Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. è irrilevante che l'imputato non sia più alle dipendenze della persona offesa, qualora sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a furto commesso in un negozio di articoli di lusso da un ex magazziniere, introdottosi nel negozio da una porta sul retro tramite un duplicato delle chiavi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAZA Carlo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3905
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 14763/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE DA OS N. IL 29/06/1983;
avverso la sentenza n. 3271/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Davoli V. in sost. avv. Massimilla A.. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 16-9-2013 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma - in quanto concedeva il beneficio della non menzione - di quella del Tribunale di Milano emessa in data 31-1-2012 ad esito di giudizio abbreviato, riconosceva la responsabilità di RE OJ AN per il furto di denaro e di scarpe ai danni del negozio RG OS sito in via Montenapoleone a Milano, del quale era stato dipendente, quale magazziniere, dal settembre 2009 all'aprile 2010.
2. La responsabile del negozio, RE Carla AC, il 31-5-2010 aveva accertato l'ammanco dalla cassaforte della somma di seicento Euro, parte degli incassi dei giorni precedenti, mentre il successivo 7 giugno, poiché la porta sul retro del negozio era stata trovata aperta, aveva visionato le riprese di quel giorno delle telecamere interne notando che l'imputato, ex magazziniere, era entrato nel negozio dall'ingresso riservato ai dipendenti utilizzando delle chiavi, il quale, dopo aver richiuso la porta con le stesse, era sceso nel magazzino la cui telecamera ad un certo punto aveva smesso di riprendere perché oscurata da un oggetto.
3. La AC riscontrava immediatamente l'ammanco dal magazzino di due paia di scarpe con cristalli Swarowski. La perquisizione presso l'abitazione dell'imputato evidenziava la presenza di 11 paia di scarpe da donna e 11 da uomo, nonché di due paia di stivali, tutti marca RG OS.
4. Il 18 giugno la responsabile del negozio presentava ulteriore denuncia a seguito di inventario presso il negozio, indicando la mancanza di articoli specificamente descritti che corrispondevano a quelli sequestrati presso RA.
5. In sede di perquisizione quest'ultimo aveva reso spontanee dichiarazioni ammettendo di essersi impossessato, durante il periodo in cui era dipendente, di merce del magazzino consegnata per la vendita a terzi, i quali gliela restituivano quando non riuscivano a piazzarla, mentre negava di aver mai sottratto denaro.
6. Il ricorso personale è affidato a dieci motivi.
7. Primo: violazione di norme processuali produttive di nullità.
8. In sede di notifica della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 7, era mancato il secondo accesso presso l'abitazione dell'imputato come pure l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, omissioni causa di nullità anche per incompletezza della notifica (171 c.p.p., comma 1, lett. a ed f).
9. Secondo e terzo motivo: violazione del diritto all'assistenza tecnica in giudizio posto che non era stata rinviata l'udienza nonostante l'esercizio del diritto da parte del difensore all'astensione dalle udienze, ne' era stato nominato un sostituto del difensore.
10. Quarto motivo: inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni confessorie dell'RA, rese senza aver ricevuto gli avvisi e senza l'assistenza di un difensore, trattandosi di inutilizzabilità patologica, che opera anche nel giudizio abbreviato. 11. Quinto motivo: vizio di motivazione per essere stato ritenuto irrilevante l'accertamento circa i singoli furti effettuati e circa le condotte, tra quelle di cui all'imputazione, effettivamente ascrivibili al prevenuto, tenuto comunque conto che alcune sottrazioni si erano verificate prima del rapporto di dipendenza tra RA e il negozio RG OS.
12. La corte aveva ritenuto che, anche a prescindere dalla confessione, i beni sottratti risultassero dalla denuncia 7-6-2010 e dall'integrazione del 18 giugno trascurando che le due paia di scarpe con cristalli KI di cui era stata denunciata la sottrazione (tra l'altro indicate come quattro paia nel capo d'imputazione) non erano state trovate nell'abitazione del prevenuto, essendo quindi mancato l'accertamento dei beni oggetto di furto.
13. Sesto motivo: genericità del capo d'imputazione in punto sottrazione di denaro, di entità non precisata come imprecisato era il tempus commissi delicti, e mancata correlazione tra accusa e sentenza posto che la prima indica il denaro come sottratto dalla cassa mentre la sentenza fa riferimento a denaro contenuto nella cassaforte ubicata nel piano interrato.
