Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/04/2002, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N ee 74816 4 A / - 1 A R 6 I 2 B T R S . . I L R . A L G P . T E A D . U R REPUBBLICA ITALIANA B L B E I A A D T R D I A 1 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO058 13/02 S I E 3 N 1 T R E S . N E I E N CORTE SU T S A Oggetto E A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G. N. 3915/01 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 17132 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE C.C. Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta . N e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LA AL;
A intimata 2002 avverso la sentenza n. 355/99 della Commissione 628 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il W -1- 15/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il M rigetto del ricorso. -2- AIN G Svolgimento del processo LA AL, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non rideterminava 1'ammontare del redditospettasse la detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione falsa applicazione degli ( artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 1 ) d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 48 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.b. 30 dicembre 1985, n. 791. convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative pagamenti delle imposte ג ו ע dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, 1984 n. n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF = dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relatione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 31.1.2002 Così deciso in Roma il the sore Il Presidente Il Cons Estens Jou IL CANCELLIERE C1 CE TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocente TA E N 6 O 8 I 9 S Z 1 / A 4 / N R 6 T 2 S I A . .R G E P L . R A A L A B E D A D T I E A S 1 T I N 3 E R N 1 S E E . I S T N A E A M