CASS
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO SI BA LA NN RI NI - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da IT NO, nato a [...] il [...] D'GE VI, nato a [...] il [...] RE AO, nato a [...] il [...] IA VI, nato a [...] l’[...] inoltre: Comune di Castelvetrano Ente Locale Comune di Campobello Di Mazara Ente Locale Comune di PA Ente Locale Comune di Valderice Ente Locale Comune di ER Ente Locale Presidenza della Regione Sicilia Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalita' e le Mafie ''NO AP'' Ente Generico. Associazione Antiracket e Antiusura PA Ente Generico Associazione Antimafie e Antiracket -la Verita' Vive -onlus- Assemblea Regionale Siciliana Comune di AN Ente Locale Comune di Paceco Ente Locale Comune di Custonaci Ente Locale Associazione Codici Sicilia Centro Studi Culturali PI La RR LU avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/1/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AO Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di UC VI e RU AO e il rigetto dei ricorsi di ZZ NO e D’EL VI;
uditi per le parti civili costituite: 1) l'avvocato Ettore Barcellona del foro di Palermo, in difesa della parte civile "Centro Studi Culturali PI La RR LU", che si riporta alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7674 Anno 2026 Presidente: HI GI Relatore: LI OL Data Udienza: 19/11/2025 2) l'avvocato Loredana Tulino del foro di Vibo Valentia, in qualità di sostituto processuale degli avvocati delle parti civili comune di Castelvetrano, comune di Campobello di Mazara, Associazione Antiracket e Antiusura PA, Associazione Antimafie e Antiracket - La Verita' Vive - LU (con gratuito patrocinio) e comune di AN, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alle note spese. 3) l'avvocato Marco Siragusa del foro di PA in difesa deli comune di Paceco, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Carmela Santangelo del foro di PA in difesa del comune di PA, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alle note spese. 4) l'avvocato Felicia D’Amico del foro di Roma in difesa dell’Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie ''NO AP '', che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese. 5) l'avvocato Gaia Gandolfi del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato US RA del foro di Roma in difesa del comune di ER, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese. 6) l’Avvocatura generale dello Stato in difesa della Presidenza della regione Sicilia e dell’Assemblea regionale siciliana, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alle note spese. uditi per gli imputati: 7) l'avvocato Giovanni Di Benedetto del foro di Palermo in difesa di D'EL VI, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 8) l'avvocato Carlo Ferracane del foro di Marsala in difesa di UC VI, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 9) l'avvocato VI Galluffo del foro di PA in difesa di RU AO, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 10) l'avvocato Enrico Sanseverino del foro di Palermo in difesa di RU AO, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 11) l'avvocato Valerio Vianello Accorretti del foro di Roma in difesa di ZZ NO, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 24.1.2025, la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza con cui in data 12.4.2023 il Tribunale di PA aveva dichiarato NO ZZ, VI UC e VI D’EL colpevoli del reato di cui all’art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen., nonché AO RU colpevole del reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., condannando ZZ alla pena di ventuno anni di reclusione, UC alla pena di dodici anni di reclusione, D’EL alla pena di sedici anni di reclusione e RU alla pena di dodici anni di reclusione. In particolare, la Corte d’Appello di Palermo ha riqualificato il fatto ascritto a VI UC come integrante il reato di cui all’art. 378 cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 416- bis.1 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado a cinque anni e dieci mesi di reclusione;
inoltre, ha riconosciuto, quanto ad NO ZZ, il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati e quelli di cui alle sentenze irrevocabili di condanna della Corte d’Appello di Palermo in data 11.12.1999 e 7.1.2005 e, ritenuto più grave il fatto per cui si procede, ha aumentato di tre anni e sette mesi di reclusione la pena di diciassette anni di reclusione per il presente procedimento, per una pena complessiva di venti anni e sette mesi di reclusione. Nel resto, ha confermato la sentenza di primo grado.
1.1 Il processo ha riguardato alcuni soggetti imputati di aver fatto parte, unitamente ad 2 altre persone già condannate o sottoposte a separati procedimenti penali, dell’associazione mafiosa denominata CO Nostra nella sua articolazione territoriale del mandamento di PA che si assumeva diretta e organizzata da CO e TR RG. La Corte d’appello dà atto che la sentenza di primo grado ha innanzitutto ricostruito il dato storico della sussistenza di CO Nostra nel territorio di PA e della sua provincia attraverso il richiamo a precedenti pronunce irrevocabili, in particolare rievocando l’avvento dai primi anni Ottanta di VI RG ai vertici del mandamento, con il contributo, durante la sua latitanza, dei figli CO e TR. Dai precedenti, la sentenza di primo grado ha tratto, altresì, il dato della forte vocazione imprenditoriale della “famiglia” di PA, manifestatasi, in particolare, nel controllo del riciclaggio dei rifiuti, nelle infiltrazioni nel commercio del calcestruzzo, nell’assegnazione illecita di subappalti. Viene, ancora, ricordato che nelle sentenze precedenti è stato affermato come dato indiscutibile il fatto che si tratti di un’associazione armata. Ciò detto, la sentenza impugnata passa in rassegna le posizioni dei singoli appellanti.
1.2 Quanto ad NO ZZ, condannato in primo grado per partecipazione ad associazione mafiosa a fronte dell’originaria accusa di esserne uno dei capi, la Corte d’appello premette che si tratta di imputato già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con sentenze del 1999 e del 2005, nelle quali era stato accertato che fosse punto di riferimento dei soggetti apicali della consorteria e che, in particolare, fosse a disposizione per danneggiamenti nei confronti di alcuni imprenditori. Anche nel presente procedimento è emerso che incontrasse sovente CO RG e CO AL, esponenti di spicco del clan;
il Tribunale di PA, sulla scorta di elementi probatori tratti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate, aveva concluso che ZZ non avesse mai reciso i suoi legami con l’associazione e che vi avesse partecipato fattivamente anche per il periodo successivo a quello già coperto dalle precedenti condanne irrevocabili. La Corte d’appello ha ritenuto innanzitutto che la censura difensiva, secondo cui la interpretazione degli elementi probatori nei confronti di ZZ era stata condizionata dal fatto di essere stato già condannato per aver fatto parte dell’associazione, non fosse condivisibile, dovendosi anzi affermare che le precedenti condanne e l’accertato inserimento dell’imputato nelle logiche mafiose costituissero una chiave di lettura e consentissero di affermare che egli era certamente a conoscenza della qualità dei soggetti con cui abitualmente interloquiva. La sentenza impugnata richiama il contenuto di diverse conversazioni intercettate da cui emerge l’appartenenza di ZZ all’associazione, peraltro con un ruolo di rilievo. Tra queste, quella relativa a un incontro del 23.10.2017 tra CO RG e CO OR, quella relativa ad un colloquio del 27.4.2017 tra CO RG e IE GI, quella relativa a un colloquio del 7.3.2020 tra US OS e AT TI, quella relativa ad un incontro del 29.5.2016 tra CO RG, CO AL e lo stesso ZZ. Si tratta di conversazioni – relative a vicende diverse, ma tutte rientranti nell’ambito di interesse della “famiglia” di PA – da cui la Corte d’appello ha desunto che ZZ avesse mantenuto rapporti di stabile compenetrazione con l’organizzazione del sodalizio.
1.3 Quanto a VI D’EL, la sentenza di primo grado lo ha condannato per averlo ritenuto il referente di CO RG per l’isola di AN, anche perché – condannato all’inizio degli anni Ottanta all’ergastolo per duplice omicidio e anche per associazione a delinquere – aveva scontato la pena quasi interamente proprio a AN. 3 Il Tribunale di PA aveva dato atto che la figura di D’EL fosse emersa nel corso delle indagini con riferimento all’imprenditore CO RU, il quale lamentava il mancato pagamento di una somma di denaro da parte di due ditte agrigentine aggiudicatarie di un appalto pubblico a AN che si erano appoggiate alla sua impresa. Risultava che RU, coadiuvato da D’EL, si era rivolto a CO RG perché intervenisse e lo aveva più volte incontrato a PA;
la sentenza di primo grado richiamava le plurime conversazioni intercettate che lo comprovavano, nonché la circostanza che D’EL vi avesse partecipato personalmente in alcuni casi e che comunque mantenesse i contatti con RG per tenersi al corrente dell’andamento della vicenda. La sentenza di primo grado aveva fatto riferimento, altresì, ad un attentato incendiario ai danni dell’imprenditore ON NO sempre riconducibile a RU, nel quale affermava fosse stato coinvolto anche D’EL ancora sulla base delle conversazioni intercettate, nonché al fatto che l’imputato aveva ricevuto una somma quale tangente di lavori effettuati da tale MA ET a AN. Il Tribunale di PA aveva richiamato anche la circostanza che D’EL era stato coinvolto da RG e AL nella costituzione di una società che avrebbe dovuto gestire gli affari sull’isola di AN, citando una serie di conversazioni da cui emergeva che egli rimaneva il referente per l’isola, a cui gli imprenditori dovevano rivolgersi. La Corte d’appello ha disatteso l’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato, ritenendo che le risultanze processuali avessero dimostrato il radicamento di D’EL sul territorio, la sua frequentazione con personaggi di spicco dell’associazione, il suo intervento di mediazione presso i vertici del gruppo, la sua partecipazione alla gestione illecita dei lavori a AN, il suo compito di curare gli interessi economici dell’associazione sull’isola. Di conseguenza, la sentenza impugnata ha ritenuto che D’EL non avesse mai dismesso la sua veste di uomo d’onore e che negli anni oggetto di indagine avesse concretamente contribuito al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio, assicurando a RG e AL la sua disponibilità.
1.4 Quanto a VI UC, la Corte d’appello ha ritenuto che le risultanze processuali consentissero di ritenere sussistente a suo carico soltanto una condotta di supporto in favore dell’associato LE IN, di cui l’imputato, in ragione dei rapporti di risalente amicizia, conosceva bene la caratura criminale, peraltro muovendosi egli stesso in ambiente prossimo all’associazione pur non facendone parte. L’aiuto prestatogli per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche – integrante il reato di cui all’art. 378 cod. pen., anziché quello originariamente contestato di cui all’art. 416- bis cod. pen. – era consistito nella messa a disposizione della propria abitazione di ER per i suoi incontri riservati con TR RG.
1.5 Quanto a AO RU, il Tribunale di PA aveva riqualificato l’iniziale addebito di partecipazione ad associazione mafiosa nell’ipotesi di c.d. concorso esterno nel reato associativo, rilevando una risalente consuetudine di rapporti dell’imputato con diversi esponenti del sodalizio criminoso almeno dal 2001 e ritenendo che, a partire dalla costituzione del movimento politico “Articolo 4” con altri deputati regionali nella XVII legislatura dell’Assemblea Regionale siciliana, si era aggravata la sua compromissione con CO Nostra. In particolare, l’imputato aveva stipulato accordi politico-mafiosi con importanti esponenti del sodalizio, che gli avevano offerto pieno sostegno per la sua elezione a deputato regionale in cambio dell’impegno, effettivamente rispettato, di favorire l’ingresso 4 nelle istituzioni di soggetti indicati dalla consorteria criminale. Il Tribunale citava, fra le controprestazioni dell’accordo, le vicende relative alla composizione della giunta del comune di Castelvetrano, nonché quelle relative alle elezioni amministrative di Campobello di Mazara e alle successive fasi della vita politico- amministrativa del comune. Quindi, in occasione delle elezioni regionali del 2017, l’accordo di RU con CO Nostra aveva previsto la promessa della corresponsione di denaro in cambio di un pacchetto di voti assicuratigli dalla famiglia di PA, per il tramite dell’affiliato CA AL, a cui veniva consegnato solo parzialmente il denaro promesso, con la conseguenza che CO Nostra assicurava all’imputato solo un limitato appoggio elettorale. Anche alle elezioni nazionali del 2018, benché non si disponesse della prova di un accordo con CO nostra, era risultato che AT Crimi, autorevole capomafia di Vita, avesse più volte incontrato RU durante la campagna elettorale. Il Tribunale, in definitiva, aveva ritenuto le promesse di RU come idonee a rafforzare l’operatività del clan, in quanto dirette ad assicurare l’ingresso nelle istituzioni di soggetti graditi con le immaginabili prospettive di nuovi guadagni per il consesso criminale. A sua volta la Corte d’appello, nel confermare la condanna dell’imputato, ha richiamato in primo luogo le intercettazioni telefoniche e ambientali in occasione delle elezioni regionali del 2017, dalle quali si comprende che innanzitutto i TE RG discutono dell’appoggio da assicurare ai candidati, fra i quali deve essere compreso lo stesso RU, sebbene i maggiori sforzi del sodalizio siano stati spesi a vantaggio di un’altra candidata che, a differenza di RU, aveva consegnato somme di denaro ritenute soddisfacenti. In questo contesto si individuano le figure di CO OR e di CA AL quali esponenti dell’associazione maggiormente impegnati in favore di RU: con il secondo, peraltro, RU si lamenta, all’indomani della sconfitta elettorale, del mancato appoggio ricevuto a PA da quelli che definiva testualmente come gli “amici nostri”. Anche nelle conversazioni successive gli associati, fra i quali lo stesso TR RG, commentano i risultati in modo che se ne possa ricavare con certezza l’impegno che era stato preso inizialmente di assicurare un sostegno a RU. I giudici di secondo grado hanno ritenuto, in definitiva, che le intercettazioni abbiano consegnato numerosi e inequivoci elementi che consentono di ritenere logicamente certa la stipulazione di un accordo tra RU e la mafia trapanese, finalizzato a garantire al candidato un sostegno elettorale dietro la corresponsione di una somma di denaro. Anche da intercettazioni successive alla scarcerazione di CA AL, qualche mese dopo, emerge che questi criticasse la scelta dell’imputato di avere ammesso con gli inquirenti l’incontro con RG ma di avere negato la consegna dei soldi, che avrebbe invece potuto dire di avere fatto a TR CU, ignorandone la vicinanza all’associazione. Inoltre, AL riferiva al suo interlocutore che RU aveva pagato la prima parte di 20.000 euro. Del resto – ha osservato la Corte d’appello – se davvero non avesse pagato, RU non avrebbe avuto alcun titolo per lamentarsi con AL del mancato appoggio elettorale;
questo rende inattendibile la sua versione, secondo la quale avrebbe concluso il patto solo per paura, essendosi trovato dinanzi RG che non si aspettava fosse presente all’incontro.
1.6 Quanto, infine, alla circostanza aggravante di cui all’art. 416, comma quarto, cod. pen., ritenuta sussistente a carico di tutti i ricorrenti, la Corte d’appello ha affermato che la notoria disponibilità di armi da parte di CO Nostra, a fronte della sua struttura federativa e tendenzialmente verticistica, prescinde dalla singola cellula locale, per cui non è necessario 5 un accertamento concreto e attuale in capo alla famiglia di PA. L’aggravante – hanno sostenuto i giudici di secondo grado – è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte dell’associazione o che lo ignori per colpa, non sussistendo, alla luce dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., logica incompatibilità tra l’imputazione a titolo di dolo del reato base e quella a titolo di colpa dell’elemento accidentale. La stabile dotazione di armi da parte di CO nostra è fatto notorio non ignorabile da chi ne fa parte e la norma non richiede anche la effettiva utilizzazione delle armi stesse o la esatta loro individuazione. Nel caso della famiglia mafiosa di PA, il dato storico della disponibilità di armi è stato accertato con sentenze passate in giudicato acquisite agli atti;
in particolare, nel procedimento c.d. Halloween è stata ricostruita una impressionante serie di omicidi e di fatti di sangue. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili di essere inseriti in CO Nostra, per il tramite della messa a disposizione dell’intero consorzio criminale attraverso l’inserimento nelle singole famiglie di appartenenza. La singola famiglia è unità operativa della più vasta associazione denominata CO Nostra, struttura verticistica, articolata gerarchicamente su base territoriale e disciplinata da regole rigidamente vincolanti. Le famiglie e i mandamenti rispondono alla “commissione” o “cupola”, che ha competenza a livello provinciale e ha potestà decisionali su tutte le attività criminali di livello. Di conseguenza, la sussistenza dell’aggravante deve essere valutata con riferimento non alle singole unità operative, ma a CO Nostra nella sua interezza. Dunque, gli imputati, partecipando all’articolazione territoriale di PA, erano consapevoli di aderire ad un sodalizio notoriamente dotato di armi. In ogni caso, depongono per la esclusione di una soluzione di continuità anche le risultanze del processo. La Corte d’appello ha citato una conversazione del 28.7.2017 tra TR RG e LE IN, nella quale significativamente i colloquianti riportano il timore di un terzo, tale NO Monaco, di essere ammazzato da IN a causa di un diniego che gli aveva opposto per la ricerca di un nascondiglio ad un latitante e IN commenta: ”ma nemmeno una cartuccia vale …”, così rendendo evidente la disponibilità di armi. Altre conversazioni citate sono quella del 25.3.2021 tra AL e RA NN, in cui si fa riferimento all’eventualità che era stata paventata negli anni scorsi di un omicidio interno al clan, nonché quella del 15.7.2016 tra OR e CO RG, in cui il primo fa riferimento ad un terzo che si era rivolto a lui per essere protetto. Entrambe le conversazioni, pertanto, facevano legittimamente ipotizzare che l’associazione disponesse di armi. Da ultimo, la Corte d’appello ha considerato anche che ai coimputati giudicati con il rito abbreviato è stata applicata l’aggravante in questione.
2. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NO ZZ, VI D’EL, VI UC e AO RU.
2.1 Il ricorso di NO ZZ si articola in sette motivi.
2.1.1 Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata - sostiene il ricorso - è affetta da violazione di legge e da vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che era stata avanzata nell'atto di appello. In particolare, la difesa aveva 6 chiesto di procedere all'esame dei testi GA, GI, RT, LA e IN. La Corte d'appello ha ritenuto non assolutamente necessario l'esame dei testi la richiesta con motivazione apodittica, sostenendo che non fossero state esplicitate le ragioni della assoluta necessità dell'integrazione ai fini della decisione e aggiungendo che non si trattasse di prova sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, a fronte della presunzione legale di completezza dell'istruttoria di primo grado. Tuttavia, i giudici hanno omesso di prendere in considerazione le circostanze che erano state specificamente indicate nell'atto di appello in relazione all’esame di ciascun testimone, ovvero per i testi RT e LA la dimostrazione dell'origine lavorativa dei contatti tra il ricorrente e VI D'EL, per i testi GA e GI il significato reale delle intercettazioni riguardanti la compravendita dei vigneti e la esclusione della riconducibilità a ZZ delle minacce evocate, per IN la necessità di approfondire i rapporti tra ZZ e DO IO. La motivazione della sentenza di secondo grado, invece, non rende comprensibile il ragionamento logico giuridico sotteso al rigetto e non si confronta con il contenuto delle richieste istruttorie.
