Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, il diritto di ottenere dalla Pubblica amministrazione risposta alla propria istanza o richiesta, e che configura il reato di cui al secondo comma dell'art.328 cod.pen., nasce dalla congruità dell'istanza medesima in relazione alla doverosità del comportamento della Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni alla base dell'istanza e dunque dell'accoglimento della medesima. (Fattispecie relativa a richiesta di riammissione in servizio da parte del dipendente dimissionario di una ASL. Rigettando il ricorso degli amministratori, la Corte ha affermato che l'infondatezza nel merito delle richieste non esimeva gli imputati dall'obbligo di risposta).
Commentari • 2
- 1. GUP Trani: rifiuto di atti d’ufficio, diritto di accesso a documenti amministrativi e privacyFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 24 aprile 2008
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice della Udienza Preliminare presso il Tribunale Penale di Trani Dr. Maria Teresa Giancaspro alla udienza del 26/11/2007 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: TIZIO nato a XXXX ed ivi residente-Via - Libero-contumace Difeso dall'avv.L.M. di fiducia – presente IMPUTATO Per il reato di cui agli artt. 8l, co. 1° e 328, co. 1° e co. 2° cod. pen. perché, pubblico ufficiale siccome responsabile dell'ufficio Amministrazione della caserma "ZZZZZZ" di ZZZ, rifiutava di fare conoscere all'avv. xxxx -che glieli aveva richiesti quale difensore di CAIA nella causa civile di …
Leggi di più… - 2. Rifiuto di atti d’ufficio, diritto di accesso a documenti amministrativi e privacyNicola Ulisse · https://www.filodiritto.com/ · 24 aprile 2008
Con sentenza n° 716/07, resa a seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. presso il Tribunale di Trani, in persona della dr.ssa Maria Teresa Giancaspro, ha assolto un pubblico ufficiale dall'accusa di rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio, riconoscendo l'insussistenza del fatto-reato ascrittogli. L'imputato era responsabile dell'ufficio amministrazione di una caserma ed è stato tratto a giudizio a seguito di querela sporta dalla ex-moglie di un militare, la quale per esigenze connesse al procedimento civile di separazione, nella predetta qualità gli richiedeva di conoscere i dati relativi allo stipendio percepito dall'ex marito. Il pubblico ufficiale entro i 30 gg. rispondeva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 6778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6778 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 22/3/2000
Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 604
Dott. Giovanni De Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 2102/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dai difensori avv. Alberto Gullino di CA PI, nato ad [...] il [...], e avv. Martino Caminiti di D'ND SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 26.4.1999 della Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentiti difensori degli imputati, avv. Gullino per CA e avv.ti Caminiti e Gaetano Pecorella per D'ND, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Messina con sentenza 26.4.1999, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che condannava CA PI e D'ND SA alla pena di lire 1.000.000 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 328, c.2, c.p., applicava ad entrambi gli imputati la pena accessoria della interdizione dai pubblici per il periodo di un anno.
Gli imputati, amministratori straordinari della USL-41 succedutisi nel tempo, erano stati dichiarati responsabili del reato loro ascritto per avere omesso di provvedere e di rispondere alla dott.ssa CA che, essendosi dimessa dall'incarico di assistente medico presso l'ospedale Papardo di Messina, aveva richiesto e sollecitato per iscritto la propria riassunzione. Essi si erano giustificati assumendo di non avere alcun obbligo di rispondere all'istanza. Ricorre la difesa del CA per violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto: a) la norma richiede la duplice condotta del mancato compimento da parte della P.A. dell'atto dovuto e della mancata esposizione delle ragioni del ritardo;
b) non vi era prova che la richiesta fosse pervenuta a conoscenza dell'imputato; c) non vi era prova che la CA non fosse stata informata della difficoltà di accogliere la sua domanda a causa della mole di lavoro dell'ufficio e della complessità della pratica.
