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Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30246 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. AL HA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa il 9 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dall'indagato, ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza dell'8 novembre 2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 644 e 629 cod. pen., con la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1 (CR Penale Sent. Sez. 2 Num. 30246 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 2. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine ai reati contestatigli. 2.1. La motivazione sarebbe carente o apparente in ordine agli indizi di reità inerenti ai reati di usura ed estorsione descritti nei capi 1) e 2); i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto delle doglianze con le quali il ricorrente aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa LA IJ e la mancanza di riscontri esterni alle accuse di quest'ultimo. La difesa ha, in particolare, rimarcato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il quale in tre diverse occasioni (spontanee dichiarazioni rese in data 09 luglio 2022 al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, denuncia sporta in data 10 luglio 2022 ed, infine, verbale di sommarie informazioni del 17 gennaio 2021) avrebbe ricostruito i fatti in modo difforme in ordine alla natura dei suoi rapporti con l'indagato ed in relazione ai termini dell'accordo raggiunto con il ricorrente. L'inattendibilità delle prime dichiarazioni accusatorie rese da LA IJ sarebbe desumibile anche dall'accertato stato di ubriachezza in cui versava la persona offesa la sera del 9 luglio, dall'assoluta mancanza di riscontri alle affermazioni rese agli inquirenti e dalla attendibilità delle dichiarazioni difensive rese dall'indagato il quale ha riferito di aver prestato del denaro al connazionale senza chiedere alcuna somma a titolo di interesse. La motivazione sarebbe meramente apparente laddove afferma che le dichiarazioni della persona offesa avrebbero trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla moglie NE NE, nell'annotazione di p.g. del 10 luglio 2020 e nelle dichiarazioni accusatorie rese dagli altri soggetti ritenuti vittime di usura. La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che le contraddizioni evidenziate dalla difesa sarebbero conseguenza della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte della persona offesa, affermazione del tutto apodittica che non troverebbe conferma negli atti processuali e sarebbe smentita in punto di logica dal fatto che LA IJ non è mai stato escusso con l'ausilio di un traduttore. Il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame sarebbe illogico e apparente anche in relazione alla consapevolezza da parte della persona offesa dell'esatta portata del termine «amico» utilizzato per definire il rapporto con l'indagato. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze inerenti allo stato di ubriachezza della persona offesa ed alla mancanza di elementi di riscontro alle accuse del LA IJ. 2 (7-1) Infine, la motivazione sarebbe apparente e contraddittoria in ordina alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.; la difesa ha evidenziato che i giudici del riesame avrebbero ritenuto lo stato di bisogno in considerazione della necessità del LA di «sostenere economicamente i propri genitori in India priva di mezzi economici», affermazione erronea in quanto l'art. 644 cod. pen. farebbe esclusivo riferimento alla vittima del reato e non a soggetti a lui legati da vincoli di parentela. 2.2. Secondo la ricostruzione difensiva, la motivazione sarebbe carente o apparente in ordine agli indizi di reità inerenti al reato di usura descritto nel capo 4); i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto delle doglianze con le quali il ricorrente aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa IN AV in considerazione della contraddittorietà ed inverosimiglianza delle sue affermazioni in ordine alle modalità del rapporto di dare-avere e la mancanza di riscontri esterni alle accuse della persona offesa. La motivazione sarebbe del tutto carente nella parte in cui non ha tenuto in considerazione le doglianze con le quali il ricorrente aveva eccepito la contraddittorietà tra il tenore degli sms intercorsi tra l'indagato e la AV ed il contenuto delle sue dichiarazioni accusatorie, la mancanza di riferimenti alla dazioni di interessi negli sms scambiati tra indagato e AV nonché l'incompatibilità tra il tenore confidenziale che caratterizza tali sms e l'ipotizzata natura usuraria dell'accordo intercorso tra i due. A giudizio del ricorrente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine all'usurarietà dell'accordo raggiunto con l'indagato sarebbe inverosimili in considerazione della tipologia di minaccia che LA IJ avrebbe prospettato alla donna (raccontare al marito ed i figli l'avvenuto prestito di denaro), censura del tutto ignorata dai giudici del riesame. La motivazione sarebbe, inoltre, carente in ordine alla censura con la quale il ricorrente evidenziava l'incompatibilità tra le dichiarazioni della AV e le dichiarazioni rese da CA TR e AN SI in ordine alle modalità dei piccoli prestiti elargiti dall'indagato e la conseguente inverosimiglianza della ricostruzione accusatoria secondo cui «con alcuni vicini il HA si comportasse in un modo e con altri in modo diverso». Infine, la motivazione sarebbe manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.; i giudici avrebbero fatto erroneo riferimento alla giurisprudenza in tema di gioco di azzardo, orientamento ritenuto dalla difesa non pertinente in quanto la AV, in un sms inviato all'indagato, ha fatto esclusivo riferimento alla destinazione della somma richiesta alla necessità di «affrontare il capodanno». 