggetto di valutazione di merito. Tali periodi sono tutti di breve durata, ma il Tribunale di sorveglianza non ha verificato se essi si collochino in un continuum di detenzione, tale da valicare, nel complesso, la soglia di necessaria rilevanza dei quindici giorni, che la predetta valutazione imponeva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso il 04/12/2020 Il Consigliere estensore I Presidente DEPOSITATAresco Centofanti Giuseppe Santalucia Lacerte IN CANCELLERIA 21 GEN 2021 IL CANCELLIERE CR EL 4