2.1.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso si duole che la condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa si fondi su un impianto motivazionale lacunoso. I giudici d’appello hanno ritenuto dimostrata la intraneità di ZZ a CO nostra, valorizzando le captazioni ambientali e telefoniche e le osservazioni di polizia giudiziaria in chiave indiziaria e presuntiva, ma senza alcuna verifica concreta della loro idoneità a dimostrare una effettiva e consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. Si tratta, in particolare, di conversazioni e incontri privi di contenuti esplicitamente illeciti e, tuttavia, interpretati come rivelatori di un inserimento stabile nella struttura associativa. I difensori nell'atto di appello avevano evidenziato l'assenza di condotte associative operative riconducibili all'imputato, stigmatizzando la interpretazione suggestiva di conversazioni prive invece di un effettivo contenuto sintomatico di adesione all'associazione, nonché l'assenza di fonti dichiarative dirette a carico di ZZ e l’assenza per un arco temporale di circa venti anni di elementi che documentassero rapporti del ricorrente con CO nostra trapanese. La ricostruzione degli inquirenti, che è stata accolta dalla Corte d’appello, postula la permanenza del ricorrente nella mafia trapanese sul presupposto della sola pregressa condanna definitiva per il medesimo reato e della sua mancata formale dissociazione, così muovendo dalla presunzione di continuità nel vincolo associativo e determinando di fatto una inversione dell'onere probatorio. Di contro, risulta dagli atti che nel periodo compreso tra l'ultimo fatto oggetto precedente della condanna (30.4.1997) e l'anno 2016 non sussistano elementi idonei a dimostrare la persistente adesione alla consorteria mafiosa, dato probatorio che contrasta in modo evidente l'affermazione della sentenza di primo grado secondo cui ZZ aveva partecipato a CO nostra ininterrottamente dal 1982. La condanna è piuttosto il frutto di una traslazione acritica in sentenza della lettura investigativa delle conversioni captate, che hanno invece valenza neutra o addirittura lecita. La Corte d’appello utilizza le precedenti condanne di ZZ per mafia onde sostenere che la qualità dei soggetti con cui interloquiva non poteva sfuggirgli e che tale elemento costituisce una chiave di lettura dei frequenti e non altrimenti spiegati suoi rapporti con altri 7 appartenenti al sodalizio mafioso Tale motivazione è del tutto inadeguata, perché finisce per fondare l'affermazione di responsabilità penale su un'impostazione assertiva e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera contiguità compiacente o vicinanza con ambienti mafiosi non è sufficiente a comprovare la partecipazione all'associazione se poi non si dimostri che si sia tradotta in un contributo concreto e causalmente rilevante alla operatività del sodalizio criminoso. I giudici di secondo grado individuano una serie di conversazioni intercettate, che in realtà consistono in dialoghi privi di contenuti univoci, interpretati in chiave accusatoria senza che sia stata offerta la dimostrazione puntuale della loro riconducibilità a condotte funzionali alla vita dell'associazione mafiosa. Il ricorso, in particolare, fa riferimento alla conversazione del 23.10.2017 tra CO RG e CO OR, in cui il primo avrebbe confermato in ruolo ricoperto, tra gli altri, da ZZ nella famiglia mafiosa di PA. Tuttavia, questa ricostruzione si fonda su un'interpretazione congetturale del colloquio, peraltro di un discorso di terzi a cui non ha partecipato il ricorrente. In tal modo, la Corte d’appello attribuisce valore indiziante a semplici speculazioni espresse da un terzo in un contesto colloquiale, che non consentono affatto, né sul piano logico né sul piano probatorio, di affermare nemmeno che il soggetto menzionato nel dialogo sia effettivamente NO ZZ, giacché i due interlocutori parlano di un soggetto denominato “zio NO. In secondo luogo, il ricorso richiama la conversazione del 27.4.2017 tra CO RG e IE ER, nella quale si fa riferimento a ZZ come soggetto che gli interlocutori utilizzerebbero in una controversia per la compravendita dei vigneti allo scopo di veicolare messaggi intimidatori. Anche in questo caso si tratta di un passaggio estrapolato dalla conversazione, isolato dal suo contesto, laddove invece proprio il contenuto letterale della conversazione smentisce il coinvolgimento di ZZ, fermo restando che anche l'evocazione del nome dell'imputato come soggetto in grado di intimidire non equivale affatto a dimostrarne la sua appartenenza a un sodalizio criminoso. Ancora, il ricorso richiama la conversazione del 7.10.2020, relativa alla riscossione di un credito vantato dall'imputato nei confronti di tale IO DO. Secondo la ricostruzione operata in sentenza, sarebbero intervenuti terzi soggetti per la riscossione e ciò sarebbe espressivo del metodo mafioso utilizzato da ZZ, oltre che dimostrativo della persistenza del suo ruolo criminale nonostante la detenzione domiciliare cui era sottoposto in quel momento. Tuttavia, anche in questo caso le conversazioni avvengono tra terzi e, del resto, lo stesso maggiore US ha confermato nel suo esame che nessun contatto telefonico è intercorso tra ZZ e gli altri soggetti coinvolti in questo episodio investigato. Lo stesso imputato, nel corso del suo esame dibattimentale, ha chiarito di non aver mai conosciuto i soggetti che avrebbero agito in modo intimidatorio e ha escluso di aver mai incaricato altri della riscossione del suo credito verso DO. Infine, il ricorso richiama la conversazione del 29.5.2016, dalla quale risulta che ZZ riceveva una somma di denaro da CO RG, scorporandone 250 euro da consegnare a CO AL: i giudici interpretano tale circostanza come sintomatica di una spartizione tra sodali mafiosi. In realtà, la Corte d’appello valorizza in questo senso un presunto dato di fatto, e cioè che gli interlocutori si appartano per evitare la registrazione della conversazione, ciò che in realtà è smentito dal fatto che nel prosieguo essi tornano presso l'autovettura su cui era in 8 corso l'intercettazione ambientale, parlando liberamente di importi e di somme e addirittura contando le banconote nell'abitacolo del veicolo. A questo proposito, i giudici non tengono conto della giustificazione fornita da ZZ, e cioè che la somma di denaro era collegata alla vendita di un cavallo a RG e di olio a AL, giungendo invece alla inverosimile conclusione secondo cui la somma versata a AL fosse un tributo alla memoria del padre defunto, pregiudicato. Inoltre, è riconosciuto un significato indiziante alla conversazione in questione in base al contenuto di un’altra conversazione avvenuta un mese dopo tra ZZ e VI D'EL, ma senza alcuna indicazione del contenuto e senza l'individuazione di alcun elemento che consentisse di stabilire un collegamento tra i due eventi. Anche la funzione di ”consigliere” della cosca che aveva evocato il Tribunale di PA in primo grado e che è stata condivisa dalla Corte d’appello in secondo grado è radicalmente smentita dal fatto che ZZ non sia mai stato coinvolto in alcuna delle numerose riunioni mafiose intercettate, né che sia stato mai menzionato dai partecipanti a tali riunioni come referente o destinatario di informazioni. In definitiva, dalle sentenze di merito non risulta una motivazione logica e coerente circa la presunta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e non si rinvengono elementi idonei a dimostrare una effettiva messa a disposizione dell'imputato nei confronti dell'organizzazione.
2.1.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., valorizzando la natura notoriamente armata di CO nostra, la disponibilità di armi per il passato da parte di alcune famiglie mafiose trapanesi nonché le precedenti sentenze e le intercettazioni da cui si trarrebbe l'attualità della disponibilità di armi Di conseguenza, la Corte d’appello non ha ancorato il proprio giudizio all'esito di un accertamento concreto nell'arco temporale di riferimento di operatività dell'associazione, come contestato nel processo. In questo modo, ha contravvenuto alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, per affermare la sussistenza dell'aggravante in questione, è necessario che sia riferita al sodalizio non soltanto come dato storico, ma anche come dato accertato nell'arco temporale di riferimento oggetto del processo. Di conseguenza, non è stato dimostrato che la cosca a cui apparterrebbe ZZ disponesse di armi, né che l'imputato ne fosse a conoscenza.
2.1.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d’appello ha negato le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali del ricorrente e della gravità del reato a lui ascritto. Si tratta, tuttavia, di una motivazione apparente, perché il giudice è tenuto a indicare gli elementi di fatto, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene rilevanti ai fini del giudizio sulle attenuanti. Peraltro, i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto che il ricorrente ha superato gli ottant'anni di età e non ha considerato le sue condizioni di salute, che costituivano circostanza rilevante da apprezzare anche al fine di un adeguamento proporzionato della pena.
2.1.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. nonché mancanza, 9 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione della Corte d’appello sulla recidiva è connotata da carenza logica e giuridica, per essere stata omessa qualsiasi valutazione individualizzata della condizione personale dell'imputato. L'applicazione della recidiva richiede una verifica in concreto della ricorrenza di una effettiva inclinazione al delitto, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. Secondo la sentenza impugnata, i precedenti specifici e reiterati dell'imputato sono da considerarsi indicativi di riprovevolezza della condotta e di pericolosità, ma tale affermazione si è risolta in un mero giudizio di disvalore, privo di qualsiasi verifica in concreto rispetto alla tipologia e alla vicinanza temporanea dei precedenti e all'effettiva persistenza nell'attitudine a delinquere di ZZ. Viceversa, la difesa aveva evidenziato che i precedenti rilevanti erano soltanto due ed entrambi risalenti nel tempo, mentre invece il riferimento alle precedenti condotte operato dalla Corte d’appello è apodittico e privo di fondamento, avendo peraltro omesso di considerare le condizioni di salute del ricorrente e la totale assenza di condotte sintomatiche negli ultimi venti anni.
2.1.6 Con il sesto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 63, comma quarto, cod. pen. in relazione agli artt. 416-bis, comma quarto, e 99 cod. pen. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello ha cumulato gli effetti di due circostanze aggravanti ad effetto speciale in violazione del criterio previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve applicarne una sola nella misura piena, eventualmente operando un aumento ridotto per le altre e solo previa motivazione specifica. Tuttavia, nessuna motivazione è stata resa rispetto alla decisione di derogare a questa regola, né rispetto alla decisione di operare un aumento nella misura piena anche per la recidiva. Peraltro, la pena avrebbe dovuto essere calcolata attribuendo precedenza all'aggravante dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., sicché, solo una volta individuata la pena per il reato associativo aggravato, si sarebbe dovuto valutare se procedere a un ulteriore aumento per la recidiva reiterata.
2.1.7 Con il settimo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 417 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa nell'atto di appello aveva espressamente contestato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, evidenziando che era frutto di un mero automatismo privo di ogni valutazione concreta della pericolosità sociale del concorrente. La Corte d’appello ha omesso totalmente la verifica della persistenza in concreto di una attuale pericolosità del condannato, così giustificando l'applicazione della misura sulla base della sola gravità del reato contestato. Nell’atto di appello era stata anche sollecitata, in via subordinata, una riduzione della durata della misura, in quanto l'art. 417 cod. pen. non prevede un minimo edittale superiore a quello stabilito dall'art. 228 cod. pen. di un anno. Anche su questo punto, i giudici di secondo grado hanno completamente omesso di pronunciarsi, di guisa che la conferma della libertà vigilata per la durata di tre anni si pone in contrasto con il principio di necessaria proporzionalità della misura rispetto alla effettiva pericolosità del soggetto.
2.2 Il ricorso di VI D’EL si articola in cinque motivi. 10 2.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. Gli elementi in base ai quali è stata ritenuta la responsabilità di D’EL per il reato associativo attengono tutti alla figura dell'imprenditore CO RU, il quale vantava un ingente credito per lavori subappaltati a due ditte agrigentine e lamentava un sempre minore coinvolgimento della propria impresa nei lavori edili dell'isola di AN. È emerso, in sostanza, un rapporto privilegiato tra D’EL e RU, in quanto il primo cercava di favorire il secondo: in particolare, a partire dal maggio 2016 il primo in più occasioni cercava di risolvere il problema del credito vantato dal secondo e si recava nell'agrigentino per incontrare RG, al fine di perorare la causa di RU. In questo contesto, sono sintomatiche della non intraneità di D'EL a CO Nostra due vicende che sono state evidenziate dallo stesso Tribunale, attinenti al fatto che essenzialmente egli non venisse informato né degli affari riguardanti AN, né dell’acquisto di uno escavatore che significava la rottura dei rapporti con RU. Peraltro, anche quando si tenevano le riunioni per la costituzione di una società che si occupasse dei lavori di AN, D'EL non veniva convocato. Di conseguenza, queste emergenze contrastano l'ipotesi secondo cui il ricorrente fosse stabilmente inserito nella struttura organizzativa della associazione. La mera contiguità o la mera frequentazione con esponenti dell'associazione non è sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per il quale è invece necessario uno stabile inserimento nell'organizzazione mafiosa, che nel caso di specie non è stato dimostrato. Non si comprende, infatti, quale effettivo e concreto contributo D'EL abbia fornito a CO nostra. Anche l'episodio del danneggiamento che RU avrebbe commesso nel novembre 2016 ai danni di tale NO ON, cui i giudici di merito fanno riferimento, non è rilevante, perché si ha tutt'al più la prova che D'EL ne fosse consapevole, ma non anche che vi avesse in qualche modo partecipato. Di conseguenza, il ruolo di D'EL può definirsi non più che episodico e comunque legato alle sorti dell'imprenditore RU. Questo vuol dire che la sua condotta non ha integrato gli elementi minimi richiesti per la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa: egli non ha arrecato alcun contributo effettivo a CO nostra, in mancanza del quale i giudici sono ricorsi a una presunzione di permanenza del vincolo associativo, che hanno fatto discendere da una precedente condanna di D'EL per lo stesso reato in relazione a fatti risalenti a prima del 1982. 2.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione apparente e manifestamente illogica. La sentenza impugnata, dopo aver passato in rassegna una serie di circostanze di segno contrario circa il coinvolgimento di D’EL negli affari di CO nostra nell'isola di AN, conclude illogicamente che l'imputato abbia curato gli interessi economici dell'associazione su quel territorio e abbia tessuto rapporti con altri sodali al fine di acquisire direttamente o indirettamente attività commerciali. Questa conclusione è stata raggiunta in spregio delle emergenze processuali, dalle quali si evince che D’EL interveniva al solo scopo di sostenere gli interessi dell'imprenditore RU a lui vicino, mentre invece non veniva mai coinvolto da altri soggetti del sodalizio mafioso nelle attività imprenditoriali di AN. Di conseguenza, alla luce di tali premesse la motivazione è manifestamente illogica e si fonda su una frattura rilevabile ictu oculi tra le premesse e la conclusione di una fattiva 11 partecipazione di D'EL nella gestione illecita dei lavori edili sull'isola di AN. La motivazione, inoltre, è apparente nella parte in cui sostiene che il raggio di azione dell'imputato sarebbe arrivato oltre il territorio di PA, consentendogli di rappresentare la sua forza di intercessione anche nel territorio di Agrigento. In realtà, la sentenza non tiene conto che, nonostante la trasferta agrigentina di D'EL, il problema di RU non era stato risolto. La motivazione è ulteriormente viziata nella parte in cui viene valorizzato, ai fini della prova della intraneità di D'EL, l'atto incendiario commesso ai danni di NO ON nella notte tra il 13 e il 14.11.2016. Il Tribunale aveva ritenuto il coinvolgimento di D'EL in questo atto nonostante l'assenza di una prova concreta a suo carico e la Corte d’appello non ha preso in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello sul punto, rendendo una motivazione soltanto apparente e desumendo la prova certa della responsabilità di D'EL da un'intercettazione da cui può risultare tutt’al più la prova della conoscenza del fatto da parte del ricorrente, ma non anche di una sua partecipazione.
2.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La sussistenza dell'aggravante in questione è stata riconosciuta in quanto costituisce fatto notorio la natura armata di CO nostra, pur a fronte del mancato rinvenimento di armi e di munizioni nella disponibilità degli imputati di questo processo. Su tale aspetto, la Corte d’appello ha motivato in maniera eccentrica rispetto ai principi di diritto fissati da tempo dalla Suprema Corte di cassazione: la massima di esperienza richiamata dai giudici di merito non può tenere luogo della prova della disponibilità delle armi.
2.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’applicazione della recidiva. Dal certificato del casellario giudiziale, risulta che l'imputato ha riportato una sola condanna con sentenza della Corte di assise d’appello di Palermo del 1976, in relazione alla quale il Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 7.4.2016 ha dichiarato l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensi dell'art. 47, comma 12, L. n 354 del 1975 per esito positivo dell'affidamento in prova. Tuttavia, i giudici hanno tenuto conto di questa condanna nella determinazione della pena, praticando un aumento per la recidiva, laddove, come chiarito dalle Sezioni unite, l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova comporta che delle condanne relative non si possa tenere conto agli effetti della recidiva. Di conseguenza, l'aumento di pena per la recidiva ha dato luogo a una vera e propria pena illegale.
2.2.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva. In via subordinata, il ricorso contesta l'aumento di pena per la recidiva in assenza di motivazione che ne giustificasse l'applicazione. Di conseguenza, la sentenza è viziata perché l'applicazione della recidiva impone uno specifico dovere di motivazione, che i giudici di merito hanno ritenuto di adempiere mediante il mero richiamo alle precedenti condanne, benché D'EL ne avesse riportata una sola per fatti precedenti al 1982. 2.3 Il ricorso di VI UC si articola in quattro motivi. 12 2.3.1 Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 378 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. UC è stato condannato per il reato di favoreggiamento aggravato, integrato dall’aver messo a disposizione locali di sua proprietà utilizzati per gli incontri tra associati, tra cui TR RG e LE IN, entrambi pregiudicati mafiosi e il secondo anche sorvegliato speciale. Il ricorso contesta che la consegna delle chiavi del locale a LE IN fosse finalizzata a consentirgli di incontrare RG nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017. In particolare, evidenzia che non sono emersi elementi per sostenere che UC fosse a conoscenza di indagini in corso a carico di IN e degli incontri di IN con TR RG, che avesse partecipato a taluni di tali incontri, che venisse informato in proposito da IN e RG, che fosse stato incaricato di veicolare a terzi il contenuto degli incontri di IN e RG, che IN lo avesse informato dell’utilizzo dell’immobile per incontrare RG. Proprio queste circostanze hanno indotto la Corte d'appello a escludere il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per cui UC era stato condannato in primo grado, sicché per i medesimi motivi va esclusa anche la configurazione del delitto di favoreggiamento, non risultando provato che UC abbia consapevolmente prestato a IN un aiuto finalizzato a eludere le attività di polizia giudiziaria delle quali era ignaro.
2.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 378 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per giustificare l'affermazione di responsabilità di UC, la Corte d’appello ha valorizzato la consegna a LE IN delle chiavi di accesso all'edificio. Tuttavia, l'aspetto avrebbe dovuto essere valutato alla luce delle risposte del teste Cito, da cui è emerso che era intenzione del ricorrente di vendere, affittare o eseguire lavori di ristrutturazione sull'immobile e che le chiavi furono affidate a IN perché se ne occupasse. Peraltro, i testi del pubblico ministero hanno riferito l’estraneità di UC a CO nostra, il suo disinteresse alla finalità dell'associazione e il fatto che non conoscesse gli altri soggetti coinvolti nelle indagini.
2.3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. I fatti ascritti a UC hanno avuto inizio il 12.6.2017 e termine il 23.12.2017. Di conseguenza, egli non poteva essere condannato in base all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., entrato in vigore il 6.4.2018 e quindi in epoca successiva alla commissione dei fatti.
2.3.4 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 3 e 27 Cost. nonché illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. La Corte d’appello non ha giustificato il rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante UC sia soggetto incensurato.
2.4 Il ricorso di AO RU si articola in tre motivi. 13 2.4.2 Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di elementi di prova a carico del ricorrente. La Corte d’appello – lamenta il ricorrente – si è confrontata soltanto parzialmente con il materiale probatorio acquisito nell'istruttoria, e, in particolare, con le intercettazioni. Il punto fermo, che nella ricostruzione della sentenza dimostrerebbe l'accordo politico mafioso intercorso tra RU e la mafia trapanese, sarebbe rappresentato dall'impegno assunto dal ricorrente a corrispondere una somma di denaro, in cambio del contributo che il sodalizio criminoso gli avrebbe garantito in termini di voti per le elezioni regionali. L'esame completo delle intercettazioni svolte tra il 5 ottobre 2017 e il 13 novembre 2017, invece, avrebbe consentito di ritenere che l'unica candidata per la quale la consorteria mafiosa si impegnò concretamente fu tale AN ER, il cui marito verso una somma di denaro ai TE RG. La valutazione, anche in termini temporali, delle conversazioni intercettate dimostra che non vi è prova che RU abbia parzialmente versato la somma concordata e che anche dalle conversazioni immediatamente successive alla consultazione elettorale emerge che il materiale elettorale del ricorrente non era stato affatto utilizzato: pertanto, la consorteria mafiosa non gli offrì alcun sostegno, tanto è vero che alcuni degli appartenenti al clan concordano scherzosamente di sostenere ex post di avere contribuito con seicento voti al risultato del candidato. Peraltro, l’imputato nel corso del dibattimento ha dichiarato di aver aderito solo verbalmente all'accordo, a causa dell'imprevista presenza di RG all'incontro che doveva avere con AL, con il quale ultimo aveva rapporti di natura personale. In realtà, non vi è la prova che gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione presentassero il carattere della serietà e della concretezza. La contiguità compiacente o anche la vicinanza nei riguardi del sodalizio e dei suoi esponenti non è punibile se ad essa non si accompagnino attività positive che abbiano fornito contributi di rafforzamento o di consolidamento della associazione.
2.4.2 Con il secondo motivo, deduce difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in questione pur in assenza di elementi di prova che dimostrassero la concreta disponibilità di armi in capo al ricorrente, tanto è vero che il nome di RU non ricorre nella parte della sentenza dedicata all'accertamento della aggravante stessa. Di conseguenza, l'affermazione della sussistenza dell'aggravante è apodittica, perché omette di indicare gli specifici elementi di fatto da cui desume che l'imputato avesse la disponibilità di armi. La motivazione è carente anche in ordine all'elemento soggettivo, perché ha pretermesso ogni valutazione circa la consapevolezza del ricorrente in ordine alla eventuale disponibilità di armi da parte dell'associazione e ha esteso l'aggravante a RU pur in assenza di un collegamento soggettivo qualificato.
2.4.3 Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello non ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo già il Tribunale del riesame valutato positivamente il comportamento tenuto dall'imputato nell'interrogatorio reso il 15.11.2019. 14 3. In data 10.11.2025, il difensore di VI D’EL ha depositato osservazioni alle conclusioni scritte del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di NO ZZ, VI D’EL e AO RU sono complessivamente infondati, mentre il ricorso di VI UC è meritevole di accoglimento.
