CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33347 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CO AG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta le note di replica dell'avv. CLAUDIO SGAMBATO, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice per il riesame, in data 6-7 dicembre 2022, ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di AG RA avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2022, con cui il Gip del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del suddetto indagato, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, e 416-bis.
1. cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33347 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/05/2023 2. Ricorre per cassazione AG RA, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo articolato motivo, si deduce in primo luogo - sotto il profilo della violazione di legge e di norme processuali (in relazione agli artt. 191, 266, 273 e 309 cod. proc. pen. e 110, 629 e 416-bis.l. cod. pen.) e del vizio di motivazione - l'inutilizzabilità patologica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, delle conversazioni intercettate mediante captatore informatico, in difetto dei presupposti per la sua legittima utilizzazione. L'attività investigativa tramite trojan, infatti, si sarebbe svolta tra il novembre 2019 e l'aprile 2020, allorquando, non essendo applicabile ratione temporis per espressa disposizione normativa, l'art. 266, comma 2 -bis, cod. proc. pen., una simile modalità di ascolto non avrebbe potuto essere effettuata, se non in relazione a delitti di criminalità organizzata. Il ricorrente censura poi l'asserito vizio motivazionale, avendo, a suo dire, il Tribunale completamente pretermesso ogni disamina delle puntuali deduzioni e allegazioni difensive, dirette a mostrare, con una dettagliata analisi della piattaforma indiziaria, come il ruolo di RA, imprenditore agiato e in buoni rapporti con le persone offese, dovesse essere fondatamente ricondotto a quello di vittima del fenomeno estorsivo, foss'anche connivente. La ricostruzione offerta dai giudici di merito si fonderebbe, dunque, su una lettura frammentaria e decontestualízzata delle emergenze procedimentali e in particolare delle conversazioni intercettate, confondendo la «disinvoltura» con cui l'indagato trattava talora con appartenenti al sodalizio criminale con un effettivo apporto causale da lui offerto in relazione alle richieste estorsive. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, in difetto di ogni valutazione anche in merito alla adeguatezza di misure meno gravose. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale, trascurando l'incensuratezza e l'estraneità alle vicende dell'associazione di tipo mafioso, nonché l'epoca assai risalente di asserita commissione dei fatti, si sia limitato sul punto a formule stereotipate. 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2 1. La questione sulla inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione mediante captatore informatico risulta proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. A fronte della eterogenea composizione della piattaforma indiziaria - costituita da plurime emergenze a carico del ricorrente (dichiarazioni eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia NI IM;
estrapolazione di messaggi di testo, video e contatti in rubrica dalla memoria del cellulare di quest'ultimo; interrogatorio dell'indagato; intercettazioni ambientali, all'interno della sala di attesa, eseguite con modalità ordinarie) e non limitata ai soli esiti della captazione mediante trojan - la mancata deduzione della censura davanti al Tribunale del riesame impedisce una piena e corretta devoluzione davanti a questa Corte. Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, quando il ricorso lamenti l'inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze;
queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti - all'esito di verifiche di natura schiettamente fattuale - a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218) D'altronde, pur nella peculiarità del contesto decisorio delineato dall'art. 309 cod. proc. pen., il ricorrente ha comunque l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione), così da provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere poi chiamata ad esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, è quindi del pari inammissibile il ricorso che sottoponga al giudice di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982). 2. Il Tribunale del riesame, confermando le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica, chiarisce, sulla scorta dell'articolato compendio indiziario agli atti, come AG RA sia un imprenditore che, in un contesto di quantomeno generica vicinanza al clan (sia pure senza alcuna affiliazione ad esso), abbia assunto del tutto consapevolmente il ruolo di intermediario, facendosi latore delle richieste estorsive, con la chiara finalità di 3 perseguire gli interessi del sodalizio criminale di Della Corte, veicolandone le intimidazioni nei confronti delle persone offese Canciello, senza che emerga alcun motivo di solidarietà umana in favore degli estorti. L'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare è pertanto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nonché congrua, in riferimento all'apporto concorsuale, sicuramente rilevante e sorretto dal dolo di legge, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L'apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
il controllo di legittimità sul punto, invero, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Analogamente, il Tribunale del riesame ha adeguatamente argomentato sul pericolo di reiterazione del reato e sull'adeguatezza della misura, con argomentazioni tutt'altro che illogiche o contraddittorie, sottolineando la particolare gravità dei fatti, la personalità allarmante, la disinvoltura e la spregiudicatezza dimostrate e i rapporti con criminali di elevata levatura (valutando nondimeno pro reo, al fine dell'applicazione degli arresti domiciliari, il suo ruolo servente). Il motivo ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso di specie, in cui ci si limita di fatto a rimarcare l'estraneità dell'indagato alla criminalità organizzata - propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta le note di replica dell'avv. CLAUDIO SGAMBATO, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice per il riesame, in data 6-7 dicembre 2022, ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di AG RA avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2022, con cui il Gip del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del suddetto indagato, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, e 416-bis.
1. cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33347 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/05/2023 2. Ricorre per cassazione AG RA, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo articolato motivo, si deduce in primo luogo - sotto il profilo della violazione di legge e di norme processuali (in relazione agli artt. 191, 266, 273 e 309 cod. proc. pen. e 110, 629 e 416-bis.l. cod. pen.) e del vizio di motivazione - l'inutilizzabilità patologica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, delle conversazioni intercettate mediante captatore informatico, in difetto dei presupposti per la sua legittima utilizzazione. L'attività investigativa tramite trojan, infatti, si sarebbe svolta tra il novembre 2019 e l'aprile 2020, allorquando, non essendo applicabile ratione temporis per espressa disposizione normativa, l'art. 266, comma 2 -bis, cod. proc. pen., una simile modalità di ascolto non avrebbe potuto essere effettuata, se non in relazione a delitti di criminalità organizzata. Il ricorrente censura poi l'asserito vizio motivazionale, avendo, a suo dire, il Tribunale completamente pretermesso ogni disamina delle puntuali deduzioni e allegazioni difensive, dirette a mostrare, con una dettagliata analisi della piattaforma indiziaria, come il ruolo di RA, imprenditore agiato e in buoni rapporti con le persone offese, dovesse essere fondatamente ricondotto a quello di vittima del fenomeno estorsivo, foss'anche connivente. La ricostruzione offerta dai giudici di merito si fonderebbe, dunque, su una lettura frammentaria e decontestualízzata delle emergenze procedimentali e in particolare delle conversazioni intercettate, confondendo la «disinvoltura» con cui l'indagato trattava talora con appartenenti al sodalizio criminale con un effettivo apporto causale da lui offerto in relazione alle richieste estorsive. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, in difetto di ogni valutazione anche in merito alla adeguatezza di misure meno gravose. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale, trascurando l'incensuratezza e l'estraneità alle vicende dell'associazione di tipo mafioso, nonché l'epoca assai risalente di asserita commissione dei fatti, si sia limitato sul punto a formule stereotipate. 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2 1. La questione sulla inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione mediante captatore informatico risulta proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. A fronte della eterogenea composizione della piattaforma indiziaria - costituita da plurime emergenze a carico del ricorrente (dichiarazioni eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia NI IM;
estrapolazione di messaggi di testo, video e contatti in rubrica dalla memoria del cellulare di quest'ultimo; interrogatorio dell'indagato; intercettazioni ambientali, all'interno della sala di attesa, eseguite con modalità ordinarie) e non limitata ai soli esiti della captazione mediante trojan - la mancata deduzione della censura davanti al Tribunale del riesame impedisce una piena e corretta devoluzione davanti a questa Corte. Secondo il costante orientamento di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce, quando il ricorso lamenti l'inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l'incidenza dell'eventuale espunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue emergenze;
queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero risultare sufficienti - all'esito di verifiche di natura schiettamente fattuale - a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218) D'altronde, pur nella peculiarità del contesto decisorio delineato dall'art. 309 cod. proc. pen., il ricorrente ha comunque l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione), così da provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere poi chiamata ad esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, è quindi del pari inammissibile il ricorso che sottoponga al giudice di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982). 2. Il Tribunale del riesame, confermando le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica, chiarisce, sulla scorta dell'articolato compendio indiziario agli atti, come AG RA sia un imprenditore che, in un contesto di quantomeno generica vicinanza al clan (sia pure senza alcuna affiliazione ad esso), abbia assunto del tutto consapevolmente il ruolo di intermediario, facendosi latore delle richieste estorsive, con la chiara finalità di 3 perseguire gli interessi del sodalizio criminale di Della Corte, veicolandone le intimidazioni nei confronti delle persone offese Canciello, senza che emerga alcun motivo di solidarietà umana in favore degli estorti. L'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare è pertanto adeguata ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nonché congrua, in riferimento all'apporto concorsuale, sicuramente rilevante e sorretto dal dolo di legge, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie. L'apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrente in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
il controllo di legittimità sul punto, invero, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Analogamente, il Tribunale del riesame ha adeguatamente argomentato sul pericolo di reiterazione del reato e sull'adeguatezza della misura, con argomentazioni tutt'altro che illogiche o contraddittorie, sottolineando la particolare gravità dei fatti, la personalità allarmante, la disinvoltura e la spregiudicatezza dimostrate e i rapporti con criminali di elevata levatura (valutando nondimeno pro reo, al fine dell'applicazione degli arresti domiciliari, il suo ruolo servente). Il motivo ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso di specie, in cui ci si limita di fatto a rimarcare l'estraneità dell'indagato alla criminalità organizzata - propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2023