3 2.3. La motivazione sarebbe carente e manifestamente illogica in ordine agli indizi di reità inerenti al reato di usura descritto nel capo 5); i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto delle doglianze con le quali il ricorrente ha lamentato la discordanza tra le dichiarazioni della persona offesa IM ed il contenuto di un sms inviato all'indagato con il quale la donna offriva in cambio del prestito una cena alla famiglia del HA. Il Tribunale avrebbe, con motivazione manifestamente illogica, escluso l'esistenza di un rapporto confidenziale tra le parti, desumibile con certezza, secondo la difesa, dal contenuto del predetto sms. La motivazione sarebbe, infine, carente, in ordine all'esistenza di un credito pregresso vantato dal HA in conseguenza di lavori di falegnameria svolti dall'indagato all'interno della pizzeria del IM. 3. Il ricorrente, con il secondo e terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione all'attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente evidenziava l'insussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione in considerazione della mancanza di elementi logico-fattuali da cui desumere che l'indagato abbia posto in essere ulteriori condotte illecite in data successiva all'epoca di commissione dei reati rubricati (2018/2020) e dell'accertato svolgimento da parte dell'indagato di attività lavorativa del tutto lecita. I giudici del riesame avrebbero affermato in modo apodittico che il HA svolge attività usuraria «in maniera professionale» e «persegue con pervicace determinazione il proprio intento di ottenere illeciti profitti» ponendo in essere condotte violente ai danni delle sue vittime, senza indicare gli elementi da cui desumere tale affermazione. Le esigenze cautelari non sarebbero attuali anche in considerazione della mancanza di contatti con ambienti criminali e del decorso di ben due anni dalla commissione dei reati contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più 4 gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere aspecifico, non è consentito in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate. 2.1. Il Tribunale ha analizzato tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame, pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica in relazione ai contestati reati di usura ed estorsione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. da 3 ad 8 dell'ordinanza impugnata). I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale -tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini- ha spiegato con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze indiziarie, le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati a carico del HA, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi dei contestati reati di usura ed estorsione. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, 5 riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione, la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi, essendo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito la ricostruzione dei fatti, la valutazione sull'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati indiziari (ex pluribus, sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01, sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingieri Rv. 266939-01, sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.2. L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano la materia, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali prospettate con i motivi di riesame. La versione dei fatti offerta dalle vittime del HA risulta essere stata valutata, in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi indiziari che non hanno evidenziato alcun profilo di significativo contrasto con le dichiarazioni delle persone offese. In particolare, i giudici del riesame hanno sottolineato che le rispettive dichiarazioni delle vittime, i dettagliate e coerenti tra loro, hanno trovato riscontro esterno nelle\ ", dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, negli sms rinvenuti nel telefono del ricorrente, nei tabulati telefonici, nelle intercettazioni telefoniche, nella documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati all'indagato, nei verbali di perquisizione e sequestro e nella documentazione sanitaria attestante le lesioni subite dalla persona offesa AL SURIJT (vedi pagg. da 3 ad 8 dell'ordinanza impugnata). L'impostazione del Tribunale distrettuale è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'ordinanza cautelare, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio di attendibilità più 6 penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (vedi fra le tante Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 - 01). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della persona offesa è precluso a questo Collegio in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). 2.3. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza e gravità del materiale indiziario, improntando la propria valutazione a una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. Ne consegue che il ricorso proposto dal HA deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte illogicità della motivazione sviluppata dai giudici del riesame in tema di gravità indiziaria, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi indiziari ipotetici e «negativi», su considerazioni, cioè, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario non perseguibile in sede di legittimità. 