Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2013, n. 39266
CASS
Sentenza 5 luglio 2013

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La pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al tribunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2013, n. 39266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39266
    Data del deposito : 5 luglio 2013

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