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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15653 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. ANDREA GATTO, per l'imputato, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Velletri in data 07/12/2020 in forza della quale NT IS era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata. 2. L' imputato, a mezzo dei difensori di fiducia Avvocati Andrea Gatto e Giovanni Tedesco, propone due ricorsi per cassazione. 2.1. Con il ricorso a firma dell'Avv. Andrea Gatto deduce i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15653 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità assoluta ex art. 178 cod. proc. pen. per violazione del diritto dell'imputato alla partecipazione del processo. Assume che la prima udienza dibattimentale si era svolta in data 19 novembre 2020 in assenza dell' imputato in quanto il tribunale aveva erroneamente ritenuto che lo stesso, detenuto per altra causa, avesse rinunziato alla partecipazione al giudizio in ragione della dichiarazione in atti non considerando che, come era dato desumere dal tenore della stessa, il ricorrente si era limitato a manifestare la sua volontà di non partecipare solamente alla fase dell' udienza preliminare indicandone con precisione il nome ed il riferimento al Giudice dell'udienza preliminare Dott.ssa Tarantino. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che la volontà espressa dall' imputato era chiara, non avendo quest' ultimo compreso che l'udienza del 19 ottobre 2020 e •la relativa sua citazione non riguardavano l'udienza preliminare. Evidenzia che, non essendo stato consentito all' imputato di presenziare all' udienza, gli era stata preclusa la possibilità di indicare i nominativi dei testi a prova contraria ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. e che la violazione del suo diritto di difesa appariva ancor più evidente dal momento che il Tribunale aveva negato la possibilità di escutere ex art. 507 cod. proc. pen., le persone indicate dal prevenuto all' udienza del 7 dicembre 2020. Osserva, ancora, che l' erronea valutazione circa la rinunzia a comparire aveva comportato un pregiudizio per la difesa anche sotto il profilo del rigetto della istanza di rimessione in termini per presentare la lista testi, motivata in ragione del fatto che la difesa aveva avuto contezza del rigetto della richiesta di rito abbreviato in data 8 ottobre 2020, non considerando che era stato assegnato un termine a difesa per presentare la lista testi di giorni dieci inferiore a quello minimo di venti giorni liberi. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 cod. pen. in conseguenza dell'inosservanza del disposto di cui all' art. 493, comma 3, cod. proc. pen. Deduce che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la prova dichiarativa con il teste ON LF non consentiva di qualificare la condotta contestata quale ipotesi di rapina in assenza di violenze o minacce in danno della vittima, aveva ritenuto inattendibili tali dichiarazioni. Rileva che la Corte di Appello, nel pervenire a tale conclusione, aveva valorizzato quanto affermato dalla vittima "fin dalla fase investigativa" in tal modo ritenendo decisivo il contenuto della denunzia in atti che non poteva essere ritenuta utilizzabile in quanto atto acquisito in difetto di un espresso accordo fra le parti, inutilizzabilità rilevabile in questa sede di legittimità in quanto implicante una "nullità a regime intermedio" contenuta nella sentenza di appello. Osserva che l'accoglimento di tale eccezione rendeva pienamente attendibile e decisiva la testimonianza dello LF, testimone oculare della vicenda, nel senso di escludere la 2 fattispecie di cui all' art. 628 cod. pen. Evidenzia, altresì, che in ogni caso non era dato comprendere per quali ragioni i giudici di merito avevano ritenuto inattendibile il narrato dello LF soggetto ad ritenere, viceversa, pienamente attendibile in quanto "imparziale e disinteressato" e che attribuendo la doverosa valenza a tale testimonianza le dichiarazioni della vittima, EN CO, non apparivano sufficienti al fine di ritenere comprovata la violenza o la minaccia, non potendosi tenere conto di quanto affermato dalla predetta nel senso di confermare, su sollecitazione del P.M., il contenuto della pregressa denunzia, atto, come detto, da ritenere inutilizzabile. In ogni caso osserva anche a ritenere utilizzabile detta denunzia la mera conferma della frase ivi contenuta (relativa ad asserite minacce di morte) non poteva apparire decisiva ai fini della configurabilità del reato di rapina, risultando di immediata evidenza che la vittima non aveva percepito tale frase quale espressione di una "minaccia reale e concreta". Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. Assume che la motivazione, sul punto, era gravemente carente in quanto la corte di appello non aveva adeguatamente valutato i presupposti per l'applicazione della contestata recidiva. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione relativamente alla esclusione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Rileva che anche sotto tale profilo la motivazione era gravemente lacunosa non avendo i giudici di merito valutato adeguatamente le specifiche censure formulate in proposito con cui erano stati richiamati una serie di elementi idonei a giustificare la concessione di dette attenuanti, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza del disposto di cui all' art. 442 cod. proc. pen. Osserva che la Corte di appello aveva erroneamente rigettato il motivo di appello tendente ad ottenere il riconoscimento della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che dall' istruttoria dibattimentale fosse emersa la legittimità della richiesta di abbreviato condizionato all' espletamento della ricognizione personale, tempestivamente avanzata al Giudice delle indagini preliminari e da quest' ultimo rigettata. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che tale prova costituiva lo strumento processuale più idoneo ad integrare il compendio investigativo. 2.2. Con il secondo ricorso, a firma dell'Avv. Giovanni Tedesco, con un unico motivo, articolato in più censure, viene dedotta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione relativamente alla condotta ascritta all' imputato. La difesa evidenzia che il ricorrente non poteva rispondere del reato di rapina contestato in quanto, nella specie, era configurabile una ipotesi di furto con strappo, come dedotto con le censure formulate in appello non adeguatamente esaminate dai giudici territoriali. 3 Assume che doveva escludersi che l' imputato avesse posto in essere una vera e propria violenza ovvero una minaccia direttamente nei confronti della vittima, essendo emerso che la condotta dello stesso era immediatamente rivolta verso la res e, solamente in via indiretta, verso la persona, non sussistendo, quindi, gli elementi costitutivi della rapina caratterizzata dal fatto che la violenza o la minaccia devono essere finalizzati a coartare, in maniera pressocchè assoluta, la volontà della vittima, situazione questa non emersa al di là di ogni ragionevole dubbio. Rileva che la motivazione era gravemente lacunosa e contraddittoria in quanto la Corte di appello, nel ricostruire gli accadimenti, da un lato aveva ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese erano concordi, attendibili e disinteressate salvo, poi, affermare che le dichiarazioni del figlio della vittima diretta dell'occorso, ON LF, non potevano essere ritenute attendibili in quanto lo stesso risultava emotivamente scosso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Il ricorso a firma dell'Avv. Andrea Gatto. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato, in primo luogo, che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la dichiarazione in atti - in forza della quale l' imputato, citato per l' udienza del 19 ottobre 2020, ha testualmente dichiarato di "rinunciare alla causa a mio carico avanti al Tribunale Ordinario di Velletri nella data odierna" (cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, essendo sul punto anche giudice del fatto processuale asseritamente viziato, per tutte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 - 01), va intesa quale rinunzia a presenziare al giudizio e non già alla sola fase preliminare, non apparendo decisivo - a fronte dello specifico riferimento all' udienza dibattimentale fissata - il dato relativo alla indicazione del Giudice dell'udienza preliminare nella persona della dott.ssa Tarantino. Non coglie, dunque, in alcun modo nel segno la tesi di parte ricorrente secondo cui la volontà espressa dall' imputato era del tutto chiara nel senso sopra prospettato "non avendo egli evidentemente compreso che l'udienza del 19 ottobre 2020 e la relativa sua citazione non riguardasse l'udienza preliminare": trattasi, all' evidenza, di prospettazione totalmente sganciata dal dato testuale e che non trova alcun appiglio nelle complessive emergenze processuali. Va, del resto, precisato che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza;
