Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha precisato che il meno grave reato, di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).
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- 1. Indebita percezione a danno dello Stato: responsabilità penale del datore di lavoroAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 22 febbraio 2016
Il datore di lavoro che, pur non avendo mai versato al lavoratore l'indennità per malattia, assegni familiari e/o cassa integrazione guadagni, abbia tuttavia portato le relative somme a conguaglio (negli appositi modelli DM10) con quanto da lui dovuto all'istituto previdenziale per contributi previdenziali e assistenziali, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'articolo 316 ter del Codice penale. Sul punto, va ricordato che i modelli DM10 sono prospetti mensili con i quali il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'I.N.P.S. le retribuzioni corrisposte mese per mese ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle …
Leggi di più… - 2. Truffa, datore di lavoro, evasione contributivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2007, n. 11184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11184 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 27/02/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 228
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 040710/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARAVALLE LUCIANO, N. IL 02/11/1943;
avverso SENTENZA del 23/06/2005 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. MANFREDI Carlo il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.9.2001 il Tribunale di Teramo assolveva AV UC, imputato del reato di truffa in danno dell'INPS, dal delitto predetto perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. In particolare rilevava il Tribunale che la condotta ascritta all'imputato - consistente nell'avere, mediante artifici e raggiri costituiti dal dichiarare nei modelli DM/10 di avere corrisposto ad alcuni dipendenti la complessiva somma di lire 2.928.000 a titolo di assegno per il nucleo familiare ed indennità di malattia, indotto in errore il predetto istituto previdenziale traendo l'ingiusto profitto di conguagliare dette somme in realtà non corrisposte con i contributi dovuti all'ente - non integrava il reato di truffa bensì l'ipotesi della semplice evasione dei tributi previdenziali di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, non costituente nella fattispecie reato perché
l'importo dei tributi evasi era inferiore alla soglia di lire 5.000.000 prevista da tale legge.
Con sentenza del 23.6.2005 la Corte di Appello di L'Aquila, a seguito di gravame frapposto dal Procuratore Generale presso quella Corte, in riforma della decisione impugnata, riteneva il AV colpevole del reato di truffa ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 60,00 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria della multa di Euro 4.560,00. Avverso tale sentenza l'imputato AV UC propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto due diversi profili.
Col primo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) rilevando che erroneamente la Corte
territoriale aveva ritenuto configurabile l'ipotesi delittuosa del reato di truffa stante la insussistenza nella fattispecie dei presupposti richiesti perché il fatto possa essere sussunto sotto la previsione della norma penale contestata. Ed invero a tal fine occorre: (a) che il datore di lavoro abbia omesso una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero abbia eseguito una o più registrazioni o denunce obbligatorie in parte non conformi al vero;
(b) che dall'anzidetta condotta sia derivato l'omesso versamento dei contributi e premi previsti dalla legge sulla previdenza ed assistenza obbligatoria per un ammontare non inferiore al maggiore importo tra cinque milioni di lire ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese di riferimento. Nella fattispecie la somma che si assume corrisposta ai dipendenti a titolo di assegno per il nucleo familiare ed indennità di malattia, nell'arco di ben quattro mesi, era di lire 2.928.000, ben al di sotto di entrambe le soglie mensili di punibilità. Col secondo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) rilevando che erroneamente la Corte aveva ravvisato nella condotta dell'imputato, oltre al mendacio consistente nella esposizione nel modello DM/10 di dati non corrispondenti al vero, un connotato di maggiore fraudolenza costituente il reato di truffa, individuando contraddittoriamente tale "quid pluris" nella stessa attività di mendacio a seguito della quale l'imputato aveva ottenuto un conguaglio con altri contributi dallo stesso dovuti: in realtà detta operazione di compensazione altro non era che la conseguenza di un dato non corrispondente al vero e, come tale, non poteva rappresentare alcun artificio, atteso che tale elemento attiene alla condotta e non al risultato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, invertendo per ragioni di natura logico-espositiva l'ordine delle questioni sollevate dalla difesa, rileva il Collegio che il primo problema che occorre risolvere è quello della individuazione del criterio discretivo fra la fattispecie di truffa prevista dall'art. 640 c.p. e la meno grave fattispecie delittuosa prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 37; solo una volta esclusa la configurabilità, nel caso concreto, del reato di truffa, e ritenuta la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, si potrà procedere all'accertamento della sussistenza o meno della condizione di punibilità costituita dall'entità del contributo evaso. Orbene, la L. n. 689 del 1981, art. 37, nel punire il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, richiede nel soggetto agente la sola finalizzazione della condotta all'evasione, ossia esige che il fatto sia commesso con il dolo specifico consistente nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria. Diversa è l'ipotesi in cui il soggetto abbia agito non con il fine di non versare i contributi di legge, bensì con quello di conseguire, attraverso il mezzo fraudolento consistente nell'esporre nelle denunce suddette fatti non corrispondenti al vero, l'ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate come corrisposte, ottenuto mediante il conguaglio di dette somme, in realtà non corrisposte, con i contributi effettivamente dovuti all'ente.
La diversa finalizzazione dell'azione costituisce l'elemento discretivo fra le condotte descritte nella L. n. 689 del 1981, art. 37, e nell'art. 640 c.p., ed il mendacio contenuto nei modelli M/10 costituisce l'artificio attraverso cui il soggetto, mediante la fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'Istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, mai corrisposte, con i contributi effettivamente dovuti.
In tal modo il soggetto agente realizza non già una semplice evasione contributiva, ma un ingiusto profitto consistente nel suddetto indebito conguaglio di somme (Cass. Sez. II, 9.1.2003, n. 11757; Cass. Sez. II, 18.1.2002, n. 15600; Cass. Sez. III, 19.10.2000, n. 12169). Correttamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza nel caso di specie dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640 c.p., essendo manifestamente infondato il rilievo della difesa concernente l'insussistenza dei dedotti artifici e raggiri, e rimanendo in tale pronuncia assorbiti gli ulteriori rilievi concernenti la non configurabilità del reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37 per l'insussistenza della condizione oggettiva di punibilità costituita dall'importo del contributo evaso.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria preclude, per come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23428 del 22.3/22.6.2005, ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007