2.4. La doglianza con la quale la difesa eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen., non tiene conto dei canoni logici da tempo riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità (ed espressamente richiamati nell'ordinanza impugnata) in virtù dei quali lo stato di bisogno può trovare fondamento in cause 7 di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi la necessità di aiutare parenti in difficoltà, i debiti di gioco, la prodigalità od altre colpe inescusabili. Il consolidato orientamento di questa Corte, da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi e che anzi intende ribadire, ritiene che lo stato di bisogno debba essere inteso come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario, non essendo richiesto dall'art. 644 cod. pen. che lo stato di bisogno presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 13835 del 10/03/2023, Taddeo, non massi mata ). La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto così esposti. La sentenza, infatti, richiama espressamente i principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di sussistenza dello stato di bisogno e motiva adeguatamente in ordine alle gravi difficoltà economiche che hanno indotto le persone offese a ricorrere al credito usurario a condizioni particolarmente sfavorevoli con percorso argomentativo aderente alle risultanze istruttorie e privo di illogicità manifeste (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame in tema di esigenze cautelari, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state preternnesse dai giudici di merito. Il Tribunale con, percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, ha ritenuto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione in considerazione dalla gravità delle condotte illecite poste in essere desumibile dal ricorso anche a condotte violente e minatorie, della frequenza dei prestiti effettuati in un ampio periodo temporale, dell'omogeneità del modus operandi e dell'entità degli interessi praticati, elementi ritenuti decisivi a dimostrare la professionalità dell'attività usuraria svolta e la pericolosità sociale del ricorrente (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A differenza di quanto affermato dal ricorrente, i giudici del riesame si sono confrontati con le doglianze difensive, sostituendo la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari proprio in considerazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari conseguente al tempo decorso dalla commissione dei reati, dando così dimostrazione che la motivazione oggetto di 8 ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio. L'ordinanza impugnata non risulta essere caratterizzata da errori nell'applicazione delle regole della logica né da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, risultando una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito. Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, dando rilievo a quei profili che attestano la pericolosità del HA in considerazione del carattere tutt'altro che episodico della condotta criminosa posta in essere, limitandosi a sostenere la decisività di elementi fattuali in realtà congetturali (l'affermata mancanza di contatti con ambienti criminali) o irrilevanti (l'attività lavorativa svolta dal ricorrente) in quanto inidonei ad escludere la probabilità che il ricorrente, in caso di rinnessione in libertà, si attivi per perpetrare ulteriori condotte della medesima indole al fine di procurarsi indebitamente somme di denaro con conseguente vizio di specificità del motivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Con te,ster e e -- La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. AL HA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa il 9 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dall'indagato, ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza dell'8 novembre 2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 644 e 629 cod. pen., con la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1 (CR Penale Sent. Sez. 2 Num. 30246 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 2. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine ai reati contestatigli. 2.1. La motivazione sarebbe carente o apparente in ordine agli indizi di reità inerenti ai reati di usura ed estorsione descritti nei capi 1) e 2); i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto delle doglianze con le quali il ricorrente aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa LA IJ e la mancanza di riscontri esterni alle accuse di quest'ultimo. La difesa ha, in particolare, rimarcato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il quale in tre diverse occasioni (spontanee dichiarazioni rese in data 09 luglio 2022 al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, denuncia sporta in data 10 luglio 2022 ed, infine, verbale di sommarie informazioni del 17 gennaio 2021) avrebbe ricostruito i fatti in modo difforme in ordine alla natura dei suoi rapporti con l'indagato ed in relazione ai termini dell'accordo raggiunto con il ricorrente. L'inattendibilità delle prime dichiarazioni accusatorie rese da LA IJ sarebbe desumibile anche dall'accertato stato di ubriachezza in cui versava la persona offesa la sera del 9 luglio, dall'assoluta mancanza di riscontri alle affermazioni rese agli inquirenti e dalla attendibilità delle dichiarazioni difensive rese dall'indagato il quale ha riferito di aver prestato del denaro al connazionale senza chiedere alcuna somma a titolo di interesse. La motivazione sarebbe meramente apparente laddove afferma che le dichiarazioni della persona offesa avrebbero trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla moglie NE NE, nell'annotazione di p.g. del 10 luglio 2020 e nelle dichiarazioni accusatorie rese dagli altri soggetti ritenuti vittime di usura. La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che le contraddizioni evidenziate dalla difesa sarebbero conseguenza della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte della persona offesa, affermazione del tutto apodittica che non troverebbe conferma negli atti processuali e sarebbe smentita in punto di logica dal fatto che LA IJ non è mai stato escusso con l'ausilio di un traduttore. Il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame sarebbe illogico e apparente anche in relazione alla consapevolezza da parte della persona offesa dell'esatta portata del termine «amico» utilizzato per definire il rapporto con l'indagato. