Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
La pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al tribunale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2013, n. 39266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39266 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
39 26 6 / 1 3 Sentenza n. 158 Registro generale n. 22482/2013 Udienza c.c. 05/07/2013 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta da Nicola MILO presidente Francesco consigliere rel. IPPOLITO Giovanni CONTI "1 Anna PETRUZZELLIS " Pierluigi DI STEFANO 11 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AF EL BI, nato in [...], l'[...] contro l'ordinanza del Tribunale di Milano, emessa in data 03/05/2013; - visti l'ordinanza impugnata e il ricorso presentato;
- udita la relazione in camera di consiglio del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale G. Volpe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dichiarando inefficace la misura cautelare;
Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento dell'aprile 2012, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano dispose nei confronti di SA El HA la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 per avere detenuto, al fine di spaccio, un involucro dal peso di gr. 600 di sostanza stupefacente (cocaina) e sette sacchetti di cellophane contenente cocaina per un peso lordo di gr. 577 (commesso a Milano il 2 aprile 2012). Per tale reato e per quello di cui all'art. 337 c.p., all'imputato fu applicata la pena di tre anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione e 14.600 euro di multa, con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 13 aprile 2012. La Corte di Cassazione annullò senza rinvio tale pronuncia, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Milano. Pui 2. Contro l'ordinanza indicata in epigrafe, conVil Tribunale ha respinto l'appello contro il provvedimento che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine di fase, ricorre il difensore del SA, deducendo, ex art. 606.1 lett. c) c.p.p., violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 303.1, lett. b) n. 2 c.p.p. e degli artt. 303.2 e 304.6 in relazione all'art. 620 c.p.p. Assume il ricorrente che la previsione di cui all'art. 303.2 c.p.p., è applicabile esclusivamente ai procedimenti nei quali sia intervenuto una pronuncia di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'art. 303 co. 2 c.p.p. stabilisce che "Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento".
2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la predetta norma, si applica a tutte le ipotesi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente (Cass. Sez. 4, n. 28095 del 12/06/2002, Dal Bello, Rv. 222131). Essa, infatti, dispone che i termini di custodia cautelare previsti dal primo comma decorrono nuovamente nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice. La locuzione "altra causa" comprende anche la dichiarazione di nullità, che determini il regresso della fase precedente (Cass. Sez. 5, n. 352 del 24/01/1994, Masi, Rv. 197285).
3. Tale disposizione non contiene alcuna differenziazione a seconda della natura del provvedimento adottato e del suo contenuto, sostanziale o processuale, 2 e, anche per la latitudine dell'espressione utilizzata, si riferisce all'annullamento con rinvio e ad ogni altra causa di annullamento, così da estendere l'effetto considerato a tutti i casi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente. Ne consegue che anche l'annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, quando sia accompagnato dalla trasmissione degli atti al giudice di merito (come nel caso in esame), rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento e, conseguentemente, una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare (Cass. Sez. 1, n. 4045 del 06/07/1998, Todesco, Rv. 211273).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.. Roma, 5 luglio 2013 Ippolitoor t Il consigliere est. presid N. Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 23 SET 2013, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P E Piera Esposito T R O C 3