Sentenza 3 ottobre 2016
Massime • 1
È inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall'imputato in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore.
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Va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte personalmente anche se costei agisca in veste di legale di sé medesima. (Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 613, c. 1) Il fatto Il Tribunale di Chieti, ex art. 324 cod. proc. pen. rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 26.8.2017. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione personalmente il ricorrente adducendo le seguenti doglianze: 1) illegittimità del sequestro di polizia giudiziaria e della relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2016, n. 49551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49551 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2016 |
Testo completo
49 5 5 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 8434 Sent. n. Presidente - STEFANO PALLA - Consigliere- UP 03/10/2016 MARIA VESSICHELLI - Consigliere rel. R.G.N. 8532/2015 CARLO ZAZA - LUCA PISTORELLI - Consigliere - ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2013 della Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Benedetto Greco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 27/06/2012, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di ND CI per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso quale 1 し amministratore di fatto della Isoplastica, dichiarata fallita in Pistoia il 09/05/2001, distraendo somme per complessive £ 127.000.000 versate dalla Acquarius s.r.l. in pagamento di canoni di affitto dell'azienda della fallita. La sentenza di primo grado era riformata con l'assoluzione del CI, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, e la rideterminazione della pena in anni tre di reclusione. L'imputato ricorrente deduce violazione di legge, vizio motivazionale e mancata assunzione di prove decisive sull'affermazione di responsabilità; la lista testimoniale tempestivamente depositata con la nomina difensiva sarebbe stata erroneamente ritenuta inammissibile in quanto presentata personalmente dall'imputato, nonostante quest'ultimo debba ritenersi ricompreso nel riferimento dell'art. 468 cod. proc. pen. alle «parti» quali soggetti a cui compete il diritto di esercitare tale attività difensiva, altrimenti illegittimamente preclusa all'imputato stesso;
la qualifica di amministratore di fatto sarebbe stata attribuita al CI in mancanza di indici rivelatori di uno svolgimento significativo e continuativo di tale funzione, al di fuori dell'attività di avvocato della ditta svolta dal CI prima del fallimento, e risultando dagli atti come la gestione di fatto fosse svolta da DE RI;
la sussistenza dell'elemento psicologico del reato sarebbe esclusa dalla corrispondenza fra quanto ricevuto dall'imputato e quanto dallo stesso corrisposto a terzi e restituito alla fallita;
la prescrizione del reato sarebbe comunque maturata il 27/12/2013. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. E' in primo luogo manifestamente infondata la censura di illegittimità della ritenuta inammissibilità della lista testimoniale della difesa in quanto presentata personalmente dall'imputato. Come osservato nella sentenza impugnata, i principi stabiliti da questa Corte Suprema, per i quali l'autodifesa non è consentita nel processo penale in assenza di una espressa previsione di legge (Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072), tanto dipendendo da una non irragionevole scelta del legislatore mirata a garantire l'effettività del diritto di difesa (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085) e non contrastante con la possibilità di autodifesa prevista dall'art. 6, paragrafo terzo, lett. C CEDU in termini non assoluti, ma limitati dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Rv. 239237), impongono una lettura del riferimento dell'art. 2 468 cod. proc. pen. alle parti, legittimate alla presentazione delle liste, come includenti l'imputato solo in quanto assistito dal difensore, rimanendo pertanto esclusa la facoltà per l'imputato di depositare personalmente la propria lista testimoniale. Il ricorso è per il resto generico nella limitazione degli elementi indicativi della contestata posizione di amministratore di fatto dell'imputato all'attività legale svolta dallo stesso per la fallita e nel richiamo alla gestione svolta dalla famiglia RI, non essendovi considerate le argomentazioni della Corte territoriale in ordine all'iniziativa del CI nella costituzione della Acquarius al fine di affittare alla stessa l'azienda, al conferimento di una procura speciale all'imputato ed a quanto dichiarato da FE RI sull'esclusiva attribuzione al CI della riscossione dei canoni di affitto e dei contatti con i fornitori della Isoplastica. E generiche sono altresì le censure di omessa valutazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, della destinazione delle somme riscosse dell'imputato a pagamenti, laddove la riferibilità di questi ultimi all'attività della fallita era esclusa dai giudici di merito in base ai precetti rilasciati già dall'inizio del 2001 ed alle lamentele dei creditori con il RI sulla ricezione di una minima parte di quanto loro dovuto. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare in questa sede la prescrizione del reato, maturatasi il 27/12/2013 e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
ed alla stessa segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 2.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente "San"Гойа POINTATA IN CANCELLENA Carlo Zaza add! 2/2 NOV 2016 Wes IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Seche Languise 3