1. I motivi di ricorso di NO ZZ sono in parte infondati e in parte inammissibili.
1.1 Il primo motivo attiene al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che era stata formulata nell’atto di appello. Non è in discussione che – come ritenuto dalla Corte d’appello e non confutato dal ricorso – la richiesta riguardasse prove nuove, ma non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con la conseguenza che doveva trovare applicazione l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Ora, nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 – 01; Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01). La Corte d’appello ha ritenuto non assolutamente necessario l’esame dei testi indicati, per avere rilevato sia la completezza dell’istruttoria dibattimentale espletata in primo grado, sia la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali l’integrazione probatoria fosse assolutamente necessaria ai fini della decisione. Il ricorso oppone che nell’atto di appello erano invece state specificamente indicate le ragioni della richiesta di esame dei testi, ma ciò non equivale a dire che si trattasse di ragioni ex se rispondenti al criterio di valutazione indicato dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il quale rimanda al carattere di decisività della prova nuova da stimarsi in relazione alla inadeguatezza dello “stato degli atti”. Del resto, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114 – 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/7/2013, Trecca, Rv. 257741 – 01). Questa Corte ha avuto modo di affermare che le ragioni di rigetto della richiesta di rinnovazione formulata ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 3, n. 47963 del 13/9/2016, F., Rv. 268657 - 01), con la conseguenza che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01). Alla luce di queste indicazioni, pertanto, la motivazione dei giudici dell’appello non è suscettibile di censura, sicché il primo motivo deve essere disatteso.
1.2 Il secondo motivo di ricorso attiene alla denuncia dei vizi della sentenza impugnata relativamente alla affermazione di responsabilità di ZZ per il reato di cui all’art. 416-bis 15 cod. pen. Deve ritenersi, innanzitutto, che l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui le pregresse condanne del ricorrente per la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso di cui s’è occupato il presente procedimento possono costituire una chiave di lettura dei suoi comportamenti successivi, è nient’affatto inadeguata. Sotto questo profilo, va considerato che quello di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è un delitto a forma libera e che già in epoca non recente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01) hanno sottolineato la necessità di individuare, sotto il profilo probatorio, una serie di indicatori fattuali «dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio». In questo senso, sono stati individuati una serie di indicatori da cui sia lecito trarre elementi relativi al nucleo essenziale del reato, ovvero la messa a disposizione del sodalizio criminoso, con la precisazione che non devono essere collocati tra gli elementi della tipicità criminosa, bensì tra i materiali della prova (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 02). Tra questi indicatori fattuali, possono a ragion veduta rientrare anche il precedente percorso criminale dell’imputato, la pregressa affidabilità criminale dimostrata dall’adepto e, dunque, il contesto in cui devono essere soggettivamente inquadrati i fatti contestati. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questa impostazione, in quanto non ha inteso che le condanne a carico di ZZ integrassero di per sé stesse la condotta di partecipazione, ma ne ha evidenziato la indubbia rilevanza nella dimensione probatoria, nel senso che, in modo incensurabile sotto il profilo logico, ha ritenuto che potessero costituire “un dato di partenza” da cui muovere per valutare i rapporti più recenti tra il ricorrente e alcuni esponenti del clan. Ciò posto, la Corte d’appello è poi transitata alla necessaria fase della verifica della eventuale sussistenza di un concreto contributo di ZZ alla vita e all’operatività dell’organizzazione criminosa sulla base delle risultanze processuali disponibili. In questa prospettiva, la condanna del ricorrente si fonda prevalentemente sul contenuto delle intercettazioni ambientali, con la premessa che già dalla precedente sentenza di condanna a suo carico, emessa a seguito della operazione di polizia giudiziaria denominata “Petrov”, era risultato che ZZ avesse frequenti contatti e interlocuzioni con CO RG e CO AL, i quali sono anche in questo processo tra i suoi privilegiati interlocutori nelle conversazioni captate. Di conseguenza, anche il ricorso si incentra, a sua volta, sul contenuto delle intercettazioni, ma, in sostanza, per sollecitarne una diversa lettura e interpretazione. A questo proposito, deve essere richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 - 01) In sede di legittimità, infatti, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il 16 contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, a leggere le sentenze di merito non si può ritenere che vi sia stato un travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate oppure che la motivazione sia manifestamente illogica o contradditoria quando attribuisce ai colloqui un determinato significato. Anzi, è ragionevole desumere: a) dalla conversazione del 23.10.2017 tra CO RG e CO OR (entrambi già condannati per aver fatto parte della articolazione trapanese di Cpsa Nostra) che ZZ sia intraneo all’associazione, tanto che i due commentano la voce che l’imputato addirittura trami per scalzarne dai vertici lo stesso RG;
b) dalla conversazione tra RG e GI del 27.4.2017 che ZZ sia considerato persona utilizzabile per intimidire soggetti renitenti a conformarsi a richieste mafiose;
c) dalle conversazioni tra OS e Ferrante del 7.3.2020 e del 9.3.2020 che ZZ, in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari, abbia incaricato terzi associati di riscuotere un suo credito;
d) dalla intercettazione del 29.5.2016 che si verifichi un non altrimenti giustificato scambio di denaro tra RG, AL e ZZ, rispetto a cui la giustificazione difensiva del ricorrente viene adeguatamente disattesa dai giudici dell’appello con motivazione congrua per concludere che non di un pagamento di ZZ a RG e AL si era trattato, ma di una vera e propria spartizione tra i tre. Il ricorso mette in rilievo, altresì, che, nelle conversazioni in cui non è stato direttamente intercettato ZZ, il suo ruolo nella struttura mafiosa venga desunto da affermazioni pronunciate da terzi. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è costantemente orientata nel senso che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21878 del 26/3/2010, Cavallaro, Rv 247447 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 40061 del 12//2019, Valorosi, Rv. 278314 – 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Cigliola, Rv. 268414 – 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/6/2016, Modica, Rv. 268042 - 01). La non applicabilità della regola di giudizio fissata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. equivale, dunque, a ritenere che le affermazioni accusatorie, tratte dal contenuto di un colloquio intercettato, possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza del terzo interessato dalla propalazione e non necessitano di riscontri. Nel caso di specie, la valutazione del significato della intercettazione deve tenere conto del fatto che la conversazione sia intercorsa tra persone che ricoprivano un ruolo di spicco nell'ambito dell'associazione e che non sussistano, né siano stati rappresentati motivi per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati o che un interlocutore riferisca il falso all'altro (cfr. Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611- - 02). Né vi sono motivi per ritenere sfornita di prova – come prospetta il ricorso per l’intercettazione del 23.10.2017 – la circostanza che gli interlocutori si riferiscano effettivamente ad NO ZZ, dal momento che nella conversazione la persona di cui si parla è individuata semplicemente come “Zio NO. Nulla osta, tuttavia, a che si giunga all'identificazione personale di un dato soggetto per il tramite di soprannomi, ove il dato lessicale non si presti a letture alternative e sussistano 17 elementi per collegare lo pseudonimo utilizzato ad una determinata persona fisica. Sotto questo profilo, risulta che anche nella conversazione del 27.4.2017 i due interlocutori, parlando della vicenda di una persona che era restio a cedere alcuni vigneti al clan e che dunque aveva bisogno di una sollecitazione intimidatoria più persuasiva, ID ZZ con il soprannome di “Zio NO [“Ti mando lo zio Nino, ti mando a ZZ (…) Tu te ne vuoi andare ... Non te ne vuoi andare? Ora ti mando ZZ”]. Inoltre, pure nella conversazione del 7.3.2020 i due interlocutori, quando parlano espressamente di ZZ, antepongono al cognome il nome “NO. Dunque, il ricorrente è abitualmente identificato come “Zio NO o “NO e, pertanto, l’operazione di decodificazione del riferimento soggettivo allo “Zio NO può giovarsi della presa in considerazione di elementi che consentono di individuare ragionevolmente in NO ZZ la persona a cui deve essere attribuito quel soprannome. Deve ricordarsi, a tal proposito, che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo ET (Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 286599 - 01). Nel caso di specie, invece, la motivazione è logicamente coerente con quanto emerge dal complesso degli elementi di conoscenza e, pertanto, risulta immune da censure.
1.3 Il terzo motivo di ricorso contesta l’affermazione della sussistenza della natura armata del sodalizio mafioso in questione sulla base della notorietà della stabile dotazione di armi da parte di CO Nostra e del dato della disponibilità di armi da parte del sodalizio stesso accertata in precedenti sentenze irrevocabili. A questo proposito, deve osservarsi, in primo luogo, che la sentenza impugnata è provvista di una diffusa e articolata motivazione, con la quale è stata fatta corretta applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la stabile dotazione di armi, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è desumibile per le cd. mafie "storiche" anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05). Per quanto concerne più specificamente “CO Nostra”, è stato affermato che non è richiesta l'esatta individuazione delle armi, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 - 01). La Corte d’appello di Palermo ha citato le sentenze in cui è stata ricostruita l’attività propriamente militare della “famiglia” trapanese di CO Nostra, dentro un contesto in cui l’operatività armata di CO Nostra è un dato storico ormai acquisito, ed è stato accertato il ruolo svolto da VI RG, quale mandante degli omicidi avvenuti nel territorio di competenza. Il ricorso non avversa oggettivamente questa ricostruzione, ma contesta che da essa si possa trarre la dimostrazione della disponibilità di armi anche nel periodo temporale cui si riferisce l’odierna imputazione. Senonché, la sentenza impugnata richiama, con riferimento all’attualità, anche alcune conversazioni intercettate in questo procedimento, da cui ricava adeguatamente elementi di 18 dimostrazione della attuale disponibilità di armi da parte dell’associazione. In questo modo, la Corte territoriale ha mostrato di aver fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di associazione di stampo mafioso, non è richiesta, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi, l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/9/2017, P.g., p.c. in proc. Macrì e altri, Rv. 271743 - 01). Il ricorso censura genericamente questo passaggio e si sofferma piuttosto – per vero, altrettanto genericamente – sul fatto che ZZ comunque non fosse a conoscenza di tale circostanza. È da ritenersi, tuttavia, che, anche su questo punto, la sentenza impugnata si sia adeguatamente conformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 27516 del 18/3/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01). Sotto questo profilo, non v’è dubbio, peraltro, che rilevi, quanto alla specifica posizione di ZZ, la circostanza che egli sia stato già condannato per aver fatto parte senza soluzione di continuità dell’articolazione trapanese di CO Nostra e che abbia avuto rapporti di consuetudine con le persone che la dirigono ovvero ne supportano significativamente l’operatività, comprese coloro che in questo procedimento sono state intercettate mentre erano impegnate in conversazioni da cui sono stati desunti gli elementi indicativi della disponibilità di armi da parte del sodalizio criminoso. Anche il terzo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
1.4 Il quarto motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione su questo punto della sentenza impugnata è invece congrua e fa adeguatamente riferimento ai gravi precedenti penali dell’imputato e, comunque, all’assenza di elementi positivi che possano essere valorizzati in favore dell’imputato. La Corte d’appello, quindi, ha prestato esatta osservanza al principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). Il ricorso lamenta che non si sia tenuto conto dell’età avanzata di ZZ e delle precarie condizioni di salute. Si tratta, tuttavia, di elementi che, di per sé stessi, non sono idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per un verso, il dato dell’età può essere valorizzato tutt’al più quando si accerti che la condizione anagrafica abbia influito sulla convinzione a delinquere o sulla personalità del soggetto, determinandone l’incapacità di valutare il proprio comportamento. Ma è 19 considerazione, questa, che, con tutta evidenza, si attaglia piuttosto ad imputati che abbiano delinquito in giovane età e non a coloro che hanno violato la legge in una fase della vita tendenzialmente coincidente, piuttosto, con la maturità del soggetto. Per altro verso, lo stesso è a dirsi della salute, che evidentemente non ha influito sulla commissione del reato nel senso di renderlo meno grave o meno rimproverabile all’imputato, anche perché nel caso di specie il ricorso non spiega perché il precario stato di ZZ costituisca una situazione tale da richiedere un intervento correttivo del giudice in senso favorevole al reo e da far diventare recessivi la gravità del fatto e i precedenti penali (cfr. Sez. 1, n. 5382 del 10/2/1982, Sapone, Rv. 153996 – 01; Sez. 1, n. 1312 del 21/10/1969, Cucinotta, Rv. 113264 - 01). Il motivo, dunque, è infondato.
1.5 Il quinto motivo di ricorso censura la decisione di applicare l’aumento di pena per la recidiva contestata a ZZ, in quanto priva di verifica in concreto circa la attribuibilità al nuovo reato di un significato di persistenza dell’attitudine a delinquere dell’imputato. Ora, la Corte d’appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado sul punto, richiamando i precedenti specifici e reiterati dell’imputato e giudicandoli indici di una riprovevolezza della condotta e di pericolosità del soggetto, avuto riguardo alla natura del reato. E ciò, peraltro, dopo avere ampiamente rimarcato poco prima il fatto che ZZ nel corso degli anni aveva fornito un rilevante contributo materiale e morale all’associazione, con l’effetto di rafforzarne le capacità operative, senza che il suo “potere mafioso” venisse mai meno. Si tratta, pertanto, di una motivazione adeguata, che dà appropriatamente conto dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifica l'aumento di pena (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464 – 01; Sez. 6, n. 14550 del 15/3/2011, Bouzid, Rv. 250039 – 01; Sez. 6, n. 42363 del 25/9/2009, Dommarco, Rv. 244855 - 01). I giudici di secondo grado hanno proceduto alla valutazione degli elementi della nuova azione costituente reato e del suo carattere sintomatico di più intensa capacità a delinquere, così esercitando il proprio potere discrezionale in modo non censurabile sotto il profilo del vizio della motivazione (v. Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 – 01). Il ricorso, per parte sua, si limita a sollecitare una mera lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione dei giudici di merito, proponendo l‘adozione di parametri diversi di valutazione rispetto a quelli adottati dalla Corte d’appello. Si tratta, però, di un sindacato precluso al giudice di legittimità, sicché il quinto motivo deve essere dichiarato inammissibile. 1.6 È infondato anche il sesto motivo di ricorso, in quanto non è ravvisabile nella sentenza impugnata la violazione di legge dedotta. È stato rispettato, infatti, il disposto dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., in quanto la Corte d’appello ha applicato sulla pena base l’aumento di pena previsto per la più grave recidiva qualificata, procedendo ad un ulteriore, e comunque assai contenuto, aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Ora, il motivo di ricorso, pur essendo stato formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta sostanzialmente il difetto di motivazione, in relazione a cui tuttavia si deve ribadire, secondo quanto ordinariamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, che quanto più il giudice individui un aumento di pena prossimo al minimo, tanto meno ha il dovere di dare dettagliatamente ragione del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594 – 02). 20 E nel caso di specie, la Corte d’appello, potendo operare un aumento dalla misura minima di un giorno di reclusione fino ad un terzo – ovvero tre anni e quattro mesi – della pena base stabilita per il reato più grave (Sez. 2, n. 9365 del 13/2/2015, Bellitto, Rv. 263981 - 01), ha applicato un aumento di soli quattro mesi di reclusione, molto lontano dal massimo e anzi assai vicino al minimo aumento possibile, così senza derogare alla lettera dell’art. 63, comma quarto, cod. proc. pen. e al conseguentemente limitato onere motivazionale. Il sesto motivo, pertanto, deve essere disatteso.
1.7 Il settimo motivo di ricorso lamenta un difetto di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto priva di valutazione sulla pericolosità sociale di ZZ. Per vero, dalla sentenza impugnata risulta che nell’atto di appello fosse stata fatta questione soltanto della durata della libertà vigilata e non anche della attualità della pericolosità sociale. Sullo specifico punto della durata della misura, la motivazione della Corte d’appello è incensurabile, perché il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 228 cod. pen. laddove invece è applicabile nel caso di specie l’art. 230 cod. pen., secondo cui la libertà vigilata, in caso di condanna a pena superiore a dieci anni, è obbligatoria e deve avere una durata minima di tre anni. Tanto rende, in ogni caso, manifestamente infondato anche il motivo relativo all’accertamento della pericolosità sociale, perché nell’ipotesi di applicazione dell’art. 230 cod. pen. non sussiste uno specifico obbligo di motivazione. Infatti, in tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato (Sez. 2, n. 32569 del 16/6/2023, Pg c/Aguì, Rv. 284980 - 02). Il settimo motivo, quindi, è inammissibile.
2. Anche i motivi di ricorso di VI D’EL sono in parte infondati e in parte inammissibili.
2.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti alla affermazione di responsabilità di VI D’EL per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Si evidenzia essenzialmente che le condotte attribuibili a D’EL – ovvero la sua intercessione presso RG in favore dell’imprenditore CO RU e il suo presunto coinvolgimento in un attentato incendiario ai danni di NO ON – non sono comunque suscettibili di integrare la partecipazione associativa, in quanto nient’affatto sintomatiche di un suo stabile inserimento nella struttura della famiglia trapanese di CO Nostra, mentre invece sono state poste alla base di una decisione di condanna conseguentemente sorretta da una motivazione solo apparente o manifestamente illogica. Si sostiene, in definitiva, che si disponga tutt’al più della prova della mera frequentazione da parte di D’EL di soggetti appartenenti al clan, ma non anche del fatto che egli abbia arrecato un concreto contributo alla operatività dell’associazione mafiosa.
2.1.1 Le censure difensive non colgono nel segno, in quanto la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto delle risultanze delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, da cui è emerso che D’EL si relazionasse sovente con personaggi di spicco del clan, come CO RG e CO AL, e che ciò faceva 21 in qualità di soggetto incaricato di curare gli interessi economici dell’associazione nell’isola di AN. Quanto alla vicenda riguardante l’imprenditore CO RU, è emerso, infatti, che il ricorrente abbia incontrato RG e AL per parlare della controversia economica che lo riguardava, da risolvere per il tramite di un’azione intimidatoria nei confronti del suo debitore. La Corte d’appello inquadra appropriatamente questo episodio nel contesto di un appalto di lavori eseguiti a AN, rispetto ai quali D’EL ha titolo di essere coinvolto e di intervenire quale supervisore, per conto dell’associazione, delle attività imprenditoriali in corso sull’isola. Tanto è vero che durante le intercettazioni risulta anche che egli riceva somme di denaro da considerarsi “tangenti” pagate dagli imprenditori che eseguono lavori a AN, peraltro lamentandosi in una occasione con RG e AL dell’importo giudicato esiguo. Non solo, ma le indagini svelano anche che gli stessi RG e AL si rechino personalmente a AN per incontrare D’EL a casa sua, dovendo assumere una decisione di non poco conto per gli interessi del clan, e cioè scegliere l’imprenditore a cui affidare tendenzialmente la realizzazione dei lavori sull’isola in vista del conseguimento delle percentuali in denaro loro dovute da parte delle ditte favorite. Anzi, i due successivamente coltivano il progetto di costituire una società con tali ET e FE che avrebbe dovuto operare a AN per conto loro e nelle conversazioni intercettate ribadiscono più volte agli imprenditori in questione che avrebbero dovuto relazionarsi con D’EL: ciò che effettivamente avviene nel prosieguo, giacché le telefonate intercettate e i servizi di osservazione dimostrano contatti e incontri del ricorrente sia con ET e FE, sia con RG e AL. Lo stesso episodio del danneggiamento di una pala di NO ON serve alla Corte d’appello per avvalorare l’ipotesi secondo cui D’EL sovrintendesse a tutte le vicende riguardanti lo svolgimento di lavori a AN, comprese quelle che consistevano nell’utilizzo di modalità intimidatorie e violente per la “composizione” di questioni economiche tra imprenditori, di cui infatti egli conosceva tutti gli aspetti tanto da essere in grado di assicurare a RU che nessuno sull’isola fosse al corrente dei mandanti e delle motivazioni dell’attentato.
2.1.2 Di conseguenza, la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata, secondo cui D’EL esercitava a AN – anche in virtù del suo radicamento sul territorio e della sua storia criminale – un controllo sulla gestione illecita dei lavori edili per conto della famiglia mafiosa di PA, è del tutto plausibile e adeguatamente comprovata per il tramite di una pluralità di elementi a suo carico, bene enucleati dalla Corte d’appello. Il ricorso l’avversa, più che altro, mediante una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di parametri diversi di valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, che propone evidentemente come maggiormente accettabili rispetto a quelli impiegati dai giudici di merito. Ma si tratta di doglianze che, sollecitando una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove e quindi una conclusione differente da quella raggiunta dai giudici di merito sullo spessore della valenza dimostrativa di singoli elementi, richiedono un sindacato precluso al giudice di legittimità. Qui, è opportuno anche un richiamo alle considerazioni già svolte innanzi al par. 1.2, sulla posizione di NO ZZ, in ordine ai limiti di sindacabilità da parte della Corte di cassazione della valutazione del tenore delle intercettazioni cui hanno proceduto i giudici di merito, ove – come nel caso di specie – non si ravvisi la manifesta illogicità ed 22 irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Ne consegue, pertanto, che i primi due motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.