è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza 4 delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento). (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670 - 01 Ritiene, quindi, il Collegio di aderire all' orientamento assolutamente prevalente per cui la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa. (Sez. 4 , n. 50444 del 10/12/2019 Ud., Stafa ionus Rv. 277950 - 01). Non può, sotto altro profilo, non rilevarsi che ogni vizio deve intendersi sanato in quanto la relativa questione non è stata dedotta con l'atto di appello e l'imputato ha presenziato regolarmente al giudizio di secondo grado, secondo quanto è dato evincere dalla intestazione della sentenza di appello, senza nulla eccepire. Risulta, peraltro, che all' udienza del 19 ottobre 2020 non ebbe luogo alcuna attività processuale lesiva dei diritti di difesa, profilo che, a maggior ragione, rende la censura formulata priva di rilievo alcuno. Dal momento, poi, che è inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall'imputato in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore. (Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci Rv. 268744 - 01), priva di pregio alcuno è la eccezione secondo cui sarebbe stata precluso all' imputato la possibilità di indicare in udienza la lista testi a prova contraria, facoltà che, appunto, doveva esercitare il legale dello stesso. Sempre in relazione al primo motivo va osservato, infine, che l'imputato, in quale non ha impugnato la relativa ordinanza innanzi alla Corte di appello, non può in questa sede dolersi della omessa rimessione in termini per il deposito della lista testi da parte del giudice di primo grado, questione, pervero, non tempestivamente dedotta con il proposto appello con il quale il ricorrente non si è lamentato della insufficienza del termine per presentare la lista dei testimoni. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 5 Deve, ancora, rilevarsi che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Occorre, inoltre, ricordare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche le censure formulate con il secondo motivo di ricorso devono ritenersi prive di pregio alcuno. Invero la Corte di appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori attraverso una lettura delle complessive emergenze processuali conforme a quella operata dal giudice di primo grado, ha ritenuto comprovata la condotta di rapina contestata al IS dal momento che la vittima IN CO, in sede di denunzia ed anche nel corso della sua deposizione testimoniale, aveva confermato che il rapinatore "le aveva tappato la bocca per non farla gridare e contemporaneamente le aveva strappato la catenina dal collo", che quasi la stava "affogando" e che ci sarebbe potuto "scappare il morto". La Corte territoriale ha adeguatamente vagliato la questione della attendibilità delle dichiarazioni della p.o. ritenute coerenti e lineari, spiegando, poi, con dovizia di argomentazioni, le ragioni per cui le affermazioni della predetta - circa la violenza e le minacce subite contestualmente alla appropriazione della catenina d' oro - non risultavano inficiate dalle dichiarazione testimoniali di segno parzialmente diverso del figlio della stessa, ON LF, apparendo plausibile che questi, in ragione della concitazione degli accadimenti e preoccupato di "badare di più a se stesso", non avesse percepito le azioni violente e minacciose poste in essere dall' imputato. In ordine alla asserita inutilizzabilità delle denunzia della vittima la relativa eccezione appare priva di fondamento alcuno posto che in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti 6 contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata é incompatibile con una volontà contraria. (Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri Achille, Rv. 278292 - 01): nel caso in esame la corte di appello ha rilevato che detto documento era stato acquisito in primo grado senza opposizione dell'imputato che, solo in questa sede, si è doluto di tale acquisizione. Per altro verso deve rilevarsi che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921801): nel caso in esame parte ricorrente non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità di detto documento sarebbe tale da incrinare del tutto il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, sulle circostanziate dichiarazioni dibattimentali della vittima, elemento questo che rende la censura in questione priva di pregio alcuno anche sotto tale profilo. Appare, in conclusione, di tutta evidenza che la tesi del ricorrente secondo cui alla luce delle complessive emergenze istruttorie non sarebbe emersa prova alcuna di una violenza . o minaccia in danno della p.o. contestuale alla appropriazione della catenina d' oro della vittima