Sentenza 16 giugno 2023
Massime • 3
In tema di prove, nel caso in cui una conversazione intercettata, intercorsa tra soggetti affiliati ad un'associazione di tipo mafioso, sia relativa, in parte, a dati appresi da altre persone, il giudice, pur non essendo tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., deve valutare rigorosamente la genuinità delle affermazioni captate e, laddove persistano dubbi, deve individuare elementi di riscontro.
In tema di estorsione, ove ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 32569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32569 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |