Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2016, n. 52992
CASS
Sentenza 9 settembre 2016

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Ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, qualora lo spazio individuale minimo intramurario assicurato al detenuto, una volta scomputati gli arredi fissi, sia compreso tra i tre ed i quattro metri quadrati, vanno presi in considerazione gli ulteriori aspetti che determinano la complessiva offerta del trattamento detentivo, come la mancanza di aria o di luce, i difetti della condizione igienica, la carenza di assistenza sanitaria o l'assenza di offerte ricreative o culturali.

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  • 1Art. 8
    https://www.filodiritto.com/

  • 2C. Cataneo | Le SU sui criteri di calcolo dello spazio minimo disponibile per detenuto
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3C. Cataneo | Le SU sui criteri di calcolo dello spazio minimo disponibile per detenuto
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 4Trattamento inumano per mancanza di spazio in carcere (Cass. 6551/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2021

    Il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti è frutto di una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale da parte dell'Amministrazione penitenziaria in caso di restrizione in una cella collettiva in cui lo spazio sia uguale o superiore al livello minimo di tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati e, quindi, pur non violando la regola dettata dalla Corte EDU, possa costituire un fattore negativo ai fini della valutazione delle condizioni complessive di detenzione. In questa ipotesi la contestuale sussistenza di altri fattori negativi potrà portare a ritenere violato l'art. 3 della Convenzione: tali fattori sono indicati nella mancanza di …

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  • 5Alle Sezioni unite tre questioni in materia di sovraffollamento carcerario e rimedi risarcitori
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2020

    Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 14260, Mazzei Presidente, Cairo Relatore, Cocomello p.m. (diff.) Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere tre questioni in tema di sovraffollamento carcerario e rimedi risarcitori. Il primo quesito è così compendiato: “se i criteri di computo dello ‘spazio minimo disponibile' per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati dalla Corte Edu e dagli orientamenti della giurisprudenza della Corte di legittimità – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2016, n. 52992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52992
Data del deposito : 9 settembre 2016

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