Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2017, n. 11980
CASS
Sentenza 10 marzo 2017

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Massime1

Ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, se lo spazio delle celle è inferiore ai tre metri quadrati esiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione Edu vincibile - in applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Grande Camera della Corte Edu del 20 ottobre 2016, nel caso Mursic v. Croatia - solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nella misura della libertà di circolazione, nell'offerta di attività da svolgere in spazi ampi fuori dalle celle e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione.

Commentario1

  • 1Rassicurazioni romene consentono consegna MAE (Cass. 25066/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2019

    Se le informazioni supplementari fornite dallo stato emittente il mandato di arresto europeo garantiscono fattori compensativi della disumanità della dentizione cade il motivo ostativo alla consegna. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 04/06/2019) 05-06-2019, n. 25066 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO D. - Presidente - Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere - Dott. COSCIONI G. - Consigliere - Dott. PACILLI G. - rel. Consigliere - Dott. ARIOLLI G. - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: S.C.C., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 25.3.2019; Visti gli atti, la sentenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2017, n. 11980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11980
Data del deposito : 10 marzo 2017

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