Sentenza 3 ottobre 2012
Massime • 1
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689), la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha precisato che il meno grave reato di cui all'art. 37 citato si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, diretto ad omettere il versamento in un tutto o in parte di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).
Commentari • 3
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- 3. Indebita percezione a danno dello Stato: responsabilità penale del datore di lavoroAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 22 febbraio 2016
Il datore di lavoro che, pur non avendo mai versato al lavoratore l'indennità per malattia, assegni familiari e/o cassa integrazione guadagni, abbia tuttavia portato le relative somme a conguaglio (negli appositi modelli DM10) con quanto da lui dovuto all'istituto previdenziale per contributi previdenziali e assistenziali, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'articolo 316 ter del Codice penale. Sul punto, va ricordato che i modelli DM10 sono prospetti mensili con i quali il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'I.N.P.S. le retribuzioni corrisposte mese per mese ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2012, n. 42937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42937 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 03/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2321
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 14764/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IC N. IL 03/12/1976;
avverso la sentenza n. 8091/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Burchielli Rita che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 novembre 2010, la Corte di appello di Roma, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone appellata da TO CA, con la quale quest' ultima era stata dichiarata colpevole di tentata truffa aggravata ai danni dell'INPS, mediante richiesta di conguaglio, con mod. DM10, degli importi di indennità di maternità mai corrisposti alla dipendente TT ES. La Corte territoriale riteneva configurabile il delitto contestato in ragione della falsità dell' attestazione della corresponsione dell'indennità alla dipendente. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello tenuto conto della testimonianza del consulente del lavoro il quale ha attestato che la compilazione dei modelli DM10 avveniva secondo una routine ormai consolidata senza sapere se la relativa indennità era stata compilata e senza aver ricevuto specifiche istruzioni. In ogni caso la qualificazione giuridica non era corretta apparendo configurabile la diversa ipotesi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37 anche per inidoneità dell' azione ad indurre in errore l'INPS. Con memoria difensiva depositata il 18.09.2012 si è rappresentato che nelle more del procedimento il reato si è comunque prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va confermato che integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37 il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha precisato che il meno grave reato, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37 si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria: Cass. Sez. 2, 27.2.2007 n. 11187; Cass. Sez. 3, 19.10.2000 n. 12169; Cass. Sez. 2, 30.9.2005 n. 36066). Correttamente la Corte territoriale ha ricondotto alla diretta responsabilità dell'imputata la presentazione del modello DM10 con la falsa attestazione dell'avvenuta corresponsione dell' indennità. Il consulente del lavoro si è infatti limitato ad elaborare i dati, non veritieri, forniti dall'imputata.
Il ricorso si è limitato a reiterare le doglianze mosse con l'appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro di multa.
Non può pertanto essere accolta la richiesta subordinata, proposta con i motivi nuovi, di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito di sopravvenuta prescrizione.
Va ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso:
Cass. SU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 4, 20.1.2004 n. 18641).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012