2.2 Anche con riferimento al terzo motivo relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., può utilmente rimandarsi a quanto già osservato al par.
1.3 sulla infondatezza dell’omologo motivo di ricorso presentato nell’interesse di NO IT. Anche i difensori di D’EL, difatti, fondano le proprie critiche sull’argomento che la sussistenza della aggravante in questione sia stata ritenuta solo sulla scorta della natura notoriamente armata di CO Nostra, nonostante nel presente procedimento non si abbia notizia del rinvenimento di armi nella disponibilità materiale degli imputati o anche solo dell’articolazione territoriale di PA di cui si assume facessero parte. Si tratta sostanzialmente delle medesime doglianze che erano state articolate nell’interesse di ZZ, sicché per disattenderle è del tutto adeguato il rinvio alle valutazioni già rassegnate per la posizione del predetto coimputato, e cioè sia al principio secondo cui la disponibilità di armi per le mafie c.d. storiche è desumibile dalle pregresse risultanze giudiziarie, sia al contenuto di alcune delle conversazioni intercettate da cui sono stati ragionevolmente tratti elementi di prova circa la dotazione di armi anche attuale da parte della famiglia trapanese di CO Nostra. Il motivo, dunque, è da considerarsi infondato.
2.3 Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si sostiene la illegittima applicazione della recidiva a D’EL, nonostante fosse stata dichiarata l’estinzione della pena detentiva riportata in occasione dell’unica sua precedente condanna e di ogni altro effetto penale per l’esito positivo dell’affidamento in prova. Senonché la circostanza – che nella prospettazione difensiva avrebbe determinato la conseguenza che di quella condanna non si poteva tenere conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251688 - 01) – non ha trovato riscontro nel certificato del casellario giudiziale, che il Collegio ha oggi acquisito tramite cancelleria in considerazione della natura della doglianza proposta. Risulta, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo abbia dichiarato, con ordinanza del 7.4.2016, l’estinzione della pena in relazione alla sospensione condizionata dell’esecuzione della pena. Si tratta della sospensione della esecuzione della pena nel limite di due anni, prevista dall’art. 1 L. n. 207 del 2003, nei confronti del condannato che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva. Ai sensi del successivo art. 2, comma 9, la pena sospesa è estinta se entro cinque anni dalla sua applicazione la sospensione non sia revocata per uno dei motivi previsti dal comma 5 dello stesso articolo. Non risulta, dunque, che D’EL sia mai stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova e, comunque, che sia mai stata dichiarata estinta la pena inflittagli con la precedente sentenza di condanna a suo carico per esito positivo della misura eventualmente concessagli. Il motivo, pertanto, è inammissibile, in quanto basato su una censura manifestamente contraddetta dagli atti processuali.
2.4 Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, la doglianza relativa all’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva contestata non era stata proposta con l’atto di appello (tanto è vero che la sentenza impugnata non motiva sul punto, differentemente che per ZZ, il quale viceversa ne 23 aveva fatto motivo di impugnazione sin dal secondo grado di giudizio) Deve trovare applicazione, pertanto, il principio secondo cui in sede di ricorso per cassazione non sono proponibili questioni nuove, coinvolgenti valutazioni non sollecitate prima dalla parte al giudice del merito. Di qui, l’inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come conseguenza della violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di VI UC è fondato nei termini di seguito esposti.
3.1 In particolare, i primi due motivi attinenti alla affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di favoreggiamento aggravato muovono alla sentenza impugnata censure di illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d’appello ha escluso la sussistenza in capo a UC del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e ha riqualificato la condotta attribuibile al ricorrente come integrante il reato di cui all’art. 378 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I giudici di secondo grado sono pervenuti a questa conclusione, ritenendo che la sua azione agevolatrice non avesse contribuito al consolidamento dell’organizzazione criminale, ma si proponesse piuttosto di aiutare un singolo associato – LE IN – a eludere le investigazioni dell’autorità. Più precisamente, la sentenza impugnata, esclusa la rilevanza di una parte delle condotte che la sentenza di primo grado aveva utilizzato per ritenere provata la responsabilità di UC a titolo di partecipe dell’associazione mafiosa CO Nostra, ha infine individuato l’attività di supporto prestata in favore di LE IN nell’avere il ricorrente messo a disposizione un proprio immobile in ER perché vi si svolgessero incontri riservati tra lo stesso IN e TR RG. La Corte territoriale valorizza, sotto questo profilo, la circostanza che UC era amico di IN e ne conosceva la caratura criminale, tanto è vero che è emerso dalle intercettazioni che durante la sua passata detenzione aveva aiutato economicamente la moglie. Il fatto che UC si muovesse in un ambiente prossimo a quello dell’associazione trapanese, se non vale a farlo ritenere un intraneo al sodalizio, nondimeno assume rilievo – secondo la sentenza impugnata – quando si tratta di apprezzare la possibilità che egli assicurò a IN di utilizzare il luogo di sua proprietà e conseguentemente la sua consapevolezza di aiutarlo a eludere le investigazioni.
3.1.1 Il Collegio ritiene che questa ultima affermazione sia infirmata da un salto logico nel ragionamento probatorio della Corte d’appello, che nella precedente parte della sentenza, dedicata alla ricostruzione delle risultanze di fatto e della valutazione che ne avevano operato i giudici di primo grado, aveva dato atto che nelle indagini, per quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria, non era emerso che UC fosse reso edotto degli incontri tra IN e RG, né che avesse rapporti diretti con RG o che avesse tratto utilità economiche dalla messa a disposizione del proprio immobile. Si dava atto, altresì, che era comunque risultato che la disponibilità delle chiavi fosse stata conseguita da IN nel contesto di un rapporto intercorrente tra UC e tale LE RU, imprenditore vicino allo stesso IN, che aveva manifestato l’intenzione di affittare l’immobile previa l’effettuazione di lavori di ristrutturazione, salvo poi rinunciarvi: IN, dunque, era intervenuto onde raggiungere una soluzione concordata per il rilascio dell’immobile da parte di RU. Ora, la sentenza fonda la sua successiva affermazione secondo cui UC cedeva 24 l’immobile di ER a IN «per gli incontri riservati con RG TR» essenzialmente sul dato della sua risalente amicizia con IN. Peraltro, è risultato dalle intercettazioni che l’imputato conoscesse lo stesso RG, cui si era rivolto sempre per risolvere la sua controversia con RU (così trovando ulteriore conferma il fatto che l’immobile era stato messo nella disponibilità di quest’ultimo per motivi affatto diversi). Ma l’una e l’altra circostanza della conoscenza da parte di UC sia di IN che di RG non sono sufficienti, ove non accompagnate da ulteriori elementi, per affermare che il ricorrente, avendo fatto in modo da far conseguire a IN la disponibilità delle chiavi dell’immobile, avesse la consapevolezza e la volontà di favorire in questo modo colloqui appartati tra lo stesso IN e RG da svolgersi nel bene di sua proprietà. Se è vero che il dolo del favoreggiamento non deve avere precisamente ad oggetto una attività investigativa di cui si conoscono gli estremi esatti, ma deve riguardare la conoscenza che un soggetto abbia commesso o stia commettendo un reato (soprattutto se di natura permanente come il reato associativo) e che pertanto abbia necessità di eludere eventuali e probabili investigazioni a suo carico, è anche vero, però, che per la sussistenza del dolo generico di favoreggiamento è necessaria la volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni per il tramite di una propria condotta finalizzata a favorire colui che è sottoposto a tali investigazioni (v. Sez. 6, n. 24035 del 24/5/2011, Izzo, Rv. 250433 – 01; Sez. 1, n. 8786 del 6/5/1999, Pg in proc. Nicolosi, Rv. 214886 – 01) e a fuorviare le attività dell’autorità (Sez. 5, n. 50206 dell’11/10/2019, Pmt c/Vaccarino, Rv. 278316 - 01). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è carente quando ritiene che l’atteggiamento psicologico di UC coprisse anche l’avvertenza da parte sua dell’uso che IN faceva dell’immobile e, quindi, della natura dei suoi incontri e della identità delle persone che vedeva. Non vengono enucleati elementi di fatto idonei a sostenere la conclusione che UC avesse la sicura consapevolezza, e pertanto, la volontà di destinare il proprio immobile a luogo di incontro tra IN e RG per motivi collegati al sodalizio mafioso, di cui egli non faceva parte, a maggior ragione perché sono risultati dati probatori suscettibili di avvalorare la ricostruzione secondo cui la consegna delle chiavi avvenne in circostanze collegate a situazioni e persone non direttamente rapportabili al contesto mafioso.
3.1.2 Alla luce di quanto osservato, quindi, i primi due motivi del ricorso di UC sono da ritenersi fondati, con la conseguenza che gli altri due motivi restano assorbiti, in quanto concernenti i successivi profili della sussistenza della circostanza aggravante e della determinazione della pena.
4. I motivi di ricorso di AO RU sono in parte infondati e in parte inammissibili.
4.1 Il primo motivo di ricorso contesta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha valutato il materiale probatorio relativo alle elezioni regionali siciliane del 2017. Va osservato da subito, a tal proposito, che la motivazione della Corte d’appello di Palermo è, al contrario, articolata e persuasiva, a partire dalla ricostruzione delle vicende precedenti, dimostrative di una risalente consuetudine di rapporti tra RU e diversi esponenti della famiglia mafiosa di PA a partire dal 2001, in occasione di consultazioni elettorali e in relazione alle situazioni politico-amministrative di alcuni consigli comunali del trapanese. La sentenza impugnata – non confutata su questo punto – dà conto che sia nel comune di Castelvetrano, sia nel comune di Campobello di Mazara, RU nel corso degli anni aveva fatto da interlocutore con il sodalizio mafioso e aveva messo a disposizione il proprio 25 ruolo politico al fine di consentire che gli interessi della consorteria avessero ingresso nelle istituzioni locali. Ciò posto, la sentenza impugnata si è soffermata sulle risultanze istruttorie relative al più recente caso delle elezioni regionali del 2017, e, in particolare, sulle emergenze dell’attività di intercettazione telefonica e ambientale eseguita durante e dopo la campagna elettorale. La Corte d’appello di Palermo ha ragionevolmente desunto dal complesso delle conversazioni captate, per un verso, l’interesse della famiglia mafiosa di PA per l’esito delle elezioni e, per l’altro, l’impegno dalla stessa assunto per due candidati, AO RU (dello schieramento di centrosinistra) e AN ER (dello schieramento di centrodestra). Più specificamente, da una valutazione del tutto congrua del contenuto dei colloqui è risultato che: a) i TE RG e AL parlavano espressamente di AO RU come di un candidato che si era impegnato verso la famiglia e che non aveva ancora rispettato l’accordo a poche settimane dal voto, tanto che era stato assunto un secondo impegno con un altro candidato che invece lo aveva subito adempiuto;
b) il clan aveva ricevuto materiale elettorale di RU;
c) RU si lamentava con CA AL (l’associato che aveva interceduto per lui con RG) di uno scarso dinamismo della “famiglia” a suo favore;
d) il giorno dopo le elezioni RU contestava a AL il mancato appoggio dell’associazione nella provincia di PA;
e) AL si lamentava a sua volta con l’associato TR CU, il quale ne parlava poi con RG, dalle cui parole si traeva conferma di un certo attivismo della famiglia trapanese in favore di RU (i due calcolavano almeno 500-600 voti assicurati all’imputato); f) CA AL, in una conversazione con RI CI (sentimentalmente legata al ricorrente), parlava di RU come di un candidato di riferimento della famiglia (“qua a lui noialtri avevamo …”). Assai significativa è poi una intercettazione del 26.3.2021, in cui AL, a colloquio con il pregiudicato mafioso RA NN, criticava la linea difensiva assunta da RU (il quale aveva riconosciuto di avere incontrato RG, ma aveva negato di avere pagato) e diceva di avergli invece consigliato di ammettere tutto, rappresentando però di essere ignaro che la persona cui aveva consegnato il denaro fosse mafioso. A fronte di tale apparato probatorio, il ricorso oppone essenzialmente che la persona di cui si parla nelle intercettazioni non sia RU e, comunque, che non vi sia prova circa il fatto che egli ha poi, anche solo parzialmente, adempiuto all’obbligazione eventualmente assunta. Ma si tratta di censure basate su un diverso apprezzamento del contenuto delle medesime conversazioni prese in considerazione dai giudici di merito, i quali invece ne hanno fatto una interpretazione del tutto ragionevole e aderente al tenore testuale delle stesse, che dunque non può essere sindacata in sede di legittimità (si vedano, a tal proposito, le osservazioni già sopra formulate con riferimento ai ricorsi di ZZ e D’EL e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata in ordine alla interpretazione delle intercettazioni). Di conseguenza, la motivazione giunge in modo nient’affatto illogico o contraddittorio a ritenere che il robusto compendio probatorio acquisito in occasione delle elezioni regionali del 2017 rappresenti una conferma di quanto avvenuto nei quindici anni precedenti, con ripetuti casi di appoggio da parte della famiglia mafiosa trapanese nelle varie elezioni amministrative e con scambi di reciproci vantaggi tra RU e gli esponenti della criminalità organizzata con cui era in contatto. 26 E sulla base di questa ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, correttamente è stata affermata la sussistenza degli estremi del concorso in associazione di stampo mafioso, che è integrato anche dal patto politico-mafioso avente ad oggetto "voti contro favori", al pari di altre relazioni collusive che possono instaurarsi tra il concorrente esterno e il sodalizio al fine di ottenere reciproci vantaggi, quando dia vita a forme sinallagmatiche più stabili e continuative nel tempo (v. Sez. 6, n. 33749 del 27/4/2023, Cosentino, Rv. 285150 - 01). La Corte d’appello, cioè, ha ritenuto in modo appropriato che fosse dimostrata la messa a disposizione di RU in favore del sodalizio mafioso in vista del perseguimento di comuni fini criminosi e che egli, sebbene non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell’associazione, fosse da tempo impegnato a favorire gli interessi della famiglia trapanese in cambio dell’appoggio richiesto in occasione delle competizioni elettorali. Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
4.2 Quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., si possono innanzitutto richiamare in generale, anche per la posizione di RU, le osservazioni già contenute nel par.
1.3 sulla infondatezza dell’omologo motivo di ricorso presentato nell’interesse di NO ZZ (oltre che di VI D’EL). Si tratta della riaffermazione del principio secondo cui la disponibilità di armi per le mafie c.d. storiche è legittimamente desumibile dalle pregresse risultanze giudiziarie e della evidenziazione del fatto che nel presente procedimento sono stati tratti dalle conversazioni intercettate adeguati elementi di prova circa la dotazione di armi anche attuale da parte della famiglia trapanese di CO Nostra. Tanto vale a destituire di fondamento la doglianza essenziale del ricorso su questo aspetto, che si incentra sul difetto di prova della concreta disponibilità di armi in capo a RU e comunque della sua consapevolezza in ordine alla natura armata dell'associazione. L’obiezione trascura di considerare che la circostanza aggravante in questione ha natura oggettiva e che pertanto deve essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe (v. Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904 - 01). Di conseguenza, la circostanza è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso e anche del concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori (così, Sez. 5, n. 52094 del 30/9/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334 – 01, sia pure a proposito della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., pure avente natura oggettiva). Anche il secondo motivo, quindi, non è meritevole di accoglimento.
4.3 Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la censura non tiene conto del fatto che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme”, sicché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. Sotto questo profilo, il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la specifica motivazione fornita dal Tribunale di PA per spiegare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di primo grado hanno fatto adeguatamente riferimento, non solo all’assenza e alla mancata deduzione di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, ma soprattutto 27 alla acclarata consuetudine di RU nel relazionarsi con esponenti mafiosi e alla pervicacia con cui nel tempo ha strumentalizzato i propri ruoli istituzionali per il raggiungimento di fini politici personali. Si tratta di circostanze di segno negativo, che sono state ragionevolmente enucleate dalle modalità dei fatti come ricostruite nel processo e dal considerevole arco temporale (oltre dieci anni) lungo il quale si è snodata la permanente condotta delittuosa del ricorrente. In questo modo, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche con il richiamo a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). Dal canto suo, il ricorso si limita a richiamare l’ordinanza del Tribunale del riesame in data 26.9.2020, nella quale – si sostiene – era stato valutato positivamente il comportamento tenuto da RU dopo l’esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti, specialmente in occasione del suo interrogatorio. Ebbene, nell’ordinanza in questione, che è stata allegata al ricorso, il Tribunale premette espressamente che la portata della confessione di RU nel suo interrogatorio interessa ai fini della valutazione della permanenza delle esigenze cautelari e che quella che viene considerata comunque la “pochezza del contributo conoscitivo” da lui offerto rileva essenzialmente per il fatto che, avendo confermato il racconto confessorio del coindagato (che – aggiunge il Tribunale – non avrebbe potuto negare), egli ha comunque ipotecato il suo rapporto con gli ambienti mafiosi di riferimento, cui ha datomostra di essere divenuto inaffidabile, con la conseguenza di essersi significativamente pregiudicato la possibilità di reiterare le condotte delittuose: ciò nondimeno, il provvedimento non revoca la misura cautelare, ma si limita a sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, evidentemente ritenendo che il rischio di recidiva si sia solo attenuato ma non sia cessato. Questo rende evidente che il rinvio del ricorso all’ordinanza resa nella fase del riesame sia incongruo, in quanto il comportamento del ricorrente è stato valutato ai fini strettamente cautelari nella sua oggettività e non quale segno di resipiscenza, tanto è vero che il Tribunale scrive che «al di là delle incertezze sulla genuina spontaneità delle conferma del RU alle dichiarazioni del CU», ciò che conta «è il dato oggettivo costituito … dal disvelamento della sua vicinanza agli ambienti malavitosi del trapanese». Di conseguenza, quelle dichiarazioni, rese, peraltro, soltanto al secondo interrogatorio, sono sostanzialmente considerate dai giudici come una mera presa d’atto da parte di RU della ineluttabilità probatoria dell’accusa e, dunque, costituiscono un comportamento probatoriamente neutro, nonché soggettivamente passivo se non proprio opportunistico, benché rilevante ai fini cautelari. In definitiva, pertanto, il terzo motivo di ricorso è da considerarsi inammissibile, perché non si confronta con la motivazione dei giudici di merito e propone una valutazione alternativa del trattamento sanzionatorio sulla base di un elemento non pertinente sotto il profilo dei parametri da prendere in considerazione in tema di circostanze attenuanti generiche.