non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. La Corte di appello, con una motivazione più che esaustiva e pienamente corretta in diritto, ha spiegato le ragioni per le quali andava riconosciuta la recidiva, le pena irrogata era da ritenere congrua e non potevano concedersi le circostanze attenuanti generiche evidenziando la grave circostanza che i fatti sono stati compiuti dall' imputato allorquando lo stesso si trovava agli arresti domiciliari per altra causa (v. pag.7), argomentazioni che non risultano in alcun modo inficiate dalle censure, invero, del tutto generiche formulate da parte ricorrente. Non va, poi, sottaciuto che il motivo relativo alla esclusione della recidiva non risulta ritualmente dedotto con l'atto di appello. 2.4. L'ultimo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta 7 onsigliere Estensore indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda". (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 - 01). Orbene a fronte della motivazione della corte di appello che chiarito le ragioni per le quali la chiesta ricognizione personale dell'imputato non era indispensabile (v. f. 8), per effetto del riconoscimento dell'imputato effettuato in sede di assunzione testimoniale dalla CO e dallo LF, parte ricorrente ha formulato delle considerazioni di carattere generale senza chiarire in alcun modo per quale ragione tale prova appariva "necessaria" nell' accezione anzicennata, da ciò discendendo la inammissibilità della detta censura per genericità. 3. Le censure formulate con il secondo ricorso a firma dell'Avv. Giovanni Tedesco sono manifestamente infondate sulla scorta delle considerazioni già formulate al §.
2.2. del "considerato in diritto", apparendo evidente come anche con tale impugnazione l'imputato miri ad una lettura alternativa delle complessive risultanze processuali, a fronte di una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria in punto di ritenuta configurabilità, in relazione ai fatti contestati ed accertati, del reato di rapina a suo carico in luogo di quello meno grave di furto con strappo. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati gli evidenti profili colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro quattromila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. ANDREA GATTO, per l'imputato, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Velletri in data 07/12/2020 in forza della quale NT IS era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di rapina aggravata. 2. L' imputato, a mezzo dei difensori di fiducia Avvocati Andrea Gatto e Giovanni Tedesco, propone due ricorsi per cassazione. 2.1. Con il ricorso a firma dell'Avv. Andrea Gatto deduce i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15653 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità assoluta ex art. 178 cod. proc. pen. per violazione del diritto dell'imputato alla partecipazione del processo. Assume che la prima udienza dibattimentale si era svolta in data 19 novembre 2020 in assenza dell' imputato in quanto il tribunale aveva erroneamente ritenuto che lo stesso, detenuto per altra causa, avesse rinunziato alla partecipazione al giudizio in ragione della dichiarazione in atti non considerando che, come era dato desumere dal tenore della stessa, il ricorrente si era limitato a manifestare la sua volontà di non partecipare solamente alla fase dell' udienza preliminare indicandone con precisione il nome ed il riferimento al Giudice dell'udienza preliminare Dott.ssa Tarantino. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che la volontà espressa dall' imputato era chiara, non avendo quest' ultimo compreso che l'udienza del 19 ottobre 2020 e •la relativa sua citazione non riguardavano l'udienza preliminare. Evidenzia che, non essendo stato consentito all' imputato di presenziare all' udienza, gli era stata preclusa la possibilità di indicare i nominativi dei testi a prova contraria ex art. 468, comma 4, cod. proc. pen. e che la violazione del suo diritto di difesa appariva ancor più evidente dal momento che il Tribunale aveva negato la possibilità di escutere ex art. 507 cod. proc. pen., le persone indicate dal prevenuto all' udienza del 7 dicembre 2020. Osserva, ancora, che l' erronea valutazione circa la rinunzia a comparire aveva comportato un pregiudizio per la difesa anche sotto il profilo del rigetto della istanza di rimessione in termini per presentare la lista testi, motivata in ragione del fatto che la difesa aveva avuto contezza del rigetto della richiesta di rito abbreviato in data 8 ottobre 2020, non considerando che era stato assegnato un termine a difesa per presentare la lista testi di giorni dieci inferiore a quello minimo di venti giorni liberi. