Sentenza 23 aprile 2007
Massime • 1
Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, se ne appropria. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto che non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato la circostanza che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2007, n. 24677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24677 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/04/2007
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 668
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 48107/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO MO;
avverso la sentenza in data 16.10.2006 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. MO RO ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 16.10.2006 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Asti il 24.10.2003 che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 100,00 di multa per i reati di cui all'art. 314 c.p., ed alla L. n.497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, (appropriazione di pistole e munizioni consegnategli da privati e destinate alla rottamazione;
illecita detenzione di tali pistole;
porto illegale di una pistola LT in luogo pubblico).
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) sul rilievo che la Corte di appello ha fatto erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 73, che prevede che gli ufficiali di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui all'art. 42, della legge (e non solo, come è previsto, per gli agenti di pubblica sicurezza le armi fornite in dotazione). E poiché il diritto di portare armi ricomprende il diritto di detenerle, il RO aveva diritto di portare la pistola LT e di detenere le altre armi in attesa di versarle all'ufficio competente per la rottamazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ancora, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) nonché la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
Poiché all'epoca dei fatti la normativa sulla consegna delle armi era del tutto confusa ( come risulta dalla circolare citata nell'atto di appello e come ribadito dalla deposizione del maresciallo CA secondo cui "non c'era un registro di acquisizione delle armi", queste venivano portate "di tanto in tanto" alla rottamazione e potevano giacere nelle caserme per mesi) la dimenticanza dell'imputato ha tratto origine da tale situazione. Nè sono ravvisabili nel caso di specie gli estremi del reato di peculato mancando sia l'elemento della "appropriazione" sia la volontà di appropriarsi di armi che sono sempre state detenute in caserma.
4. Nel terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perché i reati avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti in forza dell'art. 157 c.p., come novellato dalla L. n. 251 del 2005. In subordine si solleva eccezione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione dettati dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 1, nei procedimenti pendenti in appello.
DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente poiché entrambi si appuntano sulla congruità della motivazione e sulla configurabilità dei reati di cui all'art. 314 c.p., ed alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, (appropriazione di pistole e munizioni consegnategli da privati e destinate alla rottamazione;
illecita detenzione di tali pistole;
porto illegale di una pistola LT in luogo pubblico).
2. In premessa il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, all'art. 606 c.p.p., lett. e), Cass. 6^, sent. n. 10951 del
15.3.2006 e Cass., 6^, sent. 14054 del 24.3.2006). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con "atti del processo " -specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al Giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il Giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui contestati mentre il ricorrente non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali ma si è limitato ad una critica diffusa e generica delle conclusioni cui è giunto il Giudice di merito ed a prospettare una diversa possibile ricostruzione dei fatti.
3. In particolare la Corte territoriale, nell'affermare la sussistenza degli estremi del reato di peculato, ha giustamente sostenuto che la consegna ai carabinieri da parte di privati di armi da rottamare non rende affatto tali armi res nullius ma le trasferisce nella disponibilità della pubblica amministrazione tenuta a garantirne la conservazione in condizioni di sicurezza e ad adottare tutte le successive determinazioni anche in ordine alla loro rottamazione.
In un contesto in cui erano state già effettuate dai Carabinieri della Stazione di Cocconato d'Asti operazioni di consegna al "magazzino armi di recupero" di Alessandria di armi consegnate da privati ed una dicitura datata 4.3.1997 attestava che a quell'epoca nella caserma non era presente nessuna arma diversa da quelle di ordinanza, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato nella condotta del maresciallo RO gli estremi di una consapevole e volontaria "appropriazione", consistente nella mancata consegna al magazzino di Alessandria di pistole prese in carico dal RO stesso nel 1992 e nel 1993 e nella loro detenzione (sino al 4.2.1998, data della perquisizione) nella sua abitazione contigua alla caserma. In questo senso, del resto, depongono precedenti decisioni di questa Corte che, nella sentenza della 6^ Sezione, n. 694 del 2.11.1999, ha affermato che commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 3, se ne appropria, in quanto le armi consegnate dal privato al fine di disfarsene passano in proprietà dello Stato, mentre non ha alcuna rilevanza la circostanza che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente, perché si configuri il peculato, che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilità. Del pari è stata dimostrata la complessiva situazione di illegalità della detenzione delle armi e del porto di una di esse, atteso che si trattava di armi di fatto sottratte - proprio per effetto della privata appropriazione che ne era stata posta in essere - al regime di denuncia, di controllo e di identificabilità che caratterizza il possesso e la conservazione delle armi.
4. Occorre infine esaminare il terzo motivo di ricorso con il quale ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che i reati avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti in forza dell'art. 157 c.p., come novellato dalla L. n.251 del 2005, e in subordine si solleva eccezione di legittimità
costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione dettati dalla L. n.251 del 2005, art. 6, comma 1, nei procedimenti pendenti in appello.
Al riguardo il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare Cass., 6^, n. n. 460/2006 del 12.12.2005 e succ. conf.) ha già argomentamente respinto la tesi secondo cui la nuova disciplina della prescrizione dettata dalla L. n. 251 del 2005, sarebbe direttamente applicabile nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ed ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 10, comma 3, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., art.25 Cost., comma 2, e art. 101 Cost..
Il motivo di ricorso è perciò manifestamente infondato.
5. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007