Sentenza 2 novembre 1999
Massime • 1
Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, se ne appropria. Infatti, le armi consegnate dal privato al fine di disfarsene, passano in proprietà dello Stato, il quale può anche alienarle, non essendo previsto da alcuna disposizione di legge un divieto in tal senso. D'altra parte, non ha alcuna rilevanza la circostanza che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente, perché si configuri il peculato, che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/1999, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 2 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 02/11/1999
1. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO " N. 1615
3. Dott. ADALBERTO ALBAMONTE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA " N. 4559/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT DO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/12/1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Claudio Soro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e in Diritto
1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. di Agata in data 12/02/1998, con la quale a seguito di giudizio abbreviato AT IC è stato dichiarato colpevole di reato di cui all'art. 314, co. 1, c.p., perché nella qualità di sottufficiale dei C.C., avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati a fini di rottamazione, si appropriava della pistola Rigarmi cal. 32 matricola 13856 versata da EL LO 2) Ricorre per cassazione il AT a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi:
A) erronea applicazione dello art. 314/c.p.. Sostiene il ricorrente che l'art. 6 legge 152 del 1957 dispone che le armi comuni da sparo debbono essere destinate alla distruzione, tranne che si tratti di armi antiche, artistiche o di interesse storico;
che tali qualità non sussistono nell'arma di cui trattasi;
che, pertanto, essendo l'arma medesima destinata alla rottamazione, essa avrebbe valore nullo o quasi nullo, e quindi mancherebbe il presupposto del delitto di cui all'art. 314/ c.p.. B) Contraddittorietà della motivazione relativamente all'elemento psicologico e all'errore sul fatto.
Allega il ricorrente che il AT aveva fatto interpellare tramite la Stazione C.C. di Nuss il proprietario della pistola circa la sua disponibilità a cedergli l'arma, e che l'invio di una copia della denuncia dell'arma medesima al fine di poterne regolarizzare la detenzione al proprio nome e l'effettiva avvenuta regolarizzazione stanno a dimostrare la buona fede del AT, comunque l'errore sul fatto costituente reato.
3) I predetti motivi di ricorso non sono fondati.
In effetti, entrambi i profili prospettati dal ricorrente sono stati esaminati dalla Corte di merito che ha correttamente risposto. A) Invero, non esiste un divieto legislativo della alienazione di armi comuni da sparo. L'art. 33 della legge 18/04/1975 n. 110 fa divieto soltanto della vendita delle pubbliche aste. L'art. 6, co. 2, della legge 22/05/1975 n. 152. Dispone che le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria per la rottamazione e successiva alienazione, ove non ritenute utilizzabili da parte delle forze armate. Il comma 3 del predetto articolo stabilisce che le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria - (evidentemente, in quanto non sono stati alienati) - devono essere destinati alla distruzione, salvo che si tratti di armi antiche e artistiche o di interesse storico e artistico. Nel caso in esame, la pistola Rigarmi cal. 32 versata dal privato proprietario era indubbiamente alienabile. La medesima, a seguito della consegna fatta dal proprietario all'Autorità al fine di disfarsene, era passata in proprietà dello Stato, e pertanto è oggetto della condotta appropriativa addebitata allo imputato e, quindi del reato contestato.
D'altronde, è giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. VI, 13/12/1986 n. 14119; Sez. VI, 13/04/1990, n. 5442) che è sufficiente per costituire oggetto del delitto di peculato che la cosa abbia un qualche valore o, comunque, una qualche utilità per l'agente.
B) La Corte di merito ha correttamente osservato che, anche se l'interpello del proprietario dell'arma ci fosse stato al fine della cessione della medesima al AT, esso non avrebbe avuto alcuna rilevanza agli effetti traslativi della proprietà dal momento che occorreva a tal fine che il proprietario revocasse l'atto di consegna dell'arma ed esprimesse la volontà di cederla al AT. L'invio di copia della denuncia della pistola dalla Stazione C.C. di Nuss, cui la medesima era stata consegnata, all'Ufficio cui era addetto il AT, non poteva essere interpretato come manifestazione della volontà del proprietario dell'arma di cederla, trattandosi - come rileva la Corte di merito - di un adempimento burocratico conseguente alla consegna di armi da parte di privati, eppertanto irrilevante ai fini dell'errore sul fatto. Parimenti, l'avvenuta regolarizzazione della detenzione della pistola da parte del AT è irrilevante ai fini della buona fede circa la liceità dell'acquisto, trattandosi di atto dovuto da parte dell'attuale possessore dell'arma, che prescinde dalle modalità di acquisto e non prova la presunta cessione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000