5. Alla luce di quanto fin qui osservato, consegue, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di VI UC, con rinvio ad altra sezione della Corte 28 d’appello di Palermo per un nuovo esame secondo i principi sopra indicati. Viceversa, i ricorsi di NO ZZ, VI D’EL e AO RU sono complessivamente infondati e devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei predetti ricorrenti al pagamento, ex art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali. In ragione del rigetto di tali ricorsi in punto di affermazione della responsabilità per i fatti per cui è intervenuta in sede di merito condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, delle richieste avanzate da queste ultime intervenendo in questa sede di legittimità, nonché della conseguente attività in effetti svolta in loro difesa: - NO ZZ, VI D'EL e AO RU devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle seguenti parti civili per le corrispondenti somme: Centro Studi e Iniziative Culturali PI La RR LU, per euro 8.000; Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NO TT, per euro 4.150; Associazione antiracket e antiusura PA per euro 8.000; Presidenza della regione siciliana e Assemblea regionale siciliana per euro 8.000; comune di PA per euro 5.086,00 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge;
nonché alla rifusione delle spese della parte civile Associazione antimafie e antiracket La Verità Vive onlus, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
- AO RU deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di Campobello di Mazara per euro 6.000, della parte civile comune di Castelvetrano per euro 5.750, della parte civile comune di Paceco per euro 6.000 e della parte civile comune di ER per euro 6.000 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge. - D’EL VI, infine, deve essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di AN, che si liquidano in euro 6.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UC VI con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta i ricorsi di ZZ NO, D'EL VI e RU AO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. NA ZZ NO, D'EL VI e RU AO alla rifusione delle spese sostenute dalle seguenti parti civili per le corrispondenti somme: Centro Studi e Iniziative Culturali PI La RR LU, per euro 8.000; Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NO TT, per euro 4.150; Associazione antiracket e antiusura PA per euro 8.000; Presidenza della regione siciliana e Assemblea regionale siciliana per euro 8.000; comune di PA per euro 5.086,00 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese della parte civile Associazione antimafie e antiracket La Verità Vive onlus, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, disponendo il pagamento in favore dello Stato;
condanna RU AO alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di Campobello di Mazara per euro 6.000, della parte civile comune di Castelvetrano per euro 5.750, della parte civile comune di Paceco per euro 6.000 e della parte civile comune di ER per euro 6.000 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge. NA D’EL VI alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di AN che liquida in euro 6.000, oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/11/2025 29 Il Consigliere estensore Il Presidente OL LI GI HI 30
udita la relazione svolta dal Consigliere AO Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di UC VI e RU AO e il rigetto dei ricorsi di ZZ NO e D’EL VI;
uditi per le parti civili costituite: 1) l'avvocato Ettore Barcellona del foro di Palermo, in difesa della parte civile "Centro Studi Culturali PI La RR LU", che si riporta alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7674 Anno 2026 Presidente: HI GI Relatore: LI OL Data Udienza: 19/11/2025 2) l'avvocato Loredana Tulino del foro di Vibo Valentia, in qualità di sostituto processuale degli avvocati delle parti civili comune di Castelvetrano, comune di Campobello di Mazara, Associazione Antiracket e Antiusura PA, Associazione Antimafie e Antiracket - La Verita' Vive - LU (con gratuito patrocinio) e comune di AN, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alle note spese. 3) l'avvocato Marco Siragusa del foro di PA in difesa deli comune di Paceco, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Carmela Santangelo del foro di PA in difesa del comune di PA, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alle note spese. 4) l'avvocato Felicia D’Amico del foro di Roma in difesa dell’Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie ''NO AP '', che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese. 5) l'avvocato Gaia Gandolfi del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato US RA del foro di Roma in difesa del comune di ER, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese. 6) l’Avvocatura generale dello Stato in difesa della Presidenza della regione Sicilia e dell’Assemblea regionale siciliana, che si riporta alle conclusioni scritte depositate all'odierna udienza unitamente alle note spese. uditi per gli imputati: 7) l'avvocato Giovanni Di Benedetto del foro di Palermo in difesa di D'EL VI, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 8) l'avvocato Carlo Ferracane del foro di Marsala in difesa di UC VI, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 9) l'avvocato VI Galluffo del foro di PA in difesa di RU AO, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 10) l'avvocato Enrico Sanseverino del foro di Palermo in difesa di RU AO, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 11) l'avvocato Valerio Vianello Accorretti del foro di Roma in difesa di ZZ NO, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 24.1.2025, la Corte d’appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza con cui in data 12.4.2023 il Tribunale di PA aveva dichiarato NO ZZ, VI UC e VI D’EL colpevoli del reato di cui all’art. 416-bis, commi primo e quarto, cod. pen., nonché AO RU colpevole del reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., condannando ZZ alla pena di ventuno anni di reclusione, UC alla pena di dodici anni di reclusione, D’EL alla pena di sedici anni di reclusione e RU alla pena di dodici anni di reclusione. In particolare, la Corte d’Appello di Palermo ha riqualificato il fatto ascritto a VI UC come integrante il reato di cui all’art. 378 cod. pen. aggravato ai sensi dell’art. 416- bis.1 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado a cinque anni e dieci mesi di reclusione;
inoltre, ha riconosciuto, quanto ad NO ZZ, il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati e quelli di cui alle sentenze irrevocabili di condanna della Corte d’Appello di Palermo in data 11.12.1999 e 7.1.2005 e, ritenuto più grave il fatto per cui si procede, ha aumentato di tre anni e sette mesi di reclusione la pena di diciassette anni di reclusione per il presente procedimento, per una pena complessiva di venti anni e sette mesi di reclusione. Nel resto, ha confermato la sentenza di primo grado.
1.1 Il processo ha riguardato alcuni soggetti imputati di aver fatto parte, unitamente ad 2 altre persone già condannate o sottoposte a separati procedimenti penali, dell’associazione mafiosa denominata CO Nostra nella sua articolazione territoriale del mandamento di PA che si assumeva diretta e organizzata da CO e TR RG. La Corte d’appello dà atto che la sentenza di primo grado ha innanzitutto ricostruito il dato storico della sussistenza di CO Nostra nel territorio di PA e della sua provincia attraverso il richiamo a precedenti pronunce irrevocabili, in particolare rievocando l’avvento dai primi anni Ottanta di VI RG ai vertici del mandamento, con il contributo, durante la sua latitanza, dei figli CO e TR. Dai precedenti, la sentenza di primo grado ha tratto, altresì, il dato della forte vocazione imprenditoriale della “famiglia” di PA, manifestatasi, in particolare, nel controllo del riciclaggio dei rifiuti, nelle infiltrazioni nel commercio del calcestruzzo, nell’assegnazione illecita di subappalti. Viene, ancora, ricordato che nelle sentenze precedenti è stato affermato come dato indiscutibile il fatto che si tratti di un’associazione armata. Ciò detto, la sentenza impugnata passa in rassegna le posizioni dei singoli appellanti.
1.2 Quanto ad NO ZZ, condannato in primo grado per partecipazione ad associazione mafiosa a fronte dell’originaria accusa di esserne uno dei capi, la Corte d’appello premette che si tratta di imputato già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con sentenze del 1999 e del 2005, nelle quali era stato accertato che fosse punto di riferimento dei soggetti apicali della consorteria e che, in particolare, fosse a disposizione per danneggiamenti nei confronti di alcuni imprenditori. Anche nel presente procedimento è emerso che incontrasse sovente CO RG e CO AL, esponenti di spicco del clan;
il Tribunale di PA, sulla scorta di elementi probatori tratti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate, aveva concluso che ZZ non avesse mai reciso i suoi legami con l’associazione e che vi avesse partecipato fattivamente anche per il periodo successivo a quello già coperto dalle precedenti condanne irrevocabili. La Corte d’appello ha ritenuto innanzitutto che la censura difensiva, secondo cui la interpretazione degli elementi probatori nei confronti di ZZ era stata condizionata dal fatto di essere stato già condannato per aver fatto parte dell’associazione, non fosse condivisibile, dovendosi anzi affermare che le precedenti condanne e l’accertato inserimento dell’imputato nelle logiche mafiose costituissero una chiave di lettura e consentissero di affermare che egli era certamente a conoscenza della qualità dei soggetti con cui abitualmente interloquiva. La sentenza impugnata richiama il contenuto di diverse conversazioni intercettate da cui emerge l’appartenenza di ZZ all’associazione, peraltro con un ruolo di rilievo. Tra queste, quella relativa a un incontro del 23.10.2017 tra CO RG e CO OR, quella relativa ad un colloquio del 27.4.2017 tra CO RG e IE GI, quella relativa a un colloquio del 7.3.2020 tra US OS e AT TI, quella relativa ad un incontro del 29.5.2016 tra CO RG, CO AL e lo stesso ZZ. Si tratta di conversazioni – relative a vicende diverse, ma tutte rientranti nell’ambito di interesse della “famiglia” di PA – da cui la Corte d’appello ha desunto che ZZ avesse mantenuto rapporti di stabile compenetrazione con l’organizzazione del sodalizio.
1.3 Quanto a VI D’EL, la sentenza di primo grado lo ha condannato per averlo ritenuto il referente di CO RG per l’isola di AN, anche perché – condannato all’inizio degli anni Ottanta all’ergastolo per duplice omicidio e anche per associazione a delinquere – aveva scontato la pena quasi interamente proprio a AN. 3 Il Tribunale di PA aveva dato atto che la figura di D’EL fosse emersa nel corso delle indagini con riferimento all’imprenditore CO RU, il quale lamentava il mancato pagamento di una somma di denaro da parte di due ditte agrigentine aggiudicatarie di un appalto pubblico a AN che si erano appoggiate alla sua impresa. Risultava che RU, coadiuvato da D’EL, si era rivolto a CO RG perché intervenisse e lo aveva più volte incontrato a PA;
la sentenza di primo grado richiamava le plurime conversazioni intercettate che lo comprovavano, nonché la circostanza che D’EL vi avesse partecipato personalmente in alcuni casi e che comunque mantenesse i contatti con RG per tenersi al corrente dell’andamento della vicenda. La sentenza di primo grado aveva fatto riferimento, altresì, ad un attentato incendiario ai danni dell’imprenditore ON NO sempre riconducibile a RU, nel quale affermava fosse stato coinvolto anche D’EL ancora sulla base delle conversazioni intercettate, nonché al fatto che l’imputato aveva ricevuto una somma quale tangente di lavori effettuati da tale MA ET a AN. Il Tribunale di PA aveva richiamato anche la circostanza che D’EL era stato coinvolto da RG e AL nella costituzione di una società che avrebbe dovuto gestire gli affari sull’isola di AN, citando una serie di conversazioni da cui emergeva che egli rimaneva il referente per l’isola, a cui gli imprenditori dovevano rivolgersi. La Corte d’appello ha disatteso l’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato, ritenendo che le risultanze processuali avessero dimostrato il radicamento di D’EL sul territorio, la sua frequentazione con personaggi di spicco dell’associazione, il suo intervento di mediazione presso i vertici del gruppo, la sua partecipazione alla gestione illecita dei lavori a AN, il suo compito di curare gli interessi economici dell’associazione sull’isola. Di conseguenza, la sentenza impugnata ha ritenuto che D’EL non avesse mai dismesso la sua veste di uomo d’onore e che negli anni oggetto di indagine avesse concretamente contribuito al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio, assicurando a RG e AL la sua disponibilità.
1.4 Quanto a VI UC, la Corte d’appello ha ritenuto che le risultanze processuali consentissero di ritenere sussistente a suo carico soltanto una condotta di supporto in favore dell’associato LE IN, di cui l’imputato, in ragione dei rapporti di risalente amicizia, conosceva bene la caratura criminale, peraltro muovendosi egli stesso in ambiente prossimo all’associazione pur non facendone parte. L’aiuto prestatogli per eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche – integrante il reato di cui all’art. 378 cod. pen., anziché quello originariamente contestato di cui all’art. 416- bis cod. pen. – era consistito nella messa a disposizione della propria abitazione di ER per i suoi incontri riservati con TR RG.
1.5 Quanto a AO RU, il Tribunale di PA aveva riqualificato l’iniziale addebito di partecipazione ad associazione mafiosa nell’ipotesi di c.d. concorso esterno nel reato associativo, rilevando una risalente consuetudine di rapporti dell’imputato con diversi esponenti del sodalizio criminoso almeno dal 2001 e ritenendo che, a partire dalla costituzione del movimento politico “Articolo 4” con altri deputati regionali nella XVII legislatura dell’Assemblea Regionale siciliana, si era aggravata la sua compromissione con CO Nostra. In particolare, l’imputato aveva stipulato accordi politico-mafiosi con importanti esponenti del sodalizio, che gli avevano offerto pieno sostegno per la sua elezione a deputato regionale in cambio dell’impegno, effettivamente rispettato, di favorire l’ingresso 4 nelle istituzioni di soggetti indicati dalla consorteria criminale. Il Tribunale citava, fra le controprestazioni dell’accordo, le vicende relative alla composizione della giunta del comune di Castelvetrano, nonché quelle relative alle elezioni amministrative di Campobello di Mazara e alle successive fasi della vita politico- amministrativa del comune. Quindi, in occasione delle elezioni regionali del 2017, l’accordo di RU con CO Nostra aveva previsto la promessa della corresponsione di denaro in cambio di un pacchetto di voti assicuratigli dalla famiglia di PA, per il tramite dell’affiliato CA AL, a cui veniva consegnato solo parzialmente il denaro promesso, con la conseguenza che CO Nostra assicurava all’imputato solo un limitato appoggio elettorale. Anche alle elezioni nazionali del 2018, benché non si disponesse della prova di un accordo con CO nostra, era risultato che AT Crimi, autorevole capomafia di Vita, avesse più volte incontrato RU durante la campagna elettorale. Il Tribunale, in definitiva, aveva ritenuto le promesse di RU come idonee a rafforzare l’operatività del clan, in quanto dirette ad assicurare l’ingresso nelle istituzioni di soggetti graditi con le immaginabili prospettive di nuovi guadagni per il consesso criminale. A sua volta la Corte d’appello, nel confermare la condanna dell’imputato, ha richiamato in primo luogo le intercettazioni telefoniche e ambientali in occasione delle elezioni regionali del 2017, dalle quali si comprende che innanzitutto i TE RG discutono dell’appoggio da assicurare ai candidati, fra i quali deve essere compreso lo stesso RU, sebbene i maggiori sforzi del sodalizio siano stati spesi a vantaggio di un’altra candidata che, a differenza di RU, aveva consegnato somme di denaro ritenute soddisfacenti. In questo contesto si individuano le figure di CO OR e di CA AL quali esponenti dell’associazione maggiormente impegnati in favore di RU: con il secondo, peraltro, RU si lamenta, all’indomani della sconfitta elettorale, del mancato appoggio ricevuto a PA da quelli che definiva testualmente come gli “amici nostri”. Anche nelle conversazioni successive gli associati, fra i quali lo stesso TR RG, commentano i risultati in modo che se ne possa ricavare con certezza l’impegno che era stato preso inizialmente di assicurare un sostegno a RU. I giudici di secondo grado hanno ritenuto, in definitiva, che le intercettazioni abbiano consegnato numerosi e inequivoci elementi che consentono di ritenere logicamente certa la stipulazione di un accordo tra RU e la mafia trapanese, finalizzato a garantire al candidato un sostegno elettorale dietro la corresponsione di una somma di denaro. Anche da intercettazioni successive alla scarcerazione di CA AL, qualche mese dopo, emerge che questi criticasse la scelta dell’imputato di avere ammesso con gli inquirenti l’incontro con RG ma di avere negato la consegna dei soldi, che avrebbe invece potuto dire di avere fatto a TR CU, ignorandone la vicinanza all’associazione. Inoltre, AL riferiva al suo interlocutore che RU aveva pagato la prima parte di 20.000 euro. Del resto – ha osservato la Corte d’appello – se davvero non avesse pagato, RU non avrebbe avuto alcun titolo per lamentarsi con AL del mancato appoggio elettorale;
questo rende inattendibile la sua versione, secondo la quale avrebbe concluso il patto solo per paura, essendosi trovato dinanzi RG che non si aspettava fosse presente all’incontro.
1.6 Quanto, infine, alla circostanza aggravante di cui all’art. 416, comma quarto, cod. pen., ritenuta sussistente a carico di tutti i ricorrenti, la Corte d’appello ha affermato che la notoria disponibilità di armi da parte di CO Nostra, a fronte della sua struttura federativa e tendenzialmente verticistica, prescinde dalla singola cellula locale, per cui non è necessario 5 un accertamento concreto e attuale in capo alla famiglia di PA. L’aggravante – hanno sostenuto i giudici di secondo grado – è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte dell’associazione o che lo ignori per colpa, non sussistendo, alla luce dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., logica incompatibilità tra l’imputazione a titolo di dolo del reato base e quella a titolo di colpa dell’elemento accidentale. La stabile dotazione di armi da parte di CO nostra è fatto notorio non ignorabile da chi ne fa parte e la norma non richiede anche la effettiva utilizzazione delle armi stesse o la esatta loro individuazione. Nel caso della famiglia mafiosa di PA, il dato storico della disponibilità di armi è stato accertato con sentenze passate in giudicato acquisite agli atti;
in particolare, nel procedimento c.d. Halloween è stata ricostruita una impressionante serie di omicidi e di fatti di sangue. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili di essere inseriti in CO Nostra, per il tramite della messa a disposizione dell’intero consorzio criminale attraverso l’inserimento nelle singole famiglie di appartenenza. La singola famiglia è unità operativa della più vasta associazione denominata CO Nostra, struttura verticistica, articolata gerarchicamente su base territoriale e disciplinata da regole rigidamente vincolanti. Le famiglie e i mandamenti rispondono alla “commissione” o “cupola”, che ha competenza a livello provinciale e ha potestà decisionali su tutte le attività criminali di livello. Di conseguenza, la sussistenza dell’aggravante deve essere valutata con riferimento non alle singole unità operative, ma a CO Nostra nella sua interezza. Dunque, gli imputati, partecipando all’articolazione territoriale di PA, erano consapevoli di aderire ad un sodalizio notoriamente dotato di armi. In ogni caso, depongono per la esclusione di una soluzione di continuità anche le risultanze del processo. La Corte d’appello ha citato una conversazione del 28.7.2017 tra TR RG e LE IN, nella quale significativamente i colloquianti riportano il timore di un terzo, tale NO Monaco, di essere ammazzato da IN a causa di un diniego che gli aveva opposto per la ricerca di un nascondiglio ad un latitante e IN commenta: ”ma nemmeno una cartuccia vale …”, così rendendo evidente la disponibilità di armi. Altre conversazioni citate sono quella del 25.3.2021 tra AL e RA NN, in cui si fa riferimento all’eventualità che era stata paventata negli anni scorsi di un omicidio interno al clan, nonché quella del 15.7.2016 tra OR e CO RG, in cui il primo fa riferimento ad un terzo che si era rivolto a lui per essere protetto. Entrambe le conversazioni, pertanto, facevano legittimamente ipotizzare che l’associazione disponesse di armi. Da ultimo, la Corte d’appello ha considerato anche che ai coimputati giudicati con il rito abbreviato è stata applicata l’aggravante in questione.
2. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di NO ZZ, VI D’EL, VI UC e AO RU.
2.1 Il ricorso di NO ZZ si articola in sette motivi.
2.1.1 Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata - sostiene il ricorso - è affetta da violazione di legge e da vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che era stata avanzata nell'atto di appello. In particolare, la difesa aveva 6 chiesto di procedere all'esame dei testi GA, GI, RT, LA e IN. La Corte d'appello ha ritenuto non assolutamente necessario l'esame dei testi la richiesta con motivazione apodittica, sostenendo che non fossero state esplicitate le ragioni della assoluta necessità dell'integrazione ai fini della decisione e aggiungendo che non si trattasse di prova sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado, a fronte della presunzione legale di completezza dell'istruttoria di primo grado. Tuttavia, i giudici hanno omesso di prendere in considerazione le circostanze che erano state specificamente indicate nell'atto di appello in relazione all’esame di ciascun testimone, ovvero per i testi RT e LA la dimostrazione dell'origine lavorativa dei contatti tra il ricorrente e VI D'EL, per i testi GA e GI il significato reale delle intercettazioni riguardanti la compravendita dei vigneti e la esclusione della riconducibilità a ZZ delle minacce evocate, per IN la necessità di approfondire i rapporti tra ZZ e DO IO. La motivazione della sentenza di secondo grado, invece, non rende comprensibile il ragionamento logico giuridico sotteso al rigetto e non si confronta con il contenuto delle richieste istruttorie.
2.1.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso si duole che la condanna per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa si fondi su un impianto motivazionale lacunoso. I giudici d’appello hanno ritenuto dimostrata la intraneità di ZZ a CO nostra, valorizzando le captazioni ambientali e telefoniche e le osservazioni di polizia giudiziaria in chiave indiziaria e presuntiva, ma senza alcuna verifica concreta della loro idoneità a dimostrare una effettiva e consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. Si tratta, in particolare, di conversazioni e incontri privi di contenuti esplicitamente illeciti e, tuttavia, interpretati come rivelatori di un inserimento stabile nella struttura associativa. I difensori nell'atto di appello avevano evidenziato l'assenza di condotte associative operative riconducibili all'imputato, stigmatizzando la interpretazione suggestiva di conversazioni prive invece di un effettivo contenuto sintomatico di adesione all'associazione, nonché l'assenza di fonti dichiarative dirette a carico di ZZ e l’assenza per un arco temporale di circa venti anni di elementi che documentassero rapporti del ricorrente con CO nostra trapanese. La ricostruzione degli inquirenti, che è stata accolta dalla Corte d’appello, postula la permanenza del ricorrente nella mafia trapanese sul presupposto della sola pregressa condanna definitiva per il medesimo reato e della sua mancata formale dissociazione, così muovendo dalla presunzione di continuità nel vincolo associativo e determinando di fatto una inversione dell'onere probatorio. Di contro, risulta dagli atti che nel periodo compreso tra l'ultimo fatto oggetto precedente della condanna (30.4.1997) e l'anno 2016 non sussistano elementi idonei a dimostrare la persistente adesione alla consorteria mafiosa, dato probatorio che contrasta in modo evidente l'affermazione della sentenza di primo grado secondo cui ZZ aveva partecipato a CO nostra ininterrottamente dal 1982. La condanna è piuttosto il frutto di una traslazione acritica in sentenza della lettura investigativa delle conversioni captate, che hanno invece valenza neutra o addirittura lecita. La Corte d’appello utilizza le precedenti condanne di ZZ per mafia onde sostenere che la qualità dei soggetti con cui interloquiva non poteva sfuggirgli e che tale elemento costituisce una chiave di lettura dei frequenti e non altrimenti spiegati suoi rapporti con altri 7 appartenenti al sodalizio mafioso Tale motivazione è del tutto inadeguata, perché finisce per fondare l'affermazione di responsabilità penale su un'impostazione assertiva e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera contiguità compiacente o vicinanza con ambienti mafiosi non è sufficiente a comprovare la partecipazione all'associazione se poi non si dimostri che si sia tradotta in un contributo concreto e causalmente rilevante alla operatività del sodalizio criminoso. I giudici di secondo grado individuano una serie di conversazioni intercettate, che in realtà consistono in dialoghi privi di contenuti univoci, interpretati in chiave accusatoria senza che sia stata offerta la dimostrazione puntuale della loro riconducibilità a condotte funzionali alla vita dell'associazione mafiosa. Il ricorso, in particolare, fa riferimento alla conversazione del 23.10.2017 tra CO RG e CO OR, in cui il primo avrebbe confermato in ruolo ricoperto, tra gli altri, da ZZ nella famiglia mafiosa di PA. Tuttavia, questa ricostruzione si fonda su un'interpretazione congetturale del colloquio, peraltro di un discorso di terzi a cui non ha partecipato il ricorrente. In tal modo, la Corte d’appello attribuisce valore indiziante a semplici speculazioni espresse da un terzo in un contesto colloquiale, che non consentono affatto, né sul piano logico né sul piano probatorio, di affermare nemmeno che il soggetto menzionato nel dialogo sia effettivamente NO ZZ, giacché i due interlocutori parlano di un soggetto denominato “zio NO. In secondo luogo, il ricorso richiama la conversazione del 27.4.2017 tra CO RG e IE ER, nella quale si fa riferimento a ZZ come soggetto che gli interlocutori utilizzerebbero in una controversia per la compravendita dei vigneti allo scopo di veicolare messaggi intimidatori. Anche in questo caso si tratta di un passaggio estrapolato dalla conversazione, isolato dal suo contesto, laddove invece proprio il contenuto letterale della conversazione smentisce il coinvolgimento di ZZ, fermo restando che anche l'evocazione del nome dell'imputato come soggetto in grado di intimidire non equivale affatto a dimostrarne la sua appartenenza a un sodalizio criminoso. Ancora, il ricorso richiama la conversazione del 7.10.2020, relativa alla riscossione di un credito vantato dall'imputato nei confronti di tale IO DO. Secondo la ricostruzione operata in sentenza, sarebbero intervenuti terzi soggetti per la riscossione e ciò sarebbe espressivo del metodo mafioso utilizzato da ZZ, oltre che dimostrativo della persistenza del suo ruolo criminale nonostante la detenzione domiciliare cui era sottoposto in quel momento. Tuttavia, anche in questo caso le conversazioni avvengono tra terzi e, del resto, lo stesso maggiore US ha confermato nel suo esame che nessun contatto telefonico è intercorso tra ZZ e gli altri soggetti coinvolti in questo episodio investigato. Lo stesso imputato, nel corso del suo esame dibattimentale, ha chiarito di non aver mai conosciuto i soggetti che avrebbero agito in modo intimidatorio e ha escluso di aver mai incaricato altri della riscossione del suo credito verso DO. Infine, il ricorso richiama la conversazione del 29.5.2016, dalla quale risulta che ZZ riceveva una somma di denaro da CO RG, scorporandone 250 euro da consegnare a CO AL: i giudici interpretano tale circostanza come sintomatica di una spartizione tra sodali mafiosi. In realtà, la Corte d’appello valorizza in questo senso un presunto dato di fatto, e cioè che gli interlocutori si appartano per evitare la registrazione della conversazione, ciò che in realtà è smentito dal fatto che nel prosieguo essi tornano presso l'autovettura su cui era in 8 corso l'intercettazione ambientale, parlando liberamente di importi e di somme e addirittura contando le banconote nell'abitacolo del veicolo. A questo proposito, i giudici non tengono conto della giustificazione fornita da ZZ, e cioè che la somma di denaro era collegata alla vendita di un cavallo a RG e di olio a AL, giungendo invece alla inverosimile conclusione secondo cui la somma versata a AL fosse un tributo alla memoria del padre defunto, pregiudicato. Inoltre, è riconosciuto un significato indiziante alla conversazione in questione in base al contenuto di un’altra conversazione avvenuta un mese dopo tra ZZ e VI D'EL, ma senza alcuna indicazione del contenuto e senza l'individuazione di alcun elemento che consentisse di stabilire un collegamento tra i due eventi. Anche la funzione di ”consigliere” della cosca che aveva evocato il Tribunale di PA in primo grado e che è stata condivisa dalla Corte d’appello in secondo grado è radicalmente smentita dal fatto che ZZ non sia mai stato coinvolto in alcuna delle numerose riunioni mafiose intercettate, né che sia stato mai menzionato dai partecipanti a tali riunioni come referente o destinatario di informazioni. In definitiva, dalle sentenze di merito non risulta una motivazione logica e coerente circa la presunta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e non si rinvengono elementi idonei a dimostrare una effettiva messa a disposizione dell'imputato nei confronti dell'organizzazione.
2.1.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., valorizzando la natura notoriamente armata di CO nostra, la disponibilità di armi per il passato da parte di alcune famiglie mafiose trapanesi nonché le precedenti sentenze e le intercettazioni da cui si trarrebbe l'attualità della disponibilità di armi Di conseguenza, la Corte d’appello non ha ancorato il proprio giudizio all'esito di un accertamento concreto nell'arco temporale di riferimento di operatività dell'associazione, come contestato nel processo. In questo modo, ha contravvenuto alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, per affermare la sussistenza dell'aggravante in questione, è necessario che sia riferita al sodalizio non soltanto come dato storico, ma anche come dato accertato nell'arco temporale di riferimento oggetto del processo. Di conseguenza, non è stato dimostrato che la cosca a cui apparterrebbe ZZ disponesse di armi, né che l'imputato ne fosse a conoscenza.
2.1.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d’appello ha negato le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali del ricorrente e della gravità del reato a lui ascritto. Si tratta, tuttavia, di una motivazione apparente, perché il giudice è tenuto a indicare gli elementi di fatto, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene rilevanti ai fini del giudizio sulle attenuanti. Peraltro, i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto che il ricorrente ha superato gli ottant'anni di età e non ha considerato le sue condizioni di salute, che costituivano circostanza rilevante da apprezzare anche al fine di un adeguamento proporzionato della pena.
2.1.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. nonché mancanza, 9 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione della Corte d’appello sulla recidiva è connotata da carenza logica e giuridica, per essere stata omessa qualsiasi valutazione individualizzata della condizione personale dell'imputato. L'applicazione della recidiva richiede una verifica in concreto della ricorrenza di una effettiva inclinazione al delitto, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. Secondo la sentenza impugnata, i precedenti specifici e reiterati dell'imputato sono da considerarsi indicativi di riprovevolezza della condotta e di pericolosità, ma tale affermazione si è risolta in un mero giudizio di disvalore, privo di qualsiasi verifica in concreto rispetto alla tipologia e alla vicinanza temporanea dei precedenti e all'effettiva persistenza nell'attitudine a delinquere di ZZ. Viceversa, la difesa aveva evidenziato che i precedenti rilevanti erano soltanto due ed entrambi risalenti nel tempo, mentre invece il riferimento alle precedenti condotte operato dalla Corte d’appello è apodittico e privo di fondamento, avendo peraltro omesso di considerare le condizioni di salute del ricorrente e la totale assenza di condotte sintomatiche negli ultimi venti anni.
2.1.6 Con il sesto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 63, comma quarto, cod. pen. in relazione agli artt. 416-bis, comma quarto, e 99 cod. pen. Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello ha cumulato gli effetti di due circostanze aggravanti ad effetto speciale in violazione del criterio previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui, in presenza di più aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve applicarne una sola nella misura piena, eventualmente operando un aumento ridotto per le altre e solo previa motivazione specifica. Tuttavia, nessuna motivazione è stata resa rispetto alla decisione di derogare a questa regola, né rispetto alla decisione di operare un aumento nella misura piena anche per la recidiva. Peraltro, la pena avrebbe dovuto essere calcolata attribuendo precedenza all'aggravante dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., sicché, solo una volta individuata la pena per il reato associativo aggravato, si sarebbe dovuto valutare se procedere a un ulteriore aumento per la recidiva reiterata.
2.1.7 Con il settimo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 417 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa nell'atto di appello aveva espressamente contestato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, evidenziando che era frutto di un mero automatismo privo di ogni valutazione concreta della pericolosità sociale del concorrente. La Corte d’appello ha omesso totalmente la verifica della persistenza in concreto di una attuale pericolosità del condannato, così giustificando l'applicazione della misura sulla base della sola gravità del reato contestato. Nell’atto di appello era stata anche sollecitata, in via subordinata, una riduzione della durata della misura, in quanto l'art. 417 cod. pen. non prevede un minimo edittale superiore a quello stabilito dall'art. 228 cod. pen. di un anno. Anche su questo punto, i giudici di secondo grado hanno completamente omesso di pronunciarsi, di guisa che la conferma della libertà vigilata per la durata di tre anni si pone in contrasto con il principio di necessaria proporzionalità della misura rispetto alla effettiva pericolosità del soggetto.
2.2 Il ricorso di VI D’EL si articola in cinque motivi. 10 2.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis cod. pen. Gli elementi in base ai quali è stata ritenuta la responsabilità di D’EL per il reato associativo attengono tutti alla figura dell'imprenditore CO RU, il quale vantava un ingente credito per lavori subappaltati a due ditte agrigentine e lamentava un sempre minore coinvolgimento della propria impresa nei lavori edili dell'isola di AN. È emerso, in sostanza, un rapporto privilegiato tra D’EL e RU, in quanto il primo cercava di favorire il secondo: in particolare, a partire dal maggio 2016 il primo in più occasioni cercava di risolvere il problema del credito vantato dal secondo e si recava nell'agrigentino per incontrare RG, al fine di perorare la causa di RU. In questo contesto, sono sintomatiche della non intraneità di D'EL a CO Nostra due vicende che sono state evidenziate dallo stesso Tribunale, attinenti al fatto che essenzialmente egli non venisse informato né degli affari riguardanti AN, né dell’acquisto di uno escavatore che significava la rottura dei rapporti con RU. Peraltro, anche quando si tenevano le riunioni per la costituzione di una società che si occupasse dei lavori di AN, D'EL non veniva convocato. Di conseguenza, queste emergenze contrastano l'ipotesi secondo cui il ricorrente fosse stabilmente inserito nella struttura organizzativa della associazione. La mera contiguità o la mera frequentazione con esponenti dell'associazione non è sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per il quale è invece necessario uno stabile inserimento nell'organizzazione mafiosa, che nel caso di specie non è stato dimostrato. Non si comprende, infatti, quale effettivo e concreto contributo D'EL abbia fornito a CO nostra. Anche l'episodio del danneggiamento che RU avrebbe commesso nel novembre 2016 ai danni di tale NO ON, cui i giudici di merito fanno riferimento, non è rilevante, perché si ha tutt'al più la prova che D'EL ne fosse consapevole, ma non anche che vi avesse in qualche modo partecipato. Di conseguenza, il ruolo di D'EL può definirsi non più che episodico e comunque legato alle sorti dell'imprenditore RU. Questo vuol dire che la sua condotta non ha integrato gli elementi minimi richiesti per la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa: egli non ha arrecato alcun contributo effettivo a CO nostra, in mancanza del quale i giudici sono ricorsi a una presunzione di permanenza del vincolo associativo, che hanno fatto discendere da una precedente condanna di D'EL per lo stesso reato in relazione a fatti risalenti a prima del 1982. 2.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione apparente e manifestamente illogica. La sentenza impugnata, dopo aver passato in rassegna una serie di circostanze di segno contrario circa il coinvolgimento di D’EL negli affari di CO nostra nell'isola di AN, conclude illogicamente che l'imputato abbia curato gli interessi economici dell'associazione su quel territorio e abbia tessuto rapporti con altri sodali al fine di acquisire direttamente o indirettamente attività commerciali. Questa conclusione è stata raggiunta in spregio delle emergenze processuali, dalle quali si evince che D’EL interveniva al solo scopo di sostenere gli interessi dell'imprenditore RU a lui vicino, mentre invece non veniva mai coinvolto da altri soggetti del sodalizio mafioso nelle attività imprenditoriali di AN. Di conseguenza, alla luce di tali premesse la motivazione è manifestamente illogica e si fonda su una frattura rilevabile ictu oculi tra le premesse e la conclusione di una fattiva 11 partecipazione di D'EL nella gestione illecita dei lavori edili sull'isola di AN. La motivazione, inoltre, è apparente nella parte in cui sostiene che il raggio di azione dell'imputato sarebbe arrivato oltre il territorio di PA, consentendogli di rappresentare la sua forza di intercessione anche nel territorio di Agrigento. In realtà, la sentenza non tiene conto che, nonostante la trasferta agrigentina di D'EL, il problema di RU non era stato risolto. La motivazione è ulteriormente viziata nella parte in cui viene valorizzato, ai fini della prova della intraneità di D'EL, l'atto incendiario commesso ai danni di NO ON nella notte tra il 13 e il 14.11.2016. Il Tribunale aveva ritenuto il coinvolgimento di D'EL in questo atto nonostante l'assenza di una prova concreta a suo carico e la Corte d’appello non ha preso in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello sul punto, rendendo una motivazione soltanto apparente e desumendo la prova certa della responsabilità di D'EL da un'intercettazione da cui può risultare tutt’al più la prova della conoscenza del fatto da parte del ricorrente, ma non anche di una sua partecipazione.
2.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La sussistenza dell'aggravante in questione è stata riconosciuta in quanto costituisce fatto notorio la natura armata di CO nostra, pur a fronte del mancato rinvenimento di armi e di munizioni nella disponibilità degli imputati di questo processo. Su tale aspetto, la Corte d’appello ha motivato in maniera eccentrica rispetto ai principi di diritto fissati da tempo dalla Suprema Corte di cassazione: la massima di esperienza richiamata dai giudici di merito non può tenere luogo della prova della disponibilità delle armi.
2.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’applicazione della recidiva. Dal certificato del casellario giudiziale, risulta che l'imputato ha riportato una sola condanna con sentenza della Corte di assise d’appello di Palermo del 1976, in relazione alla quale il Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 7.4.2016 ha dichiarato l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensi dell'art. 47, comma 12, L. n 354 del 1975 per esito positivo dell'affidamento in prova. Tuttavia, i giudici hanno tenuto conto di questa condanna nella determinazione della pena, praticando un aumento per la recidiva, laddove, come chiarito dalle Sezioni unite, l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova comporta che delle condanne relative non si possa tenere conto agli effetti della recidiva. Di conseguenza, l'aumento di pena per la recidiva ha dato luogo a una vera e propria pena illegale.
2.2.5 Con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva. In via subordinata, il ricorso contesta l'aumento di pena per la recidiva in assenza di motivazione che ne giustificasse l'applicazione. Di conseguenza, la sentenza è viziata perché l'applicazione della recidiva impone uno specifico dovere di motivazione, che i giudici di merito hanno ritenuto di adempiere mediante il mero richiamo alle precedenti condanne, benché D'EL ne avesse riportata una sola per fatti precedenti al 1982. 2.3 Il ricorso di VI UC si articola in quattro motivi. 12 2.3.1 Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 378 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. UC è stato condannato per il reato di favoreggiamento aggravato, integrato dall’aver messo a disposizione locali di sua proprietà utilizzati per gli incontri tra associati, tra cui TR RG e LE IN, entrambi pregiudicati mafiosi e il secondo anche sorvegliato speciale. Il ricorso contesta che la consegna delle chiavi del locale a LE IN fosse finalizzata a consentirgli di incontrare RG nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017. In particolare, evidenzia che non sono emersi elementi per sostenere che UC fosse a conoscenza di indagini in corso a carico di IN e degli incontri di IN con TR RG, che avesse partecipato a taluni di tali incontri, che venisse informato in proposito da IN e RG, che fosse stato incaricato di veicolare a terzi il contenuto degli incontri di IN e RG, che IN lo avesse informato dell’utilizzo dell’immobile per incontrare RG. Proprio queste circostanze hanno indotto la Corte d'appello a escludere il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per cui UC era stato condannato in primo grado, sicché per i medesimi motivi va esclusa anche la configurazione del delitto di favoreggiamento, non risultando provato che UC abbia consapevolmente prestato a IN un aiuto finalizzato a eludere le attività di polizia giudiziaria delle quali era ignaro.
2.3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 378 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per giustificare l'affermazione di responsabilità di UC, la Corte d’appello ha valorizzato la consegna a LE IN delle chiavi di accesso all'edificio. Tuttavia, l'aspetto avrebbe dovuto essere valutato alla luce delle risposte del teste Cito, da cui è emerso che era intenzione del ricorrente di vendere, affittare o eseguire lavori di ristrutturazione sull'immobile e che le chiavi furono affidate a IN perché se ne occupasse. Peraltro, i testi del pubblico ministero hanno riferito l’estraneità di UC a CO nostra, il suo disinteresse alla finalità dell'associazione e il fatto che non conoscesse gli altri soggetti coinvolti nelle indagini.
2.3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. I fatti ascritti a UC hanno avuto inizio il 12.6.2017 e termine il 23.12.2017. Di conseguenza, egli non poteva essere condannato in base all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., entrato in vigore il 6.4.2018 e quindi in epoca successiva alla commissione dei fatti.
2.3.4 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., 3 e 27 Cost. nonché illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. La Corte d’appello non ha giustificato il rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante UC sia soggetto incensurato.
2.4 Il ricorso di AO RU si articola in tre motivi. 13 2.4.2 Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di elementi di prova a carico del ricorrente. La Corte d’appello – lamenta il ricorrente – si è confrontata soltanto parzialmente con il materiale probatorio acquisito nell'istruttoria, e, in particolare, con le intercettazioni. Il punto fermo, che nella ricostruzione della sentenza dimostrerebbe l'accordo politico mafioso intercorso tra RU e la mafia trapanese, sarebbe rappresentato dall'impegno assunto dal ricorrente a corrispondere una somma di denaro, in cambio del contributo che il sodalizio criminoso gli avrebbe garantito in termini di voti per le elezioni regionali. L'esame completo delle intercettazioni svolte tra il 5 ottobre 2017 e il 13 novembre 2017, invece, avrebbe consentito di ritenere che l'unica candidata per la quale la consorteria mafiosa si impegnò concretamente fu tale AN ER, il cui marito verso una somma di denaro ai TE RG. La valutazione, anche in termini temporali, delle conversazioni intercettate dimostra che non vi è prova che RU abbia parzialmente versato la somma concordata e che anche dalle conversazioni immediatamente successive alla consultazione elettorale emerge che il materiale elettorale del ricorrente non era stato affatto utilizzato: pertanto, la consorteria mafiosa non gli offrì alcun sostegno, tanto è vero che alcuni degli appartenenti al clan concordano scherzosamente di sostenere ex post di avere contribuito con seicento voti al risultato del candidato. Peraltro, l’imputato nel corso del dibattimento ha dichiarato di aver aderito solo verbalmente all'accordo, a causa dell'imprevista presenza di RG all'incontro che doveva avere con AL, con il quale ultimo aveva rapporti di natura personale. In realtà, non vi è la prova che gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione presentassero il carattere della serietà e della concretezza. La contiguità compiacente o anche la vicinanza nei riguardi del sodalizio e dei suoi esponenti non è punibile se ad essa non si accompagnino attività positive che abbiano fornito contributi di rafforzamento o di consolidamento della associazione.
2.4.2 Con il secondo motivo, deduce difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. La sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in questione pur in assenza di elementi di prova che dimostrassero la concreta disponibilità di armi in capo al ricorrente, tanto è vero che il nome di RU non ricorre nella parte della sentenza dedicata all'accertamento della aggravante stessa. Di conseguenza, l'affermazione della sussistenza dell'aggravante è apodittica, perché omette di indicare gli specifici elementi di fatto da cui desume che l'imputato avesse la disponibilità di armi. La motivazione è carente anche in ordine all'elemento soggettivo, perché ha pretermesso ogni valutazione circa la consapevolezza del ricorrente in ordine alla eventuale disponibilità di armi da parte dell'associazione e ha esteso l'aggravante a RU pur in assenza di un collegamento soggettivo qualificato.
2.4.3 Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello non ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo già il Tribunale del riesame valutato positivamente il comportamento tenuto dall'imputato nell'interrogatorio reso il 15.11.2019. 14 3. In data 10.11.2025, il difensore di VI D’EL ha depositato osservazioni alle conclusioni scritte del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di NO ZZ, VI D’EL e AO RU sono complessivamente infondati, mentre il ricorso di VI UC è meritevole di accoglimento.
