Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/1999, n. 694
CASS
Sentenza 2 novembre 1999

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Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e la disponibilità delle armi comuni da sparo versate dai privati ai fini di distruzione, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, se ne appropria. Infatti, le armi consegnate dal privato al fine di disfarsene, passano in proprietà dello Stato, il quale può anche alienarle, non essendo previsto da alcuna disposizione di legge un divieto in tal senso. D'altra parte, non ha alcuna rilevanza la circostanza che l'arma abbia un valore pressoché nullo, essendo sufficiente, perché si configuri il peculato, che la cosa abbia anche un minimo valore o, comunque, una qualche utilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/1999, n. 694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 694
    Data del deposito : 2 novembre 1999

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