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze inerenti allo stato di ubriachezza della persona offesa ed alla mancanza di elementi di riscontro alle accuse del LA IJ. 2 (7-1) Infine, la motivazione sarebbe apparente e contraddittoria in ordina alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.; la difesa ha evidenziato che i giudici del riesame avrebbero ritenuto lo stato di bisogno in considerazione della necessità del LA di «sostenere economicamente i propri genitori in India priva di mezzi economici», affermazione erronea in quanto l'art. 644 cod. pen. farebbe esclusivo riferimento alla vittima del reato e non a soggetti a lui legati da vincoli di parentela. 2.2. Secondo la ricostruzione difensiva, la motivazione sarebbe carente o apparente in ordine agli indizi di reità inerenti al reato di usura descritto nel capo 4); i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto delle doglianze con le quali il ricorrente aveva evidenziato l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa IN AV in considerazione della contraddittorietà ed inverosimiglianza delle sue affermazioni in ordine alle modalità del rapporto di dare-avere e la mancanza di riscontri esterni alle accuse della persona offesa. La motivazione sarebbe del tutto carente nella parte in cui non ha tenuto in considerazione le doglianze con le quali il ricorrente aveva eccepito la contraddittorietà tra il tenore degli sms intercorsi tra l'indagato e la AV ed il contenuto delle sue dichiarazioni accusatorie, la mancanza di riferimenti alla dazioni di interessi negli sms scambiati tra indagato e AV nonché l'incompatibilità tra il tenore confidenziale che caratterizza tali sms e l'ipotizzata natura usuraria dell'accordo intercorso tra i due. A giudizio del ricorrente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine all'usurarietà dell'accordo raggiunto con l'indagato sarebbe inverosimili in considerazione della tipologia di minaccia che LA IJ avrebbe prospettato alla donna (raccontare al marito ed i figli l'avvenuto prestito di denaro), censura del tutto ignorata dai giudici del riesame. La motivazione sarebbe, inoltre, carente in ordine alla censura con la quale il ricorrente evidenziava l'incompatibilità tra le dichiarazioni della AV e le dichiarazioni rese da CA TR e AN SI in ordine alle modalità dei piccoli prestiti elargiti dall'indagato e la conseguente inverosimiglianza della ricostruzione accusatoria secondo cui «con alcuni vicini il HA si comportasse in un modo e con altri in modo diverso». Infine, la motivazione sarebbe manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.; i giudici avrebbero fatto erroneo riferimento alla giurisprudenza in tema di gioco di azzardo, orientamento ritenuto dalla difesa non pertinente in quanto la AV, in un sms inviato all'indagato, ha fatto esclusivo riferimento alla destinazione della somma richiesta alla necessità di «affrontare il capodanno». 3 2.3. La motivazione sarebbe carente e manifestamente illogica in ordine agli indizi di reità inerenti al reato di usura descritto nel capo 5); i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto delle doglianze con le quali il ricorrente ha lamentato la discordanza tra le dichiarazioni della persona offesa IM ed il contenuto di un sms inviato all'indagato con il quale la donna offriva in cambio del prestito una cena alla famiglia del HA. Il Tribunale avrebbe, con motivazione manifestamente illogica, escluso l'esistenza di un rapporto confidenziale tra le parti, desumibile con certezza, secondo la difesa, dal contenuto del predetto sms. La motivazione sarebbe, infine, carente, in ordine all'esistenza di un credito pregresso vantato dal HA in conseguenza di lavori di falegnameria svolti dall'indagato all'interno della pizzeria del IM. 3. Il ricorrente, con il secondo e terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione all'attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente evidenziava l'insussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione in considerazione della mancanza di elementi logico-fattuali da cui desumere che l'indagato abbia posto in essere ulteriori condotte illecite in data successiva all'epoca di commissione dei reati rubricati (2018/2020) e dell'accertato svolgimento da parte dell'indagato di attività lavorativa del tutto lecita. I giudici del riesame avrebbero affermato in modo apodittico che il HA svolge attività usuraria «in maniera professionale» e «persegue con pervicace determinazione il proprio intento di ottenere illeciti profitti» ponendo in essere condotte violente ai danni delle sue vittime, senza indicare gli elementi da cui desumere tale affermazione. Le esigenze cautelari non sarebbero attuali anche in considerazione della mancanza di contatti con ambienti criminali e del decorso di ben due anni dalla commissione dei reati contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più 4 gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere aspecifico, non è consentito in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate. 2.1. Il Tribunale ha analizzato tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame, pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica in relazione ai contestati reati di usura ed estorsione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. da 3 ad 8 dell'ordinanza impugnata). I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale -tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini- ha spiegato con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze indiziarie, le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati a carico del HA, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi dei contestati reati di usura ed estorsione. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, 5 riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;
Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione, la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi, essendo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito la ricostruzione dei fatti, la valutazione sull'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati indiziari (ex pluribus, sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01, sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingieri Rv. 266939-01, sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 2.2. L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano la materia, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali prospettate con i motivi di riesame. La versione dei fatti offerta dalle vittime del HA risulta essere stata valutata, in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi indiziari che non hanno evidenziato alcun profilo di significativo contrasto con le dichiarazioni delle persone offese. In particolare, i giudici del riesame hanno sottolineato che le rispettive dichiarazioni delle vittime, i dettagliate e coerenti tra loro, hanno trovato riscontro esterno nelle\ ", dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, negli sms rinvenuti nel telefono del ricorrente, nei tabulati telefonici, nelle intercettazioni telefoniche, nella documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati all'indagato, nei verbali di perquisizione e sequestro e nella documentazione sanitaria attestante le lesioni subite dalla persona offesa AL SURIJT (vedi pagg. da 3 ad 8 dell'ordinanza impugnata). L'impostazione del Tribunale distrettuale è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'ordinanza cautelare, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio di attendibilità più 6 penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (vedi fra le tante Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 - 01). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della persona offesa è precluso a questo Collegio in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). 2.3. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza e gravità del materiale indiziario, improntando la propria valutazione a una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. Ne consegue che il ricorso proposto dal HA deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte illogicità della motivazione sviluppata dai giudici del riesame in tema di gravità indiziaria, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi indiziari ipotetici e «negativi», su considerazioni, cioè, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario non perseguibile in sede di legittimità. 2.4. La doglianza con la quale la difesa eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen., non tiene conto dei canoni logici da tempo riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità (ed espressamente richiamati nell'ordinanza impugnata) in virtù dei quali lo stato di bisogno può trovare fondamento in cause 7 di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi la necessità di aiutare parenti in difficoltà, i debiti di gioco, la prodigalità od altre colpe inescusabili. Il consolidato orientamento di questa Corte, da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi e che anzi intende ribadire, ritiene che lo stato di bisogno debba essere inteso come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario, non essendo richiesto dall'art. 644 cod. pen. che lo stato di bisogno presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 13835 del 10/03/2023, Taddeo, non massi mata ). La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto così esposti. La sentenza, infatti, richiama espressamente i principi di diritto elaborati da questa Corte in tema di sussistenza dello stato di bisogno e motiva adeguatamente in ordine alle gravi difficoltà economiche che hanno indotto le persone offese a ricorrere al credito usurario a condizioni particolarmente sfavorevoli con percorso argomentativo aderente alle risultanze istruttorie e privo di illogicità manifeste (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame in tema di esigenze cautelari, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state preternnesse dai giudici di merito. Il Tribunale con, percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative e privo di illogicità manifeste, ha ritenuto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione in considerazione dalla gravità delle condotte illecite poste in essere desumibile dal ricorso anche a condotte violente e minatorie, della frequenza dei prestiti effettuati in un ampio periodo temporale, dell'omogeneità del modus operandi e dell'entità degli interessi praticati, elementi ritenuti decisivi a dimostrare la professionalità dell'attività usuraria svolta e la pericolosità sociale del ricorrente (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A differenza di quanto affermato dal ricorrente, i giudici del riesame si sono confrontati con le doglianze difensive, sostituendo la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari proprio in considerazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari conseguente al tempo decorso dalla commissione dei reati, dando così dimostrazione che la motivazione oggetto di 8 ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio. L'ordinanza impugnata non risulta essere caratterizzata da errori nell'applicazione delle regole della logica né da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, risultando una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito. Il ricorrente non si è misurato con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, dando rilievo a quei profili che attestano la pericolosità del HA in considerazione del carattere tutt'altro che episodico della condotta criminosa posta in essere, limitandosi a sostenere la decisività di elementi fattuali in realtà congetturali (l'affermata mancanza di contatti con ambienti criminali) o irrilevanti (l'attività lavorativa svolta dal ricorrente) in quanto inidonei ad escludere la probabilità che il ricorrente, in caso di rinnessione in libertà, si attivi per perpetrare ulteriori condotte della medesima indole al fine di procurarsi indebitamente somme di denaro con conseguente vizio di specificità del motivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Con te,ster e e -- La Presidente