Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7674
CASS
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Rigetto richiesta rinnovazione istruttoria dibattimentale

    La Corte d'appello ha ritenuto non assolutamente necessario l'esame dei testi, rilevando la completezza dell'istruttoria di primo grado e la mancata esplicitazione delle ragioni di assoluta necessità dell'integrazione probatoria. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.

  • Rigettato
    Inadeguatezza della motivazione sulla partecipazione associativa

    Le pregresse condanne per partecipazione al medesimo sodalizio criminoso possono costituire una chiave di lettura dei comportamenti successivi. La partecipazione ad associazione mafiosa è un delitto a forma libera e gli indicatori fattuali, tra cui il precedente percorso criminale, possono essere utilizzati per valutare i rapporti più recenti. La condanna si fonda su intercettazioni che, pur non contenendo dichiarazioni esplicite, rivelano un inserimento stabile nell'organizzazione, supportato da precedenti condanne e contatti con esponenti di spicco.

  • Rigettato
    Mancanza di prova concreta di partecipazione associativa

    Le conversazioni intercettate, pur non contenendo dichiarazioni esplicite, sono state interpretate come rivelatrici di un inserimento stabile nell'organizzazione. Le precedenti condanne sono state utilizzate come chiave di lettura per valutare i rapporti più recenti. Le conversazioni, pur tra terzi, sono state ritenute prova valida della colpevolezza del terzo interessato, in quanto intercorse tra persone di spicco dell'associazione, senza motivi per ritenere che parlassero non seriamente o riferissero il falso. L'identificazione tramite soprannome ('Zio NO') è stata ritenuta valida in base a elementi contestuali.

  • Rigettato
    Associazione armata: mancanza di accertamento concreto e attuale

    La stabile dotazione di armi per le mafie 'storiche' è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria. La sentenza ha citato precedenti che hanno ricostruito l'attività militare della 'famiglia' trapanese e conversazioni intercettate nel presente procedimento che dimostrano l'attuale disponibilità di armi. L'aggravante è configurabile a carico di ogni partecipe consapevole del possesso di armi o che lo ignori per colpa, e la notorietà della stabile detenzione di armi da parte del sodalizio rileva. La posizione di ZZ è aggravata dalla sua precedente condanna e dai rapporti con dirigenti dell'associazione.

  • Rigettato
    Rigetto circostanze attenuanti generiche: motivazione apparente

    La motivazione è congrua e fa riferimento ai gravi precedenti penali e all'assenza di elementi positivi. Il giudice può motivare il diniego anche con un solo elemento rilevante ai fini del diniego. L'età avanzata e le condizioni di salute, di per sé, non sono idonee a giustificare la concessione delle attenuanti generiche se non hanno influito sulla convinzione a delinquere o sulla personalità del soggetto.

  • Rigettato
    Applicazione recidiva: motivazione carente

    La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado richiamando i precedenti specifici e reiterati come indici di riprovevolezza e pericolosità, considerando anche il contributo materiale e morale fornito all'associazione. La nuova condotta criminosa rivela una maggiore capacità a delinquere. La motivazione è adeguata e non censurabile sotto il profilo del vizio della motivazione.

  • Rigettato
    Cumulo aggravanti ad effetto speciale: violazione art. 63 c.p.p.

    La Corte d'appello ha applicato sulla pena base l'aumento per la recidiva qualificata e un ulteriore, contenuto aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. L'aumento è stato contenuto e vicino al minimo, pertanto l'onere motivazionale è limitato.

  • Inammissibile
    Applicazione misura di sicurezza: mancanza di valutazione sulla pericolosità sociale

    La Corte d'appello ha applicato l'art. 230 cod. pen., che prevede la durata minima di tre anni per la libertà vigilata in caso di condanna a pena superiore a dieci anni, rendendo non obbligatoria una specifica motivazione sulla pericolosità sociale. La doglianza sulla durata è infondata in quanto si invoca l'art. 228 cod. pen. anziché l'art. 230 cod. pen.

  • Rigettato
    Condotta non integrativa di partecipazione associativa

    Le risultanze delle intercettazioni e dei servizi di osservazione dimostrano che D'EL si relazionava con esponenti di spicco del clan, curando gli interessi economici dell'associazione sull'isola. Ha incontrato esponenti del clan per risolvere controversie economiche, ha ricevuto somme di denaro quali 'tangenti' e ha partecipato alla gestione di appalti, inclusi episodi di danneggiamento. La sua conclusione è plausibile e adeguatamente comprovata.