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 cod. pen. in conseguenza dell'inosservanza del disposto di cui all' art. 493, comma 3, cod. proc. pen. Deduce che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la prova dichiarativa con il teste ON LF non consentiva di qualificare la condotta contestata quale ipotesi di rapina in assenza di violenze o minacce in danno della vittima, aveva ritenuto inattendibili tali dichiarazioni. Rileva che la Corte di Appello, nel pervenire a tale conclusione, aveva valorizzato quanto affermato dalla vittima "fin dalla fase investigativa" in tal modo ritenendo decisivo il contenuto della denunzia in atti che non poteva essere ritenuta utilizzabile in quanto atto acquisito in difetto di un espresso accordo fra le parti, inutilizzabilità rilevabile in questa sede di legittimità in quanto implicante una "nullità a regime intermedio" contenuta nella sentenza di appello. Osserva che l'accoglimento di tale eccezione rendeva pienamente attendibile e decisiva la testimonianza dello LF, testimone oculare della vicenda, nel senso di escludere la 2 fattispecie di cui all' art. 628 cod. pen. Evidenzia, altresì, che in ogni caso non era dato comprendere per quali ragioni i giudici di merito avevano ritenuto inattendibile il narrato dello LF soggetto ad ritenere, viceversa, pienamente attendibile in quanto "imparziale e disinteressato" e che attribuendo la doverosa valenza a tale testimonianza le dichiarazioni della vittima, EN CO, non apparivano sufficienti al fine di ritenere comprovata la violenza o la minaccia, non potendosi tenere conto di quanto affermato dalla predetta nel senso di confermare, su sollecitazione del P.M., il contenuto della pregressa denunzia, atto, come detto, da ritenere inutilizzabile. In ogni caso osserva anche a ritenere utilizzabile detta denunzia la mera conferma della frase ivi contenuta (relativa ad asserite minacce di morte) non poteva apparire decisiva ai fini della configurabilità del reato di rapina, risultando di immediata evidenza che la vittima non aveva percepito tale frase quale espressione di una "minaccia reale e concreta". Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. Assume che la motivazione, sul punto, era gravemente carente in quanto la corte di appello non aveva adeguatamente valutato i presupposti per l'applicazione della contestata recidiva. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione relativamente alla esclusione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Rileva che anche sotto tale profilo la motivazione era gravemente lacunosa non avendo i giudici di merito valutato adeguatamente le specifiche censure formulate in proposito con cui erano stati richiamati una serie di elementi idonei a giustificare la concessione di dette attenuanti, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza del disposto di cui all' art. 442 cod. proc. pen. Osserva che la Corte di appello aveva erroneamente rigettato il motivo di appello tendente ad ottenere il riconoscimento della riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che dall' istruttoria dibattimentale fosse emersa la legittimità della richiesta di abbreviato condizionato all' espletamento della ricognizione personale, tempestivamente avanzata al Giudice delle indagini preliminari e da quest' ultimo rigettata. Rileva che i giudici di merito non avevano considerato che tale prova costituiva lo strumento processuale più idoneo ad integrare il compendio investigativo. 2.2. Con il secondo ricorso, a firma dell'Avv. Giovanni Tedesco, con un unico motivo, articolato in più censure, viene dedotta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 bis e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione relativamente alla condotta ascritta all' imputato. La difesa evidenzia che il ricorrente non poteva rispondere del reato di rapina contestato in quanto, nella specie, era configurabile una ipotesi di furto con strappo, come dedotto con le censure formulate in appello non adeguatamente esaminate dai giudici territoriali. 