Sentenza 9 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, qualora lo spazio individuale minimo intramurario assicurato al detenuto, una volta scomputati gli arredi fissi, sia compreso tra i tre ed i quattro metri quadrati, vanno presi in considerazione gli ulteriori aspetti che determinano la complessiva offerta del trattamento detentivo, come la mancanza di aria o di luce, i difetti della condizione igienica, la carenza di assistenza sanitaria o l'assenza di offerte ricreative o culturali.
Commentari • 6
- 1. Art. 8https://www.filodiritto.com/
- 2. C. Cataneo | Le SU sui criteri di calcolo dello spazio minimo disponibile per detenutohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. C. Cataneo | Le SU sui criteri di calcolo dello spazio minimo disponibile per detenutohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Trattamento inumano per mancanza di spazio in carcere (Cass. 6551/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2021
Il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti è frutto di una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale da parte dell'Amministrazione penitenziaria in caso di restrizione in una cella collettiva in cui lo spazio sia uguale o superiore al livello minimo di tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati e, quindi, pur non violando la regola dettata dalla Corte EDU, possa costituire un fattore negativo ai fini della valutazione delle condizioni complessive di detenzione. In questa ipotesi la contestuale sussistenza di altri fattori negativi potrà portare a ritenere violato l'art. 3 della Convenzione: tali fattori sono indicati nella mancanza di …
Leggi di più… - 5. Alle Sezioni unite tre questioni in materia di sovraffollamento carcerario e rimedi risarcitoriGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2020
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 14260, Mazzei Presidente, Cairo Relatore, Cocomello p.m. (diff.) Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere tre questioni in tema di sovraffollamento carcerario e rimedi risarcitori. Il primo quesito è così compendiato: “se i criteri di computo dello ‘spazio minimo disponibile' per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati dalla Corte Edu e dagli orientamenti della giurisprudenza della Corte di legittimità – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2016, n. 52992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52992 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2016 |
Testo completo
5 29 9 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2708/2016 MASSIMO VECCHIODott. - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. N. 47785/2015 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LO N. IL 22/01/1977 avverso l'ordinanza n(311/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di elico: 312/2015 RM PERUGIA, del 18/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Give is Romeus, RMT dre ha chiesto dichiararsi la inquem.Te del ricorso;
Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza (numero 312 del 2015) ha respinto il reclamo in tema di tutela risarcitoria (artt. 35 bis e ter ord.pen.) proposto da LO LO avverso la decisione reiettiva emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto. In motivazione si evidenzia, in sintesi, che : il reclamante ha sempre avuto a disposizione uno spazio individuale non inferiore alla soglia minima dei tre metri quadrati;
- nel calcolo dello spazio individuale disponibile risulta essere stato scomputato quello relativo al mobilio fisso, compresi i letti;
- non vi è motivo di dubitare della esattezza dei dati forniti, sul punto, dalla Amministrazione;
- il reclamante ha sempre fruito, inoltre, delle ordinarie attività trattamentali e ricreative, ivi compresa la permanenza all'aria aperta, sì da rendere assente ogni denunziato profilo di violazione dei contenuti precettivi dell'art. 3 Conv. Eur. . RM 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con personale sottoscrizione LO LO, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta, in sostanza, l'esattezza dei dati forniti dall'amministrazione circa la superficie utile all'interno della camera detentiva, affermando che - dato l'ingombro degli arredi fissi, ed in particolare del letto detto spazio vitale sarebbe in realtà inferiore ai 3 metri quadrati. Evidenzia come in altri casi, relativi al medesimo Istituto, le misurazioni hanno dato esiti diversi, il che appare illogico, trattandosi di celle costruite con moduli identici. Afferma altresì che il tempo fruibile al di fuori della cella non è congruo, posto che vi sono chiusure intermedie rispetto al tempo concesso nonchè limiti (max 20 persone) per l'accesso alla saletta polivalente.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
3.1 Il ricorrente articola, in larga misura, una critica, sul tema dello spazio individuale, non valutabile nella presente sede di legittimità, posto che l'avvenuto 'affidamento' da parte del Tribunale nella esattezza dei dati forniti dalla Amministrazione Penitenziaria non è sindacabile da parte del giudice di legittimità, trattandosi di aspetto istruttorio che non ha dato luogo a valutazioni manifestamente illogiche e che si fonda sul dovere generale di collaborazione>> dell'autorità amministrativa con l'autorità giudiziaria. 2 Non emergono, in altre parole, elementi idonei a concretizzare la fondatezza di una deduzione di travisamento del fatto e resta non sindacabile la scelta del Tribunale di non realizzare un ulteriore approfondimento istruttorio. -Gli esiti della misurazione dello spazio vitale all'interno della camera detentiva spazio che va inteso libero da arredi fissi come già affermato da questa Corte di legittimità con sentenza numero 5278 del 19.12.2013 ric. Berni risultano in - linea con le decisioni emesse sul tema dalla CEDU nel senso di escludere la violazione dell'art. 3 Conv.Eur. .