  • Rigettato
    Motivazione apparente e illogica sulla gestione illecita dei lavori

    Le risultanze probatorie dimostrano che D'EL curava gli interessi economici dell'associazione sull'isola, intervenendo in controversie economiche, ricevendo tangenti e partecipando alla gestione di appalti, inclusi episodi di danneggiamento. La sua conclusione è plausibile e adeguatamente comprovata da una pluralità di elementi.

  • Rigettato
    Aggravante associazione armata: motivazione eccentrica

    La disponibilità di armi per le mafie 'storiche' è desumibile dalle pregresse risultanze giudiziarie. La sentenza ha citato precedenti e conversazioni intercettate che dimostrano la disponibilità di armi anche attuale da parte della famiglia trapanese. Le doglianze sono le medesime sollevate per ZZ e sono infondate.

  • Inammissibile
    Applicazione recidiva illegittima

    Il motivo è inammissibile perché basato su una censura manifestamente contraddetta dagli atti processuali. Il certificato del casellario giudiziale indica che il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'estinzione della pena in relazione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, non all'affidamento in prova.

  • Inammissibile
    Aumento di pena per recidiva senza motivazione

    Il motivo è inammissibile perché la doglianza relativa all'aumento di pena per la recidiva non era stata proposta con l'atto di appello. Non sono proponibili questioni nuove in Cassazione.

  • Accolto
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità per favoreggiamento

    La sentenza impugnata è infirmata da un salto logico. Aveva dato atto che non era emerso che UC fosse edotto degli incontri o avesse rapporti con RG, e che la consegna delle chiavi era legata a questioni immobiliari con terzi. La conclusione che UC cedesse l'immobile a IN per incontri riservati con RG si basa essenzialmente sull'amicizia con IN, ma non vi sono elementi sufficienti a dimostrare la consapevolezza e la volontà di favorire incontri legati al sodalizio mafioso.

  • Accolto
    Mancanza di prova della consapevolezza e volontà di favorire

    La motivazione della sentenza è carente nel ritenere che l'atteggiamento psicologico di UC coprisse l'avvertenza dell'uso dell'immobile per incontri legati al sodalizio mafioso. Non vengono enucleati elementi di fatto idonei a sostenere la conclusione che UC avesse la sicura consapevolezza e volontà di destinare l'immobile a tale scopo, soprattutto considerando dati probatori suscettibili di avvalorare la ricostruzione legata a questioni non direttamente rapportabili al contesto mafioso.

  • Accolto
    Aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. applicata retroattivamente

    Assorbito dai motivi precedenti che hanno portato all'accoglimento del ricorso.

  • Accolto
    Rigetto attenuanti generiche senza motivazione

    Assorbito dai motivi precedenti che hanno portato all'accoglimento del ricorso.

  • Rigettato
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle elezioni regionali 2017

    La motivazione della Corte d'appello è articolata e persuasiva, basata su intercettazioni che dimostrano l'interesse della mafia per le elezioni e l'impegno verso RU. Le conversazioni indicano che RU si era impegnato con la famiglia mafiosa e lamentava scarso sostegno. Le dichiarazioni di esponenti mafiosi confermano il suo ruolo di candidato di riferimento. La valutazione delle intercettazioni è ragionevole e non sindacabile in Cassazione.

  • Rigettato
    Aggravante associazione armata: difetto di prova e collegamento soggettivo

    La disponibilità di armi per le mafie 'storiche' è desumibile dalle pregresse risultanze giudiziarie e dalle conversazioni intercettate. L'aggravante ha natura oggettiva e si riferisce all'attività dell'associazione, non alla condotta del singolo partecipante. È valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio e del concorrente esterno consapevole dei fatti o che per colpa li ignori.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche

    La censura non tiene conto della 'doppia conforme' tra la sentenza di primo grado e quella d'appello. Il Tribunale di Palermo ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche basandosi sulla consuetudine di RU nel relazionarsi con esponenti mafiosi e sulla strumentalizzazione dei propri ruoli istituzionali. Il riferimento all'ordinanza del Tribunale del riesame è incongruo poiché valutava il comportamento ai fini cautelari e non come segno di resipiscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7674
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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