1. I motivi di ricorso di NO ZZ sono in parte infondati e in parte inammissibili.
1.1 Il primo motivo attiene al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che era stata formulata nell’atto di appello. Non è in discussione che – come ritenuto dalla Corte d’appello e non confutato dal ricorso – la richiesta riguardasse prove nuove, ma non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con la conseguenza che doveva trovare applicazione l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Ora, nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 – 01; Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01). La Corte d’appello ha ritenuto non assolutamente necessario l’esame dei testi indicati, per avere rilevato sia la completezza dell’istruttoria dibattimentale espletata in primo grado, sia la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali l’integrazione probatoria fosse assolutamente necessaria ai fini della decisione. Il ricorso oppone che nell’atto di appello erano invece state specificamente indicate le ragioni della richiesta di esame dei testi, ma ciò non equivale a dire che si trattasse di ragioni ex se rispondenti al criterio di valutazione indicato dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il quale rimanda al carattere di decisività della prova nuova da stimarsi in relazione alla inadeguatezza dello “stato degli atti”. Del resto, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 3/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli s.r.l., Rv. 275114 – 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/7/2013, Trecca, Rv. 257741 – 01). Questa Corte ha avuto modo di affermare che le ragioni di rigetto della richiesta di rinnovazione formulata ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 3, n. 47963 del 13/9/2016, F., Rv. 268657 - 01), con la conseguenza che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01). Alla luce di queste indicazioni, pertanto, la motivazione dei giudici dell’appello non è suscettibile di censura, sicché il primo motivo deve essere disatteso.
1.2 Il secondo motivo di ricorso attiene alla denuncia dei vizi della sentenza impugnata relativamente alla affermazione di responsabilità di ZZ per il reato di cui all’art. 416-bis 15 cod. pen. Deve ritenersi, innanzitutto, che l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui le pregresse condanne del ricorrente per la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso di cui s’è occupato il presente procedimento possono costituire una chiave di lettura dei suoi comportamenti successivi, è nient’affatto inadeguata. Sotto questo profilo, va considerato che quello di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è un delitto a forma libera e che già in epoca non recente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01) hanno sottolineato la necessità di individuare, sotto il profilo probatorio, una serie di indicatori fattuali «dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio». In questo senso, sono stati individuati una serie di indicatori da cui sia lecito trarre elementi relativi al nucleo essenziale del reato, ovvero la messa a disposizione del sodalizio criminoso, con la precisazione che non devono essere collocati tra gli elementi della tipicità criminosa, bensì tra i materiali della prova (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 02). Tra questi indicatori fattuali, possono a ragion veduta rientrare anche il precedente percorso criminale dell’imputato, la pregressa affidabilità criminale dimostrata dall’adepto e, dunque, il contesto in cui devono essere soggettivamente inquadrati i fatti contestati. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questa impostazione, in quanto non ha inteso che le condanne a carico di ZZ integrassero di per sé stesse la condotta di partecipazione, ma ne ha evidenziato la indubbia rilevanza nella dimensione probatoria, nel senso che, in modo incensurabile sotto il profilo logico, ha ritenuto che potessero costituire “un dato di partenza” da cui muovere per valutare i rapporti più recenti tra il ricorrente e alcuni esponenti del clan. Ciò posto, la Corte d’appello è poi transitata alla necessaria fase della verifica della eventuale sussistenza di un concreto contributo di ZZ alla vita e all’operatività dell’organizzazione criminosa sulla base delle risultanze processuali disponibili. In questa prospettiva, la condanna del ricorrente si fonda prevalentemente sul contenuto delle intercettazioni ambientali, con la premessa che già dalla precedente sentenza di condanna a suo carico, emessa a seguito della operazione di polizia giudiziaria denominata “Petrov”, era risultato che ZZ avesse frequenti contatti e interlocuzioni con CO RG e CO AL, i quali sono anche in questo processo tra i suoi privilegiati interlocutori nelle conversazioni captate. Di conseguenza, anche il ricorso si incentra, a sua volta, sul contenuto delle intercettazioni, ma, in sostanza, per sollecitarne una diversa lettura e interpretazione. A questo proposito, deve essere richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 - 01) In sede di legittimità, infatti, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il 16 contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, a leggere le sentenze di merito non si può ritenere che vi sia stato un travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate oppure che la motivazione sia manifestamente illogica o contradditoria quando attribuisce ai colloqui un determinato significato. Anzi, è ragionevole desumere: a) dalla conversazione del 23.10.2017 tra CO RG e CO OR (entrambi già condannati per aver fatto parte della articolazione trapanese di Cpsa Nostra) che ZZ sia intraneo all’associazione, tanto che i due commentano la voce che l’imputato addirittura trami per scalzarne dai vertici lo stesso RG;
b) dalla conversazione tra RG e GI del 27.4.2017 che ZZ sia considerato persona utilizzabile per intimidire soggetti renitenti a conformarsi a richieste mafiose;
c) dalle conversazioni tra OS e Ferrante del 7.3.2020 e del 9.3.2020 che ZZ, in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari, abbia incaricato terzi associati di riscuotere un suo credito;
d) dalla intercettazione del 29.5.2016 che si verifichi un non altrimenti giustificato scambio di denaro tra RG, AL e ZZ, rispetto a cui la giustificazione difensiva del ricorrente viene adeguatamente disattesa dai giudici dell’appello con motivazione congrua per concludere che non di un pagamento di ZZ a RG e AL si era trattato, ma di una vera e propria spartizione tra i tre. Il ricorso mette in rilievo, altresì, che, nelle conversazioni in cui non è stato direttamente intercettato ZZ, il suo ruolo nella struttura mafiosa venga desunto da affermazioni pronunciate da terzi. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è costantemente orientata nel senso che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21878 del 26/3/2010, Cavallaro, Rv 247447 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 40061 del 12//2019, Valorosi, Rv. 278314 – 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Cigliola, Rv. 268414 – 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/6/2016, Modica, Rv. 268042 - 01). La non applicabilità della regola di giudizio fissata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. equivale, dunque, a ritenere che le affermazioni accusatorie, tratte dal contenuto di un colloquio intercettato, possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza del terzo interessato dalla propalazione e non necessitano di riscontri. Nel caso di specie, la valutazione del significato della intercettazione deve tenere conto del fatto che la conversazione sia intercorsa tra persone che ricoprivano un ruolo di spicco nell'ambito dell'associazione e che non sussistano, né siano stati rappresentati motivi per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati o che un interlocutore riferisca il falso all'altro (cfr. Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611- - 02). Né vi sono motivi per ritenere sfornita di prova – come prospetta il ricorso per l’intercettazione del 23.10.2017 – la circostanza che gli interlocutori si riferiscano effettivamente ad NO ZZ, dal momento che nella conversazione la persona di cui si parla è individuata semplicemente come “Zio NO. Nulla osta, tuttavia, a che si giunga all'identificazione personale di un dato soggetto per il tramite di soprannomi, ove il dato lessicale non si presti a letture alternative e sussistano 17 elementi per collegare lo pseudonimo utilizzato ad una determinata persona fisica. Sotto questo profilo, risulta che anche nella conversazione del 27.4.2017 i due interlocutori, parlando della vicenda di una persona che era restio a cedere alcuni vigneti al clan e che dunque aveva bisogno di una sollecitazione intimidatoria più persuasiva, ID ZZ con il soprannome di “Zio NO [“Ti mando lo zio Nino, ti mando a ZZ (…) Tu te ne vuoi andare ... Non te ne vuoi andare? Ora ti mando ZZ”]. Inoltre, pure nella conversazione del 7.3.2020 i due interlocutori, quando parlano espressamente di ZZ, antepongono al cognome il nome “NO. Dunque, il ricorrente è abitualmente identificato come “Zio NO o “NO e, pertanto, l’operazione di decodificazione del riferimento soggettivo allo “Zio NO può giovarsi della presa in considerazione di elementi che consentono di individuare ragionevolmente in NO ZZ la persona a cui deve essere attribuito quel soprannome. Deve ricordarsi, a tal proposito, che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo ET (Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv. 286599 - 01). Nel caso di specie, invece, la motivazione è logicamente coerente con quanto emerge dal complesso degli elementi di conoscenza e, pertanto, risulta immune da censure.
1.3 Il terzo motivo di ricorso contesta l’affermazione della sussistenza della natura armata del sodalizio mafioso in questione sulla base della notorietà della stabile dotazione di armi da parte di CO Nostra e del dato della disponibilità di armi da parte del sodalizio stesso accertata in precedenti sentenze irrevocabili. A questo proposito, deve osservarsi, in primo luogo, che la sentenza impugnata è provvista di una diffusa e articolata motivazione, con la quale è stata fatta corretta applicazione del consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la stabile dotazione di armi, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è desumibile per le cd. mafie "storiche" anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05). Per quanto concerne più specificamente “CO Nostra”, è stato affermato che non è richiesta l'esatta individuazione delle armi, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761 - 01). La Corte d’appello di Palermo ha citato le sentenze in cui è stata ricostruita l’attività propriamente militare della “famiglia” trapanese di CO Nostra, dentro un contesto in cui l’operatività armata di CO Nostra è un dato storico ormai acquisito, ed è stato accertato il ruolo svolto da VI RG, quale mandante degli omicidi avvenuti nel territorio di competenza. Il ricorso non avversa oggettivamente questa ricostruzione, ma contesta che da essa si possa trarre la dimostrazione della disponibilità di armi anche nel periodo temporale cui si riferisce l’odierna imputazione. Senonché, la sentenza impugnata richiama, con riferimento all’attualità, anche alcune conversazioni intercettate in questo procedimento, da cui ricava adeguatamente elementi di 18 dimostrazione della attuale disponibilità di armi da parte dell’associazione. In questo modo, la Corte territoriale ha mostrato di aver fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di associazione di stampo mafioso, non è richiesta, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi, l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/9/2017, P.g., p.c. in proc. Macrì e altri, Rv. 271743 - 01). Il ricorso censura genericamente questo passaggio e si sofferma piuttosto – per vero, altrettanto genericamente – sul fatto che ZZ comunque non fosse a conoscenza di tale circostanza. È da ritenersi, tuttavia, che, anche su questo punto, la sentenza impugnata si sia adeguatamente conformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 27516 del 18/3/2025, Battaglia, Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01). Sotto questo profilo, non v’è dubbio, peraltro, che rilevi, quanto alla specifica posizione di ZZ, la circostanza che egli sia stato già condannato per aver fatto parte senza soluzione di continuità dell’articolazione trapanese di CO Nostra e che abbia avuto rapporti di consuetudine con le persone che la dirigono ovvero ne supportano significativamente l’operatività, comprese coloro che in questo procedimento sono state intercettate mentre erano impegnate in conversazioni da cui sono stati desunti gli elementi indicativi della disponibilità di armi da parte del sodalizio criminoso. Anche il terzo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
1.4 Il quarto motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione su questo punto della sentenza impugnata è invece congrua e fa adeguatamente riferimento ai gravi precedenti penali dell’imputato e, comunque, all’assenza di elementi positivi che possano essere valorizzati in favore dell’imputato. La Corte d’appello, quindi, ha prestato esatta osservanza al principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). Il ricorso lamenta che non si sia tenuto conto dell’età avanzata di ZZ e delle precarie condizioni di salute. Si tratta, tuttavia, di elementi che, di per sé stessi, non sono idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per un verso, il dato dell’età può essere valorizzato tutt’al più quando si accerti che la condizione anagrafica abbia influito sulla convinzione a delinquere o sulla personalità del soggetto, determinandone l’incapacità di valutare il proprio comportamento. Ma è 19 considerazione, questa, che, con tutta evidenza, si attaglia piuttosto ad imputati che abbiano delinquito in giovane età e non a coloro che hanno violato la legge in una fase della vita tendenzialmente coincidente, piuttosto, con la maturità del soggetto. Per altro verso, lo stesso è a dirsi della salute, che evidentemente non ha influito sulla commissione del reato nel senso di renderlo meno grave o meno rimproverabile all’imputato, anche perché nel caso di specie il ricorso non spiega perché il precario stato di ZZ costituisca una situazione tale da richiedere un intervento correttivo del giudice in senso favorevole al reo e da far diventare recessivi la gravità del fatto e i precedenti penali (cfr. Sez. 1, n. 5382 del 10/2/1982, Sapone, Rv. 153996 – 01; Sez. 1, n. 1312 del 21/10/1969, Cucinotta, Rv. 113264 - 01). Il motivo, dunque, è infondato.
1.5 Il quinto motivo di ricorso censura la decisione di applicare l’aumento di pena per la recidiva contestata a ZZ, in quanto priva di verifica in concreto circa la attribuibilità al nuovo reato di un significato di persistenza dell’attitudine a delinquere dell’imputato. Ora, la Corte d’appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado sul punto, richiamando i precedenti specifici e reiterati dell’imputato e giudicandoli indici di una riprovevolezza della condotta e di pericolosità del soggetto, avuto riguardo alla natura del reato. E ciò, peraltro, dopo avere ampiamente rimarcato poco prima il fatto che ZZ nel corso degli anni aveva fornito un rilevante contributo materiale e morale all’associazione, con l’effetto di rafforzarne le capacità operative, senza che il suo “potere mafioso” venisse mai meno. Si tratta, pertanto, di una motivazione adeguata, che dà appropriatamente conto dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifica l'aumento di pena (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464 – 01; Sez. 6, n. 14550 del 15/3/2011, Bouzid, Rv. 250039 – 01; Sez. 6, n. 42363 del 25/9/2009, Dommarco, Rv. 244855 - 01). I giudici di secondo grado hanno proceduto alla valutazione degli elementi della nuova azione costituente reato e del suo carattere sintomatico di più intensa capacità a delinquere, così esercitando il proprio potere discrezionale in modo non censurabile sotto il profilo del vizio della motivazione (v. Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684 – 01). Il ricorso, per parte sua, si limita a sollecitare una mera lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione dei giudici di merito, proponendo l‘adozione di parametri diversi di valutazione rispetto a quelli adottati dalla Corte d’appello. Si tratta, però, di un sindacato precluso al giudice di legittimità, sicché il quinto motivo deve essere dichiarato inammissibile. 1.6 È infondato anche il sesto motivo di ricorso, in quanto non è ravvisabile nella sentenza impugnata la violazione di legge dedotta. È stato rispettato, infatti, il disposto dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., in quanto la Corte d’appello ha applicato sulla pena base l’aumento di pena previsto per la più grave recidiva qualificata, procedendo ad un ulteriore, e comunque assai contenuto, aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Ora, il motivo di ricorso, pur essendo stato formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta sostanzialmente il difetto di motivazione, in relazione a cui tuttavia si deve ribadire, secondo quanto ordinariamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, che quanto più il giudice individui un aumento di pena prossimo al minimo, tanto meno ha il dovere di dare dettagliatamente ragione del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594 – 02). 20 E nel caso di specie, la Corte d’appello, potendo operare un aumento dalla misura minima di un giorno di reclusione fino ad un terzo – ovvero tre anni e quattro mesi – della pena base stabilita per il reato più grave (Sez. 2, n. 9365 del 13/2/2015, Bellitto, Rv. 263981 - 01), ha applicato un aumento di soli quattro mesi di reclusione, molto lontano dal massimo e anzi assai vicino al minimo aumento possibile, così senza derogare alla lettera dell’art. 63, comma quarto, cod. proc. pen. e al conseguentemente limitato onere motivazionale. Il sesto motivo, pertanto, deve essere disatteso.
1.7 Il settimo motivo di ricorso lamenta un difetto di motivazione in ordine all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto priva di valutazione sulla pericolosità sociale di ZZ. Per vero, dalla sentenza impugnata risulta che nell’atto di appello fosse stata fatta questione soltanto della durata della libertà vigilata e non anche della attualità della pericolosità sociale. Sullo specifico punto della durata della misura, la motivazione della Corte d’appello è incensurabile, perché il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 228 cod. pen. laddove invece è applicabile nel caso di specie l’art. 230 cod. pen., secondo cui la libertà vigilata, in caso di condanna a pena superiore a dieci anni, è obbligatoria e deve avere una durata minima di tre anni. Tanto rende, in ogni caso, manifestamente infondato anche il motivo relativo all’accertamento della pericolosità sociale, perché nell’ipotesi di applicazione dell’art. 230 cod. pen. non sussiste uno specifico obbligo di motivazione. Infatti, in tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato (Sez. 2, n. 32569 del 16/6/2023, Pg c/Aguì, Rv. 284980 - 02). Il settimo motivo, quindi, è inammissibile.
2. Anche i motivi di ricorso di VI D’EL sono in parte infondati e in parte inammissibili.
2.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti alla affermazione di responsabilità di VI D’EL per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Si evidenzia essenzialmente che le condotte attribuibili a D’EL – ovvero la sua intercessione presso RG in favore dell’imprenditore CO RU e il suo presunto coinvolgimento in un attentato incendiario ai danni di NO ON – non sono comunque suscettibili di integrare la partecipazione associativa, in quanto nient’affatto sintomatiche di un suo stabile inserimento nella struttura della famiglia trapanese di CO Nostra, mentre invece sono state poste alla base di una decisione di condanna conseguentemente sorretta da una motivazione solo apparente o manifestamente illogica. Si sostiene, in definitiva, che si disponga tutt’al più della prova della mera frequentazione da parte di D’EL di soggetti appartenenti al clan, ma non anche del fatto che egli abbia arrecato un concreto contributo alla operatività dell’associazione mafiosa.
2.1.1 Le censure difensive non colgono nel segno, in quanto la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto delle risultanze delle intercettazioni e dei servizi di osservazione, da cui è emerso che D’EL si relazionasse sovente con personaggi di spicco del clan, come CO RG e CO AL, e che ciò faceva 21 in qualità di soggetto incaricato di curare gli interessi economici dell’associazione nell’isola di AN. Quanto alla vicenda riguardante l’imprenditore CO RU, è emerso, infatti, che il ricorrente abbia incontrato RG e AL per parlare della controversia economica che lo riguardava, da risolvere per il tramite di un’azione intimidatoria nei confronti del suo debitore. La Corte d’appello inquadra appropriatamente questo episodio nel contesto di un appalto di lavori eseguiti a AN, rispetto ai quali D’EL ha titolo di essere coinvolto e di intervenire quale supervisore, per conto dell’associazione, delle attività imprenditoriali in corso sull’isola. Tanto è vero che durante le intercettazioni risulta anche che egli riceva somme di denaro da considerarsi “tangenti” pagate dagli imprenditori che eseguono lavori a AN, peraltro lamentandosi in una occasione con RG e AL dell’importo giudicato esiguo. Non solo, ma le indagini svelano anche che gli stessi RG e AL si rechino personalmente a AN per incontrare D’EL a casa sua, dovendo assumere una decisione di non poco conto per gli interessi del clan, e cioè scegliere l’imprenditore a cui affidare tendenzialmente la realizzazione dei lavori sull’isola in vista del conseguimento delle percentuali in denaro loro dovute da parte delle ditte favorite. Anzi, i due successivamente coltivano il progetto di costituire una società con tali ET e FE che avrebbe dovuto operare a AN per conto loro e nelle conversazioni intercettate ribadiscono più volte agli imprenditori in questione che avrebbero dovuto relazionarsi con D’EL: ciò che effettivamente avviene nel prosieguo, giacché le telefonate intercettate e i servizi di osservazione dimostrano contatti e incontri del ricorrente sia con ET e FE, sia con RG e AL. Lo stesso episodio del danneggiamento di una pala di NO ON serve alla Corte d’appello per avvalorare l’ipotesi secondo cui D’EL sovrintendesse a tutte le vicende riguardanti lo svolgimento di lavori a AN, comprese quelle che consistevano nell’utilizzo di modalità intimidatorie e violente per la “composizione” di questioni economiche tra imprenditori, di cui infatti egli conosceva tutti gli aspetti tanto da essere in grado di assicurare a RU che nessuno sull’isola fosse al corrente dei mandanti e delle motivazioni dell’attentato.
2.1.2 Di conseguenza, la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata, secondo cui D’EL esercitava a AN – anche in virtù del suo radicamento sul territorio e della sua storia criminale – un controllo sulla gestione illecita dei lavori edili per conto della famiglia mafiosa di PA, è del tutto plausibile e adeguatamente comprovata per il tramite di una pluralità di elementi a suo carico, bene enucleati dalla Corte d’appello. Il ricorso l’avversa, più che altro, mediante una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di parametri diversi di valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, che propone evidentemente come maggiormente accettabili rispetto a quelli impiegati dai giudici di merito. Ma si tratta di doglianze che, sollecitando una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove e quindi una conclusione differente da quella raggiunta dai giudici di merito sullo spessore della valenza dimostrativa di singoli elementi, richiedono un sindacato precluso al giudice di legittimità. Qui, è opportuno anche un richiamo alle considerazioni già svolte innanzi al par. 1.2, sulla posizione di NO ZZ, in ordine ai limiti di sindacabilità da parte della Corte di cassazione della valutazione del tenore delle intercettazioni cui hanno proceduto i giudici di merito, ove – come nel caso di specie – non si ravvisi la manifesta illogicità ed 22 irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Ne consegue, pertanto, che i primi due motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.
2.2 Anche con riferimento al terzo motivo relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., può utilmente rimandarsi a quanto già osservato al par.