14. Settimo motivo: vizio di motivazione circa il riconoscimento della continuazione non essendo stati accertati e motivati i singoli fatti.
15. Ottavo: improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela in quanto quella del 7 giugno indicava solo due paia di scarpe con cristalli che nel capo d'imputazione erano diventate quattro paia, e non indicava le 22 paia di scarpe e le due paia di stivali trovate nell'abitazione, ne' l'integrazione di querela colmava tale lacuna essendo la sua funzione solo quella di specificare le condotte, non di aggiungerne altre. Senza contare che l'integrazione non faceva specifico riferimento alla merce indicata nell'imputazione ne' conteneva la volontà di punizione del colpevole. Inoltre la querela del 7 giugno era idonea a coprire solo eventuali fatti commessi nei tre mesi precedenti, limitatamente al periodo in cui, nei tre mesi, RA era stato dipendente del negozio (dal 7 marzo ad aprile) mentre il richiamo alla conoscenza degli ammanchi contenuto nella sentenza impugnata non era sufficiente a fronte del mancato accertamento dell'epoca dei fatti e della loro conoscenza da parte della querelante, essendo certo che ammanchi avvenivano da tempo.
16. Nono motivo: mancato accertamento della ricorrenza delle aggravanti in quanto quella dell'approfittamento del rapporto di collaborazione valeva solo per il periodo in cui era durato il rapporto di dipendenza, quella del mezzo fraudolento presupponeva la non provata duplicazione delle chiavi (che potevano non essere state restituite alla cessazione del rapporto), mentre il danno di rilevante gravità doveva essere rapportato alle condizioni della persona offesa.
17. Il decimo motivo deduce erroneità del giudizio di bilanciamento delle circostanze che avrebbe dovuto essere di prevalenza in considerazione della giovane età, incensuratezza e comportamento collaborativi, già tenute presenti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, personale, è inammissibile.
2. Esso risulta proposto con atto trasmesso a mezzo raccomandata alla corte di appello di Milano, ma la sottoscrizione dell'imputato non è autenticata ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 3. 3. Ricorre, pertanto, la causa di inammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), che va dichiarata con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in Euro 1000, in ragione del motivo di inammissibilità, la somma di spettanza della cassa ammende.
4. Ad abundantiam si osserva comunque che i motivi del gravame sono inammissibili per manifesta infondatezza.
5. I primi tre, di natura processuale, sono tali rispettivamente perché a) la mancanza, nella specie in sede di notifica della sentenza di secondo grado, del secondo accesso previsto dall'art. 157 c.p.p., comma 7, non determina nullità, non essendo tale ipotesi prevista nell'analitica elencazione contenuta nel successivo art. 171 stesso codice (Sez. 4, n. 27894 del 04/05/2004 - dep. 21/06/2004, Nestola, Rv. 229264); b) l'asserita mancata affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso del deposito dell'atto presso la casa comunale, è stata improduttiva, nella stessa prospettazione del ricorrente, di conseguenze lesive, posto che, comunque, presso l'abitazione era stato lasciato l'avviso del deposito di un atto presso l'ufficio postale di Milano 62, contenente l'informazione del deposito della sentenza presso la casa comunale, con conseguente raggiungimento dello scopo, perseguito dalla norma, di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza e il contenuto dell'atto; c) non vi è stata violazione del diritto all'assistenza tecnica in quanto il processo di secondo grado si è svolto con rito camerale essendo quello di primo grado un giudizio abbreviato, rito in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria onde il giudice non è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della pur tempestiva dichiarazione di astensione dalle udienze dei difensori, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria (Cass. Sez. U, 30-10-2014, p.o. in proc. Tibo e altro).