3 Assume che doveva escludersi che l' imputato avesse posto in essere una vera e propria violenza ovvero una minaccia direttamente nei confronti della vittima, essendo emerso che la condotta dello stesso era immediatamente rivolta verso la res e, solamente in via indiretta, verso la persona, non sussistendo, quindi, gli elementi costitutivi della rapina caratterizzata dal fatto che la violenza o la minaccia devono essere finalizzati a coartare, in maniera pressocchè assoluta, la volontà della vittima, situazione questa non emersa al di là di ogni ragionevole dubbio. Rileva che la motivazione era gravemente lacunosa e contraddittoria in quanto la Corte di appello, nel ricostruire gli accadimenti, da un lato aveva ritenuto che le dichiarazioni delle persone offese erano concordi, attendibili e disinteressate salvo, poi, affermare che le dichiarazioni del figlio della vittima diretta dell'occorso, ON LF, non potevano essere ritenute attendibili in quanto lo stesso risultava emotivamente scosso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono da ritenere inammissibili. 2. Il ricorso a firma dell'Avv. Andrea Gatto. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato, in primo luogo, che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la dichiarazione in atti - in forza della quale l' imputato, citato per l' udienza del 19 ottobre 2020, ha testualmente dichiarato di "rinunciare alla causa a mio carico avanti al Tribunale Ordinario di Velletri nella data odierna" (cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, essendo sul punto anche giudice del fatto processuale asseritamente viziato, per tutte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 - 01), va intesa quale rinunzia a presenziare al giudizio e non già alla sola fase preliminare, non apparendo decisivo - a fronte dello specifico riferimento all' udienza dibattimentale fissata - il dato relativo alla indicazione del Giudice dell'udienza preliminare nella persona della dott.ssa Tarantino. Non coglie, dunque, in alcun modo nel segno la tesi di parte ricorrente secondo cui la volontà espressa dall' imputato era del tutto chiara nel senso sopra prospettato "non avendo egli evidentemente compreso che l'udienza del 19 ottobre 2020 e la relativa sua citazione non riguardasse l'udienza preliminare": trattasi, all' evidenza, di prospettazione totalmente sganciata dal dato testuale e che non trova alcun appiglio nelle complessive emergenze processuali. Va, del resto, precisato che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza;
è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza 4 delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento). (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670 - 01 Ritiene, quindi, il Collegio di aderire all' orientamento assolutamente prevalente per cui la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa. (Sez. 4 , n. 50444 del 10/12/2019 Ud., Stafa ionus Rv. 277950 - 01). Non può, sotto altro profilo, non rilevarsi che ogni vizio deve intendersi sanato in quanto la relativa questione non è stata dedotta con l'atto di appello e l'imputato ha presenziato regolarmente al giudizio di secondo grado, secondo quanto è dato evincere dalla intestazione della sentenza di appello, senza nulla eccepire. Risulta, peraltro, che all' udienza del 19 ottobre 2020 non ebbe luogo alcuna attività processuale lesiva dei diritti di difesa, profilo che, a maggior ragione, rende la censura formulata priva di rilievo alcuno. Dal momento, poi, che è inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall'imputato in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore. (Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci Rv. 268744 - 01), priva di pregio alcuno è la eccezione secondo cui sarebbe stata precluso all' imputato la possibilità di indicare in udienza la lista testi a prova contraria, facoltà che, appunto, doveva esercitare il legale dello stesso. Sempre in relazione al primo motivo va osservato, infine, che l'imputato, in quale non ha impugnato la relativa ordinanza innanzi alla Corte di appello, non può in questa sede dolersi della omessa rimessione in termini per il deposito della lista testi da parte del giudice di primo grado, questione, pervero, non tempestivamente dedotta con il proposto appello con il quale il ricorrente non si è lamentato della insufficienza del termine per presentare la lista dei testimoni. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 5 Deve, ancora, rilevarsi che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Occorre, inoltre, ricordare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Muovendo dalle superiori coordinate ermeneutiche le censure formulate con il secondo motivo di ricorso devono ritenersi prive di pregio alcuno. Invero la Corte di appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori attraverso una lettura delle complessive emergenze processuali conforme a quella operata dal giudice di primo grado, ha ritenuto comprovata la condotta di rapina contestata al IS dal momento che la vittima IN CO, in sede di denunzia ed anche nel corso della sua deposizione testimoniale, aveva confermato che il rapinatore "le aveva tappato la bocca per non farla gridare e contemporaneamente le aveva strappato la catenina dal collo", che quasi la stava "affogando" e che ci sarebbe potuto "scappare il morto". La Corte territoriale ha adeguatamente vagliato la questione della attendibilità delle dichiarazioni della p.o. ritenute coerenti e lineari, spiegando, poi, con dovizia di argomentazioni, le ragioni per cui le affermazioni della predetta - circa la violenza e le minacce subite contestualmente alla appropriazione della catenina d' oro - non risultavano inficiate dalle dichiarazione testimoniali di segno parzialmente diverso del figlio della stessa, ON LF, apparendo plausibile che questi, in ragione della concitazione degli accadimenti e preoccupato di "badare di più a se stesso", non avesse percepito le azioni violente e minacciose poste in essere dall' imputato. In ordine alla asserita inutilizzabilità delle denunzia della vittima la relativa eccezione appare priva di fondamento alcuno posto che in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti 6 contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata é incompatibile con una volontà contraria. (Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri Achille, Rv. 278292 - 01): nel caso in esame la corte di appello ha rilevato che detto documento era stato acquisito in primo grado senza opposizione dell'imputato che, solo in questa sede, si è doluto di tale acquisizione. Per altro verso deve rilevarsi che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921801): nel caso in esame parte ricorrente non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità di detto documento sarebbe tale da incrinare del tutto il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, sulle circostanziate dichiarazioni dibattimentali della vittima, elemento questo che rende la censura in questione priva di pregio alcuno anche sotto tale profilo. Appare, in conclusione, di tutta evidenza che la tesi del ricorrente secondo cui alla luce delle complessive emergenze istruttorie non sarebbe emersa prova alcuna di una violenza . o minaccia in danno della p.o. contestuale alla appropriazione della catenina d' oro della vittima non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.3. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. La Corte di appello, con una motivazione più che esaustiva e pienamente corretta in diritto, ha spiegato le ragioni per le quali andava riconosciuta la recidiva, le pena irrogata era da ritenere congrua e non potevano concedersi le circostanze attenuanti generiche evidenziando la grave circostanza che i fatti sono stati compiuti dall' imputato allorquando lo stesso si trovava agli arresti domiciliari per altra causa (v. pag.7), argomentazioni che non risultano in alcun modo inficiate dalle censure, invero, del tutto generiche formulate da parte ricorrente. Non va, poi, sottaciuto che il motivo relativo alla esclusione della recidiva non risulta ritualmente dedotto con l'atto di appello. 2.4. L'ultimo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta 7 onsigliere Estensore indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda". (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 - 01). Orbene a fronte della motivazione della corte di appello che chiarito le ragioni per le quali la chiesta ricognizione personale dell'imputato non era indispensabile (v. f. 8), per effetto del riconoscimento dell'imputato effettuato in sede di assunzione testimoniale dalla CO e dallo LF, parte ricorrente ha formulato delle considerazioni di carattere generale senza chiarire in alcun modo per quale ragione tale prova appariva "necessaria" nell' accezione anzicennata, da ciò discendendo la inammissibilità della detta censura per genericità. 3. Le censure formulate con il secondo ricorso a firma dell'Avv. Giovanni Tedesco sono manifestamente infondate sulla scorta delle considerazioni già formulate al §.
2.2. del "considerato in diritto", apparendo evidente come anche con tale impugnazione l'imputato miri ad una lettura alternativa delle complessive risultanze processuali, a fronte di una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria in punto di ritenuta configurabilità, in relazione ai fatti contestati ed accertati, del reato di rapina a suo carico in luogo di quello meno grave di furto con strappo. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati gli evidenti profili colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro quattromila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 Il Pr sidente