Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LACOR 0·22·96/02 IN NOME DEL POPOLO ITA ANO R E Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 20141/99 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron.5549 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.07/12/01 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DELL INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ON DO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato FRANCO che la rappresenta e difende, giusta delegaAGOSTINI in atti;
controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 1129/99 del Tribunale di 4827 -1- BRESCIA, depositata il 25/05/99 R.G.N. 5252/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Brescia, DO LA chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità nei confronti del ministero dell'Interno. Avutasi la costituzione del ministero, il pretore disponeva consulenza tecnica, all'esito della quale, recependone le conclusioni, riteneva, con la sentenza n.522 del 1997, la sussistenza dei necessari presupposti medici ed accoglieva la domanda. Il ministero gravava la sentenza pretorile di appello, ed il tribunale di Brescia, di fronte al quale si ricostituiva il contraddittorio, chiamato a chiarimenti il consulente tecnico di primo grado, con sentenza in data 29 aprile 1994, respingeva l'appello, compensando la metà delle spese processuali. Avverso la sentenza il ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimata si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento il ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e con il secondo motivo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia. I due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. Il ricorrente, senza attardarsi ad illustrare la denunciata supposta violazione di legge, sostiene che la consulenza tecnica, a cui il tribunale fa integrale riferimento e, quindi, la sentenza, che la recepisce, sarebbero contraddittorie, in quanto avrebbero riconosciuto il diritto al beneficio in presenza di danni alla salute di carattere circoscritto, costituiti da obesità, gastroduodenite ed altre disfunzioni endocrine. Poiché il consulente tecnico di primo grado non aveva rilevato nulla di particolarmente grave, osserva il ricorrente che non si comprende come sussisterebbero danni funzionali notevoli conseguenti ad una disfunzione afferente la ghiandola tiroidea. Come appare all'evidenza, si tratta di una diversa lettura che il Jell ricorrente effettua alle risultanze di causa rispetto a quelle del tribunale, e, in particolare della consulenza tecnica di secondo grado. La medesima osservazione vale anche quando il ricorso, in via subordinata, afferma che non sarebbe raggiunta la percentuale minima di invalidità voluta dalla legge;
così come ancora, vale, infine, quando sostiene che lo stesso fattore invalidante costituito dalla patologia tiroidea sarebbe stato oggetto di duplicità di valutazione. Inoltre, in particolare, va osservato che né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso ora in esame emerge che il ministero ebbe a contestare in modo argomentato le risultanze della consulenza tecnica davanti al tribunale, oppure che non ebbe modo di farlo per il tempo di deposito della consulenza, sicchè questa Corte rileva che il tribunale non ebbe alcuna ragione per disattenderla, essendosi in definitiva il ministero acquetato di fronte alle relative risultanze. Del tutto tardive sono, pertanto, le attuali contestazioni, che, perciò, stesso, non sono rilevanti. Ne segue che il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che vengono liquidate in Euro 9,00 , oltre a Euro 2000 per onorario di avvocato, che vengono distratte in favore dell'avvocato Franco Agostini, che si è dichiarato antistatario. 2 Roma, 7 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons. est. Unicense T e Ви лня I A 0 D S 1 , S Shill 3 . O A 3 T L T 5 R L , A O A . ' IL CANCELLIERE B S L N Depositato in Cancelleria I E L P D E S 3 D I 7 A - I N T 8 S oggi, 16 FEB. 2002 S G - N O 1 O E P 1 S A M IL CANCELLIERE I D I E A E G A , N O Z I O D G O T E R E T L T I T S R I N I E A G D S L E E L R O E D 3