6. Da tempo risolta in senso positivo da consolidata giurisprudenza di questa corte, come la sentenza non ha mancato di evidenziare, la questione, nuovamente prospettata con il quarto motivo, dell'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria (6346/2014, 35027/2913, 18519/2013, 44874/2011, 8675/2011), soluzione non contraddetta da Cass. 12174/2004, citata dal ricorrente, relativa alla preclusione all'utilizzabilità dibattimentale (non già nell'abbreviato) delle dichiarazioni spontanee, mentre dalla motivazione di Cass. 36596/2012, del pari invocata nell'impugnazione, emerge, con ampi richiami giurisprudenziali, che la norma derogatoria/eccezionale di cui all'art. 350, comma 7 (che deroga al principio generale di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2) si applica nel caso in cui le dichiarazioni siano: spontanee, contra se (e non contra alios) e rese sul luogo o nell'immediatezza del fatto, quali sono quelle rese da RA nel corso della perquisizione domiciliare.
7. Del pari manifestamente infondata la censura, di cui al quinto motivo, di vizio di motivazione in punto di accertamento dei singoli furti effettuati e delle condotte effettivamente ascrivibili al prevenuto. Infatti, quanto alle scarpe con i cristalli, il mancato ritrovamento delle stesse nell'abitazione di RA è irrilevante poiché, come risulta dalla sentenza, egli era stato ripreso dalle telecamere interne al negozio, nel quale non lavorava più, proprio il giorno del loro furto, in orario di chiusura dell'esercizio, tenuto anche conto che l'imputato stesso ha dichiarato che la merce sottratta era spesso consegnata direttamente ai suoi complici per la rivendita.
8. Inoltre le ventidue paia di scarpe e le due paia di stivali, tutte marca RG OS, trovate nella sua abitazione, erano state indicate puntualmente e specificamente nell'integrazione di denuncia della AC e furono restituite al negozio. Onde la corrispondenza tra merce contestata come sottratta e merce rinvenuta presso RA è indiscutibile.
9. Dell'addebito di genericità del capo d'imputazione in punto sottrazione di denaro, riproposto con il sesto motivo, ha già fatto giustizia la sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità anche di tale censura.
10. Di visibile inconsistenza il settimo motivo che censura con il vizio di motivazione il riconoscimento della continuazione per asserito omesso accertamento dei singoli fatti. Ciò che conta, infatti, è il ritrovamento nella disponibilità di RA delle ventidue paia di scarpe e delle due paia di stivali sottratte nel negozio, essendo del tutto inverosimile che, come sembra adombrare il ricorrente, tale quantità di merce potesse essere stata asportata in una sola volta, avendo tra l'altro lo stesso RA descritto un modus operandi che sottintende plurime azioni.
11. Del pari manifestamente infondato l'ottavo motivo che ingiustificatamente nega all'integrazione di querela, che conteneva, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la precisa indicazione della merce sequestrata nell'abitazione di RA, la funzione di aggiungere alla già formulata richiesta di punizione altre condotte successivamente scoperte, mentre, nella valutazione del rispetto del termine per la proposizione della querela, trascura in toto che esso decorre dalla conoscenza del fatto da parte della p.o., non già dal momento della commissione dello stesso. 12. I motivi nono e decimo, afferenti alla sussistenza delle aggravanti e al giudizio di comparazione delle circostanze, sono generici perché già oggetto di puntuale disamina e motivata reiezione nella sentenza impugnata.
13. Invero la corte territoriale non ha mancato di evidenziare, sotto il primo profilo, che a) l'abuso di prestazione d'opera caratterizzava non solo il periodo in cui l'imputato era stato dipendente del negozio, ma anche il periodo successivo nel quale egli aveva tratto profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro (Cass. Sez. 2, n. 7714 del 09/11/1989 - dep. 31/05/1990, WILHELM, Rv. 184505); b) quella del mezzo fraudolento ricorreva in presenza della duplicazione delle chiavi dell'esercizio, essendo da escludere, secondo l'id quod plerumque accidit, che le chiavi potessero essere state trattenute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
c) l'aggravante del danno di rilevante gravità sussisteva in quanto anche un solo paio di stivali RG OS valeva almeno 1390 Euro circa, tenuto anche conto che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante, l'entità oggettiva assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (Cass. 5908/2013). 14. Il decimo motivo ripropone la censura di erroneità del giudizio di bilanciamento delle circostanze trascurando che il relativo motivo di appello era stato già ritenuto ai limiti dell'ammissibilità e che l'incensuratezza e la collaborazione prestata erano stati qualificati recessivi, con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, rispetto alla sistematicità della condotta garantita da un mercato già individuato e a disposizione di RA e dei complici.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015