Ricorre altresì la difesa del D'ND per violazione di legge e mancanza di motivazione: a) avendo il giudice d'appello ignorato che l'ipotesi di riassunzione della CA era venuta meno con l'assunzione nel posto da lei lasciato vacante dalla dott.ssa Scimone, seconda nella graduatoria del concorso;
b) avendo il giudice d'appello disatteso le ragioni difensive in punto elemento soggettivo del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le difese contestano entrambe che l'atto richiesto dalla dott.ssa CA, ossia la riammissione in servizio quale assistente medico presso l'ospedale Papardo di Messina dopo le volontarie dimissioni, fosse atto dovuto da parte dell'amministrazione e, conseguentemente, che sussistesse l'obbligo di rispondere alla richiedente. Al proposito invoca in particolare il disposto dell'art. 59 d.p.r. 20.12.1979, n. 761, rubricato "riammissione in servizio", laddove stabilisce che "il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni...può essere riammesso in servizio con provvedimento motivato" e subordina la riammissione stessa a vari requisiti, tra cui "la vacanza del posto". La vacanza non si sarebbe verificata in quanto il posto reso vacante dalle dimissioni della dott.ssa CA spettava di diritto a chi la seguiva immediatamente nella graduatoria (la dott.ssa Scimone), a norma dell'art. 9 l. 20.5.1985, n. 207. La situazione normativa, se pur vincolante l'amministrazione della USI, in linea astratta, non è tale da escludere l'obbligo dell'amministrazione stessa di dare risposta alla richiesta di riammissione in servizio e di esporre le ragioni dell'eventuale ritardo. Infatti, sulla base di una risposta negativa (quale, secondo l'amministrazione, avrebbe dovuto essere la risposta stessa), l'interessata ben poteva agire in via amministrativa o in via giudiziaria per far valere le sue eventuali ragioni alla riammissione.
Non appare logico, come pretende la difesa del CA, affermare che, non essendo l'atto (la riammissione in servizio) dovuto, non occorreva neppure l'esposizione delle ragioni del ritardo, non essendo l'amministrazione tenuta a rispondere a tutte le richieste, anche se "strane o infondate". Nella specie non si è in presenza di una richiesta incongrua, posto che la riammissione in servizio del dipendente che si è dimesso è espressamente prevista dalla legge a determinate condizioni e che in ordine alla sussistenza di tali condizioni ben può sorgere controversia. In ogni caso non si può confondere l'atto discrezionale della pubblica amministrazione con l'atto dovuto. Nel caso di specie non vi era alcuna discrezionalità nel porre in essere l'atto, in quanto un atto era comunque dovuto, nel senso che o veniva disposta la riammissione in servizio, o veniva negata tale riammissione.
Il diritto ad ottenere il compimento dell'atto (sia pure la reiezione dell'istanza di riammissione) e di conoscere le ragioni dell'eventuale ritardo appaiono in questo quadro di tutta evidenza e, conseguentemente, la condotta dei pubblici ufficiali (amministratori straordinari della USL, succedutisi nel tempo, cui competeva la risposta) appare illegittima.
Nè valgono ragioni di fatto quali eventuali difficoltà dovute alla mole di lavoro dell'ufficio o alla complessità della pratica, perché in entrambi i casi le ragioni del ritardo potevano (quindi dovevano) essere esplicitate attraverso la risposta. D'altra parte, proprio la invocata complessità della pratica, smentisce la linearità del primo assunto, secondo cui la richiedente non aveva in assoluto diritto alla riammissione in servizio.
Tali ragioni non impingono sull'elemento soggettivo del reato, da un lato perché la conoscenza della richiesta rivolta all'ente di cui si è responsabili è presunta, salvo prova contraria da fornirsi dal soggetto che invoca la propria ignoranza incolpevole;
dall'altro lato perché la pretesa personale convinzione di non dover dare risposta non scusa, trattandosi di violazione del precetto penale. Ed infine, che l'interessata fosse stata altrimenti posta a conoscenza delle difficoltà dell'amministrazione a fornire risposta alla sua richiesta, è mera illazione, non suffragata da concreti elementi probatori, e comunque irrilevante rispetto alla previsione normativa.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000