3.2 Come è noto, nella decisione emessa in data gennaio 2013 dalla Sez. II nel caso AN ed altri
contro
Italia la CEDU ha ritenuto che : a) lo spazio vitale individuale nel caso del AN e di altri due soggetti reclusi era pari a 3 metri quadri, ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle (il che dimostra come la parte di superficie occupata dagli arredi fissi vada detratta dal computo dello spazio effettivo disponibile, n.d.e.) ; b) da ciò è derivata l'affermazione della non conformità di tale condizione ai criteri giurisprudenziali ritenuti accettabili in sede di verifica del rispetto o meno dell'art. 3 Conv. Eur., posto che lo spazio vitale nelle celle collettive 'raccomandato' dal CPT (Comitato Europeo per la prevenzione della tortura o dei RY trattamenti inumani o degradanti) è di quattro metri quadrati, il che porta a ritenere come l'offerta di uno spazio 'effettivo' di movimento, inferiore alla soglia dei tre metri quadri non sia accettabile. - per3.3 Ora, sia che si voglia aderire alla conclusione esposta in detto arresto cui l'offerta trattamentale di uno spazio vitale individuale in cella collettiva inferiore ai 3 metri quadrati è di per sè aspetto tale da integrare la violazione dell'art. 3 Conv. Eur., sia che si voglia aderire al successivo orientamento espresso dalla CEDU nel caso IC
contro
Croazia, ove con sent. I Sezione del 12 marzo 2015 si è affermato, tra l'altro, che nel caso di detenzione sofferta in condizioni di sovraffolamento con spazio vitale inferiore ai tre metri quadrati la forte presunzione di trattamento degradante può essere confutata dall'effetto cumulativo delle condizioni detentive ( anche in rapporto alla breve durata delle restrizioni al suddetto spazio, unite a sufficiente attività di movimento e a sufficienti attività svolte al di fuori delle celle con assegnazione a struttura detentiva adeguata), è evidente che lì dove lo spazio individuale sia - come nel superiore ai 3 metri quadrati (con scomputo preventivo degli caso in esame- arredi fissi, come affermato dal Tribunale) non può essere accolta una domanda risarcitoria basata, in riferimento alla causa petendi, in modo esclusivo sul sovraffolamento carcerario. Lì dove lo spazio individuale si collochi tra i tre ed i quattro metri quadrati (come è da ritenersi nel caso in esame) vanno presi in considerazione aspetti diversi e 3 concorrenti della complessiva offerta trattamentale, posto che la violazione dei contenuti dell'art. 3 Conv. Eur. può derivare, in simili casi, da altre circostanze di fatto (mancanza di luce o aria, carenza di condizioni igieniche, carenza di assistenza sanitaria, assenza di offerte ricreative o culturali etc.) tali da determinare un complessivo giudizio di 'trattamento inumano o degradante'. Nel caso in esame, tuttavia, tali aspetti concorrenti risultano oggetto di positiva valutazione da parte del Tribunale con motivazione che non risulta illogica e che appare fondata su una compiuta ricognizione delle circostanze rilevanti. La diversa opinione esposta, sul tema, dal ricorrente non introduce profili di critica tali da determinare la riconoscibilità di un vizio motivazionale o di incompletezza rilevante dell'istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente a morecchio Raffaello Magi Massimo Vecchio птор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4