1.3 sulla infondatezza dell’omologo motivo di ricorso presentato nell’interesse di NO IT. Anche i difensori di D’EL, difatti, fondano le proprie critiche sull’argomento che la sussistenza della aggravante in questione sia stata ritenuta solo sulla scorta della natura notoriamente armata di CO Nostra, nonostante nel presente procedimento non si abbia notizia del rinvenimento di armi nella disponibilità materiale degli imputati o anche solo dell’articolazione territoriale di PA di cui si assume facessero parte. Si tratta sostanzialmente delle medesime doglianze che erano state articolate nell’interesse di ZZ, sicché per disattenderle è del tutto adeguato il rinvio alle valutazioni già rassegnate per la posizione del predetto coimputato, e cioè sia al principio secondo cui la disponibilità di armi per le mafie c.d. storiche è desumibile dalle pregresse risultanze giudiziarie, sia al contenuto di alcune delle conversazioni intercettate da cui sono stati ragionevolmente tratti elementi di prova circa la dotazione di armi anche attuale da parte della famiglia trapanese di CO Nostra. Il motivo, dunque, è da considerarsi infondato.
2.3 Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si sostiene la illegittima applicazione della recidiva a D’EL, nonostante fosse stata dichiarata l’estinzione della pena detentiva riportata in occasione dell’unica sua precedente condanna e di ogni altro effetto penale per l’esito positivo dell’affidamento in prova. Senonché la circostanza – che nella prospettazione difensiva avrebbe determinato la conseguenza che di quella condanna non si poteva tenere conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251688 - 01) – non ha trovato riscontro nel certificato del casellario giudiziale, che il Collegio ha oggi acquisito tramite cancelleria in considerazione della natura della doglianza proposta. Risulta, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Palermo abbia dichiarato, con ordinanza del 7.4.2016, l’estinzione della pena in relazione alla sospensione condizionata dell’esecuzione della pena. Si tratta della sospensione della esecuzione della pena nel limite di due anni, prevista dall’art. 1 L. n. 207 del 2003, nei confronti del condannato che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva. Ai sensi del successivo art. 2, comma 9, la pena sospesa è estinta se entro cinque anni dalla sua applicazione la sospensione non sia revocata per uno dei motivi previsti dal comma 5 dello stesso articolo. Non risulta, dunque, che D’EL sia mai stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova e, comunque, che sia mai stata dichiarata estinta la pena inflittagli con la precedente sentenza di condanna a suo carico per esito positivo della misura eventualmente concessagli. Il motivo, pertanto, è inammissibile, in quanto basato su una censura manifestamente contraddetta dagli atti processuali.
2.4 Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Infatti, la doglianza relativa all’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva contestata non era stata proposta con l’atto di appello (tanto è vero che la sentenza impugnata non motiva sul punto, differentemente che per ZZ, il quale viceversa ne 23 aveva fatto motivo di impugnazione sin dal secondo grado di giudizio) Deve trovare applicazione, pertanto, il principio secondo cui in sede di ricorso per cassazione non sono proponibili questioni nuove, coinvolgenti valutazioni non sollecitate prima dalla parte al giudice del merito. Di qui, l’inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come conseguenza della violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità.
3. Il ricorso presentato nell’interesse di VI UC è fondato nei termini di seguito esposti.
3.1 In particolare, i primi due motivi attinenti alla affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di favoreggiamento aggravato muovono alla sentenza impugnata censure di illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d’appello ha escluso la sussistenza in capo a UC del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e ha riqualificato la condotta attribuibile al ricorrente come integrante il reato di cui all’art. 378 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. I giudici di secondo grado sono pervenuti a questa conclusione, ritenendo che la sua azione agevolatrice non avesse contribuito al consolidamento dell’organizzazione criminale, ma si proponesse piuttosto di aiutare un singolo associato – LE IN – a eludere le investigazioni dell’autorità. Più precisamente, la sentenza impugnata, esclusa la rilevanza di una parte delle condotte che la sentenza di primo grado aveva utilizzato per ritenere provata la responsabilità di UC a titolo di partecipe dell’associazione mafiosa CO Nostra, ha infine individuato l’attività di supporto prestata in favore di LE IN nell’avere il ricorrente messo a disposizione un proprio immobile in ER perché vi si svolgessero incontri riservati tra lo stesso IN e TR RG. La Corte territoriale valorizza, sotto questo profilo, la circostanza che UC era amico di IN e ne conosceva la caratura criminale, tanto è vero che è emerso dalle intercettazioni che durante la sua passata detenzione aveva aiutato economicamente la moglie. Il fatto che UC si muovesse in un ambiente prossimo a quello dell’associazione trapanese, se non vale a farlo ritenere un intraneo al sodalizio, nondimeno assume rilievo – secondo la sentenza impugnata – quando si tratta di apprezzare la possibilità che egli assicurò a IN di utilizzare il luogo di sua proprietà e conseguentemente la sua consapevolezza di aiutarlo a eludere le investigazioni.
3.1.1 Il Collegio ritiene che questa ultima affermazione sia infirmata da un salto logico nel ragionamento probatorio della Corte d’appello, che nella precedente parte della sentenza, dedicata alla ricostruzione delle risultanze di fatto e della valutazione che ne avevano operato i giudici di primo grado, aveva dato atto che nelle indagini, per quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria, non era emerso che UC fosse reso edotto degli incontri tra IN e RG, né che avesse rapporti diretti con RG o che avesse tratto utilità economiche dalla messa a disposizione del proprio immobile. Si dava atto, altresì, che era comunque risultato che la disponibilità delle chiavi fosse stata conseguita da IN nel contesto di un rapporto intercorrente tra UC e tale LE RU, imprenditore vicino allo stesso IN, che aveva manifestato l’intenzione di affittare l’immobile previa l’effettuazione di lavori di ristrutturazione, salvo poi rinunciarvi: IN, dunque, era intervenuto onde raggiungere una soluzione concordata per il rilascio dell’immobile da parte di RU. Ora, la sentenza fonda la sua successiva affermazione secondo cui UC cedeva 24 l’immobile di ER a IN «per gli incontri riservati con RG TR» essenzialmente sul dato della sua risalente amicizia con IN. Peraltro, è risultato dalle intercettazioni che l’imputato conoscesse lo stesso RG, cui si era rivolto sempre per risolvere la sua controversia con RU (così trovando ulteriore conferma il fatto che l’immobile era stato messo nella disponibilità di quest’ultimo per motivi affatto diversi). Ma l’una e l’altra circostanza della conoscenza da parte di UC sia di IN che di RG non sono sufficienti, ove non accompagnate da ulteriori elementi, per affermare che il ricorrente, avendo fatto in modo da far conseguire a IN la disponibilità delle chiavi dell’immobile, avesse la consapevolezza e la volontà di favorire in questo modo colloqui appartati tra lo stesso IN e RG da svolgersi nel bene di sua proprietà. Se è vero che il dolo del favoreggiamento non deve avere precisamente ad oggetto una attività investigativa di cui si conoscono gli estremi esatti, ma deve riguardare la conoscenza che un soggetto abbia commesso o stia commettendo un reato (soprattutto se di natura permanente come il reato associativo) e che pertanto abbia necessità di eludere eventuali e probabili investigazioni a suo carico, è anche vero, però, che per la sussistenza del dolo generico di favoreggiamento è necessaria la volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni per il tramite di una propria condotta finalizzata a favorire colui che è sottoposto a tali investigazioni (v. Sez. 6, n. 24035 del 24/5/2011, Izzo, Rv. 250433 – 01; Sez. 1, n. 8786 del 6/5/1999, Pg in proc. Nicolosi, Rv. 214886 – 01) e a fuorviare le attività dell’autorità (Sez. 5, n. 50206 dell’11/10/2019, Pmt c/Vaccarino, Rv. 278316 - 01). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è carente quando ritiene che l’atteggiamento psicologico di UC coprisse anche l’avvertenza da parte sua dell’uso che IN faceva dell’immobile e, quindi, della natura dei suoi incontri e della identità delle persone che vedeva. Non vengono enucleati elementi di fatto idonei a sostenere la conclusione che UC avesse la sicura consapevolezza, e pertanto, la volontà di destinare il proprio immobile a luogo di incontro tra IN e RG per motivi collegati al sodalizio mafioso, di cui egli non faceva parte, a maggior ragione perché sono risultati dati probatori suscettibili di avvalorare la ricostruzione secondo cui la consegna delle chiavi avvenne in circostanze collegate a situazioni e persone non direttamente rapportabili al contesto mafioso.
3.1.2 Alla luce di quanto osservato, quindi, i primi due motivi del ricorso di UC sono da ritenersi fondati, con la conseguenza che gli altri due motivi restano assorbiti, in quanto concernenti i successivi profili della sussistenza della circostanza aggravante e della determinazione della pena.
4. I motivi di ricorso di AO RU sono in parte infondati e in parte inammissibili.
4.1 Il primo motivo di ricorso contesta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha valutato il materiale probatorio relativo alle elezioni regionali siciliane del 2017. Va osservato da subito, a tal proposito, che la motivazione della Corte d’appello di Palermo è, al contrario, articolata e persuasiva, a partire dalla ricostruzione delle vicende precedenti, dimostrative di una risalente consuetudine di rapporti tra RU e diversi esponenti della famiglia mafiosa di PA a partire dal 2001, in occasione di consultazioni elettorali e in relazione alle situazioni politico-amministrative di alcuni consigli comunali del trapanese. La sentenza impugnata – non confutata su questo punto – dà conto che sia nel comune di Castelvetrano, sia nel comune di Campobello di Mazara, RU nel corso degli anni aveva fatto da interlocutore con il sodalizio mafioso e aveva messo a disposizione il proprio 25 ruolo politico al fine di consentire che gli interessi della consorteria avessero ingresso nelle istituzioni locali. Ciò posto, la sentenza impugnata si è soffermata sulle risultanze istruttorie relative al più recente caso delle elezioni regionali del 2017, e, in particolare, sulle emergenze dell’attività di intercettazione telefonica e ambientale eseguita durante e dopo la campagna elettorale. La Corte d’appello di Palermo ha ragionevolmente desunto dal complesso delle conversazioni captate, per un verso, l’interesse della famiglia mafiosa di PA per l’esito delle elezioni e, per l’altro, l’impegno dalla stessa assunto per due candidati, AO RU (dello schieramento di centrosinistra) e AN ER (dello schieramento di centrodestra). Più specificamente, da una valutazione del tutto congrua del contenuto dei colloqui è risultato che: a) i TE RG e AL parlavano espressamente di AO RU come di un candidato che si era impegnato verso la famiglia e che non aveva ancora rispettato l’accordo a poche settimane dal voto, tanto che era stato assunto un secondo impegno con un altro candidato che invece lo aveva subito adempiuto;
b) il clan aveva ricevuto materiale elettorale di RU;
c) RU si lamentava con CA AL (l’associato che aveva interceduto per lui con RG) di uno scarso dinamismo della “famiglia” a suo favore;
d) il giorno dopo le elezioni RU contestava a AL il mancato appoggio dell’associazione nella provincia di PA;
e) AL si lamentava a sua volta con l’associato TR CU, il quale ne parlava poi con RG, dalle cui parole si traeva conferma di un certo attivismo della famiglia trapanese in favore di RU (i due calcolavano almeno 500-600 voti assicurati all’imputato); f) CA AL, in una conversazione con RI CI (sentimentalmente legata al ricorrente), parlava di RU come di un candidato di riferimento della famiglia (“qua a lui noialtri avevamo …”). Assai significativa è poi una intercettazione del 26.3.2021, in cui AL, a colloquio con il pregiudicato mafioso RA NN, criticava la linea difensiva assunta da RU (il quale aveva riconosciuto di avere incontrato RG, ma aveva negato di avere pagato) e diceva di avergli invece consigliato di ammettere tutto, rappresentando però di essere ignaro che la persona cui aveva consegnato il denaro fosse mafioso. A fronte di tale apparato probatorio, il ricorso oppone essenzialmente che la persona di cui si parla nelle intercettazioni non sia RU e, comunque, che non vi sia prova circa il fatto che egli ha poi, anche solo parzialmente, adempiuto all’obbligazione eventualmente assunta. Ma si tratta di censure basate su un diverso apprezzamento del contenuto delle medesime conversazioni prese in considerazione dai giudici di merito, i quali invece ne hanno fatto una interpretazione del tutto ragionevole e aderente al tenore testuale delle stesse, che dunque non può essere sindacata in sede di legittimità (si vedano, a tal proposito, le osservazioni già sopra formulate con riferimento ai ricorsi di ZZ e D’EL e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata in ordine alla interpretazione delle intercettazioni). Di conseguenza, la motivazione giunge in modo nient’affatto illogico o contraddittorio a ritenere che il robusto compendio probatorio acquisito in occasione delle elezioni regionali del 2017 rappresenti una conferma di quanto avvenuto nei quindici anni precedenti, con ripetuti casi di appoggio da parte della famiglia mafiosa trapanese nelle varie elezioni amministrative e con scambi di reciproci vantaggi tra RU e gli esponenti della criminalità organizzata con cui era in contatto. 26 E sulla base di questa ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, correttamente è stata affermata la sussistenza degli estremi del concorso in associazione di stampo mafioso, che è integrato anche dal patto politico-mafioso avente ad oggetto "voti contro favori", al pari di altre relazioni collusive che possono instaurarsi tra il concorrente esterno e il sodalizio al fine di ottenere reciproci vantaggi, quando dia vita a forme sinallagmatiche più stabili e continuative nel tempo (v. Sez. 6, n. 33749 del 27/4/2023, Cosentino, Rv. 285150 - 01). La Corte d’appello, cioè, ha ritenuto in modo appropriato che fosse dimostrata la messa a disposizione di RU in favore del sodalizio mafioso in vista del perseguimento di comuni fini criminosi e che egli, sebbene non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell’associazione, fosse da tempo impegnato a favorire gli interessi della famiglia trapanese in cambio dell’appoggio richiesto in occasione delle competizioni elettorali. Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
4.2 Quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., si possono innanzitutto richiamare in generale, anche per la posizione di RU, le osservazioni già contenute nel par.
1.3 sulla infondatezza dell’omologo motivo di ricorso presentato nell’interesse di NO ZZ (oltre che di VI D’EL). Si tratta della riaffermazione del principio secondo cui la disponibilità di armi per le mafie c.d. storiche è legittimamente desumibile dalle pregresse risultanze giudiziarie e della evidenziazione del fatto che nel presente procedimento sono stati tratti dalle conversazioni intercettate adeguati elementi di prova circa la dotazione di armi anche attuale da parte della famiglia trapanese di CO Nostra. Tanto vale a destituire di fondamento la doglianza essenziale del ricorso su questo aspetto, che si incentra sul difetto di prova della concreta disponibilità di armi in capo a RU e comunque della sua consapevolezza in ordine alla natura armata dell'associazione. L’obiezione trascura di considerare che la circostanza aggravante in questione ha natura oggettiva e che pertanto deve essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe (v. Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904 - 01). Di conseguenza, la circostanza è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso e anche del concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori (così, Sez. 5, n. 52094 del 30/9/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334 – 01, sia pure a proposito della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., pure avente natura oggettiva). Anche il secondo motivo, quindi, non è meritevole di accoglimento.
4.3 Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la censura non tiene conto del fatto che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme”, sicché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. Sotto questo profilo, il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la specifica motivazione fornita dal Tribunale di PA per spiegare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di primo grado hanno fatto adeguatamente riferimento, non solo all’assenza e alla mancata deduzione di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, ma soprattutto 27 alla acclarata consuetudine di RU nel relazionarsi con esponenti mafiosi e alla pervicacia con cui nel tempo ha strumentalizzato i propri ruoli istituzionali per il raggiungimento di fini politici personali. Si tratta di circostanze di segno negativo, che sono state ragionevolmente enucleate dalle modalità dei fatti come ricostruite nel processo e dal considerevole arco temporale (oltre dieci anni) lungo il quale si è snodata la permanente condotta delittuosa del ricorrente. In questo modo, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche con il richiamo a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). Dal canto suo, il ricorso si limita a richiamare l’ordinanza del Tribunale del riesame in data 26.9.2020, nella quale – si sostiene – era stato valutato positivamente il comportamento tenuto da RU dopo l’esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti, specialmente in occasione del suo interrogatorio. Ebbene, nell’ordinanza in questione, che è stata allegata al ricorso, il Tribunale premette espressamente che la portata della confessione di RU nel suo interrogatorio interessa ai fini della valutazione della permanenza delle esigenze cautelari e che quella che viene considerata comunque la “pochezza del contributo conoscitivo” da lui offerto rileva essenzialmente per il fatto che, avendo confermato il racconto confessorio del coindagato (che – aggiunge il Tribunale – non avrebbe potuto negare), egli ha comunque ipotecato il suo rapporto con gli ambienti mafiosi di riferimento, cui ha datomostra di essere divenuto inaffidabile, con la conseguenza di essersi significativamente pregiudicato la possibilità di reiterare le condotte delittuose: ciò nondimeno, il provvedimento non revoca la misura cautelare, ma si limita a sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, evidentemente ritenendo che il rischio di recidiva si sia solo attenuato ma non sia cessato. Questo rende evidente che il rinvio del ricorso all’ordinanza resa nella fase del riesame sia incongruo, in quanto il comportamento del ricorrente è stato valutato ai fini strettamente cautelari nella sua oggettività e non quale segno di resipiscenza, tanto è vero che il Tribunale scrive che «al di là delle incertezze sulla genuina spontaneità delle conferma del RU alle dichiarazioni del CU», ciò che conta «è il dato oggettivo costituito … dal disvelamento della sua vicinanza agli ambienti malavitosi del trapanese». Di conseguenza, quelle dichiarazioni, rese, peraltro, soltanto al secondo interrogatorio, sono sostanzialmente considerate dai giudici come una mera presa d’atto da parte di RU della ineluttabilità probatoria dell’accusa e, dunque, costituiscono un comportamento probatoriamente neutro, nonché soggettivamente passivo se non proprio opportunistico, benché rilevante ai fini cautelari. In definitiva, pertanto, il terzo motivo di ricorso è da considerarsi inammissibile, perché non si confronta con la motivazione dei giudici di merito e propone una valutazione alternativa del trattamento sanzionatorio sulla base di un elemento non pertinente sotto il profilo dei parametri da prendere in considerazione in tema di circostanze attenuanti generiche.
5. Alla luce di quanto fin qui osservato, consegue, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di VI UC, con rinvio ad altra sezione della Corte 28 d’appello di Palermo per un nuovo esame secondo i principi sopra indicati. Viceversa, i ricorsi di NO ZZ, VI D’EL e AO RU sono complessivamente infondati e devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei predetti ricorrenti al pagamento, ex art. 616 cod. proc. pen., delle spese processuali. In ragione del rigetto di tali ricorsi in punto di affermazione della responsabilità per i fatti per cui è intervenuta in sede di merito condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, delle richieste avanzate da queste ultime intervenendo in questa sede di legittimità, nonché della conseguente attività in effetti svolta in loro difesa: - NO ZZ, VI D'EL e AO RU devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle seguenti parti civili per le corrispondenti somme: Centro Studi e Iniziative Culturali PI La RR LU, per euro 8.000; Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NO TT, per euro 4.150; Associazione antiracket e antiusura PA per euro 8.000; Presidenza della regione siciliana e Assemblea regionale siciliana per euro 8.000; comune di PA per euro 5.086,00 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge;
nonché alla rifusione delle spese della parte civile Associazione antimafie e antiracket La Verità Vive onlus, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
- AO RU deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di Campobello di Mazara per euro 6.000, della parte civile comune di Castelvetrano per euro 5.750, della parte civile comune di Paceco per euro 6.000 e della parte civile comune di ER per euro 6.000 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge. - D’EL VI, infine, deve essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di AN, che si liquidano in euro 6.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UC VI con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta i ricorsi di ZZ NO, D'EL VI e RU AO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. NA ZZ NO, D'EL VI e RU AO alla rifusione delle spese sostenute dalle seguenti parti civili per le corrispondenti somme: Centro Studi e Iniziative Culturali PI La RR LU, per euro 8.000; Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie NO TT, per euro 4.150; Associazione antiracket e antiusura PA per euro 8.000; Presidenza della regione siciliana e Assemblea regionale siciliana per euro 8.000; comune di PA per euro 5.086,00 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese della parte civile Associazione antimafie e antiracket La Verità Vive onlus, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, disponendo il pagamento in favore dello Stato;
condanna RU AO alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di Campobello di Mazara per euro 6.000, della parte civile comune di Castelvetrano per euro 5.750, della parte civile comune di Paceco per euro 6.000 e della parte civile comune di ER per euro 6.000 oltre, per tutte le parti civili, accessori di legge. NA D’EL VI alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile comune di AN che liquida in euro 6.000, oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/11/2025 29 Il Consigliere estensore Il Presidente OL LI GI HI 30